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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 10138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10138 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2378/2025
f
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eva Scalfati - Presidente dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2378 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Iorio Lucia presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate il 20.10.2025 il difensore del ricorrente concludeva per la rettifica dell'atto di nascita e dei registri di stato civile, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Napoli di modificare l'attribuzione del sesso da a Per_1
e di sostituire il nome con il nuovo nome , Per_2 Parte_1 Persona_3 nonché per l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di riassegnazione del sesso.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.2.2025, esponeva di aver percepito, sin dall'adolescenza, Parte_1 una profonda incongruenza tra il sesso assegnato alla nascita e la propria identità di genere, R.G. 2378/2025
identificandosi stabilmente con il genere femminile e che tale incongruenza aveva generato un significativo disagio psicologico, sociale e burocratico, inducendolo a intraprendere un percorso di affermazione di genere, adeguando il proprio aspetto, comportamento e riconoscimento sociale alla propria identità di genere.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale la rettifica dell'atto di nascita e dei registri di stato civile, modificando l'attribuzione del sesso da maschio a femmina nonché il nome da a con autorizzazione al trattamento medico chirurgico di riassegnazione Pt_1 Per_3 del sesso.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del giorno 16.6.2025 compariva il ricorrente con il proprio procuratore, il quale dichiarava di avere 26 anni e di aver percepito sin dall'infanzia la sua condizione di disforia di genere, assumendone consapevolezza durante il periodo delle medie. Riferiva che il padre lo avevo compreso ma non l'aveva subito accettato mentre la madre l'aveva subito sostenuto;
che già dai 16 anni aveva seguito una psicologa privata e al compimento della maggiore età aveva cominciato l'iter di transizione presso il
Primo Policlinico, ottenendo nel 2020 la prima diagnosi di disforia di genere, con avviamento alla terapia ormonale femminilizzante (ancora in corso); che si era sottoposto a intervento di mastoplastica additiva, nel 2022, e aveva intenzione di sottoporsi nel breve periodo anche a intervento di riassegnazione chirurgica del sesso;
che era socialmente riconosciuto come e di lavorare in una boutique come commessa da 4 anni. Per_3
Il Giudice, all'esito, rinviava il giudizio al 29.10.2025, nella modalità della trattazione scritta, per il deposito di relazione psico-diagnostica aggiornata e in data 30.10.2025 la causa veniva assegnata in decisione al Collegio, con atti al PM per le sue conclusioni.
Tanto premesso, con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico- sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri R.G. 2378/2025
sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass.
15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2,
3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, R.G. 2378/2025
affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge
164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento
è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Il ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di incongruenza tra il Parte_1 genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l'
[...]
e presso l'ASL NA3 SUD Controparte_1 Controparte_2
, si evidenzia in una condizione di disforia di genere in
[...] Parte_1 soggetto adulto, in assenza di Disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di post- transazione.
Infatti, dalla relazione dell' 11.07.2025 dell' , Parte_2 [...]
, confermativa delle relazioni del 3.11.2020 e del 30.8.2022, le Controparte_1 cui conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, si legge quanto segue: “all'esito del colloquio odierno è stato possibile riconfermare il quadro di disforia di genere in soggetto maschile adulto precedentemente diagnosticato. E' stata altresì osservata la condizione di equilibrio somatopsichico della persona, sulla base delle quali si suggerisce di adeguare l'atto di stato civile all'identità di genere femminile, vissuta pienamente sul piano individuale, relazionale
e sociale. Si sottolinea inoltre la necessità, da parte di , di accedere demolitivi e/o Per_3 ricostruttivi che rientrano nel percorso chirurgico di affermazione del genere femminile, sebbene questi ultimi non vadano intesi come elementi determinanti del suddetto equilibrio, R.G. 2378/2025
bensì come possibilità che il soggetto può scegliere di perseguire al fine di declinare il suo ruolo di genere, nell'ambito del processo di femminilizzazione del processo estetico…”
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del
16.6.2025. Nell'occasione ha dichiarato di essersi sottoposto a intervento Parte_1 di mastoplastica additiva nel 2022 e di avere intenzione di sottoporsi nel breve periodo anche a intervento di riassegnazione chirurgica del sesso.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dall' e della conseguente Pt_1 possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
E', quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome “ in luogo del nome . Per_3 Pt_1
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali R.G. 2378/2025
già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui
l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata
l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n.
180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa….. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le R.G. 2378/2025
modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento il ricorrente ha dimostrato inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale.
Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale del ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Va dichiarata la non ripetibilità delle spese di lite, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici per le ragioni indicate in parte motiva;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che l'indicazione del sesso maschile debba essere modificata Parte_1 in sesso femminile e l'indicazione del nome “ debba essere modificata in “ Pt_1 Per_3
(Atto N. 3 parte I serie A - anno 1999 - Comune di NAPOLI);
- spese irripetibili.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr. Giulia d'Alessandro Dr. Eva Scalfati
f
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eva Scalfati - Presidente dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2378 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Iorio Lucia presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate il 20.10.2025 il difensore del ricorrente concludeva per la rettifica dell'atto di nascita e dei registri di stato civile, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Napoli di modificare l'attribuzione del sesso da a Per_1
e di sostituire il nome con il nuovo nome , Per_2 Parte_1 Persona_3 nonché per l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di riassegnazione del sesso.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.2.2025, esponeva di aver percepito, sin dall'adolescenza, Parte_1 una profonda incongruenza tra il sesso assegnato alla nascita e la propria identità di genere, R.G. 2378/2025
identificandosi stabilmente con il genere femminile e che tale incongruenza aveva generato un significativo disagio psicologico, sociale e burocratico, inducendolo a intraprendere un percorso di affermazione di genere, adeguando il proprio aspetto, comportamento e riconoscimento sociale alla propria identità di genere.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale la rettifica dell'atto di nascita e dei registri di stato civile, modificando l'attribuzione del sesso da maschio a femmina nonché il nome da a con autorizzazione al trattamento medico chirurgico di riassegnazione Pt_1 Per_3 del sesso.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del giorno 16.6.2025 compariva il ricorrente con il proprio procuratore, il quale dichiarava di avere 26 anni e di aver percepito sin dall'infanzia la sua condizione di disforia di genere, assumendone consapevolezza durante il periodo delle medie. Riferiva che il padre lo avevo compreso ma non l'aveva subito accettato mentre la madre l'aveva subito sostenuto;
che già dai 16 anni aveva seguito una psicologa privata e al compimento della maggiore età aveva cominciato l'iter di transizione presso il
Primo Policlinico, ottenendo nel 2020 la prima diagnosi di disforia di genere, con avviamento alla terapia ormonale femminilizzante (ancora in corso); che si era sottoposto a intervento di mastoplastica additiva, nel 2022, e aveva intenzione di sottoporsi nel breve periodo anche a intervento di riassegnazione chirurgica del sesso;
che era socialmente riconosciuto come e di lavorare in una boutique come commessa da 4 anni. Per_3
Il Giudice, all'esito, rinviava il giudizio al 29.10.2025, nella modalità della trattazione scritta, per il deposito di relazione psico-diagnostica aggiornata e in data 30.10.2025 la causa veniva assegnata in decisione al Collegio, con atti al PM per le sue conclusioni.
Tanto premesso, con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico- sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri R.G. 2378/2025
sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass.
15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2,
3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, R.G. 2378/2025
affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge
164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento
è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Il ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di incongruenza tra il Parte_1 genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l'
[...]
e presso l'ASL NA3 SUD Controparte_1 Controparte_2
, si evidenzia in una condizione di disforia di genere in
[...] Parte_1 soggetto adulto, in assenza di Disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di post- transazione.
Infatti, dalla relazione dell' 11.07.2025 dell' , Parte_2 [...]
, confermativa delle relazioni del 3.11.2020 e del 30.8.2022, le Controparte_1 cui conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, si legge quanto segue: “all'esito del colloquio odierno è stato possibile riconfermare il quadro di disforia di genere in soggetto maschile adulto precedentemente diagnosticato. E' stata altresì osservata la condizione di equilibrio somatopsichico della persona, sulla base delle quali si suggerisce di adeguare l'atto di stato civile all'identità di genere femminile, vissuta pienamente sul piano individuale, relazionale
e sociale. Si sottolinea inoltre la necessità, da parte di , di accedere demolitivi e/o Per_3 ricostruttivi che rientrano nel percorso chirurgico di affermazione del genere femminile, sebbene questi ultimi non vadano intesi come elementi determinanti del suddetto equilibrio, R.G. 2378/2025
bensì come possibilità che il soggetto può scegliere di perseguire al fine di declinare il suo ruolo di genere, nell'ambito del processo di femminilizzazione del processo estetico…”
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del
16.6.2025. Nell'occasione ha dichiarato di essersi sottoposto a intervento Parte_1 di mastoplastica additiva nel 2022 e di avere intenzione di sottoporsi nel breve periodo anche a intervento di riassegnazione chirurgica del sesso.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dall' e della conseguente Pt_1 possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
E', quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome “ in luogo del nome . Per_3 Pt_1
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali R.G. 2378/2025
già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui
l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata
l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n.
180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa….. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le R.G. 2378/2025
modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento il ricorrente ha dimostrato inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale.
Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale del ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Va dichiarata la non ripetibilità delle spese di lite, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici per le ragioni indicate in parte motiva;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che l'indicazione del sesso maschile debba essere modificata Parte_1 in sesso femminile e l'indicazione del nome “ debba essere modificata in “ Pt_1 Per_3
(Atto N. 3 parte I serie A - anno 1999 - Comune di NAPOLI);
- spese irripetibili.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr. Giulia d'Alessandro Dr. Eva Scalfati