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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1130/2016 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Saverio Di Sevo e Mariagrazia Di Sevo, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to CAPURSO PIETRO in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 08/11/2024 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1499/2015 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare che l'istante è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) […] o in subordine confermare che l'istante è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%”; 2) “condannare chi di dovere al pagamento, in favore della si.ra della pensione di invalidità civile Pt_1
quale invalida totale e permanente inabilità lavorativa (100%) o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
2.1 In corso di giudizio veniva depositata da parete ricorrente Sentenza n°
340/2017 emessa in seno al procedimento n° RG 469/2014, ovvero giudizio di merito in opposizione a procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto dall'odierno ricorrente sempre per il riconoscimento dell'invalidità civile.
Il Tribunale, pertanto, rigettava il ricorso proposto dall' con omologa delle CP_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, ovvero con riconoscimento dell'inabilità (100%) dalla domanda amministrativa (07/12/2012), e limitatamente al periodo dal 07/12/2012 al 17/06/2013 dell'indennità di accompagnamento.
2.2 Con memorie conclusionali del 28/05/2025 parte ricorrente rileva: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo”. Il Giudicante, pur condividendo l'assunto, non lo ritiene sia applicabile al caso di specie.
L'oggetto dell'odierno giudizio, infatti, ha identico petitum sostanziale rispetto alla precedente domanda: non si tratta, pertanto, di domande diverse afferenti allo stesso rapporto giuridico / situazione di fatto, ma le domande sono le medesime.
La questione non è quindi relativa a formazione di giudicati aventi lo stesso presupposto in fatto o in diritto, ma di effettiva duplicazione del giudicato. Si ritiene, pertanto, che il giudicato formatosi spieghi effetto preclusivo in relazione alla odierna domanda, sulla base del principio del ne bis in idem, che impedisce
Pag. 2 di 4 anche mediante giudizio in corso che la parte posso richiede un provvedimento giurisdizionale nuovamente sugli stessi fatti decisi con decisione passata in giudicato. Infatti, è di tutta evidenza che il ricorrente non può nelle more della
ATP introdurre un nuovo giudizio in cui chiedere un ulteriore accertamento sempre in sede di ATP, in potenziale violazione del principio del ne bis in idem.
Si ritiene dichiarare improcedibilità della domanda dal momento genetico dello stesso, attesa la natura bifasica del procedimento, ovvero l'originario ricorso posto alla base del procedimento iscritto a ruolo n° 1499/2015, con invalidità e comunque inefficacia di ogni atto successivo, ivi compresa ovviamente le risultanze della CTU in quella sede espletata.
3.1 Le spese vanno compensate, atteso che 1) la domanda pur ammissibile è stata introdotta e duplicata da parte ricorrente, in presenza di altro procedimento avente ad oggetto la stessa domanda;
2) l' nulla ha rilevato in ordine alle CP_1
dette circostanze, riportandosi sempre ai propri atti difensivi e al rigetto della domanda per insussistenza delle condizioni sanitarie, anche successivamente al deposito della detta sentenza.
3.2 Nulla può essere liquidato per le spese relative alla CTU espletata in sede di
ATPO in mancanza della prescritta domanda ex art. 71 del dpr 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) dichiara inammissibile il presente ricorso e preso atto della sentenza n°
430/2017, che dichiarava la sussistenza del presupposto sanitario proprio della pensione di inabilità a decorrere dal 07/12/2012, dichiara inammissibile anche il procedimento di accertamento tecnico preventivo, iscritto a rn° RGL 1499/2015;
2) Compensa le spese;
3) Nulla per le spese di CTU depositata in sede di accertamento tecnico preventivo
Pag. 3 di 4 Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1130/2016 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Saverio Di Sevo e Mariagrazia Di Sevo, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to CAPURSO PIETRO in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 08/11/2024 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1499/2015 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare che l'istante è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) […] o in subordine confermare che l'istante è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%”; 2) “condannare chi di dovere al pagamento, in favore della si.ra della pensione di invalidità civile Pt_1
quale invalida totale e permanente inabilità lavorativa (100%) o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
2.1 In corso di giudizio veniva depositata da parete ricorrente Sentenza n°
340/2017 emessa in seno al procedimento n° RG 469/2014, ovvero giudizio di merito in opposizione a procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto dall'odierno ricorrente sempre per il riconoscimento dell'invalidità civile.
Il Tribunale, pertanto, rigettava il ricorso proposto dall' con omologa delle CP_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, ovvero con riconoscimento dell'inabilità (100%) dalla domanda amministrativa (07/12/2012), e limitatamente al periodo dal 07/12/2012 al 17/06/2013 dell'indennità di accompagnamento.
2.2 Con memorie conclusionali del 28/05/2025 parte ricorrente rileva: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo”. Il Giudicante, pur condividendo l'assunto, non lo ritiene sia applicabile al caso di specie.
L'oggetto dell'odierno giudizio, infatti, ha identico petitum sostanziale rispetto alla precedente domanda: non si tratta, pertanto, di domande diverse afferenti allo stesso rapporto giuridico / situazione di fatto, ma le domande sono le medesime.
La questione non è quindi relativa a formazione di giudicati aventi lo stesso presupposto in fatto o in diritto, ma di effettiva duplicazione del giudicato. Si ritiene, pertanto, che il giudicato formatosi spieghi effetto preclusivo in relazione alla odierna domanda, sulla base del principio del ne bis in idem, che impedisce
Pag. 2 di 4 anche mediante giudizio in corso che la parte posso richiede un provvedimento giurisdizionale nuovamente sugli stessi fatti decisi con decisione passata in giudicato. Infatti, è di tutta evidenza che il ricorrente non può nelle more della
ATP introdurre un nuovo giudizio in cui chiedere un ulteriore accertamento sempre in sede di ATP, in potenziale violazione del principio del ne bis in idem.
Si ritiene dichiarare improcedibilità della domanda dal momento genetico dello stesso, attesa la natura bifasica del procedimento, ovvero l'originario ricorso posto alla base del procedimento iscritto a ruolo n° 1499/2015, con invalidità e comunque inefficacia di ogni atto successivo, ivi compresa ovviamente le risultanze della CTU in quella sede espletata.
3.1 Le spese vanno compensate, atteso che 1) la domanda pur ammissibile è stata introdotta e duplicata da parte ricorrente, in presenza di altro procedimento avente ad oggetto la stessa domanda;
2) l' nulla ha rilevato in ordine alle CP_1
dette circostanze, riportandosi sempre ai propri atti difensivi e al rigetto della domanda per insussistenza delle condizioni sanitarie, anche successivamente al deposito della detta sentenza.
3.2 Nulla può essere liquidato per le spese relative alla CTU espletata in sede di
ATPO in mancanza della prescritta domanda ex art. 71 del dpr 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2 provvede:
1) dichiara inammissibile il presente ricorso e preso atto della sentenza n°
430/2017, che dichiarava la sussistenza del presupposto sanitario proprio della pensione di inabilità a decorrere dal 07/12/2012, dichiara inammissibile anche il procedimento di accertamento tecnico preventivo, iscritto a rn° RGL 1499/2015;
2) Compensa le spese;
3) Nulla per le spese di CTU depositata in sede di accertamento tecnico preventivo
Pag. 3 di 4 Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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