Rigetto
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 4729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4729 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04729/2025REG.PROV.COLL.
N. 09582/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9582 del 2022, proposto da Colombo Trasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Molteno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Villata in Roma, via G. Caccini n. 1;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1075 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Molteno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellante è proprietaria di un’area con uffici nel Comune di Molteno, nella quale svolge attività di trasporto con scambio fra vagoni ferroviari e trasporto su gomma, utilizzando a tal scopo lo scambio ferroviario di Molteno che si trova a confine con la sua proprietà.
In data 24 marzo 2015 con deliberazione n. 1 il Comune di Molteno ha approvato definitivamente il PGT il cui avviso di approvazione è stato pubblicato sul BURL in data 9 settembre 2015.
Nella deliberazione di approvazione definitiva l’osservazione della Colombo veniva esaminata ai punti 4.1, 4.2, 4.3a, 4.3b, 4.4. Veniva accolta la richiesta dell’appellante di riconfermare la destinazione della fascia di rispetto ferroviario a piazzale per parcheggio e deposito. Veniva, altresì, accolta la richiesta di destinare il parcheggio già ad area standard al deposito dei veicoli della società e di merci. Veniva parzialmente accolta la richiesta di indicare come produttiva l’area occupata dal distributore di benzina ma non il suo parziale ampiamento per consentire la manovra degli automezzi.
Non veniva, invece, accolta la richiesta di spostamento della strada comunale in quanto non coerente con gli obiettivi dell’Amministrazione. Non veniva, altresì, accolta la richiesta di ampliare l’area destinata a parcheggio in quanto in aperto contrasto con i vincoli di natura idraulica derivanti dall’esistenza delle fasce di rispetto individuate dal Reticolo Minore.
2. Colombo Trasporti s.r.l. ha, quindi, impugnato il PGT comunale nella parte in cui ha respinto le osservazioni proposte innanzi al T.a.r. per la Lombardia che, con sentenza n. 1075 del 2022, ha respinto il ricorso.
3. Con l’odierno atto di appello, parte appellante ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
1. PRIMO MOTIVO DI RICORSO
Erroneità della sentenza per intrinseca illogicità e erroneità della motivazione in ordine ai primi tre motivi di ricorso:
I. Viabilità - Osservazione 4.2 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti. II. Viabilità – Osservazione 4.2 – Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti e attuali manifestazioni di volontà. III. Viabilità - Osservazione 4.2 – Eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità della stessa .
Il Comune avrebbe violato i limiti della propria discrezionalità amministrativa sotto il profilo dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti non avendo accolto in maniera irragionevole la richiesta di parte appellante di trasferire la previsione viabilistica comunale di collegamento della stazione ferroviaria con la Via Papa Giovanni XXIII.
II. 2. SECONDO MOTIVO
Erroneità della sentenza per intrinseca illogicità e erroneità della motivazione in ordine ai motivi IV-V E VI di ricorso IV. Osservazione 4.3b – Reticolo Idrico Minore – Violazione dell’art. 10 della
L. 17.8.1942 n. 1150 e dell’art. 13 C. 7 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12. V. Osservazione 4.3b – Eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità della motivazione – Ampliamento parcheggio
VI. Osservazione 4.3b – Violazione di legge – Violazione delle norme del Reticolo Idrografico Minore.
La ricorrente ha presentato in data 20 dicembre 2013 osservazioni alla procedura di VAS con particolare riferimento alla necessità di un riordino idrogeologico, idraulico, ambientale della sua proprietà con eliminazione delle fasce di rispetto dei tratti di reticolo inesistente e riduzione della fascia di rispetto da 10 a 4 metri. Tale osservazione è stata ripetuta con le osservazioni in data 5 aprile 2014. Dall’esame delle controdeduzioni del Comune non risulta che la stessa sia stata presa in considerazione. Ciò in difformità di quanto previsto dalla legge statale e regionale.
3. TERZO MOTIVO
Erroneità della sentenza per intrinseca illogicità e erroneità della motivazione in ordine ai motivi VIII E IX di ricorso. VIII. Osservazione 4.4 – Eccesso di potere per illogicità della motivazione – Ampliamento area a fianco del distributore privato di benzina. XI. Osservazione 4.4. – Eccesso di potere per contraddittorietà con precedente manifestazione di volontà .
La ricorrente con l’osservazione del 9 gennaio 2015 ha chiesto che attesa la presenza di un distributore privato di benzina per il quale è stata rilasciata concessione edilizia il 6 novembre 1995, l’area contermine allo stesso e confinante con Via Papa Giovanni XXIII fosse destinata a zona produttiva similmente a quella sulla quale è stato realizzato in passato il capannone industriale. Il Comune di
Molteno ha accolto parzialmente tale osservazione consentendo la destinazione produttiva solo ed unicamente sull’area su cui insiste fisicamente il distributore di benzina e non sull’area contermine. Irragionevole e illogica sarebbe, dunque, la valutazione del Comune che ha ritenuto di accogliere solo in parte l’osservazione in quanto destinando a produttiva solo l’area occupata dal distributore di benzina di fatto il cancello realizzato a seguito del permesso a costruire del 2011 non può essere utilizzato per i mezzi che si riforniscono al distributore.
Il Comune di Molteno si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla udienza pubblica del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto l’appello è infondato.
4. In via preliminare va evidenziato che il piano regolatore, così come gli altri piani urbanistici, sono atti generali ampiamente discrezionali, sindacabili soltanto per macroscopica illogicità o irragionevolezza, o se siano inficiati da errori di fatto o da abnormi illogicità, perché incoerenti con l'impostazione di fondo dell'intervento pianificatorio. Ne consegue che non sussiste la necessità di particolari motivazioni a sostegno delle scelte urbanistiche del Comune essendo sufficiente il mero richiamo ai criteri e principii ispiratori del piano. Tale principio trova eccezione nell’ipotesi in cui sussista un’aspettativa qualificata del proprietario o una specifica destinazione urbanistica. A fronte di destinazioni urbanistiche diverse e più sfavorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico, l'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione sussiste solo quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo), approvato o convenzionato, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un'aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione.
4.1. Il T.a.r., uniformandosi a tale impostazione ermeneutica, ha, peraltro, correttamente specificato che le istanze e osservazioni proposte dai cittadini e/o proprietari in riferimento agli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, non danno luogo a peculiari aspettative, sicché il loro rigetto o il loro accoglimento, di regola, non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi allo strumento pianificatorio (da ultimo Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 08.06.2020 n. 3632).
4.2. Il T.a.r. ha poi respinto il ricorso in quanto “non si comprende quale sia il vantaggio pubblico della scelta suggerita dalla ricorrente, anche alla luce dell’affermazione della difesa dell’amministrazione, non contestata specificatamente, secondo la quale “il tracciato della strada (già individuato nel P.R.G. e confermato nel P.G.T. impugnato) consente il collegamento più breve della parte ad est del paese con la stazione, senza passare per il centro abitato”. Ne consegue che il motivo va respinto in quanto la previsione non risulta macroscopicamente irragionevole”.
5. Parte appellante ha contestato la sentenza del T.a.r. perché la soluzione proposta consentirebbe una maggiore “fluidità del traffico, atteso che lo sbocco su Via Papa Giovanni XXIII della strada prevista nel PGT e ancor prima nel PRG, non mette in comunicazione alcuna zona residenziale che si trova invece a confine con la pista ciclopedonale e il parcheggio”. Inoltre, la soluzione scelta dall’amministrazione non darebbe alcun beneficio alla viabilità.
6. Nel caso di specie, l’amministrazione all’esito peraltro di un contradditorio costruttivo con la società appellante, ha approvato il P.G.T. impugnato, accogliendo numerose osservazioni della società appellante e respingendone altre, indice di una valutazione dell’amministrazione, comunque, ponderata, accorta ed equilibrata.
7. Alla luce dei limiti con cui è possibile il sindacato giurisdizionale del P.G.T. vanno, dunque, esaminati i motivi di appello sopra riportati.
Non sussiste alcuna palese irragionevolezza nella scelta, contenuta nel Piano, di non trasferire la previsione viabilistica comunale di collegamento della stazione ferroviaria con la Via Papa Giovanni XXIII, indipendentemente dalla circostanza, valorizzata dal T.a.r., ma smentita dall’appellante, che il tracciato della strada (peraltro già individuato nel P.R.G. e confermato nel P.G.T. impugnato) consente il collegamento più breve della parte ad est del paese con la stazione, senza passare per il centro abitato”, in quanto, comunque, parte appellante non è stata in grado di provare la palese illogicità e irragionevolezza della scelta posta in essere dall’amministrazione. Quest’ultima, peraltro, ha precisato che “la realizzazione del tronco in questione consentirebbe invece il completamento di un anello stradale che percorre via Papa Giovanni XXIII e via Stazione e consente di raggiungere ed uscire dalla stazione e di immettersi sulle due strade a nord e a sud della stazione medesima” (pag. 12 della memoria depositata il 4 novembre 2024).
7.1. Né rileva la circostanza che la strada di collegamento fra via Stazione e via Papa Giovanni XXII, sarebbe stata indicata come interamente di proprietà comunale mentre la stessa sarebbe ancora, per 2/3, di proprietà della Colombo, in quanto tale profilo può rilevare ai fini della concreta eseguibilità dell’intervento, con l’eventuale avvio delle procedure espropriative necessarie.
7.2. Non sussiste, inoltre, alcuna contraddittorietà rispetto all’intervenuta realizzazione, da parte del Comune, del parcheggio pubblico e della pista ciclopedonale, trattandosi di interventi che non incidono, in punto di palese irragionevolezza o illogicità, sulla scelta effettuata dal Comune in relazione alla strada di collegamento individuata.
8. Con il secondo motivo di appello, parte appellante contesta che il Comune non avrebbe preso in considerazione le osservazioni presentate il 20 dicembre 2013 (reiterate con le osservazioni del 5 aprile 2014) alla procedura di VAS, con particolare riferimento alla necessità di un riordino idrogeologico, idraulico, ambientale della sua proprietà con eliminazione delle fasce di rispetto dei tratti di reticolo inesistente e riduzione della fascia di rispetto da 10 a 4 metri.
Anche tale motivo di appello è infondato, perché, come già chiarito al punto 6 della presente sentenza, nel caso di approvazione di un piano urbanistico non sono necessarie particolari motivazioni a sostegno delle scelte urbanistiche del Comune essendo sufficiente il mero richiamo ai criteri e principii ispiratori del piano, come è avvenuto nel caso di specie.
Inoltre, come ben precisato dall’amministrazione resistente, l’area è interessata da fasce di rispetto dovute alla presenza di corsi d’acqua, intubati e a cielo aperto, appartenenti al Reticolo Idrico
Minore la cui disciplina – come, peraltro, evidenziato dallo stesso Comune in sede procedimentale – esclude la realizzazione di opere che possano alterare lo stato e l’uso degli argini.
L’amministrazione ha, peraltro, evidenziato che l’area è a vocazione agricola e ha la precisa funzione di filtro tra l’abitato e la zona della stazione e che non può essere disattesa per la presenza dell’insediamento produttivo della ricorrente che, al contrario, ne conferma la necessità di compensazione sotto il profilo ambientale.
8.1. Né è pertinente il riferimento al doc. 35 del fascicolo di primo grado, in quanto lo stesso si riferisce all’autorizzazione allo scarico in fognatura rilasciata dal SUAP con riferimento ad aree su cui era stato già realizzato un intervento di asfaltatura con creazione di un parcheggio; l’area di che trattasi nel presente motivo, invece, è ed è sempre rimasta a destinazione agricola.
8.2. Non appare, dunque, palesemente illogica o irragionevole la scelta del Comune, perché, contrariamente a quanto argomenta l’appellante, non può ritenersi consentita pacificamente la realizzazione di parcheggi e depositi nelle fasce di tipo 1 e in quelle di tipo 3, come emerge dall’art 5.1., 5.3. e 6 del Regolamento, perché nella fascia di tipo 1, l’art. 5.1 del Regolamento vieta, tra l’altro, “qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso, cui sono stati destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti” (lett. c), e per la fascia di tipo 3, l’art. 5.3 del Regolamento vieta “il deposito di materiali o terreni all’interno della fascia” (lett. b), “qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato del manufatto di tombinatura” (lett. c). Tali disposizioni hanno la chiara finalità di impedire che la realizzazione di determinate opere o particolari destinazioni d’uso delle aree limitrofe i corsi d’acqua possano porsi in contrasto con le stringenti esigenze di tutela di questi ultimi. Non può, dunque, escludersi, come ha ritenuto il Comune, che la realizzazione del parcheggio con l’accoglienza di un numero non definito di auto possa porsi in contrasto con la normativa appena citata.
9. Con il terzo motivo di appello, parte appellante evidenzia che, con l’osservazione del 9 gennaio 2015, ha chiesto che, attesa la presenza di un distributore privato di benzina per il quale è stata rilasciata concessione edilizia il 6 novembre 1995, l’area contermine allo stesso e confinante con Via Papa Giovanni XXIII fosse destinata a zona produttiva similmente a quella sulla quale è stato realizzato in passato il capannone industriale. Il Comune di Molteno ha accolto parzialmente tale osservazione consentendo la destinazione produttiva solo ed unicamente sull’area su cui insiste fisicamente il distributore di benzina e non sull’area contermine.
Tale parziale modifica, secondo parte appellante, non consentirebbe agli automezzi della stessa di potersi rifornire al distributore e quindi accedere direttamente ai piazzali di parcheggio e di
deposito merci.
Anche tale motivo di appello è infondato, perché l’amministrazione ha autorizzato la modifica della destinazione d’uso limitatamente all’area occupata dal distributore di benzina, mentre sulla restante parte, del tutto ragionevolmente, ha escluso di poter autorizzare analogo mutamento di destinazione d’uso, con la realizzazione di un piazzale in terra battuta o asfalto – che è stato ritenute incompatibile con le esigenze di tutela dell’area agricola e delle necessarie funzioni di filtro rispetto all’abitato.
Inoltre, come chiarito anche dal T.a.r, la recinzione del compendio della ricorrente non impedisce l’accesso alla pompa di benzina e la posa del cancello per far accedere i mezzi hanno, peraltro, la finalità di delimitare e proteggere la proprietà e non si pongono in contrasto con la previgente destinazione agricola l’area, confermata dal PGT impugnato.
In conclusione il provvedimento impugnato realizza un equilibrato contemperamento degli opposti interessi in considerazione della zona agricola interessata che non deve essere eccessivamente penalizzata dalla destinazione industriale dell’area interessata dal distributore di benzina.
L’appello va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Colombo Trasporti s.r.l. al pagamento delle spese di lite, in favore del Comune di Molteno, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO