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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 675/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BOCCADUTRI CALOGERO e dell'avv. ALESSANDRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. SCANDURRA LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 18 ottobre 2024 e cioè
1 Per parte ricorrente “il sig. in ossequio al suddetto provvedimento, nel Pt_1
riportarsi integralmente agli atti di parte già depositati, dei quali chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, CHIEDE che il
Giudice, ponga la causa in decisione”;
per parte resistente “Nel richiamarsi ai rilievi ed alle istanze tutte formulate in atti, questa difesa insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate in comparsa di costituzione dd. 4/11/2022 e reiterate in memoria ex art. 183
comma 6 n.1 cpc, che qui vengono in ogni caso trascritte: - Accertata
l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi dichiarare la loro separazione personale, - Prevedersi che il marito corrisponda alla moglie la somma di euro
900 al mese a titolo di contributo al mantenimento (o quella somma diversa che dovesse essere determinata) previa prestazione da parte del marito di idonea garanzia reale o personale o, subordinatamente, ordinare all'amministrazione erogante la pensione al ricorrente di versare direttamente all'avente diritto la somma determinata per l'assegno di mantenimento. -
Spese legali rifuse in favore della presente difesa che si dichiara antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 47/2024 pubblicata il 26 gennaio 2024, il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, la materia del contendere verte esclusivamente sul diritto della moglie a percepire un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c., non
2 essendo dall'unione nati figli.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Assegno di mantenimento a favore della moglie.
Al tempo dell'udienza presidenziale il marito – già insegnante presso la Pt_2
di Aviano - aveva dichiarato di percepire un assegno pensionistico pari a
[...]
$ 4.300,00 lordi, inclusa la social security;
dal documento reddituale allegato da parte ricorrente emergeva agevolmente che, escluse le spese sanitarie, il netto mensile percepito era pari ad $ 1.351,04, equivalente a circa 1.265,00 euro al tasso odierno;
la moglie aveva dichiarato di essere disoccupata, di non percepire alcuna retribuzione o sussidio e di vivere con il padre pensionato.
In corso di causa il marito ha allegato documentazione da cui si evince che,
oltre al rateo pensionistico, percepisce periodicamente altre somme (la più alta nel novembre 2023, di circa 23.000,00); l'omessa specificazione di tali voci di entrata, nonché l'omesso deposito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non consente al Collegio una cognizione completa sulla sua capacità
economica, con la conseguenza che deve ritenersi, ai sensi dell'art. 116,
secondo comma, c.p.c., che nonostante la contrazione del reddito dovuto alla quiescenza dal lavoro e il maggior costo della vita negli Stati Uniti, il ricorrente goda comunque di altre risorse o accantonamenti. Appare pacifico,
inoltre, che egli non versi più il canone di locazione per la sistemazione abitativa della moglie (versamento per cui non era obbligato, ma al quale vi provvedeva spontaneamente), beneficiando, così, di tale ulteriore risparmio.
Per quanto concerne la convenuta, ella ha dichiarato di non percepire alcun reddito, di essere disoccupata e di non possedere nulla.
Ciò premesso, occorre osservare che per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario, anzitutto, che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in
3 costanza di matrimonio, inoltre, che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass.
n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. civ. n.
24049/2021); inoltre, deve considerarsi ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compreso quello derivante da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato (cfr. Cass.
n.13026/2014; n. 17667/2015).
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la moglie convenuta abbia capacità
lavorativa, non essendo apprezzabili elementi in contrario e avendo la stessa dichiarato, all'udienza presidenziale, di aver svolto in passato l'attività di cameriera all'estero; ha dichiarato, altresì, di recarsi periodicamente in
Danimarca, ove vive il figlio avuto da precedente relazione, per accudirlo e dare aiuto all'ex-compagno, lasciando così intendere di ricevere vitto e ospitalità in tali circostanze;
ha dichiarato, altresì, di ricevere sostegno economico da suo padre, con cui vive quando è in Italia.
Pertanto, se è certa la disparità economica tra i coniugi e se è vero che il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio era pacificamente assicurato in via del tutto prevalente dai redditi del marito – circostanze che giustificano il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie - è
4 altrettanto vero che il marito, che ha fatto rientro negli Stati Uniti, gode di una capacità economica inferiore rispetto a quando lavorava per la base in Pt_2
costanza di matrimonio, potendo ora fare affidamento solo sul rateo pensionistico e su accantonamenti in un paese con maggiore costo della vita;
è
altrettanto, vero, per di più, che deve essere tenuta in debita considerazione la capacità della convenuta di procacciarsi un reddito minimo e di beneficiare di aiuti, con la conseguenza che la quantificazione dell'assegno di mantenimento deve solo bilanciare tale differenza, cioè la differenza tra i redditi propri,
anche potenziali, e il tenore di vita tipico del matrimonio.
Tale conclusione appare, per di più, coerente con un consolidato principio di diritto “Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita "normalmente" godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia, e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a quell'assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personale in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro,
escludere, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario” (cass. civ. n. 6864/2015; 18613/2008).
Il Tribunale ritiene, pertanto, equo determinare in misura analoga a quella già
stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il ricorrente dovrà dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 400,00, dalla domanda giudiziale.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di garanzia e/o ordine di pagamento al terzo dell'assegno di mantenimento, in quanto il marito ha documentato in corso di causa il proprio adempimento e, successivamente al
5 deposito di tale documentazione, non sono seguite altre allegazioni di inadempimento;
resta salva la facoltà dell'avente diritto di chiedere l'attuazione dei provvedimenti emanati ed emanandi con i nuovi strumenti ex art. 473-bis.36 e 473-bis.37 c.p.c.
2.2. Spese di lite.
Profili di reciproca soccombenza (il ricorrente nelle conclusioni del ricorso,
non revocate o modificate, chiedeva di dichiarare nulla dovuto a titolo di mantenimento della moglie, mentre la resistente ha concluso per un assegno a proprio favore pari ad euro 900,00 mensili, con la conseguenza che entrambi perdono sulle proprie richieste), giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
determina in euro 400,00 il contributo mensile dovuto da Parte_1
per il mantenimento della moglie, con decorrenza dalla domanda,
[...]
e condanna ai relativi pagamenti da eseguire Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio di in Controparte_1
forma tracciabile;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
compensa le spese di lite.
Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Pordenone, in data 18/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 675/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BOCCADUTRI CALOGERO e dell'avv. ALESSANDRA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. SCANDURRA LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 18 ottobre 2024 e cioè
1 Per parte ricorrente “il sig. in ossequio al suddetto provvedimento, nel Pt_1
riportarsi integralmente agli atti di parte già depositati, dei quali chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, CHIEDE che il
Giudice, ponga la causa in decisione”;
per parte resistente “Nel richiamarsi ai rilievi ed alle istanze tutte formulate in atti, questa difesa insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate in comparsa di costituzione dd. 4/11/2022 e reiterate in memoria ex art. 183
comma 6 n.1 cpc, che qui vengono in ogni caso trascritte: - Accertata
l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi dichiarare la loro separazione personale, - Prevedersi che il marito corrisponda alla moglie la somma di euro
900 al mese a titolo di contributo al mantenimento (o quella somma diversa che dovesse essere determinata) previa prestazione da parte del marito di idonea garanzia reale o personale o, subordinatamente, ordinare all'amministrazione erogante la pensione al ricorrente di versare direttamente all'avente diritto la somma determinata per l'assegno di mantenimento. -
Spese legali rifuse in favore della presente difesa che si dichiara antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 47/2024 pubblicata il 26 gennaio 2024, il
Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, la materia del contendere verte esclusivamente sul diritto della moglie a percepire un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c., non
2 essendo dall'unione nati figli.
2. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto.
2.1. Assegno di mantenimento a favore della moglie.
Al tempo dell'udienza presidenziale il marito – già insegnante presso la Pt_2
di Aviano - aveva dichiarato di percepire un assegno pensionistico pari a
[...]
$ 4.300,00 lordi, inclusa la social security;
dal documento reddituale allegato da parte ricorrente emergeva agevolmente che, escluse le spese sanitarie, il netto mensile percepito era pari ad $ 1.351,04, equivalente a circa 1.265,00 euro al tasso odierno;
la moglie aveva dichiarato di essere disoccupata, di non percepire alcuna retribuzione o sussidio e di vivere con il padre pensionato.
In corso di causa il marito ha allegato documentazione da cui si evince che,
oltre al rateo pensionistico, percepisce periodicamente altre somme (la più alta nel novembre 2023, di circa 23.000,00); l'omessa specificazione di tali voci di entrata, nonché l'omesso deposito della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non consente al Collegio una cognizione completa sulla sua capacità
economica, con la conseguenza che deve ritenersi, ai sensi dell'art. 116,
secondo comma, c.p.c., che nonostante la contrazione del reddito dovuto alla quiescenza dal lavoro e il maggior costo della vita negli Stati Uniti, il ricorrente goda comunque di altre risorse o accantonamenti. Appare pacifico,
inoltre, che egli non versi più il canone di locazione per la sistemazione abitativa della moglie (versamento per cui non era obbligato, ma al quale vi provvedeva spontaneamente), beneficiando, così, di tale ulteriore risparmio.
Per quanto concerne la convenuta, ella ha dichiarato di non percepire alcun reddito, di essere disoccupata e di non possedere nulla.
Ciò premesso, occorre osservare che per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente) è necessario, anzitutto, che costui sia privo di adeguati redditi propri, essendo il termine di raffronto costituito dal tenore di vita goduto in
3 costanza di matrimonio, inoltre, che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed infine che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presente ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente (cfr. Cass.
n.13026/2014; n. 17667/2015) e l'attitudine al lavoro proficuo di entrambi i coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. civ. n.
24049/2021); inoltre, deve considerarsi ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compreso quello derivante da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato (cfr. Cass.
n.13026/2014; n. 17667/2015).
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la moglie convenuta abbia capacità
lavorativa, non essendo apprezzabili elementi in contrario e avendo la stessa dichiarato, all'udienza presidenziale, di aver svolto in passato l'attività di cameriera all'estero; ha dichiarato, altresì, di recarsi periodicamente in
Danimarca, ove vive il figlio avuto da precedente relazione, per accudirlo e dare aiuto all'ex-compagno, lasciando così intendere di ricevere vitto e ospitalità in tali circostanze;
ha dichiarato, altresì, di ricevere sostegno economico da suo padre, con cui vive quando è in Italia.
Pertanto, se è certa la disparità economica tra i coniugi e se è vero che il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio era pacificamente assicurato in via del tutto prevalente dai redditi del marito – circostanze che giustificano il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie - è
4 altrettanto vero che il marito, che ha fatto rientro negli Stati Uniti, gode di una capacità economica inferiore rispetto a quando lavorava per la base in Pt_2
costanza di matrimonio, potendo ora fare affidamento solo sul rateo pensionistico e su accantonamenti in un paese con maggiore costo della vita;
è
altrettanto, vero, per di più, che deve essere tenuta in debita considerazione la capacità della convenuta di procacciarsi un reddito minimo e di beneficiare di aiuti, con la conseguenza che la quantificazione dell'assegno di mantenimento deve solo bilanciare tale differenza, cioè la differenza tra i redditi propri,
anche potenziali, e il tenore di vita tipico del matrimonio.
Tale conclusione appare, per di più, coerente con un consolidato principio di diritto “Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita "normalmente" godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia, e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a quell'assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personale in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro,
escludere, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario” (cass. civ. n. 6864/2015; 18613/2008).
Il Tribunale ritiene, pertanto, equo determinare in misura analoga a quella già
stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il ricorrente dovrà dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 400,00, dalla domanda giudiziale.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di garanzia e/o ordine di pagamento al terzo dell'assegno di mantenimento, in quanto il marito ha documentato in corso di causa il proprio adempimento e, successivamente al
5 deposito di tale documentazione, non sono seguite altre allegazioni di inadempimento;
resta salva la facoltà dell'avente diritto di chiedere l'attuazione dei provvedimenti emanati ed emanandi con i nuovi strumenti ex art. 473-bis.36 e 473-bis.37 c.p.c.
2.2. Spese di lite.
Profili di reciproca soccombenza (il ricorrente nelle conclusioni del ricorso,
non revocate o modificate, chiedeva di dichiarare nulla dovuto a titolo di mantenimento della moglie, mentre la resistente ha concluso per un assegno a proprio favore pari ad euro 900,00 mensili, con la conseguenza che entrambi perdono sulle proprie richieste), giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
determina in euro 400,00 il contributo mensile dovuto da Parte_1
per il mantenimento della moglie, con decorrenza dalla domanda,
[...]
e condanna ai relativi pagamenti da eseguire Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio di in Controparte_1
forma tracciabile;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
compensa le spese di lite.
Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Pordenone, in data 18/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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