Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 31/03/2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza e previdenza in primo grado iscritta al n. 4404 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, avv. La Torre Donato Parte_1
- ricorrente -
E
CP_1
- resistente contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis comma 6 cpc per il riconoscimento del requisito sanitario relativo al diritto a CP_ conseguire l'indennità di accompagnamento. L' rimaneva contumace. Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa veniva discussa ed il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte convenuta che, benché ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
2. Va premesso che oggetto del procedimento di accertamento tecnico preventivo, così come l'eventuale successivo giudizio di merito previsti dall'art. 445 bis cpc, hanno ad oggetto soltanto l'accertamento delle condizioni medico-legali riguardanti il riconoscimento delle prestazioni previdenziali o assistenziali corrispondenti (cfr. in termini Cass. civ. Sez. VI, 14-03-2014, n. 6084).
3. Ciò chiarito, passando ad esaminare il merito della presente controversia, osserva il Giudicante che la domanda è fondata e merita di essere accolta. A tal fine determinante è il rilievo che il CTU incaricato di esaminare la parte ricorrente ha rilevato (con considerazioni condivisibili perché scevre da vizi logico giuridici) che questa è afflitta da un grave complesso morboso che lo rende inabile al 100% ed
4. Le spese di causa vanno compensate in toto atteso il riconoscimento del beneficio da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa e del ricorso giudiziario della fase sommaria CP_ ex art. 445 bis cpc. Rimangono definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra domanda, eccezione ed istanza, così provvede: dichiara la contumacia della parte intimata;
CP_ accerta nei confronti dell' che l'istante è in possesso del requisito sanitario per godere dell'indennità di accompagnamento dal 21/03/2022; per metà le spese della procedura, in considerazione della decorrenza dell'accertamento successiva alla domanda amministrativa ma anteriore alla domanda giudiziaria sommaria ex art. 445 bis, ponendo la CP_ ulteriore metà delle spese in capo all' che liquida complessivamente in € 1.675,00 oltre all'IVA e cap e rimborso spese anche forfettario e del contributo integrativo se dovuto come per legge;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Bari 31/03/2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini