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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1222/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
CELENTANO PAOLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10097/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202500001443 IMU 2020
- sul ricorso n. 14659/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 0055433 DEL 21-05-2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 400/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: si riporta agli atti ed insiste per l'inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al numero di R.G. 10097/2025, notificato il 30.4.2025 e depositato il 29.5.2025, è impugnato il sollecito di pagamento emesso dal Comune di Pozzuoli con importo di € 6.483,03 (Imu 2020) notificato in data 3.3.2025 che richiama l'avviso di accertamento n. 415 del 19.4.2024 concernente due immobili nella disponibilità dell'ex coniuge del ricorrente, in qualità di affidataria dei figli.
Con ricorso iscritto al numero di R.G. 1459/2025, notificato il 20.7.2025 e depositato il 1.8.2025, è impugnato il provvedimento del medesimo ente locale, notificato il 21.5.2025, recante diniego di annullamento in autotutela del predetto avviso di accertamento Imu 2020.
A sostegno dei gravami l'istante deduce preliminarmente l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento), per avere avuto cognizione della pretesa impositiva solo in occasione della notifica del sollecito di pagamento e non prima.
Con il secondo profilo di illegittimità l'istante deduce la carenza del presupposto impositivo in quanto, secondo la prospettazione attorea, nel periodo di imposta 2020 il ricorrente non era il soggetto passivo ai fini Imu, perdurando il diritto di abitazione in capo all'ex coniuge affidatario dal 2013 al 2024 che, insieme alle figlie, aveva la disponibilità dell'immobile utilizzato come casa familiare e della relativa pertinenza, come stabilito con ordinanza presidenziale del 29.4.2013 e confermato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 1844 del
14.2.2017. Aggiunge che, solo con l'accordo di modifica degli accordi di divorzio, a seguito di procedura di negoziazione assistita del 2 luglio 2024, il ricorrente è rientrato in possesso della ex casa coniugale, essendo stato accertato che le figlie sono divenute nel frattempo economicamente autosufficienti. Alcuna rilevanza rivestirebbe la circostanza, erroneamente valorizzata dall'amministrazione, che nell'anno di imposta al quale si riferisce l'atto impugnato (2020), le figlie erano divenute maggiorenni poichè, in assenza di un provvedimento giudiziale di revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, permarrebbe la condizione di esonero di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 4) della L. n. 160 del 2019 secondo cui "Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: c) sono altresì considerate abitazioni principali: 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso".
A sostegno di tale esegesi adduce la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del
18.3.2020 secondo cui “continua a permanere l'esclusione dall'Imu della casa familiare assegnata con provvedimento del giudice già assimilata all'abitazione principale nella previgente disciplina. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'assimilazione in argomento, occorre evidenziare che l'individuazione della “casa familiare” viene effettuata dal giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del Comune in un proprio provvedimento. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti ... e i requisiti della residenza e della dimora dell'assegnatario non sono rilevanti ai fini dell'assimilazione”.
Si è costituito il Comune di Pozzuoli che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento n. 415 del 19.4.2024 notificato ex art. 140 c.p.c. in data 10.5.2024.
La parte resistente deduce, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per violazione delle disposizioni normative del D.Lgs. 546/1992 ed in particolare dell'art. 21, comma 1, a norma della quale “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato” e dell'articolo 18, comma 2, lettera e), data la mancata indicazione di motivi di gravame specificamente riferiti agli atti consequenziali oggetto dei gravami in trattazione.
Nel merito, l'amministrazione ribadisce la legittimità dell'atto in quanto l'assimilazione ad abitazione principale della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al medesimo, permarrebbe sino al raggiungimento della maggiore età dei figli. Pertanto, alla data in cui i figli sono divenuti maggiorenni, il ricorrentente risulterebbe essere soggetto passivo Imu per gli immobili de quibus i quali, in assenza del doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale, sono da considerarsi, ai fini della tassazione “altro fabbricato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, vanno riuniti i ricorsi in epigrafe n. 10097/2025 e n. 14659/2025 sussistendo evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992.
Tanto premesso, merita favorevole apprezzamento la censura, alla quale va riconosciuto rilievo assorbente, con cui parte ricorrente lamenta la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 415 del 19.4.2024.
Difatti, dall'esame della documentazione depositata dalla parte ricorrente in data 30.9.2025 (certificato di residenza storico), si evince che l'istante risiedeva alla Indirizzo_1 del Comune di Ischia mentre la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. del precitato atto risulta effettuata, ovviamente con esito negativo, presso il civico 131.
Viene dunque in rilievo una circostanza che impedisce il perfezionamento della notifica, poichè la notifica è stata effettuata preso un luogo privo di qualsiasi collegamento con la persona del destinatario, il che consente di dispensare la parte ricorrente dall'onere di proporre motivi aggiunti per dedurre eventuali ulteriori specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato non preventivamente articolati con il gravame introduttivo. Ribadita, pertanto, l'omessa notifica dell'atto presupposto, va dato seguito al consolidato indirizzo pretorio secondo cui, in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario.
Pertanto, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione, atto di intimazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2018, n. 1144;
Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
E', dunque, senz'altro consentito al contribuente impugnare gli atti impositivi consequenziali (sollecito di pagamento, diniego di autotutela), come nel caso in esame, al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto prodromico, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
Le svolte considerazioni conducono all'accoglimento dei ricorsi riuniti e al conseguente annullamento degli atti impugnati pur potendosi disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione delle gravi ed eccezionali ragioni costituite dalla novità e controvertibilità della questione di diritto relativa alla operatività della causa di esonero dal pagamento dell'Imu di cui sopra.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
CELENTANO PAOLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10097/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202500001443 IMU 2020
- sul ricorso n. 14659/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 0055433 DEL 21-05-2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 400/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: si riporta agli atti ed insiste per l'inammissibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al numero di R.G. 10097/2025, notificato il 30.4.2025 e depositato il 29.5.2025, è impugnato il sollecito di pagamento emesso dal Comune di Pozzuoli con importo di € 6.483,03 (Imu 2020) notificato in data 3.3.2025 che richiama l'avviso di accertamento n. 415 del 19.4.2024 concernente due immobili nella disponibilità dell'ex coniuge del ricorrente, in qualità di affidataria dei figli.
Con ricorso iscritto al numero di R.G. 1459/2025, notificato il 20.7.2025 e depositato il 1.8.2025, è impugnato il provvedimento del medesimo ente locale, notificato il 21.5.2025, recante diniego di annullamento in autotutela del predetto avviso di accertamento Imu 2020.
A sostegno dei gravami l'istante deduce preliminarmente l'omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento), per avere avuto cognizione della pretesa impositiva solo in occasione della notifica del sollecito di pagamento e non prima.
Con il secondo profilo di illegittimità l'istante deduce la carenza del presupposto impositivo in quanto, secondo la prospettazione attorea, nel periodo di imposta 2020 il ricorrente non era il soggetto passivo ai fini Imu, perdurando il diritto di abitazione in capo all'ex coniuge affidatario dal 2013 al 2024 che, insieme alle figlie, aveva la disponibilità dell'immobile utilizzato come casa familiare e della relativa pertinenza, come stabilito con ordinanza presidenziale del 29.4.2013 e confermato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 1844 del
14.2.2017. Aggiunge che, solo con l'accordo di modifica degli accordi di divorzio, a seguito di procedura di negoziazione assistita del 2 luglio 2024, il ricorrente è rientrato in possesso della ex casa coniugale, essendo stato accertato che le figlie sono divenute nel frattempo economicamente autosufficienti. Alcuna rilevanza rivestirebbe la circostanza, erroneamente valorizzata dall'amministrazione, che nell'anno di imposta al quale si riferisce l'atto impugnato (2020), le figlie erano divenute maggiorenni poichè, in assenza di un provvedimento giudiziale di revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, permarrebbe la condizione di esonero di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 4) della L. n. 160 del 2019 secondo cui "Ai fini dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: c) sono altresì considerate abitazioni principali: 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso".
A sostegno di tale esegesi adduce la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del
18.3.2020 secondo cui “continua a permanere l'esclusione dall'Imu della casa familiare assegnata con provvedimento del giudice già assimilata all'abitazione principale nella previgente disciplina. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'assimilazione in argomento, occorre evidenziare che l'individuazione della “casa familiare” viene effettuata dal giudice con proprio provvedimento che non può essere suscettibile di valutazione da parte del Comune in un proprio provvedimento. Si prescinde quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti ... e i requisiti della residenza e della dimora dell'assegnatario non sono rilevanti ai fini dell'assimilazione”.
Si è costituito il Comune di Pozzuoli che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento n. 415 del 19.4.2024 notificato ex art. 140 c.p.c. in data 10.5.2024.
La parte resistente deduce, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per violazione delle disposizioni normative del D.Lgs. 546/1992 ed in particolare dell'art. 21, comma 1, a norma della quale “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato” e dell'articolo 18, comma 2, lettera e), data la mancata indicazione di motivi di gravame specificamente riferiti agli atti consequenziali oggetto dei gravami in trattazione.
Nel merito, l'amministrazione ribadisce la legittimità dell'atto in quanto l'assimilazione ad abitazione principale della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al medesimo, permarrebbe sino al raggiungimento della maggiore età dei figli. Pertanto, alla data in cui i figli sono divenuti maggiorenni, il ricorrentente risulterebbe essere soggetto passivo Imu per gli immobili de quibus i quali, in assenza del doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale, sono da considerarsi, ai fini della tassazione “altro fabbricato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, vanno riuniti i ricorsi in epigrafe n. 10097/2025 e n. 14659/2025 sussistendo evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992.
Tanto premesso, merita favorevole apprezzamento la censura, alla quale va riconosciuto rilievo assorbente, con cui parte ricorrente lamenta la mancata notifica dell'avviso di accertamento n. 415 del 19.4.2024.
Difatti, dall'esame della documentazione depositata dalla parte ricorrente in data 30.9.2025 (certificato di residenza storico), si evince che l'istante risiedeva alla Indirizzo_1 del Comune di Ischia mentre la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. del precitato atto risulta effettuata, ovviamente con esito negativo, presso il civico 131.
Viene dunque in rilievo una circostanza che impedisce il perfezionamento della notifica, poichè la notifica è stata effettuata preso un luogo privo di qualsiasi collegamento con la persona del destinatario, il che consente di dispensare la parte ricorrente dall'onere di proporre motivi aggiunti per dedurre eventuali ulteriori specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato non preventivamente articolati con il gravame introduttivo. Ribadita, pertanto, l'omessa notifica dell'atto presupposto, va dato seguito al consolidato indirizzo pretorio secondo cui, in materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario.
Pertanto, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione, atto di intimazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2018, n. 1144;
Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
E', dunque, senz'altro consentito al contribuente impugnare gli atti impositivi consequenziali (sollecito di pagamento, diniego di autotutela), come nel caso in esame, al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto prodromico, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
Le svolte considerazioni conducono all'accoglimento dei ricorsi riuniti e al conseguente annullamento degli atti impugnati pur potendosi disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione delle gravi ed eccezionali ragioni costituite dalla novità e controvertibilità della questione di diritto relativa alla operatività della causa di esonero dal pagamento dell'Imu di cui sopra.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati. Spese compensate.