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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/05/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1950/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 21/02/2025 da
, con l'avv. MICHELON MARTA;
Parte_1
e
, con l'avv. MICHELON MARTA;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: cessazione effetti civili matrimonio
Con ricorso depositato il 21/02/2025 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio,
ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare
a)sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sant'Angelo Di Piove
(PD) in data 29 agosto 2009, trascritto nel registro degli atti di detto Comune, anno 2009
parte II, numero 9 Serie A, dal Sig: c.f. ( ) ), Controparte_1 C.F._1
nato a [...] il giorno 11.09.1967 e residente a [...] 2
con la Sig.ra c.f. ( nata a [...] il Parte_1 C.F._2
16.11.1979, residente in [...] lett. C ordinando
all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo rituale comunicazione della cancelleria di procedere alla
trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici.
b)Le parti dichiarano di non avere tra loro alcuna pendenza economica e si dichiarano
economicamente autosufficienti e nulla viene chiesto da un coniuge a favore dell'altro.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 29.08.2009 in SANT'ANGELO DI PIOVE DI CO
(PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 9 anno 2009.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale il 14.03.2013 e la separazione è stata omologata con Decreto n. 5538/2013
del 2.05.2013.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, va preso atto delle stesse, non emergendo ragioni ostative.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
3
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Pt_1
e contratto il 29.08.2009 in SANT'ANGELO
[...] Controparte_1
DI PIOVE DI CO (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 9 anno
2009;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3) Prende atto delle rassegnate conclusioni.
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Padova il 6.5.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato