Decreto cautelare 27 novembre 2025
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00604/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 604 del 2025, proposto da
Medihospes Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B15581E37A, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone e Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
nei confronti
Officine Sociali Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Berretta e Giovanni Mania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a.,
- del provvedimento della Prefettura di Udine prot. n. 0101136 del 13.11.2025 a mezzo del quale ha decretato di “provvedere ad adempiere al disposto del giudice amministrativo Consiglio di Stato con la sentenza n. 03001/2025 Reg. Ric. pubblicata il 10.10.2025 e prendere atto dell’annullamento dell’aggiudicazione n. 87940 del 16.10.2024, dell’inefficacia del contratto e del subentro nei servizi di gestione del centro collettivo di accoglienza per richiedenti protezione internazionale lotto 1 presso l’ex Caserma Cavarzerani di Udine mediante procedura aperta con bando per l’erogazione del servizio di Officine Sociali società cooperativa sociale di Siracusa via Nazionale 88/G, CF e PI 01981560855” (CIG B15581E37A), della relativa nota di trasmissione prot. n. 0101315 del 14.11.2025, della nota della Prefettura di Udine prot. n. 0103107 del 20.11.2025;
- di ogni altro atto o documento connesso, quantunque non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Officine Sociali Società Cooperativa Sociale, del Ministero dell'Interno e della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Udine;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa IA MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato il 24.11.2025 e depositato in pari data, la società ricorrente impugna, previa adozione di misure cautelari, il provvedimento dd 13.11.2025, compiutamente indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Udine ha decretato di “ provvedere ad adempiere al disposto del giudice amministrativo Consiglio di Stato con la sentenza n. 03001/2025 Reg. Ric. pubblicata il 10.10.2025 e prendere atto dell’annullamento dell’aggiudicazione n. 87940 del 16.10.2024, dell’inefficacia del contratto e del subentro nei servizi di gestione del centro collettivo di accoglienza per richiedenti protezione internazionale lotto 1 presso l’ex Caserma Cavarzerani di Udine mediante procedura aperta con bando per l’erogazione del servizio di Officine Sociali società cooperativa sociale di Siracusa via Nazionale 88/G, CF e PI 01981560855” (CIG B15581E37A).
2. Ha formulato il seguente motivo di ricorso:
“ I. Violazione dell’art. 17 del d.lgs 36/2023. Violazione dell’art. 110 e dell’art. 60 del d.lgs 36/2023. Violazione del divieto di modifica dell’offerta economica. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta”, deducendo sotto un primo profilo, definito formalistico e procedimentale , che la statuizione della sentenza di appello non risulterebbe sufficiente ai fini del subentro dell’odierna controinteressata nel contratto di appalto, essendo necessaria l’adozione di un provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs 36/2023. Lamenta inoltre l’omesso accertamento del possesso dei requisiti e la mancata verifica di anomalia dell’offerta.
Ravvisa altresì la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione che, da un lato non ha ritenuto di verificare l’attuale sostenibilità dell’offerta, ma dall’altro avrebbe dato atto che “ il prezzo pro capite pro die offerto, come previsto negli atti di gara, deve essere aggiornato in ragione degli aumenti contrattuali, aggiungendo euro 0,38 pro capite pro die per l’aggiornamento costo personale (febbraio Euro 0,26 ed ottobre Euro 0,12) ai sensi dell’art. 60 comma 2 codice dei contratti e richiamati negli atti di gara”, riconoscendo così la revisione prezzi in relazione all’aumento del costo del personale “ ritenendo evidentemente incongrua l’offerta originaria”, pur in assenza dei relativi presupposti .
3. Con decreto monocratico n. 17 del 27.11.2025 il Presidente di questo Tribunale, “ Ritenuto, seppure all’esito della delibazione sommaria che caratterizza la presente fase cautelare monocratica: - che la sentenza n. 7945 del 10 ottobre 2025 del Consiglio di Stato (Sez. V^) non offra margini di interpretazione che consentano di ‘riaprire’ questioni giuridiche già decise (o concernenti provvedimenti consolidatisi) né di sollevare questioni che avrebbero dovuto e potuto essere dedotte tempestivamente e trattate nel giudizio in essa (sentenza) infine culminato; - che l’interesse all’annullamento del provvedimento impugnato (in relazione alle ragioni indicate nel ricorso in esame), non sia assistito da sufficiente ‘concretezza’, posto che – per quanto sopra rilevato -la fondamentale questione giuridica - concernente la “spettanza” dell’aggiudicazione - risulta ormai trattata, non riaffrontabile e definitivamente risolta ”, ha respinto l’istanza cautelare e fissato per la trattazione collegiale della medesima questione cautelare la camera di consiglio del 17.12.2025.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio producendo memoria difensiva con cui ha concluso per la inammissibilità del ricorso, richiamando le conclusioni a cui è pervenuto il decreto presidenziale n. 17 del 27.11.2025, e comunque per il rigetto del gravame e della previa istanza cautelare.
5. La controinteressata si è costituita in giudizio in resistenza, deducendo l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili e comunque la sua infondatezza.
6. All’udienza camerale del 17.12.2025 il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, essendo intervenuto il 15.12.2025 il passaggio di consegne da parte della Prefettura nell’esecuzione dell’appalto, con stipula del relativo contratto con la controinteressata Officine Sociali, e l’istanza cautelare è stata trattenuta in decisione.
7. Con ordinanza cautelare n. 126 del 19.12.2025 il Tribunale ha preso atto della predetta rinuncia, fissando per la definizione del giudizio nel merito l’udienza del 27.1.2026.
8. In data 22.1.2026 la ricorrente ha versato in atti una dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., notificata in pari data alle parti resistenti, con cui ha chiesto a questo giudice di dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di causa.
9. La controinteressata con atto depositato il 23.1.2026 ha dichiarato di aderire alla predetta rinuncia, chiedendo nel contempo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
10. All’udienza pubblica del 27.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Osserva il Collegio che la rinuncia di cui trattasi appare irrituale, in quanto non integra i requisiti formali definiti dall’art. 84 c.p.a., il quale al comma 3 prescrive che “ la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza”.
Preso atto di un tanto, si ritiene comunque di desumere il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa ex art. 84 comma 4 c.p.a.
12. Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in favore del Ministero resistente e della controinteressata, come in dispositivo, vista l’infondatezza del ricorso ed altresì considerando che ai sensi dell’art. 84 comma 2 c.p.a. comunque “ il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle”, circostanza qui da escludersi.
12.1 Va in proposito rilevato che il provvedimento gravato costituisce atto dovuto, che trova il proprio fondamento nell’obbligo dell’Amministrazione intimata di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato sez V n. 7945 del 10.10.2025, che ha accolto l’appello proposto dalla odierna controinteressata “ con conseguente annullamento dell’aggiudicazione impugnata, declaratoria di inefficacia del contratto stipulato e subentro dell’appellante nell’esecuzione del servizio. Va precisato, quanto alla declaratoria di inefficacia, che non risultano dedotti specifici e oggettivi motivi ostativi e, con particolare riguardo al subentro, che, pur vertendosi in materia di gara retta dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non risultano residuare profili di discrezionalità in quanto, per effetto della rigida e predeterminata fissazione dei punteggi da assegnare e alla luce delle non confutate indicazioni dell’appellante, risulta accertata la spettanza dell’appalto in favore di parte appellante ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera c), e 124, comma 1, del codice del processo amministrativo.(cfr., in subiecta materia, Corte di Giustizia, seconda sezione, 24 novembre 2005, proc. C-331/04)”.
Ne consegue che le censure concernenti la verifica di anomalia dell’offerta della controinteressata vanno respinte, in quanto la questione risulta ormai coperta da giudicato.
Circa le doglianze volte ad evidenziare una asserita illegittima applicazione da parte dell’Amministrazione della revisione prezzi, esse non risultano supportate dal necessario interesse, a fronte del definitivo riconoscimento della spettanza dell’aggiudicazione alla controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore del Ministero dell’Interno e della controinteressata Officine Sociali Società Cooperativa Sociale, che liquida nell’importo complessivo di € 7.000,00 (€ 3.500 a favore di ciascuna parte) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
IA MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA MI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO