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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/09/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2369/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/5/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GERMANA Parte_1 C.F._1
FOGLIA LAGANA' ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San Martino n.168, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato PAOLO MARTINI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Roma n. 24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Residenza I coniugi, anche all'esito del divorzio, vivranno nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza nel territorio dello stato italiano compatibilmente con le esigenze del figlio minore di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali. Rinuncia I coniugi confermano di rinunciare a pretendere alcunché l'uno dall'altro per il proprio personale mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
Affidamento ed esercizio della potestà Il figlio minore , attualmente ha due anni e quattro mesi, resterà affidato in modo condiviso Per_1
1 ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse per il minore, in considerazione delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Tutte le decisioni relative al minore dovranno Per_1 essere assunte di comune accordo dai genitori, nel rispetto dei principî dell'affidamento condiviso. Sarà onere del padre e della madre informarsi reciprocamente di ogni fattispecie relativa al figlio. Sia il padre, sia la madre avranno diritto ad esercitare la potestà in via separata sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con il minore. I genitori determineranno concordemente ed in armonia gli indirizzi fondamentali riguardanti l'educazione e lo sviluppo del figlio minore, assicurando la reciproca partecipazione nel rispetto del principio di bigenitorialità. Casa Familiare Le parti confermano l'assegnazione della casa familiare alla signora quale proprietaria Parte_2 esclusiva;
Collocamento I ricorrenti confermano il regime di collocamento paritario del figlio minore presso entrambi i genitori, ferma restando la residenza anagrafica che verrà mantenuta assieme alla madre nella casa familiare sita in Viareggio (LU), Via Aurelia nord n. 92, di proprietà della stessa;
Il collocamento paritario, al momento e nel rispetto dell'interesse del minore ad uno sviluppo sereno ed equilibrato, nonché delle rispettive esigenze lavorative ed organizzative dei genitori, salvo diverso accordo, viene stabilito con le seguenti modalità da ripetersi ogni due settimane: Settimana A La madre: terrà con sé il bambino dal lunedì dopo la scuola dell'infanzia (scuola in futuro) sino al mercoledì mattina in cui lo accompagnerà alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro); il padre: terrà con sé il bambino ogni mercoledì dalle ore 16,00 quando si recherà a prenderlo alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro) e lo terrà con sé sino al venerdì mattina in cui lo riaccompagnerà alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro); la madre: terrà con sé il figlio dalle ore 16,00 del venerdì quando lo andrà a prendere alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro) e lo terrà con sé fino al lunedì mattina in cui lo riaccompagnerà alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro); Settimana B Il padre: terrà con sé il bambino dal lunedì dopo la scuola dell'infanzia (scuola in futuro) sino al mercoledì mattina in cui lo accompagnerà alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro); la madre: terrà con sé il bambino ogni mercoledì dalle ore 16,00 quando si recherà a prenderlo alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro) e lo terrà con sé sino al venerdì mattina in cui lo riaccompagnerà alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro); il padre: terrà con sé il figlio dalle ore 16,00 del venerdì quando lo andrà a prendere alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro) e lo terrà con sé fino al lunedì mattina in cui lo riaccompagnerà alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro); Le parti convengono che per il periodo estivo, dal termine della scuola, provvederanno con congruo anticipo ad individuare di comune accordo una baby - sitter o altre modalità di accudimento maggiormente adatte al minore al fine di mantenere il rispetto degli orari sopra indicati. I genitori trascorreranno con il figlio, alternativamente fra loro il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, restando convenuto che il minore per Pasqua starà con il genitore con cui non ha trascorso il Natale;
2 il minore trascorrerà con i genitori, sempre in via alternata, ogni festività religiosa o laica, compatibilmente con le sue esigenze ed il diverso accordo fra i genitori. Durante l'anno, il minore potrà trascorrere con entrambi i genitori un periodo di 21 giorni anche non consecutivi, da concordare fra gli stessi almeno un mese prima;
al termine del periodo di vacanza il figlio minore riprenderà il collocamento paritario insieme al genitore con cui non ha soggiornato durante la vacanza. Qualora i genitori ritenessero di compiere, durante le vacanze estive, le vacanze invernali, le vacanze pasquali o i ponti, viaggi o, comunque, spostamenti della durata superiore ad un giorno, se ne daranno tempestiva comunicazione, specificando luogo e riferimenti di dimora temporanea del minore. Ogni genitore favorirà un contatto telefonico quotidiano con il minore, sia quando il minore è a Viareggio, sia quando è fuori Viareggio. Resta inteso che i genitori, previo accordo, potranno disciplinare in modo diverso il diritto di visita anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze del figlio legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla salute (influenze, stati di malessere ecc.). Le parti si impegnano fin d'ora a rivalutare le modalità di collocamento del figlio minore a partire da compimento del sesto anno di età dello stesso in modo da renderle rispondenti, ove necessario, alle primarie esigenze legate all'inizio della scuola primaria. Mantenimento Stante il regime di collocamento paritario sopra individuato, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio minore nei rispettivi tempi di permanenza. I genitori concordano, altresì di versare mensilmente entrambi la somma di € 350,00 ciascuno nel conto corrente n. 0066/00474145 intestato ad entrambi e di destinare le somme presenti su tale conto corrente alle spese necessarie a soddisfare le esigenze del figlio minore. L'assegno unico verrà percepito dal signor nella misura del 100% e verrà destinato al conto Pt_1 corrente sopra indicato. Le parti si obbligano a sostenere le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore scolastiche mediche sportive e ricreative come meglio individuate e disciplinate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Lucca, nella misura del 50% ciascuno, se concordate ove necessario il preventivo accordo.. La previsione di cui sopra relativamente alle spese ordinarie è stabilita sul presupposto di un collocamento paritetico dei figli presso i comparenti. Laddove il collocamento non dovesse essere paritetico ove i genitori nell'interesse del minore concordassero modalità di collocamento prevalenti presso uno o l'altro di essi, le parti procederanno ai necessari conguagli a consuntivo da effettuarsi mensilmente, entro la data del giorno 20 del mese successivo al mese di riferimento, sulla base dei costi sostenuti ed individuati nei giustificativi fiscali. Animali domestici All'interno del nucleo familiare, fin da prima della separazione erano presenti due cani regolarmente registrati uno ciascuno a nome delle parti. I ricorrenti sono entrambi molto affezionati ai due cani pertanto hanno deciso di stabilire che gli stessi verranno accuditi e collocati per un periodo di due settimane consecutive alternativamente presso le rispettive abitazioni delle parti. Le modalità sopra individuate saranno applicate indipendentemente dall'intestazione dei cani. Le parti si impegnano, in ogni caso a coadiuvarsi in caso di necessità dovute ad impossibilità nell'accudire il cane dovute a temporanea indisposizione propria o del figlio, nonché a concordare ogni scelta relativa alle cure veterinarie nell'interesse dei due animali».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 31/8/2013, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
7/12/2022), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Camaiore (LU) in data 31/8/2013, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 30, Parte II, Serie A, dell'Anno 2013; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/5/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato GERMANA Parte_1 C.F._1
FOGLIA LAGANA' ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via San Martino n.168, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato PAOLO MARTINI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Roma n. 24, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Residenza I coniugi, anche all'esito del divorzio, vivranno nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza nel territorio dello stato italiano compatibilmente con le esigenze del figlio minore di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali. Rinuncia I coniugi confermano di rinunciare a pretendere alcunché l'uno dall'altro per il proprio personale mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
Affidamento ed esercizio della potestà Il figlio minore , attualmente ha due anni e quattro mesi, resterà affidato in modo condiviso Per_1
1 ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse per il minore, in considerazione delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Tutte le decisioni relative al minore dovranno Per_1 essere assunte di comune accordo dai genitori, nel rispetto dei principî dell'affidamento condiviso. Sarà onere del padre e della madre informarsi reciprocamente di ogni fattispecie relativa al figlio. Sia il padre, sia la madre avranno diritto ad esercitare la potestà in via separata sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza con il minore. I genitori determineranno concordemente ed in armonia gli indirizzi fondamentali riguardanti l'educazione e lo sviluppo del figlio minore, assicurando la reciproca partecipazione nel rispetto del principio di bigenitorialità. Casa Familiare Le parti confermano l'assegnazione della casa familiare alla signora quale proprietaria Parte_2 esclusiva;
Collocamento I ricorrenti confermano il regime di collocamento paritario del figlio minore presso entrambi i genitori, ferma restando la residenza anagrafica che verrà mantenuta assieme alla madre nella casa familiare sita in Viareggio (LU), Via Aurelia nord n. 92, di proprietà della stessa;
Il collocamento paritario, al momento e nel rispetto dell'interesse del minore ad uno sviluppo sereno ed equilibrato, nonché delle rispettive esigenze lavorative ed organizzative dei genitori, salvo diverso accordo, viene stabilito con le seguenti modalità da ripetersi ogni due settimane: Settimana A La madre: terrà con sé il bambino dal lunedì dopo la scuola dell'infanzia (scuola in futuro) sino al mercoledì mattina in cui lo accompagnerà alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro); il padre: terrà con sé il bambino ogni mercoledì dalle ore 16,00 quando si recherà a prenderlo alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro) e lo terrà con sé sino al venerdì mattina in cui lo riaccompagnerà alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro); la madre: terrà con sé il figlio dalle ore 16,00 del venerdì quando lo andrà a prendere alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro) e lo terrà con sé fino al lunedì mattina in cui lo riaccompagnerà alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro); Settimana B Il padre: terrà con sé il bambino dal lunedì dopo la scuola dell'infanzia (scuola in futuro) sino al mercoledì mattina in cui lo accompagnerà alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro); la madre: terrà con sé il bambino ogni mercoledì dalle ore 16,00 quando si recherà a prenderlo alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro) e lo terrà con sé sino al venerdì mattina in cui lo riaccompagnerà alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro); il padre: terrà con sé il figlio dalle ore 16,00 del venerdì quando lo andrà a prendere alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro) e lo terrà con sé fino al lunedì mattina in cui lo riaccompagnerà alla scuola dell'infanzia (scuola in futuro); Le parti convengono che per il periodo estivo, dal termine della scuola, provvederanno con congruo anticipo ad individuare di comune accordo una baby - sitter o altre modalità di accudimento maggiormente adatte al minore al fine di mantenere il rispetto degli orari sopra indicati. I genitori trascorreranno con il figlio, alternativamente fra loro il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, il giorno di San Silvestro e quello di Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, restando convenuto che il minore per Pasqua starà con il genitore con cui non ha trascorso il Natale;
2 il minore trascorrerà con i genitori, sempre in via alternata, ogni festività religiosa o laica, compatibilmente con le sue esigenze ed il diverso accordo fra i genitori. Durante l'anno, il minore potrà trascorrere con entrambi i genitori un periodo di 21 giorni anche non consecutivi, da concordare fra gli stessi almeno un mese prima;
al termine del periodo di vacanza il figlio minore riprenderà il collocamento paritario insieme al genitore con cui non ha soggiornato durante la vacanza. Qualora i genitori ritenessero di compiere, durante le vacanze estive, le vacanze invernali, le vacanze pasquali o i ponti, viaggi o, comunque, spostamenti della durata superiore ad un giorno, se ne daranno tempestiva comunicazione, specificando luogo e riferimenti di dimora temporanea del minore. Ogni genitore favorirà un contatto telefonico quotidiano con il minore, sia quando il minore è a Viareggio, sia quando è fuori Viareggio. Resta inteso che i genitori, previo accordo, potranno disciplinare in modo diverso il diritto di visita anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze del figlio legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla salute (influenze, stati di malessere ecc.). Le parti si impegnano fin d'ora a rivalutare le modalità di collocamento del figlio minore a partire da compimento del sesto anno di età dello stesso in modo da renderle rispondenti, ove necessario, alle primarie esigenze legate all'inizio della scuola primaria. Mantenimento Stante il regime di collocamento paritario sopra individuato, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio minore nei rispettivi tempi di permanenza. I genitori concordano, altresì di versare mensilmente entrambi la somma di € 350,00 ciascuno nel conto corrente n. 0066/00474145 intestato ad entrambi e di destinare le somme presenti su tale conto corrente alle spese necessarie a soddisfare le esigenze del figlio minore. L'assegno unico verrà percepito dal signor nella misura del 100% e verrà destinato al conto Pt_1 corrente sopra indicato. Le parti si obbligano a sostenere le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore scolastiche mediche sportive e ricreative come meglio individuate e disciplinate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Lucca, nella misura del 50% ciascuno, se concordate ove necessario il preventivo accordo.. La previsione di cui sopra relativamente alle spese ordinarie è stabilita sul presupposto di un collocamento paritetico dei figli presso i comparenti. Laddove il collocamento non dovesse essere paritetico ove i genitori nell'interesse del minore concordassero modalità di collocamento prevalenti presso uno o l'altro di essi, le parti procederanno ai necessari conguagli a consuntivo da effettuarsi mensilmente, entro la data del giorno 20 del mese successivo al mese di riferimento, sulla base dei costi sostenuti ed individuati nei giustificativi fiscali. Animali domestici All'interno del nucleo familiare, fin da prima della separazione erano presenti due cani regolarmente registrati uno ciascuno a nome delle parti. I ricorrenti sono entrambi molto affezionati ai due cani pertanto hanno deciso di stabilire che gli stessi verranno accuditi e collocati per un periodo di due settimane consecutive alternativamente presso le rispettive abitazioni delle parti. Le modalità sopra individuate saranno applicate indipendentemente dall'intestazione dei cani. Le parti si impegnano, in ogni caso a coadiuvarsi in caso di necessità dovute ad impossibilità nell'accudire il cane dovute a temporanea indisposizione propria o del figlio, nonché a concordare ogni scelta relativa alle cure veterinarie nell'interesse dei due animali».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 31/8/2013, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
7/12/2022), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Camaiore (LU) in data 31/8/2013, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 30, Parte II, Serie A, dell'Anno 2013; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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