Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16284 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e di- Parte_1 feso per mandato in atti dall'Avv. Marino Gianluca;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa TR per mandato in atti dall'Avv. Zummo Daniele;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9/12/2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver con- Parte_1 tratto matrimonio a Palermo il 30.05.1995 con , unione co- TR niugale dalla quale sono nate a Palermo le figlie: , il 21.04.2000 e Per_1
, il 24.09.2004 - ha chiesto a questo Tribunale, a seguito della sentenza _2 di separazione n. 4646/2021 emessa da questo Tribunale il 3 dicembre
2021, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la conferma dell'obbligo di contribuire al mantenimento in favore delle figlie pa- ri a € 400,00, già stabilito in sede di separazione.
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata TR
l'8/09/2023, ha aderito alle domande di cessazione degli effetti civili del ma- trimonio e di contributo al mantenimento delle figlie.
Ha, inoltre, richiesto in via riconvenzionale di porre a carico del ricorren- te l'obbligo di corrisponderle la somma di euro 100,00 mensili a titolo di as- segno divorzile.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 19/09/2023, il Presidente f.f., con ordinanza del 2/11/2023 ri- metteva le parti davanti al Giudice Istruttore, previa adozione dei seguenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“dichiara cessato l'obbligo del ricorrente di versare mensilmente alla resi- stente l'importo di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della IA
; Per_1 riduce ad € 100,00 l'importo mensilmente dovuto alla resistente a titolo di contributo al mantenimento della IA;
_2 conferma per il resto le condizioni previste in sede di separazione”.
La causa quindi, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti essendo state ritenute superflue le prove articolate, all'udienza del 9/12/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Sulla domanda di divorzio
- 2 - La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi- ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 19.5.2020. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con sentenza n. 4646/2021 pronunciata questo Tribunale il 3 dicembre
2021, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
5. Occorre rilevare che nella memoria integrativa depositata il
14/12/2023 ha chiesto sia di essere esonerato Parte_1 dall'obbligo di corrispondere a il contributo per il manteni- TR mento indiretto delle figlie e sia di disporre l'assegnazione in Per_1 _2 suo favore dell'immobile un tempo adibito a casa coniugale, ubicato a Paler- mo, Via Erice n. 43, di sua proprietà ma nella esclusiva disponibilità della moglie quale genitore collocatario delle figlie.
In proposito, è sufficiente osservare che ai sensi dell'art. 337 sexies cod. civ. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e l'assegnazione mira a garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita fami- liare.
Nella vicenda in disamina, tuttavia, va respinta la domanda di assegna- zione del suddetto immobile, dal momento che è incontestato che il Pt_2 sin dalla cessazione della convivenza matrimoniale non ha mai abitato
[...] con le figlie e, d'altro canto, nessun provvedimento di assegnazione era stato adottato con la sentenza di separazione n. 4646/2021 di questo Tribunale, in difetto di una richiesta in tal senso da parte di . TR
In altri termini, in relazione all'immobile ubicato a Palermo, Via Erice n.
43, va seguito il regime dominicale, ove si consideri che l'analoga domanda di assegnazione della casa coniugale formulata della resistente nel presente
- 3 - giudizio per la prima volta solo con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 depo- sitata il 21.3.2024 è inammissibile in quanto tardiva.
6. Provvedimenti di carattere economico
6.1 Va, anzitutto, confermato che, come già disposto con l'ordinanza pre- sidenziale del 2.11.2023, non spetta alcun contributo a carico di Parte_1
per la IA , atteso che è pacifico che quest'ultima si è
[...] Per_1 stabilmente trasferita a Milano, ove convive con il compagno, Persona_3
ed è, dunque, certamente venuta meno la legittimazione della madre a
[...] ricevere qualsivoglia assegno per il suo mantenimento (cfr. contratto di loca- zione depositato il 6.09.2023, estratto contributivo versato in atti il 6.2.2024, busta paga depositata il 27.2.2024).
6.2 Con riguardo poi al contributo al mantenimento della IA , oggi _2 ventunenne, deve rammentarsi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, sia- no ancora dipendenti dai genitori (Cass., 20.8.2020 n. 17380; Cass.,
14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un li- vello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricer- ca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio divenuto mag- giorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi auto- nomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni
(Cass., 14.8.2020 n. 17183, Cass., 13.10.2021 n.27904 conf. da Cass. Ord.,
- 4 - 3.12.2021 n. 38366, Cass. Ord., 25.7.2022 n. 23132).
Nel caso di specie, in ordine alle condizioni economiche delle parti, il ricor- rente ha esposto di svolgere attività lavorativa come operaio con una retribu- zione mensile di circa 1300,00 euro, con la quale fa fronte al pagamento del rateo del mutuo di 490,00 euro mensili contratto per l'acquisto della casa coniugale, non disponendo di altre fonti di reddito (cfr. verbale di udienza presidenziale del 19.09.2023, doc.ti n. 9 “buste paga”, n. 13 “contratto di mu- tuo fondiario” e n. 14 “piano di ammortamento”, allegati al ricorso introdutti- vo).
Ha soggiunto di essere comproprietario insieme al fratello di un immobile, sito in Palermo, in Cortile Cinà n. 22, oggi via RL 24 n. 24, ove lo stesso si è trasferito dopo la separazione (cfr. all. n. 15 visura Agenzia del Territorio de- positata unitamente al ricorso introduttivo).
Ha, inoltre, dedotto che anche la moglie è proprietaria di un altro appar- tamento, ubicato a Palermo, in via Resuttana n. 440 ricevuto per metà in donazione dallo stesso e concesso in comodato alla sorella (cfr. atto di dona- zione e visura Agenzia del Territorio allegati nn. 16 e 17 al ricorso introdutti- vo).
Dalle dichiarazioni dei redditi offerte in comunicazione emerge che
[...] per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021 ha avuto un Parte_3 reddito imponibile rispettivamente di 16.729 euro, 17.414 euro e 13.582,00 euro (cfr. dichiarazione redditi in uno al ricorso introduttivo).
ha negato nel corso di tutto il giudizio di svolgere attività TR lavorativa e ha omesso di depositare qualsivoglia documentazione reddituale, sebbene sia stato dimostrato dal ricorrente che la stessa abbia invece lavora- to, alle dipendenze della Karol s.p.a., con un contratto a tempo parziale, dal
4/7/2023 sino al 31/12/2023, percependo una retribuzione complessiva di euro 2.780,00 e dall'1/1/2024 sino al 31/01/2024 con un emolumento pari ad euro 409,00 (si veda estratto contribuito dell'Inps prodotto dal Mazzamu- to in allegato alla memoria depositata il 19/4/2024).
Orbene, così compendiate le condizioni reddituali e patrimoniali delle par-
- 5 - ti, mette conto evidenziare che il ricorrente ha provveduto a versare in atti anche l'estratto contributivo dell'INPS dal quale risulta che la secondogenita ha svolto attività lavorativa, in forza di un contratto di lavoro part-time, _2 alle dipendenze della “s.r.l. sunfood” dal 29/11/2022 al 31/12/2022 con una retribuzione di euro 715,00 e dall' 1/1/2023 al 30/4/2023, con un trat- tamento retributivo complessivo pari ad euro 2993,00 (si veda anche la schermata estrapolata dalla piattaforma di messaggistica “Whatsapp” dalla quale emerge un accredito di euro 624,00 sulla “Postepay evolution” della fi- glia, la quale aveva comunicato al padre che si trattava del suo “primo sti- pendio”, cfr. all. n. 1 alle note scritte depositate il 31.10.2023).
Dal canto suo ha sostenuto che, sebbene la IA svolga TR effettivamente attività lavorativa, convive ancora con la madre nella casa co- niugale, è ben lontana dall'aver raggiunto l'indipedenza economica e all'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente ha in proposito dichiarato: “ lavora circa 15-16 ore settimanali e guadagna circa 400 eu- _2 ro mensili. Quando ha più tempo a disposizione, come accade nel periodo esti- vo, riesce a fare qualche straordinario. Nel periodo scolastico guadagna invece
400 euro mensili” (si veda verbale dell'udienza del 19/09/2023).
Nessuna documentazione è stata nondimeno prodotta dalla resistente nel corso del giudizio onde comprovare l'effettivo ammontare della retribuzione percepita dalla IA e la circostanza che quest'ultima, che oggi ha 20 anni, ancora frequenti il liceo.
Discende che non avendo dimostrato né la mancanza di TR indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – della IA _2 né, comunque, che quest'ultima abbia anche curato, con ogni possibile im- pegno, la sua preparazione, professionale o tecnica, va senz'altro revocato l'obbligo posto a carico del padre di versare un contributo mensile di euro
100 per il suo mantenimento, stabilito con l'ordinanza presidenziale.
La decorrenza della superiore statuizione, fondata su emergenze probato- rie acquisite nel corso del giudizio, va stabilita a decorrere dal mese succes- sivo alla pubblicazione della presente sentenza.
- 6 - 6.3 Per quanto poi attiene alla domanda spiegata dalla resistente diretta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile, non pare superfluo rammentare che la giurisprudenza più recente ha rielaborato i criteri per il riconoscimento (o il mantenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinve- nendo in esso una funzione principalmente assistenziale con la quale può concorrere – in determinati casi e in via per lo più ancillare - una ratio com- pensativa (Cass. n. 6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno.
Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procu- rarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art.5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il riconoscimento o man- tenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autonomamente e dignitosa- mente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso- al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere rico- nosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza- che ha rilevato la neces- sità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle
- 7 - scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ri- conoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con- sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natu- ra compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed eco- nomico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla forma- zione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del pro- filo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzia- lità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle de- cisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, ri- guardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indica- ti nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome- stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune ménage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati
- 8 - dal-la norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accer- tare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita- to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patri- moniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contribu- to fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patri- monio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in esame, è age- vole rilevare che non ha adempiuto all'onere probatorio sul- TR la medesima gravante onde dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invocato assegno divorzile, atteso non solo che ha omes- so di depositare qualsivoglia documentazione reddituale onde comprovare la sua attuale situazione economico-patrimoniale ma ha reso dichiarazioni non veritiere, asserendo di non svolgere alcuna attività lavorativa (si vedano pag.
- 9 - 2 della comparsa di costituzione depositata l'8/9/2023 e memoria di costitu- zione del 5/4/2024 nell'ambito del subprocedimento promosso dal coniuge al fine di ottenere la modifica dell'ordinanza presidenziale del 2/11/2023 nella parte in cui era stato stabilito in suo favore un assegno di manteni- mento).
Pertanto, alla stregua delle considerazioni appena illustrate, tenuto conto, per un verso, dell'esposizione debitoria gravante per il pagamento delle rate del mutuo a carico del e, per altro verso, del fatto che la resisten- Parte_1 te è proprietaria di un immobile dal quale non ricava nondimeno alcun red- dito (essendo stato, come dalla medesima riferito, concesso in comodato alla sorella), poiché non è emersa la sussistenza di un significativo e attuale di- vario economico- reddituale tra le parti, il previo accertamento del quale è indispensabile ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile secondo il para- metro assistenziale e perequativo-compensativo (Cass. n. 28936/2022), la domanda proposta da diretta ad ottenere in suo favore un TR assegno divorzile, non può essere accolta.
Non ricorrono, infatti, i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e, del resto, non può neppure mancarsi di evidenziare che la resistente nulla ha allegato rispetto al contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
7. Spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'esito del giudizio e della condotta processua- le assunta da nel corso di tutto il giudizio, in ossequio al TR criterio della soccombenza va disposta la condanna della predetta al paga- mento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, definitivamente pronunciando, udito il Pubblico Ministero, nel
- 10 - contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo, il 30/05/1995, da nato a Parte_1
Palermo il 16/08/1970, e da , nata a [...] il TR
30/08/1976, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Co- mune al n. 41, parte II serie A, dell'anno 1995;
2. dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniuga- le formulata da;
TR
3. conferma la revoca l'obbligo posto a carico di di Parte_1 versare a il contributo per il mantenimento della IA TR
, già stabilita con l'ordinanza presidenziale;
Per_1
4. revoca, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della pre- sente sentenza, l'obbligo posto a carico di con Parte_1
l'ordinanza presidenziale, di versare a un contributo TR mensile di euro 100 per il mantenimento della IA;
_2
5. rigetta la domanda proposta da volta ad ottenere la TR corresponsione di un assegno divorzile da parte di Parte_4
[.. ;
6. condanna a rifondere le spese processuali in favore di TR
che liquida in complessivi euro 4.098,00 (di cui Parte_1 euro 98 per esborsi), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.
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