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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione IV CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.11077/2022 R.G. promossa da
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Torino, Via Goffredo Casalis 52, presso lo studio professionale dell'avv.
Ripa Paola, che li rappresenta e difende giusta procura versata in atti;
ATTORI
e
in persona del Controparte_1 Controparte_2 pro-tempore (C.F. ) e , in persona del
[...] P.IVA_1 Controparte_3 [...]
(C.F. ), entrambi ex lege domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello CP_4 P.IVA_2
Stato di Torino, Via dell'Arsenale n. 21, da cui sono rappresentati e difesi;
CONVENUTI
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, e previo ogni eventuale provvedimento istruttorio preventivo
Nel merito e in via principale condannare le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori per l'inadeguato recepimento nei suoi confronti della direttiva 2004/80/CE nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, da liquidarsi nella misura pari ad € 258.390,00
1 cadauno, oltre danni materiali nella misura di € 4.898,64, oltre interessi e oltre rivalutazione monetaria, od in quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
Nel merito e in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda risarcitoria, avanzata in via principale, ritenuta l'ingiustificata formulazione della normativa di recepimento della direttiva 2004/80/CE, condannare le parti convenute al risarcimento a favore degli attori del danno quantificato nella misura prevista dalla L. legge 20 maggio 2016, n. 76 e successive integrazioni.
In via istruttoria
Senza inversione dell'onere probatorio, ammettersi prove per interpello e testi sulle circostanze sin qui dedotte e che ci si riserva di dedurre nel seguito del giudizio, entro i termini di cui all'art.183 c.p.c., mediante formulazione dei capitoli di prova preceduti dalla formula di rito “vero che” con riserva di indicare testimoni e integrare i documenti. Con riserva di formulare ulteriori capitoli di prova, di indicare le generalità dei testi, e di integrare le istanze istruttorie. Sin da ora, si chiede di essere autorizzati alla prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ex adverso dedotti e denegatamente ammessi. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese stragiudiziali sin qui sostenute.
Per parte convenuta voglia il Tribunale Ill.mo
Rigettarsi le domande attoree tutte perché infondate. Con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 in giudizio la e il per sentirli condannare in Controparte_1 Controparte_3 solido tra loro alla refusione dei danni patiti in conseguenza della morte per assassinio del figlio, sig.
avvenuta in Torino in data 14.03.2016 per mano del sig. Persona_1 CP_5
[...]
A fondamento delle proprie ragioni, gli attori hanno allegato:
- che in data 23.2.2017 il Tribunale ordinario di Torino, sezione GIP, con sentenza n. 185/2017 aveva condannato il sig. alla pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione, oltre pene accessorie, Controparte_5
e al pagamento di una provvisionale a favore attori costituitisi parti civili, per i reati di omicidio aggravato dalle circostanze dei motivi abietti o futili e della recidiva specifica ex artt. 575 c.p., 576 c.p.,
2 61 n 1 c.p., 99 comma II, n. 1) c.p., nonché per il reato di cui all'art. 4 della l.n.110/75 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione un coltello da cucina;
- che, con sentenza del 9.5.2018, la Corte di Assise d'Appello aveva confermato la sentenza di primo grado e, respinto il ricorso per Cassazione con provvedimento del 12.3.2019, il provvedimento di condanna era passato in giudicato;
- che, tentata l'esecuzione in danno del il pignoramento eseguito in data 8.2.2018 aveva CP_5 avuto esito negativo.
Gli attori davano quindi atto di aver agito in sede civile per vedersi riconosciuto il danno differenziale, ulteriore rispetto a quello già liquidato in sede penale, precisando che con sentenza 786/2020 del
17.10.2020, il Tribunale di Ivrea aveva condannato il sig. “a corrispondere a CP_5 Pt_1
e a titolo di danno non patrimoniale la somma di € 198.290,36
[...] Parte_2 ciascuno, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia sino al saldo effettivo”, oltre al pagamento di €
4.898,64 a titolo di danno patrimoniale e al pagamento “a favore dell'Erario l'importo di € 18.500,00, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali al 15 , % attesa l'ammissione delle parti attrici al patrocinio a spese dello Stato”.
Aggiungevano di aver inviato, in data 24.11.2020, una PEC indirizzata alla Controparte_1 lamentando che la Legge 7.7.2016 n. 122 – di adeguamento alla direttiva 2004/80/CE –nel
[...] prevedere che i genitori di una vittima di reato possano accedere al fondo per l'indennizzo in favore delle vittime solo laddove non vi siano figli del defunto, risulta inidonea a soddisfare i requisiti di adeguatezza di cui alla direttiva stessa e, segnalando che il Tribunale di Torino aveva riconosciuto una provvisionale a titolo di risarcimento in favore di , figlio del defunto Persona_2 [...]
avevano diffidato l'autorità destinataria a provvedere a risarcire loro la somma di € Parte_3
258.390,00 cadauno, oltre ai danni materiali nella misura di € 4.898,64, oltre interessi e oltre rivalutazione monetaria.
Precisavano quindi di aver inoltrato, in data 1.12.2020, “Istanza di accesso fondo vittime reati violenti
l. 122/2016” senza, tuttavia, ottenere esito alcuno.
Ribadendo l'inadeguatezza della legge 7.7.2016 n. 122 rispetto alla direttiva 2004/80/CE in quanto lesiva dei loro diritti quali genitori della vittima, i sig.ri e hanno chiesto, nel Parte_1 Pt_2 merito e in via principale, la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni subiti;
in subordine, hanno formulato istanza di condanna delle parti convenute al risarcimento del danno quantificato nella misura prevista dalla legge n. 76/2016 e successive integrazioni.
In particolare, gli odierni attori hanno evidenziato l'inadeguatezza della legge di recepimento della direttiva 2004/80/CEE nella misura in cui limita l'individuazione dei soggetti beneficiari dell'indennizzo, escludendo automaticamente alcuni familiari (i genitori) dal beneficio per il solo fatto che siano presenti altri familiari (coniuge e figli), senza che possano essere prese in considerazione
3 situazioni differenti, quali i legami affettivi concretamente esistenti e le conseguenze materiali derivanti dalla morte per omicidio della persona di cui trattasi.
Gli attori hanno quindi eccepito la violazione dei principi comunitari anche nella determinazione delle somme riconosciute a titolo di indennizzo, non risultando le stesse idonee ad assicurare un indennizzo non meramente simbolico, che tenga conto di più parametri risarcitori e delle stesse peculiarità dei crimini e della loro gravità.
Ritualmente costituiti, la e il hanno Controparte_1 Controparte_3 contestato nel merito le domande attoree, instando per il rigetto delle stesse.
In particolare, i convenuti hanno osservato che la Direttiva n. 2004/80/CE del 29 aprile 2004, con cui il
Consiglio dell'UE, in applicazione del principio della libera circolazione, ha inteso uniformare la tutela dell'integrità fisica dei residenti negli Stati membri a quella assicurata dal diritto interno ai propri cittadini e residenti, è stata recepita in Italia dapprima con la L. 122 del 7 luglio 2016, successivamente con la l. 167/17 con cui, in osservanza ai rilievi avanzati a livello europeo sul non corretto recepimento di detta direttiva, sono state apportate modifiche in senso migliorativo con riferimento ai requisiti soggettivi di accesso e al periodo di indennizzabilità.
La L. n. 145/2018, poi, ha introdotto l'art. 11, il comma 2 bis che prevede, in caso di morte della persona offesa in conseguenza del reato, un elenco tassativo di soggetti legittimati a presentare istanza di accesso al “ vittime dei reati di tipo mafioso, alle richieste Controparte_6 estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti” per l'ottenimento dell'indennizzo ordinato sulla base di criteri puramente formali, fondati sulla “vicinanza” del grado di parentela dell'istante nei confronti della vittima e non già su circostanze sostanziali (come la convivenza) o su un potere discrezionale dell'amministrazione.
Sotto il profilo dell'adeguatezza delle somme indicate a titolo di indennizzo, i convenuti hanno osservato come, in ossequio al principio di libertà di attuazione della direttiva comunitaria, gli importi originariamente fissati siano stati incrementati, circostanza quest'ultima che attesterebbe il precipuo intendo dello Stato di determinare tali importi nella misura più equa ed adeguata possibile, sempre nei limiti delle risorse disponibili.
Stante la natura documentale della controversia, all'udienza figurata del 13.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per memorie conclusive e di replica.
II
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza delle domande attoree, pare opportuno richiamare il quadro normativo vigente in tema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti.
A livello comunitario, il riferimento normativo è dato dalla direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 che, per quanto qui d'interesse, all'art. 12, par. 2, testualmente recita “
1. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti
4 commessi nei rispettivi territori.
2. Tutti gli stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime”.
Si tratta, come affermato dalla Suprema Corte, di una prestazione indennitaria stabilita dalla legge come effetto dell'attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all'UE, che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito – il quale, nel sistema della responsabilità civile, di fonte sia contrattuale che aquiliana, si pone, invece, come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno – e che compete alle vittime di ogni reato intenzionale violento commesso nel territorio di uno Stato membro, benché le stesse risiedano nel territorio del medesimo Stato membro e siano vittime c.d. “non transfrontaliere” (v. Cass. n. 24.11.2020 n. 26757).
A seguito dell'apertura di un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia per inadempimento della su citata Direttiva, e anzi nelle more di esso, si è avuta la promulgazione della legge 7.7.2016, n.
122 (disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
Europea), il cui art. 11 riconosce il “diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale”.
L'indennizzo è fissato nella misura determinata con decreto ministeriale adottato in forza dell'art. 11, comma 3, l. 122/2016, nei limiti dello stanziamento dell'apposito fondo di cui all'art. 14 e in base al possesso di specifiche condizioni previste all'art. 12, tra le quali meritano particolare attenzione la circostanza che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale – a meno che l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità – e la circostanza che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.
L'art. 11 richiamato prevede, al comma 2 che “l'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale (...), è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali”; il successivo comma 2-bis precisa che
“in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli;
in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. (...)
5 ****
Nel presente giudizio gli attori – quali genitori superstiti della vittima – Persona_3 instano per il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'omicidio del figlio, eccependo l'inadeguato recepimento della direttiva 2004/80/CEE da parte dello Stato italiano sia sotto il profilo dell'indebita limitazione stabilita dall'articolo 11, paragrafo 2 bis, della legge n. 122/2016 nella parte in cui prevede il riconoscimento dell'indennizzo ai genitori della vittima soltanto in assenza di un coniuge superstite e di figli, sia con riferimento all'inadeguata quantificazione degli importi riconosciuti a titolo di indennizzo.
In particolare, gli odierni attori evidenziano come l'individuazione dei soggetti beneficiari dell'indennizzo sia operata dalla norma nazionale in violazione della previsione di cui all'art. 12 della direttiva 2004/80/CEE, in quanto operato in modo del tutto svincolato da una valutazione del caso concreto e da parametri equi ed adeguati alla fattispecie, trascurando l'aspetto della sofferenza connessa alla perdita violenta della vittima nell'ambito del più ampio contesto familiare.
Più precisamente, sottolineano come la previsione non consideri e anzi precluda ogni valutazione in concreto dei rapporti esistenti tra genitori e figli subordinando la corresponsione dell'indennizzo – anche qualora, come nel caso di specie, una sentenza definitiva riconosca il diritto al risarcimento dei danni da essi subiti e il relativo importo – all'assenza di coniuge superstite e di figli della vittima.
Nel caso di specie, ribadiscono che il sig. pur avendo un figlio – Persona_1 destinatario della provvisionale riconosciuta in sede penale – aveva mantenuto un rapporto affettivo molto forte con i genitori e con i fratelli, dato che lo stesso conviveva con i genitori e costituiva un punto di riferimento anche economico per l'intera famiglia.
Le risultanze dell'istruttoria orale svolta nel procedimento dinanzi al Tribunale di Ivrea confermano l'intenso rapporto affettivo esistente tra la vittima e gli odierni attori dando atto di come il defunto contribuisse, anche economicamente, alle esigenze e al mantenimento della famiglia.
Ribadendo l'intenso legame affettivo esistente, improvvisamente interrotto dal reato, i genitori del sig. si assumono titolari di un diritto risarcitorio in proprio equiparabile al danno da perdita Persona_1 del rapporto parentale che lo Stato italiano, nell'adeguare l'ordinamento interno alla direttiva
2004/80/CE, avrebbe illegittimamente omesso di considerare, in violazione dei principi espressi dall'Unione Europea.
A fronte della ritenuta responsabilità civile dello Stato per l'inadeguato recepimento della direttiva
2004/80/CE gli attori, richiamando le pronunce della Cassazione in ordine al cd. principio della “non applicabilità” della normativa interna laddove la stessa confligga con quella comunitaria (v. Cass. S.U.
9147/2009), hanno ribadito il proprio diritto al risarcimento del danno instando affinché l'ammontare sia determinato non già in forza delle previsioni di cui all'art. 11 della l. 122/2016 e dei D.M. applicativi – che, allo stato, prevedono che per l'ipotesi di omicidio spetti, per ogni gruppo di aventi
6 diritto, un indennizzo pari ad € 50.000,00 – ma ragguagliato ai principi espressi dalla direttiva
2004/80/CE, a mente della quale detto indennizzo deve essere “adeguato e non meramente simbolico”.
Attesa l'irrisorietà dell'importo di € 50.000,00 – peraltro da suddividersi tra i due genitori – somma del tutto insufficiente a ristorare la perdita del figlio, gli attori hanno richiamato la liquidazione operata dal
Tribunale di Ivrea che, in aggiunta a quanto già liquidato dal giudice penale a titolo di provvisionale – pari ad € 60.000,00 per ogni genitore – ha riconosciuto a favore degli attori un importo a titolo di risarcimento da perdita del congiunto pari a € 258.390,00 cadauno, oltre danni materiali per € 4.898,64.
****
Le doglianze attoree paiono condivisibili e meritano accoglimento nei limiti di seguito indicati.
E' noto, infatti, che con la sentenza C-126/2023 del 7.11.2024 – richiamata dagli stessi attori in sede di comparsa conclusionale – la Corte di Giustizia Europea investita, in via pregiudiziale ex art. 267
TFUE, dal Tribunale di Venezia in ordine alla conformità al diritto dell'Unione della normativa nazionale in tema di indennizzo da parte dello Stato nei confronti dei familiari di una vittima di reati violenti come delineata dall'articolo 11, commi 2 bis, 2 ter e 3, della legge n. 122/2016, ha escluso la compatibilità del sistema indennitario introdotto dall'Italia a seguito del recepimento della direttiva
2004/80.
La pronuncia della Corte – adita nell'ambito di una controversia sovrapponibile alla presente, insorta tra i genitori, la sorella e i figli della vittima di un omicidio e la e Controparte_1 il , e avente ad oggetto l'iniquità della l. 122/2016, art. 11 comma 2 bis, nella Controparte_3 parte in cui subordina il diritto all'indennizzo dei genitori della persona deceduta all'assenza di coniuge superstite e di figli e quello dei fratelli e delle sorelle all'assenza dei genitori della vittima, senza per altro prevedere la possibilità di valutare nel merito l'opportunità di rispettare detto “ordine” di familiari e, anche, l'inadeguatezza delle somme determinate a titolo di indennizzo – ha affrontato entrambi i profili di interesse evidenziati nel presente giudizio.
Nella parte motiva del provvedimento si dà atto che “un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, dal quale sono escluse alcune vittime senza alcuna considerazione per l'entità dei danni da esse subiti, a causa di un ordine di priorità predefinito tra le diverse vittime che possono essere indennizzate, e fondato unicamente sulla natura dei vincoli familiari, dai quali vengono tratte semplici presunzioni quanto all'esistenza o all'entità dei danni, non può dare luogo a un «indennizzo equo ed adeguato», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80”.
La stessa Corte ha quindi concluso, quanto all'individuazione dei beneficiari, “che l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema di indennizzo per i reati intenzionali violenti che subordina, in caso di omicidio, il diritto all'indennizzo dei genitori della persona deceduta all'assenza di coniuge
7 superstite e di figli di tale persona e quello dei fratelli e delle sorelle di quest'ultima all'assenza di detti genitori”.
Nella valutazione di compatibilità del sistema italiano di indennizzo e il diritto comunitario, i Giudici evidenziano che, se da un lato è certa la discrezionalità degli Stati membri nella scelta dell'ammontare del ovvero nell'imporre ulteriori condizioni a talune categorie di familiari per CP_6
l'ammissione all'indennizzo, lo Stato italiano ha ecceduto nella libertà concessagli, poiché, sebbene abbia espressamente individuato i genitori, i fratelli e le sorelle della vittima primaria quali soggetti aventi diritto all'indennizzo riconoscendone astrattamente la qualità di vittime, ne ha escluso in concreto la legittimazione ad agire, negando loro il ristoro del danno patito qualora vi siano già il coniuge e i figli della vittima.
La regola che preclude a tali soggetti la possibilità di ottenere ristoro si fonda su un ordine di preferenza tra familiari basato sulla presunzione assoluta – e, quindi, non superabile – di una maggiore vicinanza alla vittima degli uni (coniuge e figli) rispetto agli altri (genitori, fratelli e sorelle): tale presunzione, però, è incompatibile con la definizione di “vittima” accolta dalla direttiva 2004/80/CEE dal momento che l'esclusione di alcuni soggetti – ancorché espressamente riconosciuti come vittime – dall'indennizzo avviene senza alcuna giustificazione, bensì automaticamente, al ricorrere di altri, ritenuti maggiormente meritevoli di tutela, senza che sia possibile considerare le peculiarità del singolo caso concreto e, dunque, la sofferenza e le conseguenze realmente patite.
Pur ribadendo che gli Stati possono, nell'esercizio del potere discrezionale di cui dispongono, decidere di istituire un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che limiti il beneficio ai familiari stretti della persona deceduta, attribuendo peraltro priorità ad alcuni di questi familiari, quali il coniuge superstite e i figli, rispetto ad altri familiari, la Corte ha però precisato che dette limitazioni non possono tradursi in un ingiustificato automatismo: “un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può, in applicazione della logica della devoluzione successoria, escludere automaticamente taluni familiari dal beneficio di qualsiasi indennizzo per il solo fatto che siano presenti altri familiari, senza che possano essere prese in considerazione considerazioni diverse da tale ordine di devoluzione, quali, in particolare, le conseguenze materiali derivanti, per tali familiari, dalla morte per omicidio della persona di cui trattasi o il fatto che detti familiari fossero a carico della persona deceduta o conviventi con essa. Un siffatto regime nazionale di indennizzo non tiene conto, invero, in violazione dei requisiti ricordati ai punti 60 e 62 della presente sentenza, della sofferenza e della gravità delle conseguenze del reato per questi ultimi e, pertanto, non contribuisce in modo appropriato al ristoro del loro danno materiale e morale” (v. CGUE C-126/23.) .
Ne deriva che ad essere inammissibile non è la limitazione in sé, quanto l'automatismo ad essa sotteso, ovvero la negazione dell'indennizzo a taluni familiari per principio dovendo pertanto riconoscersi che un sistema di indennizzo concepito alla stregua di “quello di cui trattasi nel procedimento principale,
8 dal quale sono escluse alcune vittime senza alcuna considerazione per l'entità dei danni da esse subiti,
a causa di un ordine di priorità predefinito tra le diverse vittime che possono essere indennizzate, e fondato unicamente sulla natura dei vincoli familiari, dai quali vengono tratte semplici presunzioni quanto all'esistenza o all'entità dei danni, non può dare luogo a un 'indennizzo equo ed adeguato' ai sensi dell'art. 12, par. 2 della Dir 2004/80/CE”.
Tale valutazione di incompatibilità del diritto interno acquista ulteriore forza, poi, qualora gli stessi familiari si siano visti, come nel caso di specie, riconoscere un risarcimento del danno in sede penale.
La stessa Corte osserva che “in particolare, il fatto di privare, per principio, taluni familiari di qualsiasi indennizzo dev'essere considerato inconciliabile con tali requisiti nel caso in cui, come nella controversia principale, un giudice penale abbia concesso a tali familiari un risarcimento danni, per giunta non trascurabili, per il pregiudizio subito a causa della morte della persona che ha subito un reato intenzionale violento, ma l'autore del reato non sia in grado, a causa della sua insolvenza, di pagare esso stesso tale risarcimento” (v. CGUE C-126/23).
La pronuncia richiamata offre elementi concreti per evidenziare l'irragionevolezza della normativa nazionale non solo con riferimento ai criteri di individuazione dei soggetti legittimati ad ottenere l'indennizzo, ma altresì con riferimento alla sua quantificazione.
L'art. 12, paragrafo 2, della direttiva si limita a richiedere che l'importo dell'indennizzo da erogare alle vittime sia “equo e adeguato” senza, però, fornire indicazioni sulle modalità di quantificazione, lasciando un certo margine di discrezionalità in capo agli Stati membri.
A livello nazionale, l'art. 11 della legge 122/2016 prevede la costituzione di un Controparte_7 CP_ di e, ai fini della determinazione del quantum, rimanda alle somme indicate all'interno del
Decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della Giustizia del 22.11.2019 (che sostituisce quello del 31.8.2017) che prevede importi fissi da liquidarsi nei limiti delle effettive disponibilità del Fondo istituito a tal fine dallo Stato italiano.
Come già osservato in passato dalla stessa Corte di giustizia, la scelta di importi indennitari fissi è compatibile con quanto stabilito dalla direttiva solamente se “la misura degli indennizzi sia sufficientemente dettagliata, così da evitare che l'indennizzo forfettario previsto per un determinato tipo di violenza possa rivelarsi, alla luce delle circostanze di un caso particolare, manifestamente insufficiente” (v. CGUE C-129/19 del 16.7.2020).
Più precisamente, secondo la Corte “occorre ricordare che, tenuto conto, da un lato, del margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri da tale disposizione per quanto riguarda tanto il carattere «equo ed adeguato» dell'importo dell'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti quanto le modalità di determinazione di detto indennizzo e, dall'altro, della necessità di garantire la sostenibilità finanziaria dei sistemi nazionali di indennizzo, l'indennizzo previsto da detta disposizione non deve necessariamente corrispondere al risarcimento dei danni che può essere riconosciuto, a carico dell'autore di un reato qualificato come reato intenzionale violento, alla vittima di tale reato. Di
9 conseguenza, tale indennizzo non deve necessariamente garantire un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalla vittima (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, C-129/19, EU:C:2020:566, punti da 58 a 60)”.
Se pertanto spetta al giudice nazionale garantire, alla luce delle disposizioni nazionali che hanno istituito il sistema di indennizzo di cui trattasi, che la somma assegnata a una vittima di un reato intenzionale violento in forza di tale sistema costituisca «un indennizzo equo ed adeguato», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 “tuttavia, uno Stato membro eccederebbe il margine di discrezionalità accordato da tale disposizione se le sue disposizioni nazionali prevedessero un indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze del reato per tali vittime”.
Considerato infatti che “l'indennizzo concesso a tali vittime rappresenta un contributo al ristoro del danno materiale e morale da esse subito, detto contributo può essere considerato «equo ed adeguato» solo se compensa, in misura appropriata, le sofferenze alle quali esse sono state esposte” (v. CGUE C-
126/23).
Aggiunge la Corte che “per essere considerato «equo ed adeguato» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo
2, della direttiva 2004/80, un indennizzo forfettario concesso a titolo di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti deve essere fissato tenendo conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e deve quindi rappresentare un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito” (v. CGUE C-126/23).
La disciplina nazionale applicabile al caso di specie prevede l'erogazione di importi diversi a seconda del tipo di reato commesso, aumentando il quantum in base alla gravità dell'illecito.
Tuttavia, le somme indicate sono fisse e, dunque, non consentono di variare l'importo in base alle peculiarità del caso di specie, tenuto conto dell'effettivo rapporto intercorrente tra vittima e il familiare e dell'entità concreta dei danni subiti.
Le somme individuate a titolo di indennizzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, art. 14 della legge 122/2016 e del D.M. 22.11.2019 omettono del tutto la valutazione delle circostanze concrete dell'accadimento criminoso risultando peraltro di molto inferiori alle somme astrattamente liquidabili per lo stesso fatto a titolo di risarcimento del danno secondo il criterio tabellare adottato dalla giurisprudenza di merito: si ritiene pertanto condivisibile l'eccezione di inadeguatezza sollevata dagli attori, risultando la previsione nazionale insufficiente ad assicurare la funzione indennitaria prevista dalla legge e dalla direttiva.
La mancanza di parametri cui ancorare, in concreto, la determinazione dell'indennizzo rendono legittimo il dubbio circa l'adeguatezza e la non simbolicità dell'indennizzo riconosciuto dal legislatore nazionale.
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10 Alla luce dei principi espressi dalla Corte, la domanda proposta dagli attori deve ritenersi accoglibile e, quindi, deve riconoscersi in capo agli stessi il diritto, quali “vittime” dell'omicidio del figlio, all'indennizzo di cui al Fondo istituito dall'art. 14 l. 122/2016.
Pare opportuno osservare che costituisce ius receptum l'insegnamento secondo cui le sentenze pregiudiziali di interpretazione emesse, ex art. 267 TFUE, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno portata erga omnes ed ex tunc: oltre a produrre effetti obbligatori per il giudice a quo e quelli di grado superiore che dovranno conoscere della controversia nel cui ambito è sollevata la questione di pregiudizialità (Cfr., ex multis, Sent. C-173/09; Sent. C-614/14; C-689/13) il principio di diritto espresso nella sentenza pregiudiziale interpretativa si impone a tutti i giudici nazionali ai quali venga sottoposta questione identica a quella rimessa alla CGUE, vincolandoli nell'interpretare le norme nel senso indicato dai giudici comunitari, ovvero nel disapplicare quelle che vengano dichiarate incompatibili con norme di matrice eurounitaria.
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Considerato che il presente giudizio è sostanzialmente sovrapponibile al giudizio nel quale è stata sollevata la pregiudiziale interpretativa attesa la perfetta aderenza delle tematiche trattate, l'identità delle questioni giuridiche rimesse e dei riferimenti normativi sui quali la CGUE si è pronunciata, in conformità all'interpretazione offerta dalla Corte ritiene il Tribunale di dover procedere alla disapplicazione della normativa interna ritenuta incompatibile e all'applicazione diretta della direttiva
2004/80 se e nella misura in cui essa risulti sufficientemente determinata e, dunque, dotata del carattere del “self-executing”.
III
Accertato il diritto degli attori, quali genitori della vittima, ad ottenere l'indennizzo, prima di procedere alla quantificazione dell'indennizzo – tenuto conto dei profili di dubbia compatibilità espressi – deve evidenziarsi che l'art. 12 della legge 122/2016 disciplina le condizioni di accesso al Fondo per le vittime dei reati violenti prevedendo, tra le altre, che l'indennizzo sia corrisposto a condizione che “b) la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile
o di una condanna a titolo di provvisionale” precisando che “tale condizione non si applica quando
l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità ((oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione
è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza))”.
La previsione in oggetto – pur a fronte dell'incompatibilità con il diritto comunitario della limitazione dei soggetti beneficiari di cui all'art. 11 della l. 122/2016 – deve ritenersi pienamente efficace e applicabile nelle parti che la stessa CGUE non ha ritenuto incompatibili con la direttiva.
11 Considerato che la ratio della Direttiva europea, come espressa nel considerando n. 10, è quella di assicurare che le vittime di un reato intenzionale e violento possano ottenere un indennizzo dallo Stato nel caso in cui il responsabile dell'illecito non sia identificato o non sia capiente, è certa la sussistenza di un potere discrezionale e dell'autonomia dello Stato membro nel determinare le modalità attraverso le quali la vittima può richiedere l'indennizzo, modalità che non sono disciplinate dalla stessa direttiva.
La valutazione di fondatezza della domanda attorea, pertanto, non può prescindere dalla preliminare verifica della sussistenza delle condizioni di accesso che, ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis l. 122/2016, devono sussistere in capo agli attori a seguito del loro riconoscimento quali aventi diritto.
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E' agli atti copia della sentenza n. 185/2017 con la quale il Tribunale ordinario di Torino, sezione GIP ha condannato il sig. per l'omicidio del sig. (doc. 3), riconoscendo Controparte_5 Persona_1 in capo agli attori una provvisionale di € 60.000,00 ciascuno, sentenza ormai passata in giudicato a fronte della conferma in sede di appello e del rigetto del ricorso per Cassazione (v. doc. n. 4 e 5).
Tale documentazione consente di escludere che il sig. abbia chiesto e ottenuto Controparte_5
l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale che l'ha visto imputato, escludendo quindi il ricorrere della causa di esclusione di cui alla seconda parte della lettera b), dell'art. 12 l. 122/2016.
E' pertanto necessario valutare se, nel caso di specie, “la vittima abbia già esperito infruttuosamente
l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato” e, dunque, se gli odierni attori abbiano correttamente intentato, in forza della sentenza di condanna emessa, l'esecuzione forzata nei confronti del senza esito alcuno. CP_5
L'esame del verbale negativo di pignoramento mobiliare presso il debitore (doc. 7), prodotto in atti, consente di rilevare come il Funzionario UNEP della Corte d'Appello di Torino, recatosi presso la residenza dell'esecutato in data 8.2.2018 abbia attestato di aver “suonato più volte al campanello recante il nominativo , primo piano, int. 134, senza ottenere risposta” e di aver Controparte_5 appreso, “da informazioni assunte in loco” che “l'esecutato risulta deceduto da circa due anni” (doc.
n. 7 parte attrice).
A fronte dell'accertato decesso del non vi sono agli atti elementi documentali dai quali CP_5 evincere che gli attori si siano attivati al fine di individuare gli eredi del reo ed esperire nei loro confronti atti esecutivi volti al soddisfacimento del proprio credito risarcitorio.
Peraltro, deve darsi atto che non vi è agli atti neppure la prova della data di decesso del CP_5 circostanza questa rilevante anche ai fini dell'eventuale caducazione ex lege delle statuizioni civilistiche connesse alla sentenza di condanna penale.
Come evidenziato dalla Corte, infatti, la morte dell'imputato avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta ex lege la caducazione delle eventuali statuizioni civilistiche connesse alla
12 sentenza di condanna penale, senza necessità di una apposita dichiarazione del giudice penale (v. Cass.
27.6.2024, n. 32134).
Considerato che, nel caso di specie, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado contenente la condanna del al pagamento di una provvisionale a favore degli odierni attori è del CP_5
12.3.2019 e che lo stesso ufficiale giudiziario dà atto del decesso in data anteriore all'8.2.2018, la data di decesso del reo appare circostanza rilevante.
In ogni caso, pur ammettendo che l'autore del reato sia deceduto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, con conseguente trasmissione del debito risarcitorio in capo agli eredi, non vi sono agli atti elementi per ritenere che gli attori si siano diligentemente attivati al fine di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento del proprio credito.
Se, infatti, è certo che “la provvisionale è titolo esecutivo anche verso gli eredi del condannato, salvo prova della rinuncia o accettazione con beneficio d'inventario” (v. Cass. pen. SSUU, n. 576/2008) è altrettanto certo che gli attori non abbiano provato di aver effettuato ricerche sull'esistenza di eredi del né allegato elementi utili a valutare la consistenza patrimoniale del reo deceduto. CP_5
Non avendo gli attori, vittime del reato intenzionale e violento perpetrato nei confronti del figlio, dato prova di aver promosso azione esecutiva nei confronti del responsabile del reato, ovvero degli eredi dello stesso, non può ritenersi sussistente, in concreto, il loro diritto ad ottenere un importo a titolo di indennizzo ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge n. 122/2016.
La domanda deve pertanto essere respinta.
IV
La complessità e la particolarità della questione, anche tenuto conto della recente evoluzione giurisprudenziale, costituisce motivo per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 30.5.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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