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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/09/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 718/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 718/2023 r.g. promossa da:
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Michele
Rausei dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata in Serra San Bruno (VV), alla via Aldo Moro (Palazzo Valente), presso e nello studio dell'avv. Francesco Vinci;
Opponente contro
(c.f.: ), (c.f.: CP_1 C.F._1 Controparte_2
); (cf.: ); C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(cf.: ), rappresentati e difesi, giusta Parte_2 C.F._4 procura in calce e in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Mariagrazia Marchese, con domicilio digitale: Email_1
Opposti nonché
in persona del l.r.p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosa Pisani, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura sita in , Via Cesare Pavese;
CP_4
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO pagina 1 di 6 Con atto di citazione notificato in data 26/05/2023, la conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale sopra intestato, i sigg.ri , CP_1 [...]
, e nonché CP_2 Controparte_3 Controparte_5
l' , in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 120/2023, notificato in data 18/04/2023, con il quale le è stato ingiunto in solido con l'
[...]
, il pagamento dell'importo di € 90.569,01 oltre Controparte_4 accessori.
Giova premettere che , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
proponevano ricorso per ottenere l'ingiunzione di Parte_2 CP_5 pagamento della suddetta somma nei confronti della e Parte_1 dell' di esponendo: di aver avere concesso Controparte_4 CP_4 in locazione all'amministrazione di una porzione di un più grande CP_4 immobile di loro proprietà denominato Castello dei Ruffo sito in Nicotera;
che il rapporto si era definitivamente concluso nel 2014 quando, a seguito della convalida dello sfratto per morosità, l'Amministrazione rilasciava i locali;
che in sede di verbale di consegna venivano rilevati numerosi danni addebitali alla cattiva manutenzione da parte del conduttore;
che instauravano un procedimento di ATP avente ad oggetto la quantificazione delle somme necessarie al ripristino dell'immobile di proprietà dei ricorrenti e pertanto vantavano un credito complessivo di euro 90.569 comprensivo di Iva e compenso anticipato al CTU.
A fondamento dell'opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, l'opponente deduceva che alla data 1° luglio 2015, nel momento in cui venne a subentrare all' convenuta per specifiche funzioni ed allocazioni di Controparte_4 risorse umane, finanziarie e strumentali, il rapporto locativo tra l' e Parte_3 gli odierni opposti si era già concluso per cui soltanto l' Controparte_4 di doveva essere tenuta a rispondere dei danni quantificati a CP_4 conclusione del contratto di locazione. Parte opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte alle spese e competenze di giudizio.
Si costituivano in giudizio la sig.ra e i sigg.ri i quali chiedevano il CP_1 CP_2 rigetto dell'opposizione, assumevano che grava sul conduttore l'obbligo di pagina 2 di 6 ripristinare l'immobile o di ristorare il danno per equivalente, obbligazioni che, in quanto esistenti e in corso al momento del trapasso di funzioni in capo alla Regione previsto dalla L. 56/2014, si sono trasferite sulla Regione medesima per quanto attiene all'aspetto ripristinatorio/risarcitorio, risultando dunque del tutto inattendibile la tesi regionale, per cui non sarebbe possibile la successione nell'obbligazione, perché all'epoca dell'entrata in funzione del nuovo sistema, non era ancora pendente un contenzioso. Chiedevano, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse dichiarato provvisoriamente esecutivo e che, nel prosieguo, disattesa l'opposizione venisse confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
In data 14/11/2023 si costituiva in giudizio anche l' Controparte_4
, la quale eccepiva che l'A.T.P. svolta ex art. 669 bis c.p.c. non può
[...] fondare un procedimento per ingiunzione, in quanto ha come caratteristiche peculiari la provvisorietà e la strumentalità, tipiche del provvedimento cautelare che tuttavia, senza l'introduzione del giudizio di merito, non acquista i caratteri, né gli effetti, della cosa giudicata. Rilevava poi che l'estraneità dedotta dalla Pt_1 opponente per i fatti di cui è causa è del tutto infondata, considerato che la motivazione posta a fondamento dell'assunto di parte opponente risulta in pieno contrasto con quanto stabilito dall'art. 1, comma 96, della legge n. 56/2014 nella parte in cui prevede che “c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso;
il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti”.
L' , pertanto, concludeva per il rigetto di ogni richiesta, Controparte_4 assunzione, deduzione ed eccezione formulata dalla nei suoi Parte_1 confronti, oltreché per sentire dichiarare la revoca del monitorio di cui è causa, con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di lite.
Quasi contestualmente all'avvenuta costituzione nel presente in giudizio, il Consiglio
Provinciale dell'Amministrazione convenuta, con la deliberazione n. 40 del
16/11/2023, riconosceva tra i crediti fuori bilancio anche quello vantato dai sigg.ri e nei confronti della Provincia per complessivi CP_1 CP_2 Controparte_4
€ 94.246,86, da liquidarsi attraverso i cap. 130/0 – 132/2 del bilancio finanziario pagina 3 di 6 2023, mediante accredito su Conto corrente bancario intestato al sig.
[...]
, giusta procura 0031661 del 04.12.2023. La liquidazione della predetta CP_2 somma avveniva con la Determina n. 83 del 19/01/2024 del Segretario Generale dell'Ente in questione.
A fronte di detto avvenuto pagamento, la difesa dei convenuti opposti CP_6
a mezzo di note scritte del 04/09/2024, chiedeva venisse dichiarata la
[...] cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e rinuncia a qualsiasi azione nei confronti nei confronti della;
Parte_1 chiedeva, inoltre, la condanna dell' di al Controparte_4 CP_4 pagamento delle spese del presente giudizio oltreché la condanna del predetto
Ente provinciale al pagamento delle spese per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., per avere resistito in mala fede alla legittima pretesa dei propri assistiti, domandando la revoca del decreto ingiuntivo già divenuto esecutivo nei suoi riguardi.
La , a mezzo il proprio difensore, aderiva alla richiesta dei sigg.ri Parte_1
e di sentire dichiarata cessata la materia del contendere, mentre la CP_1 CP_2 difesa dell' di , a mezzo note depositate in Controparte_4 CP_4 data 17/05/2025, si riportava integralmente alla propria comparsa di costituzione ed a tutti gli scritti e documenti difensivi depositati e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e all'udienza del 20/05/2025 il sottoscritto magistrato, divenuto medio tempore titolare del procedimento, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa, considerato il contenuto delle richieste degli atti conclusivi delle parti, va decisa esclusivamente con riferimento al regime delle spese legali.
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno tutte domandato una siffatta pronuncia, dando atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta da parte opponente, residuando unicamente un contrasto pagina 4 di 6 sulle spese di lite tra i sigg.ri e e l' di CP_1 CP_2 Controparte_4
. CP_4
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 25478 del 21/9/2021, ha statuito che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” di cui all'art. 91 c.p.c..
La ragione è quella di scoraggiare la proposizione di opposizioni strumentali,
l'obiettivo è di non fornire al debitore la possibilità di proporre opposizioni prive di fondamento.
Pertanto, nel caso in cui un giudizio come quello in esame si debba concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, il giudice è comunque tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione.
Nella fattispecie per cui è causa appare indubbio che l'Amministrazione Provinciale di abbia incautamente resistito nel giudizio de quo senza valide CP_4 argomentazioni di diritto, considerato che secondo un maggioritario orientamento la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. ben può essere posta alla base dell'emissione di un ingiunzione di pagamento, quando questa, per la compiutezza delle indagini consente al Giudice, sulla base di un semplice calcolo matematico, di giungere alla determinazione del diritto (Corte di Appello di Messina, sentenza n.
446/2021, pubblicata l'8/10/2021). L'A.T.P. in funzione conciliativa, ex art.696 bis c.p.c., può valere anche allo scopo di accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, il
Giudice potrà accogliere il ricorso presentatogli ed emettere quindi il decreto ingiuntivo (Tribunale di Verona, sentenza del 14/01/2016).
Né l'amministrazione , costituendosi in giudizio, a fronte Controparte_4 dell'analitica ricostruzione svolta in sede di ATP, ha svolto alcuna contestazione sul merito. Tra l'altro, dopo solo due giorni dall'avvenuta costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'Amministrazione Provinciale convenuta, riconoscendo il proprio debito, ebbe a deliberare il pagamento di tutte le somme vantate dagli odierni opposti, così operando ritenendosi unico soggetto obbligato nei confronti dei sigg.ri e CP_1 CP_2
pagina 5 di 6 Si impone pertanto la revoca del decreto ingiuntivo n. 120/2023 per intervenuto pagamento da parte dell' del credito Controparte_4 vantato dagli opposti convenuti, con dichiarazione di cessata materia del contendere.
Il complessivo tenore delle difese svolte dalla non Controparte_4 evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dagli opposti.
Le spese di lite vanno compensate nei rapporti tra la e i creditori Parte_1 opposti come congiuntamente richiesto.
Nei rapporti tra l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e gli opposti le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate ai sensi del D.M.
147/2022, parametrate ai valori minimi della tabella, esclusa la fase istruttoria e tenuto conto della riduzione per l'assenza di questione di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 120/2023 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 13/04/2023;
3) condanna l' alla rifusione, in favore Controparte_4 di , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.900,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali in misura del
15%, iva e c.p.a. come per legge.
4) compensa per intero le spese di lite tra la e , Parte_1 CP_1
e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
Vibo Valentia, 15 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 718/2023 r.g. promossa da:
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Michele
Rausei dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata in Serra San Bruno (VV), alla via Aldo Moro (Palazzo Valente), presso e nello studio dell'avv. Francesco Vinci;
Opponente contro
(c.f.: ), (c.f.: CP_1 C.F._1 Controparte_2
); (cf.: ); C.F._2 Controparte_3 C.F._3
(cf.: ), rappresentati e difesi, giusta Parte_2 C.F._4 procura in calce e in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Mariagrazia Marchese, con domicilio digitale: Email_1
Opposti nonché
in persona del l.r.p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosa Pisani, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura sita in , Via Cesare Pavese;
CP_4
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO pagina 1 di 6 Con atto di citazione notificato in data 26/05/2023, la conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale sopra intestato, i sigg.ri , CP_1 [...]
, e nonché CP_2 Controparte_3 Controparte_5
l' , in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 120/2023, notificato in data 18/04/2023, con il quale le è stato ingiunto in solido con l'
[...]
, il pagamento dell'importo di € 90.569,01 oltre Controparte_4 accessori.
Giova premettere che , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
proponevano ricorso per ottenere l'ingiunzione di Parte_2 CP_5 pagamento della suddetta somma nei confronti della e Parte_1 dell' di esponendo: di aver avere concesso Controparte_4 CP_4 in locazione all'amministrazione di una porzione di un più grande CP_4 immobile di loro proprietà denominato Castello dei Ruffo sito in Nicotera;
che il rapporto si era definitivamente concluso nel 2014 quando, a seguito della convalida dello sfratto per morosità, l'Amministrazione rilasciava i locali;
che in sede di verbale di consegna venivano rilevati numerosi danni addebitali alla cattiva manutenzione da parte del conduttore;
che instauravano un procedimento di ATP avente ad oggetto la quantificazione delle somme necessarie al ripristino dell'immobile di proprietà dei ricorrenti e pertanto vantavano un credito complessivo di euro 90.569 comprensivo di Iva e compenso anticipato al CTU.
A fondamento dell'opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, l'opponente deduceva che alla data 1° luglio 2015, nel momento in cui venne a subentrare all' convenuta per specifiche funzioni ed allocazioni di Controparte_4 risorse umane, finanziarie e strumentali, il rapporto locativo tra l' e Parte_3 gli odierni opposti si era già concluso per cui soltanto l' Controparte_4 di doveva essere tenuta a rispondere dei danni quantificati a CP_4 conclusione del contratto di locazione. Parte opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte alle spese e competenze di giudizio.
Si costituivano in giudizio la sig.ra e i sigg.ri i quali chiedevano il CP_1 CP_2 rigetto dell'opposizione, assumevano che grava sul conduttore l'obbligo di pagina 2 di 6 ripristinare l'immobile o di ristorare il danno per equivalente, obbligazioni che, in quanto esistenti e in corso al momento del trapasso di funzioni in capo alla Regione previsto dalla L. 56/2014, si sono trasferite sulla Regione medesima per quanto attiene all'aspetto ripristinatorio/risarcitorio, risultando dunque del tutto inattendibile la tesi regionale, per cui non sarebbe possibile la successione nell'obbligazione, perché all'epoca dell'entrata in funzione del nuovo sistema, non era ancora pendente un contenzioso. Chiedevano, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse dichiarato provvisoriamente esecutivo e che, nel prosieguo, disattesa l'opposizione venisse confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
In data 14/11/2023 si costituiva in giudizio anche l' Controparte_4
, la quale eccepiva che l'A.T.P. svolta ex art. 669 bis c.p.c. non può
[...] fondare un procedimento per ingiunzione, in quanto ha come caratteristiche peculiari la provvisorietà e la strumentalità, tipiche del provvedimento cautelare che tuttavia, senza l'introduzione del giudizio di merito, non acquista i caratteri, né gli effetti, della cosa giudicata. Rilevava poi che l'estraneità dedotta dalla Pt_1 opponente per i fatti di cui è causa è del tutto infondata, considerato che la motivazione posta a fondamento dell'assunto di parte opponente risulta in pieno contrasto con quanto stabilito dall'art. 1, comma 96, della legge n. 56/2014 nella parte in cui prevede che “c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso;
il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti”.
L' , pertanto, concludeva per il rigetto di ogni richiesta, Controparte_4 assunzione, deduzione ed eccezione formulata dalla nei suoi Parte_1 confronti, oltreché per sentire dichiarare la revoca del monitorio di cui è causa, con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di lite.
Quasi contestualmente all'avvenuta costituzione nel presente in giudizio, il Consiglio
Provinciale dell'Amministrazione convenuta, con la deliberazione n. 40 del
16/11/2023, riconosceva tra i crediti fuori bilancio anche quello vantato dai sigg.ri e nei confronti della Provincia per complessivi CP_1 CP_2 Controparte_4
€ 94.246,86, da liquidarsi attraverso i cap. 130/0 – 132/2 del bilancio finanziario pagina 3 di 6 2023, mediante accredito su Conto corrente bancario intestato al sig.
[...]
, giusta procura 0031661 del 04.12.2023. La liquidazione della predetta CP_2 somma avveniva con la Determina n. 83 del 19/01/2024 del Segretario Generale dell'Ente in questione.
A fronte di detto avvenuto pagamento, la difesa dei convenuti opposti CP_6
a mezzo di note scritte del 04/09/2024, chiedeva venisse dichiarata la
[...] cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e rinuncia a qualsiasi azione nei confronti nei confronti della;
Parte_1 chiedeva, inoltre, la condanna dell' di al Controparte_4 CP_4 pagamento delle spese del presente giudizio oltreché la condanna del predetto
Ente provinciale al pagamento delle spese per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., per avere resistito in mala fede alla legittima pretesa dei propri assistiti, domandando la revoca del decreto ingiuntivo già divenuto esecutivo nei suoi riguardi.
La , a mezzo il proprio difensore, aderiva alla richiesta dei sigg.ri Parte_1
e di sentire dichiarata cessata la materia del contendere, mentre la CP_1 CP_2 difesa dell' di , a mezzo note depositate in Controparte_4 CP_4 data 17/05/2025, si riportava integralmente alla propria comparsa di costituzione ed a tutti gli scritti e documenti difensivi depositati e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e all'udienza del 20/05/2025 il sottoscritto magistrato, divenuto medio tempore titolare del procedimento, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa, considerato il contenuto delle richieste degli atti conclusivi delle parti, va decisa esclusivamente con riferimento al regime delle spese legali.
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno tutte domandato una siffatta pronuncia, dando atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta da parte opponente, residuando unicamente un contrasto pagina 4 di 6 sulle spese di lite tra i sigg.ri e e l' di CP_1 CP_2 Controparte_4
. CP_4
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 25478 del 21/9/2021, ha statuito che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” di cui all'art. 91 c.p.c..
La ragione è quella di scoraggiare la proposizione di opposizioni strumentali,
l'obiettivo è di non fornire al debitore la possibilità di proporre opposizioni prive di fondamento.
Pertanto, nel caso in cui un giudizio come quello in esame si debba concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, il giudice è comunque tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione.
Nella fattispecie per cui è causa appare indubbio che l'Amministrazione Provinciale di abbia incautamente resistito nel giudizio de quo senza valide CP_4 argomentazioni di diritto, considerato che secondo un maggioritario orientamento la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. ben può essere posta alla base dell'emissione di un ingiunzione di pagamento, quando questa, per la compiutezza delle indagini consente al Giudice, sulla base di un semplice calcolo matematico, di giungere alla determinazione del diritto (Corte di Appello di Messina, sentenza n.
446/2021, pubblicata l'8/10/2021). L'A.T.P. in funzione conciliativa, ex art.696 bis c.p.c., può valere anche allo scopo di accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, il
Giudice potrà accogliere il ricorso presentatogli ed emettere quindi il decreto ingiuntivo (Tribunale di Verona, sentenza del 14/01/2016).
Né l'amministrazione , costituendosi in giudizio, a fronte Controparte_4 dell'analitica ricostruzione svolta in sede di ATP, ha svolto alcuna contestazione sul merito. Tra l'altro, dopo solo due giorni dall'avvenuta costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'Amministrazione Provinciale convenuta, riconoscendo il proprio debito, ebbe a deliberare il pagamento di tutte le somme vantate dagli odierni opposti, così operando ritenendosi unico soggetto obbligato nei confronti dei sigg.ri e CP_1 CP_2
pagina 5 di 6 Si impone pertanto la revoca del decreto ingiuntivo n. 120/2023 per intervenuto pagamento da parte dell' del credito Controparte_4 vantato dagli opposti convenuti, con dichiarazione di cessata materia del contendere.
Il complessivo tenore delle difese svolte dalla non Controparte_4 evidenziando chiari profili di dolo o colpa grave e comunque un vero e proprio abuso del processo, giustifica il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dagli opposti.
Le spese di lite vanno compensate nei rapporti tra la e i creditori Parte_1 opposti come congiuntamente richiesto.
Nei rapporti tra l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e gli opposti le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate ai sensi del D.M.
147/2022, parametrate ai valori minimi della tabella, esclusa la fase istruttoria e tenuto conto della riduzione per l'assenza di questione di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 120/2023 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 13/04/2023;
3) condanna l' alla rifusione, in favore Controparte_4 di , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.900,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali in misura del
15%, iva e c.p.a. come per legge.
4) compensa per intero le spese di lite tra la e , Parte_1 CP_1
e Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
Vibo Valentia, 15 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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