Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1975, n. 694
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 gennaio 1976
Art. 2.
Al sesto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688 , sono soppresse le parole: "da parte di imprese costruttrici".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1976
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