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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8203/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8203/2022 R.G. discussa all'udienza del 17.12.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Pagliarulo e Andrea Bianco;
Parte_1
– OPPONENTE – CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Casillo;
CP_1
– OPPOSTO – NONCHÈ
, rappresentata e difesa dall'avv. David Dell'Atti; CP_2
– OPPOSTA – avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 31.10.2022, ha Parte_1 convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, e al fine di sentire CP_1 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni: “A. preliminarmente disporre, ai sensi dell'art. 699 c.p.c., CTU per la ricognizione e stima dei beni pignorati;
B. disporre l'istruttoria come richiesta, C. e nel merito, per le causali di cui in narrativa,
• Ove occorra previa revoca del decreto del 13.01.2022 di rigetto dell'istanza del 30.11.2022 e della ordinanza del 22.05.2022,
• Dichiarare nulla aggiudicazione provvisoria del 14.09.2021,
• Dichiarare nulla l'aggiudicazione definitiva del 20.10.2021,
• Dichiarare nullo il decreto di trasferimento del 13.01.2022 dell'immobile sito in Nardò, alla Via Lissandri n. 20, distinto in catasto fabbricati del Comune di Nardò al Foglio 127, p.lla 368, cat. A/7, consistenza vani 7,5, già in proprietà del ricorrente nato in [...] il Parte_1
04/07/1964, residente in [...] (CF C.F._1 ed ora assegnato in proprietà dal Sig. , nato a san Giorgio a [...] il CP_1
12/12/1966, residente in [...], CF C.F._2
pagina 1 di 4 • Ordinare al Conservatore di Lecce, Agenzia delle Entrate Ufficio Pubblicità immobiliare, la trascrizione della sentenza e/o ordinare l'annotazione della sentenza dichiarativa della nullità del suddetto decreto di trasferimento così da far rientrare nel patrimonio dello opponente in cespite colpito da pignoramento immobiliare iscritto al n. 28/2020 RGE Tribunale di Lecce;
D. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione]. Nel ricostruire in fatto le vicende sottese alla proposta citazione, l'opponente ha evidenziato:
1. che con ordinanza del 22.05.2022, il G.E. nella procedura esecutiva n. 28/2020 R.G.E. ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento, omettendo, tuttavia, di pronunciarsi sull'istanza di sospensione ivi formulata;
2. di aver impugnato la suddetta ordinanza con reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies, che veniva rigettato dal Collegio, il quale, nel pronunciarsi circa l'inammissibilità dell'opposizione del 09.11.2021, ometteva di fissare termini per l'introduzione del giudizio di merito;
3. come il giudizio di inammissibilità pronunciato dal Collegio non inibisca l'introduzione del giudizio di merito su iniziativa del debitore opponente. In diritto, l'attore ha rappresentato:
1. la violazione dell'art. 571 c.p.c., non essendo la forma dell'offerta presentata da CP_1 fungibile né emendabile;
2. l'inidoneità della suddetta offerta a soddisfare i requisiti di cui all'ordinanza del G.E. del 05.03.2021 ed al d.m. 26 Febbraio 2015, n. 32, con conseguente nullità della vendita, dell'aggiudicazione e del successivo decreto di trasferimento;
3. la violazione del provvedimento datato 12.01.2018 del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di adozione delle specifiche tecniche del Portale delle vendite pubbliche, essendo la pec di pervenuta ad asta chiusa;
Testimone_1
4. la violazione dell'ordinanza del 05.03.2021, degli artt. 175 e 569 c.p.c., del d.m. 44/2011 e dell'art. 170 c.p.c., non avendo il professionista delegato ottemperato all'ordine del Giudice di comunicare nelle forme di legge la data della vendita;
5. la violazione degli artt. 572, 573, 586, 588 c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost., essendo il prezzo di vendita ed aggiudicazione assolutamente irrisorio.
costituitosi ritualmente in giudizio, ha preliminarmente evidenziato CP_1
l'inammissibilità della domanda attorea in considerazione:
- del fatto che la stessa sia stata oggetto di un precedente procedimento civile conclusosi con dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione;
- della circostanza che la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 28/2020 si sia conclusa con provvedimento dell'01.03.2023, con il quale è stato definitivamente approvato il piano di riparto redatto dal professionista delegato;
- della decadenza dei termini per la proposizione della stessa. In via subordinata, l'opposto ha dedotto l'inopponibilità nei suoi confronti della procedura di opposizione agli atti esecutivi incardinata da , nonché dei presunti vizi degli atti Parte_1 esecutivi. In via ulteriormente gradata, ha rilevato l'infondatezza in fatto e diritto della domanda giudiziale e dell'istanza di sospensione dell'esecuzione ex adverso formulate.
pagina 2 di 4 Ha concluso, quindi, chiedendo accertarsi l'inammissibilità della domanda proposta da controparte e, in subordine, l'inopponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. del 09.11.2021 per la violazione del principio dell'integrità del contraddittorio nei confronti dell'aggiudicatario. In estremo subordine, ha concluso per il rigetto della domanda attorea, con conseguente conferma della legittimità tanto dell'asta pubblica di vendita quanto del conseguente decreto di trasferimento dell'immobile. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, nonché con condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
, costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità CP_2 della domanda attorea per violazione del disposto di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c.. Nel merito, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso ex art. 617 c.p.c. del 02.02.2022 per intervenuta decadenza, nonché l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. del 09.11.2021 per omessa notifica all'aggiudicatario. Da ultimo, ha evidenziato l'assoluta infondatezza in fatto e diritto dei motivi di opposizione formulati dall'opponente. La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 17 dicembre 2025 è stata decisa con sentenza resa all'esito della discussione orale. La domanda di parte opponente è inammissibile e, pertanto, non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati. Deve infatti rilevarsi, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità della domanda formulata da , stante la violazione del disposto di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c., essendo la stessa Parte_1 stata già oggetto del vaglio di questo Tribunale nell'ambito di un precedente giudizio (R.G. 4535/2022), definito con provvedimento del 03.10.2022, a mezzo del quale è stato rigettato il reclamo formulato dall'odierno opponente avverso l'ordinanza del 22.05.2022, con cui era stata dichiarata inammissibile l'opposizione del 24.01.2022 proposta dal ET avverso il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato nella procedura esecutiva immobiliare recante R.G.E. 28/2020, non avendo il debitore rispettato il termine perentorio assegnatogli per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. In particolare, il Collegio nel suddetto provvedimento ha avuto occasione di chiarire come il rigetto dell'istanza di rimessione in termini con provvedimento irrevocabile - in quanto non opposto - abbia chiuso definitivamente il subprocedimento apertosi con l'atto di opposizione del 09.11.2021, precludendo la possibilità di una pronunzia di merito, la quale presuppone una valida instaurazione del contraddittorio, che nella specie risultava manchevole in considerazione dell'omessa notifica all'aggiudicatario dell'atto di opposizione. Conseguentemente il Collegio, conformemente a quanto fatto in precedenza dal G.E., nel dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. ha opportunamente ritenuto di non dover concedere il termine perentorio ex art. 618 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito. In considerazione di quanto evidenziato, non può che ravvisarsi l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del dettato normativo di cui all'art. 618 c.p.c.. Ad ogni buon conto, giova comunque rilevare, quale ulteriore motivo di inammissibilità dell'opposizione oggetto del presente procedimento, l'intervenuta conclusione della procedura pagina 3 di 4 esecutiva immobiliare n. R.G.E. 28/2020, definita con provvedimento del 01.03.2023, con il quale è stato definitivamente approvato il piano di riparto redatto dal professionista delegato. La descritta declaratoria di inammissibilità rende ultroneo l'esame dei motivi di opposizione formulati da . Parte_1
Quanto, infine, alla domanda risarcitoria formulata dai convenuti ex art. 96 c.p.c., non si ritengono sussistenti i presupposti per l'invocata condanna. Alla luce di quanto innanzi, questo interprete ritiene opportuno dichiarare inammissibile la domanda sì come proposta da . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 8203/2022 R.G., così provvede:
• DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda attorea;
• CONDANNA al pagamento, in favore di e dell'avv. Parte_1 CP_1
ID DETI, dichiaratosi antistatario di , delle spese di lite del presente CP_2 giudizio quantificate, per ciascuno, in € 2.906,00 oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge. Si comunichi. Così deciso in Lecce in data 17 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8203/2022 R.G. discussa all'udienza del 17.12.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Pagliarulo e Andrea Bianco;
Parte_1
– OPPONENTE – CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Casillo;
CP_1
– OPPOSTO – NONCHÈ
, rappresentata e difesa dall'avv. David Dell'Atti; CP_2
– OPPOSTA – avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 31.10.2022, ha Parte_1 convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, e al fine di sentire CP_1 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni: “A. preliminarmente disporre, ai sensi dell'art. 699 c.p.c., CTU per la ricognizione e stima dei beni pignorati;
B. disporre l'istruttoria come richiesta, C. e nel merito, per le causali di cui in narrativa,
• Ove occorra previa revoca del decreto del 13.01.2022 di rigetto dell'istanza del 30.11.2022 e della ordinanza del 22.05.2022,
• Dichiarare nulla aggiudicazione provvisoria del 14.09.2021,
• Dichiarare nulla l'aggiudicazione definitiva del 20.10.2021,
• Dichiarare nullo il decreto di trasferimento del 13.01.2022 dell'immobile sito in Nardò, alla Via Lissandri n. 20, distinto in catasto fabbricati del Comune di Nardò al Foglio 127, p.lla 368, cat. A/7, consistenza vani 7,5, già in proprietà del ricorrente nato in [...] il Parte_1
04/07/1964, residente in [...] (CF C.F._1 ed ora assegnato in proprietà dal Sig. , nato a san Giorgio a [...] il CP_1
12/12/1966, residente in [...], CF C.F._2
pagina 1 di 4 • Ordinare al Conservatore di Lecce, Agenzia delle Entrate Ufficio Pubblicità immobiliare, la trascrizione della sentenza e/o ordinare l'annotazione della sentenza dichiarativa della nullità del suddetto decreto di trasferimento così da far rientrare nel patrimonio dello opponente in cespite colpito da pignoramento immobiliare iscritto al n. 28/2020 RGE Tribunale di Lecce;
D. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione]. Nel ricostruire in fatto le vicende sottese alla proposta citazione, l'opponente ha evidenziato:
1. che con ordinanza del 22.05.2022, il G.E. nella procedura esecutiva n. 28/2020 R.G.E. ha dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento, omettendo, tuttavia, di pronunciarsi sull'istanza di sospensione ivi formulata;
2. di aver impugnato la suddetta ordinanza con reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies, che veniva rigettato dal Collegio, il quale, nel pronunciarsi circa l'inammissibilità dell'opposizione del 09.11.2021, ometteva di fissare termini per l'introduzione del giudizio di merito;
3. come il giudizio di inammissibilità pronunciato dal Collegio non inibisca l'introduzione del giudizio di merito su iniziativa del debitore opponente. In diritto, l'attore ha rappresentato:
1. la violazione dell'art. 571 c.p.c., non essendo la forma dell'offerta presentata da CP_1 fungibile né emendabile;
2. l'inidoneità della suddetta offerta a soddisfare i requisiti di cui all'ordinanza del G.E. del 05.03.2021 ed al d.m. 26 Febbraio 2015, n. 32, con conseguente nullità della vendita, dell'aggiudicazione e del successivo decreto di trasferimento;
3. la violazione del provvedimento datato 12.01.2018 del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di adozione delle specifiche tecniche del Portale delle vendite pubbliche, essendo la pec di pervenuta ad asta chiusa;
Testimone_1
4. la violazione dell'ordinanza del 05.03.2021, degli artt. 175 e 569 c.p.c., del d.m. 44/2011 e dell'art. 170 c.p.c., non avendo il professionista delegato ottemperato all'ordine del Giudice di comunicare nelle forme di legge la data della vendita;
5. la violazione degli artt. 572, 573, 586, 588 c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost., essendo il prezzo di vendita ed aggiudicazione assolutamente irrisorio.
costituitosi ritualmente in giudizio, ha preliminarmente evidenziato CP_1
l'inammissibilità della domanda attorea in considerazione:
- del fatto che la stessa sia stata oggetto di un precedente procedimento civile conclusosi con dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione;
- della circostanza che la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 28/2020 si sia conclusa con provvedimento dell'01.03.2023, con il quale è stato definitivamente approvato il piano di riparto redatto dal professionista delegato;
- della decadenza dei termini per la proposizione della stessa. In via subordinata, l'opposto ha dedotto l'inopponibilità nei suoi confronti della procedura di opposizione agli atti esecutivi incardinata da , nonché dei presunti vizi degli atti Parte_1 esecutivi. In via ulteriormente gradata, ha rilevato l'infondatezza in fatto e diritto della domanda giudiziale e dell'istanza di sospensione dell'esecuzione ex adverso formulate.
pagina 2 di 4 Ha concluso, quindi, chiedendo accertarsi l'inammissibilità della domanda proposta da controparte e, in subordine, l'inopponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. del 09.11.2021 per la violazione del principio dell'integrità del contraddittorio nei confronti dell'aggiudicatario. In estremo subordine, ha concluso per il rigetto della domanda attorea, con conseguente conferma della legittimità tanto dell'asta pubblica di vendita quanto del conseguente decreto di trasferimento dell'immobile. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, nonché con condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
, costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità CP_2 della domanda attorea per violazione del disposto di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c.. Nel merito, ha dedotto l'inammissibilità del ricorso ex art. 617 c.p.c. del 02.02.2022 per intervenuta decadenza, nonché l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. del 09.11.2021 per omessa notifica all'aggiudicatario. Da ultimo, ha evidenziato l'assoluta infondatezza in fatto e diritto dei motivi di opposizione formulati dall'opponente. La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 17 dicembre 2025 è stata decisa con sentenza resa all'esito della discussione orale. La domanda di parte opponente è inammissibile e, pertanto, non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati. Deve infatti rilevarsi, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità della domanda formulata da , stante la violazione del disposto di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c., essendo la stessa Parte_1 stata già oggetto del vaglio di questo Tribunale nell'ambito di un precedente giudizio (R.G. 4535/2022), definito con provvedimento del 03.10.2022, a mezzo del quale è stato rigettato il reclamo formulato dall'odierno opponente avverso l'ordinanza del 22.05.2022, con cui era stata dichiarata inammissibile l'opposizione del 24.01.2022 proposta dal ET avverso il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato nella procedura esecutiva immobiliare recante R.G.E. 28/2020, non avendo il debitore rispettato il termine perentorio assegnatogli per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. In particolare, il Collegio nel suddetto provvedimento ha avuto occasione di chiarire come il rigetto dell'istanza di rimessione in termini con provvedimento irrevocabile - in quanto non opposto - abbia chiuso definitivamente il subprocedimento apertosi con l'atto di opposizione del 09.11.2021, precludendo la possibilità di una pronunzia di merito, la quale presuppone una valida instaurazione del contraddittorio, che nella specie risultava manchevole in considerazione dell'omessa notifica all'aggiudicatario dell'atto di opposizione. Conseguentemente il Collegio, conformemente a quanto fatto in precedenza dal G.E., nel dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. ha opportunamente ritenuto di non dover concedere il termine perentorio ex art. 618 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito. In considerazione di quanto evidenziato, non può che ravvisarsi l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del dettato normativo di cui all'art. 618 c.p.c.. Ad ogni buon conto, giova comunque rilevare, quale ulteriore motivo di inammissibilità dell'opposizione oggetto del presente procedimento, l'intervenuta conclusione della procedura pagina 3 di 4 esecutiva immobiliare n. R.G.E. 28/2020, definita con provvedimento del 01.03.2023, con il quale è stato definitivamente approvato il piano di riparto redatto dal professionista delegato. La descritta declaratoria di inammissibilità rende ultroneo l'esame dei motivi di opposizione formulati da . Parte_1
Quanto, infine, alla domanda risarcitoria formulata dai convenuti ex art. 96 c.p.c., non si ritengono sussistenti i presupposti per l'invocata condanna. Alla luce di quanto innanzi, questo interprete ritiene opportuno dichiarare inammissibile la domanda sì come proposta da . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 8203/2022 R.G., così provvede:
• DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda attorea;
• CONDANNA al pagamento, in favore di e dell'avv. Parte_1 CP_1
ID DETI, dichiaratosi antistatario di , delle spese di lite del presente CP_2 giudizio quantificate, per ciascuno, in € 2.906,00 oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge. Si comunichi. Così deciso in Lecce in data 17 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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