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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1508/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8782/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500021657311076500538 BOLLO AUTO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1258/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER TASSA AUTO 2015, lamentando che nessun atto prodromico è mai stato notificato e comunque il tributo è ormai estinto per prescrizione.
Municipia spa ha controdedotto che il ricorso è inammissibile ed inoltre infondato perché la notifica dell'ingiunzione prodromica è stata ritualmente eseguita e non è maturato il termine di prescrizione.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile per tardività. Il ricorrente afferma di avere ricevuto la notificazione dell'atto impugnato il 05.02.2025, sicché il termine di 60 giorni per notificare il ricorso è scaduto il 06.4.2025, mentre il ricorso risulta notificato via pec solo il 09.5.2025. L'inammissibilità per tardività è rilevabile di ufficio a prescindere dalla costituzione del resistente, che peraltro nel caso di specie ha specificamente eccepito la tardività.
Le spese devono essere compensate perché l'inammissibilità è rilevabile di ufficio a prescindere dalla tutioristica costituzione del resistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8782/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500021657311076500538 BOLLO AUTO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1258/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER TASSA AUTO 2015, lamentando che nessun atto prodromico è mai stato notificato e comunque il tributo è ormai estinto per prescrizione.
Municipia spa ha controdedotto che il ricorso è inammissibile ed inoltre infondato perché la notifica dell'ingiunzione prodromica è stata ritualmente eseguita e non è maturato il termine di prescrizione.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile per tardività. Il ricorrente afferma di avere ricevuto la notificazione dell'atto impugnato il 05.02.2025, sicché il termine di 60 giorni per notificare il ricorso è scaduto il 06.4.2025, mentre il ricorso risulta notificato via pec solo il 09.5.2025. L'inammissibilità per tardività è rilevabile di ufficio a prescindere dalla costituzione del resistente, che peraltro nel caso di specie ha specificamente eccepito la tardività.
Le spese devono essere compensate perché l'inammissibilità è rilevabile di ufficio a prescindere dalla tutioristica costituzione del resistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.