Articolo 16 della Legge 18 ottobre 1942, n. 1408
Articolo 15Articolo 17
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28 ottobre 1942
Art. 16.

Con regolamento, da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da assoggettare all'approvazione del Ministro per le comunicazioni e del Ministro per le finanze, saranno stabilite la dotazione organica, le norme di assunzione e lo stato giuridico, il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di previdenza per il personale, compreso il direttore, comunque necessario per il funzionamento dell'Istituto.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1942