TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/06/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 476 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 4.6.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 476/2025 R.G.
Oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fabio E. LO PRESTI
- ricorrente -
e
, domiciliato in VIA Controparte_1
SCONTRINO 28 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2024, parte ricorrente lamenta la richiesta restitutoria dell' di cui alla nota 30.9.2024 per riliquidazione della pensione Cat AS CP_1
n. 078-820004025968 relativamente al periodo dal 01/01/2022 al 31/07/2024 dell'importo di € 4.460,72.
Ha eccepito “la mancata percezione di redditi che giustificassero la revoca della pensione superstiti di cui è titolare da tempo risalente;
2. l'irripetibilità delle somme per sussistenza di buona fede;
3. l'insussistenza dell'obbligo di comunicazione dei redditi;
4. Violazione delle disposizioni di Legge concernenti la procedura di sospensione e revoca della prestazione”.
L' ritualmente citato in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo CP_1
che l'indebito sia sorto a seguito della tardiva presentazione dei modelli RED relativi all'anno 2021, trasmessi soltanto nel marzo 2023, che il coniuge del ricorrente avesse percepito redditi da lavoro e indennità di disoccupazione e lo stesso ricorrente avesse proceduto, nel 2022, alla vendita di un immobile di valore rilevante.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Giova premettere che l'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale che ha sostituito la pensione sociale con effetto dal 1° gennaio 1996. Essa è erogabile in favore dei cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e si trovino in disagiate condizioni economiche, o perché privi di reddito o perché in possesso di redditi inferiori ai limiti di legge annualmente stabiliti.
Fondamento normativo della prestazione è l'art. 3, commi 6 e 7, L. 335/1995.
Quanto agli aspetti disciplinatori salienti, rinviando la legge citata nei limiti della compatibilità alla normativa in tema di pensione sociale, rileva, ai fini del conseguimento della prestazione, oltre alla cittadinanza ed alla residenza italiane (vd., anche, il D.L.
112/2008 convertito nella L. 133/2008, all'art. 20, comma 10, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno “è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”), il requisito reddituale.
Se sull'an della provvidenza incide il limite di reddito, sulla misura dell'assegno incide lo stato civile e si distingue, più esattamente, tra il caso di soggetti privi di alcun reddito, anche se coniugati, i quali percepiscono l'assegno nella misura intera e il caso di soggetti titolari di redditi propri inferiori, anche cumulati a quelli dell'eventuale coniuge, al limite di reddito i quali percepiscono l'assegno sociale in una misura ridotta (“fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato”). L'accertamento del diritto – ciò vale in generale per ogni prestazione di natura sia assistenziale sia previdenziale collegata al reddito – deve essere effettuato facendo riferimento al reddito conseguito dal beneficiario, ed eventualmente dal coniuge, nell'anno solare precedente;
in sede di prima liquidazione di una prestazione, il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva (a decorrere dal 1° marzo 2009; vd. l'art. 35, commi 8 e 9, D.L. 207/2008, convertito nella L. 14/2009).
L'assegno è erogato dall' previa presentazione di apposita domanda, non è CP_1
reversibile ai superstiti, è corrisposto per tredici mensilità, è di importo variabile di anno in anno, perché soggetto a perequazione automatica.
La giurisprudenza ha chiarito che ai fini del riconoscimento del diritto non va presa in considerazione qualsiasi entrata economica ma soltanto quelle entrate (“redditi”) assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Cass. 5326/1999); per quanto riguarda i singoli redditi considerati nella determinazione del diritto in esame, questi sono specificati dall'art. 3, comma 6, L. 335/1995 (così, ad esempio, non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto e il reddito della casa di abitazione).
Ne consegue che l'indebito contestato va esplicitamente assoggettato alla disciplina propria dell'indebito assistenziale.
Ora come affermato dalla Corte di Cassazione (sez. VI, 30/06/2020, n.13223), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. 2020 n. 13223). Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)”.
Ne consegue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, che qui viene in rilievo, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.
E' pacifico che venendo in considerazione un indebito assistenziale, deve trovare applicazione il principio di diritto ormai consolidato in giurisprudenza (cfr Cass, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020), secondo cui “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile”
In parte motiva è stato precisato che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata e che quindi l' già conosce.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere.….. allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n.
11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Nel caso in esame, sulla base dei principi sopra enunciati, occorre accertare se il corrispettivo della compravendita accertata dall' con riferimento alla annualità 2022 CP_1
configuri provento suscettibile di incidere sulla composizione del montante reddituale ed, in caso di risposta affermativa, se tale informazione ricadesse nella sfera di conoscenza e di responsabilità del percettore con l'effetto di precluderne la tutela del legittimo affidamento.
Va precisato che, l'art. 3, comma 5, l. n. 335/1995 prevede che “Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”.
La norma in questione, inoltre, specifica che gli unici redditi che non incidono sul diritto alla percezione dell'assegno sociale sono “i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'artico- lo1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale” (v. art. 3, comma 6, l. n. 335/1995).
Applicando tali principi alla presente controversia, si osserva che, alla luce della compravendita del maggio 2022, anche se in comproprietà, risulta che il ricorrente ha ricavato per tutti i comproprietari la somma complessiva di euro 98.923,00.
In assenza di allegazioni e prove che incombevano sulla parte ricorrente sulla non effettiva percezione della somma pari alla quota parte si deve presumere che detto importo sia entrato nella materiale disponibilità della ricorrente;
la sola certificazione dell'Agenzia delle Entrate invocata da parte ricorrente contenente indicazione di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi a fronte del quadro documentale sopra indicato, non consente infatti di superare la presunzione, atteso che l'attestazione di mancata presentazione di dichiarazione dei redditi anche per l'anno 2022 da parte del ricorrente ha natura di dichiarazione di scienza e, in quanto tale non implica accertamenti svolti da Agenzia delle Entrate sulle effettive capacità patrimoniali dello stesso. Poiché inoltre i redditi prodotti dal ricorrente nel 2022 per la vendita di immobile non sono ricompresi tra quelli per i quali l'art. 3 comma 7 L.335/95 prevede espressa eccezione dal computo, la domanda di accertamento della insussistenza di indebito è rimasta non provata.
Per tale motivo, assorbita ogni altra questione, il ricorso va rigettato.
Spese irripetibili attesa la dichiarazione di valore ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) spese di lite irripetibili.
Marsala 05.06.2025 il Giudice
Monica D'Angelo