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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 22/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 517/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 517 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Lanusei nella Via Marconi 139, presso lo studio dell'Avv. Mauro
Pretti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura resa a margine dell'atto di citazione attore contro
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , , CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 [...]
, , , , CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12 [...]
, , CP_13 Controparte_14 CP_5
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni:
Nell'interesse della parte attrice: “affinché l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
Voglia, accertata la successione ed accessione nel possesso, conseguentemente dichiarare il signor
infra generalizzato, proprietario per intervenuta usucapione del fabbricato adibito a Parte_1
deposito con circostante terreno alla via Sini del comune di Tertenia, censito in catasto al foglio
15, mappale 5303, 841, 5516, 5517, 5518, 5519.
Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione datato 3.10.2019, ritualmente notificato nei termini e nelle forme di legge, ha convenuto in giudizio davanti l'intestato Tribunale i convenuti indicati in epigrafe, Parte_1 chiedendo che venisse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione di un fabbricato adibito a deposito con circostante terreno sito in Comune di Tertenia, nella Via Sini, distinto in
Catasto Fabbricati del medesimo comune censuario al Foglio 15, mappali 5303, 841, 5516, 5517,
5518, 5319.
A sostegno della propria pretesa, l'attore ha affermato che dapprima , dagli anni Persona_1
Ottanta del secolo scorso e sino al suo decesso nel 1996, e successivamente il coniuge CP_2
odierno convenuto, hanno esercitato il possesso, pacificamente, pubblicamente e
[...]
continuativamente sul fabbricato adibito a deposito, oggetto di domanda, confinante con altre proprietà dell'attore, con la proprietà , e con la via Sini, come Persona_2 Persona_3
sopra meglio descritto.
L'attore ha, altresì, allegato che con scrittura privata del 15 dicembre 2010 ha acquistato l'immobile e ha continuato ad utilizzarlo sino all'attualità, adibendolo a locale deposito.
L'immobile oggetto di causa, peraltro, in virtù dell'assenza di formali titoli d'acquisto ritualmente trascrivibili in favore dell'attore nelle forme di legge, era ancora catastalmente intestato agli odierni convenuti, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile.
Ha infine concluso, come in epigrafe specificato, per l'accertamento e la conseguente declaratoria della intervenuta usucapione ventennale del dedotto diritto di proprietà.
Con le note depositate per l'udienza virtuale del 24.7.2020, l'attore ha precisato che la particella
5519, come anche la particella 5518 del Foglio 15 risultano costituiti al Catasto Fabbricati solo in data 6.09.2019 in quanto gli stessi derivano rispettivamente dai medesimi mappali 5519 e 5518 del
Catasto Terreni, variazioni risultanti dalle visure in atti.
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, alcuna trascrizione e/o iscrizione è emersa a favore o contro altri soggetti.
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, non essendosi costituiti in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, all'udienza prevista ai sensi dell'art. 183 c.p.c. sono stati dichiarati contumaci.
Acquisita ulteriore documentazione, espletato il mezzo istruttorio, con l'escussione dei testi citati da parte attrice e precisate le conclusioni, la causa, previo deposito di note autorizzate, è stata trattenuta
Pag. 2 di 7 in decisione, senza ulteriore dilazione avendo parte attrice rinunciato ai termini di cui all'art. 190
c.p.c.
All'esito si ritiene che la domanda attorea sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena riportata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema
Pag. 3 di 7 di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II,
27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
Tanto premesso in diritto, si rileva che l'affermazione - resa da parte attrice - circa l'esercizio sull'immobile in questione di un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico, debba essere ritenuta fondata e provata alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso della espletata istruttoria che hanno confermato pienamente il contenuto dei capitoli di prova dedotti nelle memorie istruttorie n. 2.
Nello specifico i testi esaminati all'udienza dell'8.03.2023, amico di vecchia Testimone_1 data di , fratello della dante causa , e collaboratore dell'attore nella Controparte_1 Persona_1
pratica catastale in esame - ha aiutato l'attore nelle misurazioni per frazionare la reale proprietà dell'immobile de quo - e incaricato della sistemazione degli infissi, hanno riferito che Tes_2
l'immobile sito in Tertenia nella Via Sini è stato acquistato nel 2010 da Parte_1
Il teste geometra, in merito ha riferito che l'immobile oggetto di causa, negli Testimone_1 anni Sessanta era l'abitazione della famiglia di , composta dai figli , odierno CP_15 CP_1 convenuto e e che al decesso del genitore il bene è stato ereditato da quest'ultima. Il teste ha ER
inoltre riferito che abitava nel detto immobile prima di sposarsi con Persona_1 CP_2
precisando che i coniugi dopo il matrimonio, utilizzavano il fabbricato come CP_16
deposito.
Ancora, è risultato dalla prova testimoniale la presenza di un cancello chiuso con il lucchetto, posto all'ingresso dove si trova anche un piccolo locale composto da un piano terra e un primo piano, inoltre hanno parlato di un cortile e in fondo un vecchio fabbricato in pietra, composto da un piano terra e da una soffitta.
Pag. 4 di 7 Entrambi i testi hanno dichiarato che l'immobile, risultato fatiscente e non abitato, confinante con la proprietà , con un'altra proprietà dell'attore, con la proprietà degli eredi e con la Persona_2 Per_4
via Sini.
Dall'istruttoria è emerso che dal 2010, è l'attore ad utilizzare l'immobile, per averlo Parte_1
acquistato da coniuge ed erede di , ricordando che, successivamente CP_2 Persona_1 all'immissione nel possesso, lo ha utilizzato come deposito di materiale vario, che provvede a liberarlo quando ha necessità di spazio, conferendo il materiale all'isola ecologica (cfr teste , Tes_1 oltre ad aver eseguito dei lavori di messa in sicurezza. All'uopo il teste falegname, ha Tes_2 testualmente riferito: “(….) dal 2010 l'immobile è utilizzato da , il quale subito dopo Parte_1 aver perfezionato l'acquisto, mi ha conferito l'incarico di sistemargli gli infissi in quanto entravano gli animali (…)”.
Infine, hanno riferito, che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa da parte di e prima e successivamente Persona_1 CP_2 all'acquisto da odierno attore e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo e Parte_1
comportarsi come i veri proprietari nell'arco temporale esaminato, tanto che anche i testi li hanno ritenuti tali.
I documenti offerti in comunicazione dall'attore, ed in particolare la richiamata scrittura privata di vendita sottoscritta in data 15.12.2010, ne confortano gli assunti.
A tal proposito, occorre premettere che l'articolo 1146 c.c. disciplina la successione nel possesso e l'accessione del possesso consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione e della tutela possessoria. In base alla detta norma il possesso continua nell'erede con effetto automatico dall'apertura della successione o, nel caso di successione a titolo particolare, dal momento dell'immissione nel possesso della cosa trasferita. In tale ultima ipotesi, come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, il trapasso dall'uno all'altro dei successivi possessori si ricollega e trova la sua giustificazione in un titolo traslativo del bene che forma oggetto del possesso, anche se viziato, purché astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale che imponga la sostituzione di un soggetto ad un altro.
Nel caso in esame il convenuto costituito ha dato la prova di essere erede legittimo di ER
, producendo il certificato storico di famiglia da cui risulta il rapporto di coniugio.
[...]
Inoltre, l'accessione del possesso, di cui al secondo comma dell'articolo 1146 c.c., opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso) e in tali limiti può avvenire la
"traditio": all'acquisto deve infatti seguire l'immissione di fatto nel possesso del bene con il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso e da tale momento si verificano gli effetti
Pag. 5 di 7 dell'accessione. A tal proposito giurisprudenza costante, rileva che chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146, secondo comma, cod. civ., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente "a non domino") a giustificare la
"traditio" del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso. (Ordinanza Cass n. 22348 del 26/10/2011; Cass.
Sentenza n. 12034 del 12/09/2000; Cass Sentenza n. 6382 del 23/06/1999).
Nel caso di specie, risulta provata l'avvenuta "traditio" dell'immobile per cui si rivendica l'usucapione. Ed invero, nella scrittura privata di vendita versata in atti dall'attore è identificato l'immobile oggetto di domanda.
Entrambi i testi hanno saputo riferito in merito all'ubicazione, confini e alle caratteristiche dell'immobile in esame dando così prova di aver avuto una conoscenza diretta dello stesso, nonché le modalità di utilizzo da parte dell'attore, riconoscendolo anche sulla base dell'estratto di mappa in atti esibito nel corso della prova, individuando l'esatto numero dell'identificativo catastale corrispondente all'immobile de quo.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione, in particolare del teste Tes_1
Le dichiarazioni dei testi e i documenti prodotti in giudizio da parte attrice dimostrano, inoltre, che furono i danti causa, ad utilizzare l'immobile come deposito, in quanto si tratta di un immobile vecchio e fatiscente, non idoneo ad essere abitato, e che dal 2010 è odierno attore, Persona_5 ad utilizzare l'immobile come deposito di materiale vario, soprattutto arredi provenienti dalla demolizione di vecchie case.
Pertanto, risulta provato, da un lato, che l'attore a far data dal 2010– possiede l'immobile per cui è causa comportandosi, in relazione ad esso, come proprietario, per averlo acquistato da CP_2
in virtù di scrittura privata di vendita datata 15.12.2010, ritualmente versata in atti;
[...] dall'altro, che da oltre vent'anni, precisamente dagli anni Sessanta sino al 2010, i danti causa hanno esercitato il possesso sul fabbricato oggetto di causa, con la conseguenza che - per effetto ed in applicazione del disposto di cui all'art. 1146, comma II, c.c. - è decorso il termine ventennale richiesto per il maturarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sul medesimo.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è infine ravvisabile nel comportamento processuale dei convenuti, i quali, non costituendosi in giudizio, pur regolarmente citati, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto esposto a
Pag. 6 di 7 sostegno della domanda attrice, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle pretese attoree.
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta, è stata fornita la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi – desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi – della signoria di fatto esercitata uti dominus in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, per oltre vent'anni, sull'immobile oggetto del presente giudizio, composto da appartamento sito al terzo piano e la mansarda posta al quarto piano di un più ampio edificio, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio dell'attore la fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'immobile per cui è causa, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt.
1158, 1146, II comma, e 1140 c.c.
Quanto alla disciplina delle spese del presente giudizio, trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà in relazione alla quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attrice né prima né durante il processo, le spese del giudizio anticipate dall'attore debbono restare a suo carico. L'attore, d'altra parte, ha subordinato la richiesta di rifusione delle spese alla contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, circostanza non verificatasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così decide:
I. accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale, dichiara nato a [...] (Svizzera) il 23.11.1975, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
proprietario, per intervenuta usucapione, del fabbricato sito nel Comune di Tertenia, Via Sini, adibito a deposito con circostante terreno, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al Foglio 15, mappali 841, 5303, 5516, 5517, 5518, 5519;
II. nulla sulle spese.
Cagliari-Lanusei, 21 febbraio 2025
Il Giudice
Iride Mura
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 517 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Lanusei nella Via Marconi 139, presso lo studio dell'Avv. Mauro
Pretti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura resa a margine dell'atto di citazione attore contro
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , , CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 [...]
, , , , CP_9 Controparte_10 CP_11 CP_12 [...]
, , CP_13 Controparte_14 CP_5
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni:
Nell'interesse della parte attrice: “affinché l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
Voglia, accertata la successione ed accessione nel possesso, conseguentemente dichiarare il signor
infra generalizzato, proprietario per intervenuta usucapione del fabbricato adibito a Parte_1
deposito con circostante terreno alla via Sini del comune di Tertenia, censito in catasto al foglio
15, mappale 5303, 841, 5516, 5517, 5518, 5519.
Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione datato 3.10.2019, ritualmente notificato nei termini e nelle forme di legge, ha convenuto in giudizio davanti l'intestato Tribunale i convenuti indicati in epigrafe, Parte_1 chiedendo che venisse accertato e dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione di un fabbricato adibito a deposito con circostante terreno sito in Comune di Tertenia, nella Via Sini, distinto in
Catasto Fabbricati del medesimo comune censuario al Foglio 15, mappali 5303, 841, 5516, 5517,
5518, 5319.
A sostegno della propria pretesa, l'attore ha affermato che dapprima , dagli anni Persona_1
Ottanta del secolo scorso e sino al suo decesso nel 1996, e successivamente il coniuge CP_2
odierno convenuto, hanno esercitato il possesso, pacificamente, pubblicamente e
[...]
continuativamente sul fabbricato adibito a deposito, oggetto di domanda, confinante con altre proprietà dell'attore, con la proprietà , e con la via Sini, come Persona_2 Persona_3
sopra meglio descritto.
L'attore ha, altresì, allegato che con scrittura privata del 15 dicembre 2010 ha acquistato l'immobile e ha continuato ad utilizzarlo sino all'attualità, adibendolo a locale deposito.
L'immobile oggetto di causa, peraltro, in virtù dell'assenza di formali titoli d'acquisto ritualmente trascrivibili in favore dell'attore nelle forme di legge, era ancora catastalmente intestato agli odierni convenuti, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile.
Ha infine concluso, come in epigrafe specificato, per l'accertamento e la conseguente declaratoria della intervenuta usucapione ventennale del dedotto diritto di proprietà.
Con le note depositate per l'udienza virtuale del 24.7.2020, l'attore ha precisato che la particella
5519, come anche la particella 5518 del Foglio 15 risultano costituiti al Catasto Fabbricati solo in data 6.09.2019 in quanto gli stessi derivano rispettivamente dai medesimi mappali 5519 e 5518 del
Catasto Terreni, variazioni risultanti dalle visure in atti.
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, alcuna trascrizione e/o iscrizione è emersa a favore o contro altri soggetti.
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati, i quali, non essendosi costituiti in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, all'udienza prevista ai sensi dell'art. 183 c.p.c. sono stati dichiarati contumaci.
Acquisita ulteriore documentazione, espletato il mezzo istruttorio, con l'escussione dei testi citati da parte attrice e precisate le conclusioni, la causa, previo deposito di note autorizzate, è stata trattenuta
Pag. 2 di 7 in decisione, senza ulteriore dilazione avendo parte attrice rinunciato ai termini di cui all'art. 190
c.p.c.
All'esito si ritiene che la domanda attorea sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena riportata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema
Pag. 3 di 7 di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II,
27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
Tanto premesso in diritto, si rileva che l'affermazione - resa da parte attrice - circa l'esercizio sull'immobile in questione di un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico, debba essere ritenuta fondata e provata alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso della espletata istruttoria che hanno confermato pienamente il contenuto dei capitoli di prova dedotti nelle memorie istruttorie n. 2.
Nello specifico i testi esaminati all'udienza dell'8.03.2023, amico di vecchia Testimone_1 data di , fratello della dante causa , e collaboratore dell'attore nella Controparte_1 Persona_1
pratica catastale in esame - ha aiutato l'attore nelle misurazioni per frazionare la reale proprietà dell'immobile de quo - e incaricato della sistemazione degli infissi, hanno riferito che Tes_2
l'immobile sito in Tertenia nella Via Sini è stato acquistato nel 2010 da Parte_1
Il teste geometra, in merito ha riferito che l'immobile oggetto di causa, negli Testimone_1 anni Sessanta era l'abitazione della famiglia di , composta dai figli , odierno CP_15 CP_1 convenuto e e che al decesso del genitore il bene è stato ereditato da quest'ultima. Il teste ha ER
inoltre riferito che abitava nel detto immobile prima di sposarsi con Persona_1 CP_2
precisando che i coniugi dopo il matrimonio, utilizzavano il fabbricato come CP_16
deposito.
Ancora, è risultato dalla prova testimoniale la presenza di un cancello chiuso con il lucchetto, posto all'ingresso dove si trova anche un piccolo locale composto da un piano terra e un primo piano, inoltre hanno parlato di un cortile e in fondo un vecchio fabbricato in pietra, composto da un piano terra e da una soffitta.
Pag. 4 di 7 Entrambi i testi hanno dichiarato che l'immobile, risultato fatiscente e non abitato, confinante con la proprietà , con un'altra proprietà dell'attore, con la proprietà degli eredi e con la Persona_2 Per_4
via Sini.
Dall'istruttoria è emerso che dal 2010, è l'attore ad utilizzare l'immobile, per averlo Parte_1
acquistato da coniuge ed erede di , ricordando che, successivamente CP_2 Persona_1 all'immissione nel possesso, lo ha utilizzato come deposito di materiale vario, che provvede a liberarlo quando ha necessità di spazio, conferendo il materiale all'isola ecologica (cfr teste , Tes_1 oltre ad aver eseguito dei lavori di messa in sicurezza. All'uopo il teste falegname, ha Tes_2 testualmente riferito: “(….) dal 2010 l'immobile è utilizzato da , il quale subito dopo Parte_1 aver perfezionato l'acquisto, mi ha conferito l'incarico di sistemargli gli infissi in quanto entravano gli animali (…)”.
Infine, hanno riferito, che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è causa da parte di e prima e successivamente Persona_1 CP_2 all'acquisto da odierno attore e di aver sempre visto solo loro utilizzarlo e Parte_1
comportarsi come i veri proprietari nell'arco temporale esaminato, tanto che anche i testi li hanno ritenuti tali.
I documenti offerti in comunicazione dall'attore, ed in particolare la richiamata scrittura privata di vendita sottoscritta in data 15.12.2010, ne confortano gli assunti.
A tal proposito, occorre premettere che l'articolo 1146 c.c. disciplina la successione nel possesso e l'accessione del possesso consentendo all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione e della tutela possessoria. In base alla detta norma il possesso continua nell'erede con effetto automatico dall'apertura della successione o, nel caso di successione a titolo particolare, dal momento dell'immissione nel possesso della cosa trasferita. In tale ultima ipotesi, come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, il trapasso dall'uno all'altro dei successivi possessori si ricollega e trova la sua giustificazione in un titolo traslativo del bene che forma oggetto del possesso, anche se viziato, purché astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale che imponga la sostituzione di un soggetto ad un altro.
Nel caso in esame il convenuto costituito ha dato la prova di essere erede legittimo di ER
, producendo il certificato storico di famiglia da cui risulta il rapporto di coniugio.
[...]
Inoltre, l'accessione del possesso, di cui al secondo comma dell'articolo 1146 c.c., opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso) e in tali limiti può avvenire la
"traditio": all'acquisto deve infatti seguire l'immissione di fatto nel possesso del bene con il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso e da tale momento si verificano gli effetti
Pag. 5 di 7 dell'accessione. A tal proposito giurisprudenza costante, rileva che chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146, secondo comma, cod. civ., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente "a non domino") a giustificare la
"traditio" del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso. (Ordinanza Cass n. 22348 del 26/10/2011; Cass.
Sentenza n. 12034 del 12/09/2000; Cass Sentenza n. 6382 del 23/06/1999).
Nel caso di specie, risulta provata l'avvenuta "traditio" dell'immobile per cui si rivendica l'usucapione. Ed invero, nella scrittura privata di vendita versata in atti dall'attore è identificato l'immobile oggetto di domanda.
Entrambi i testi hanno saputo riferito in merito all'ubicazione, confini e alle caratteristiche dell'immobile in esame dando così prova di aver avuto una conoscenza diretta dello stesso, nonché le modalità di utilizzo da parte dell'attore, riconoscendolo anche sulla base dell'estratto di mappa in atti esibito nel corso della prova, individuando l'esatto numero dell'identificativo catastale corrispondente all'immobile de quo.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione, in particolare del teste Tes_1
Le dichiarazioni dei testi e i documenti prodotti in giudizio da parte attrice dimostrano, inoltre, che furono i danti causa, ad utilizzare l'immobile come deposito, in quanto si tratta di un immobile vecchio e fatiscente, non idoneo ad essere abitato, e che dal 2010 è odierno attore, Persona_5 ad utilizzare l'immobile come deposito di materiale vario, soprattutto arredi provenienti dalla demolizione di vecchie case.
Pertanto, risulta provato, da un lato, che l'attore a far data dal 2010– possiede l'immobile per cui è causa comportandosi, in relazione ad esso, come proprietario, per averlo acquistato da CP_2
in virtù di scrittura privata di vendita datata 15.12.2010, ritualmente versata in atti;
[...] dall'altro, che da oltre vent'anni, precisamente dagli anni Sessanta sino al 2010, i danti causa hanno esercitato il possesso sul fabbricato oggetto di causa, con la conseguenza che - per effetto ed in applicazione del disposto di cui all'art. 1146, comma II, c.c. - è decorso il termine ventennale richiesto per il maturarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sul medesimo.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è infine ravvisabile nel comportamento processuale dei convenuti, i quali, non costituendosi in giudizio, pur regolarmente citati, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto esposto a
Pag. 6 di 7 sostegno della domanda attrice, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle pretese attoree.
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta, è stata fornita la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi – desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi – della signoria di fatto esercitata uti dominus in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, per oltre vent'anni, sull'immobile oggetto del presente giudizio, composto da appartamento sito al terzo piano e la mansarda posta al quarto piano di un più ampio edificio, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio dell'attore la fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'immobile per cui è causa, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt.
1158, 1146, II comma, e 1140 c.c.
Quanto alla disciplina delle spese del presente giudizio, trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà in relazione alla quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attrice né prima né durante il processo, le spese del giudizio anticipate dall'attore debbono restare a suo carico. L'attore, d'altra parte, ha subordinato la richiesta di rifusione delle spese alla contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, circostanza non verificatasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così decide:
I. accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale, dichiara nato a [...] (Svizzera) il 23.11.1975, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
proprietario, per intervenuta usucapione, del fabbricato sito nel Comune di Tertenia, Via Sini, adibito a deposito con circostante terreno, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al Foglio 15, mappali 841, 5303, 5516, 5517, 5518, 5519;
II. nulla sulle spese.
Cagliari-Lanusei, 21 febbraio 2025
Il Giudice
Iride Mura
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