Decreto cautelare 16 giugno 2025
Ordinanza cautelare 8 luglio 2025
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00329/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01670/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2025, proposto da WF FI WF Elsayed BR, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Coscarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
U.T.G. - Prefettura di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del Decreto del Prefetto di Grosseto del 21 aprile 2025, numero PGR/L/N/2025/100052, notificato il 22 aprile 2025, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di conversione permesso di soggiorno del dipendente BR WF FI WF Elsayed;
- nonché per l'accertamento del diritto all'accoglimento delle domande di conversione ed al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa CI AP;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor WF FI WF Elsayed BR, di cittadinanza egiziana, veniva assunto con la qualifica di operaio agricolo, e con contratto stagionale valido sino al 30 novembre 2024, dalla società Diro S.r.l. Società Agricola, che esercita l’attività di coltivazione delle olive e dei kiwi.
Con istanza del 28 gennaio 2025 il signor BR chiedeva la conversone del permesso stagionale in permesso per lavoro.
La domanda veniva respinta con provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Grosseto notificato il 22 aprile 2025, recante la seguente motivazione: « Da un riscontro sulle banche dati INPS in nostro possesso risulta che il lavoratore non ha effettuato il numero di giornate lavorative minime necessarie e sufficienti al fine della conversione del permesso di soggiorno. (media di almeno 13 giorni mensili nei tre mesi lavorativi per un totale di 39 giornate) come da prassi (circ. interministeriale n°5969 del 27/10/2023) ».
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor BR impugnava il succitato provvedimento di diniego chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per l’illegittimità conseguente all’asserita violazione dell’art. 24 comma 10 D. Lgs. 286/1998 (che richiede tre mesi di lavoro, senza individuare un numero minimo di giornate) e in quanto la P.A. non avrebbe adeguatamente considerato le condizioni meteo avverse, in relazione alle quali il lavoratore prestava attività lavorativa per sole trenta giornate, risultando impossibilitato a completare le trentanove richieste dallo Sportello Unico.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
4. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio dell’8 luglio 2025, era respinta con ordinanza della Sezione n. 380/2025, impugnata dal ricorrente e riformata in appello dal Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 3450 del 22 settembre 2025.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
5. Prima di affrontare specificamente le censure proposte con l’atto introduttivo del giudizio, si ritiene opportuno precisare che la fattispecie della conversione del permesso di soggiorno stagionale è disciplinata dall'art. 24 comma 10 D. Lgs. 286/1998, secondo cui: " 10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato ".
I requisiti per la conversione sono dunque i seguenti: la presenza di un'offerta di lavoro subordinato; l’avvenuto svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi dopo l’ingresso in Italia. Quanto a tale secondo requisito, con apposite circolari applicative, lo stesso viene definito e declinato, per i lavoratori agricoli, in termini di giorni e non di mesi, in relazione alle peculiarità del settore, nel quale è frequente una discontinuità nell’erogazione della prestazione lavorativa legata a cause di tipo meteorologico. In particolare, le diverse circolari che si sono occupate della questione hanno via via confermato (tra le più recenti: circolare n. 5969 del 17 ottobre 2023) il criterio di commutazione secondo cui colui che lavora in agricoltura può ottenere la conversione del permesso in presenza di almeno tredici giornate lavorative di media per ciascun mese e almeno trentanove giornate nel trimestre.
5.1. Da quanto sopra, si evince l’infondatezza del primo motivo di ricorso, posto che la conversione dei mesi in giornate, lungi dal porsi in contraddizione con il testo di legge, costituisce invece uno strumento necessario per la corretta e ragionevole applicazione dell’art. 24 comma 10 cit. all’agricoltura, tenendo conto delle peculiarità che contraddistinguono tale settore, e trova dunque il suo pieno fondamento nella norma primaria.
In tal senso: « la Circolare interministeriale in questione, lungi dal prevedere condizioni illogiche e contrastanti con l’art.24 del D. Lgs. n. 286/1998, tende solo a valutare la particolarità del lavoro stagionale agricolo, spesso di carattere non continuativo e saltuario, cionondimeno abbisognevole di una certa stabilità ed effettività ai fini ivi indicati. Tale previsione, infatti, risulta coerente con la "ratio" di evitare fenomeni di abuso dell'istituto della conversione del permesso di soggiorno da parte di soggetti che potrebbero altrimenti beneficiarne, immediatamente dopo l'ingresso sul territorio nazionale, senza aver svolto neppure per un breve periodo l'attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato (cfr. T.A.R. Marche 3/9/2018 n. 580; n. 66/2020) » (TAR Puglia, Lecce, III, 18 giugno 2020 n. 645, con abbondanza di richiami; cfr.: TAR Puglia, Lecce, II, 20 gennaio 2020 n. 53; Tar Lombardia, Milano, II, 23 novembre 2018 n. 2634).
5.2. Nemmeno l’argomento relativo all’impossibilità, causa maltempo, di espletare l’attività lavorativa per un numero di giornate pari al requisito minimo individuato dalla Circolare (39 giornate), può trovare accoglimento.
Ciò, in primo luogo, in quanto la determinazione delle giornate minime in agricoltura posta in essere in sede di circolare, a parere del Collegio, tiene già conto dell’incidenza spesso negativa del meteo sulla continuità dell’attività erogabile in tale settore.
Secondariamente, perché il ricorrente non ha dimostrato il maltempo dedotto come causa di forza maggiore, impeditiva del raggiungimento del requisito, atteso che i documenti allegati al ricorso, contraddistinti ai nn. 4 e 5 ( i quali, secondo il foliario, avrebbero dovuto dare prova delle condizioni meteo, rispettivamente, dei mesi di settembre e ottobre 2024 e di quelle di novembre 2024 ) non sono presenti nel fascicolo di causa; né la suddetta documentazione è stata allegata con una diversa numerazione. Non appare nel contempo rilevante, sotto tale profilo, la dichiarazione recante la sottoscrizione di “ LO OR, legale rappresentante della società Diro S.r.l. ”. Il documento reca infatti una vaga affermazione circa il fatto che gli operai non avrebbero potuto lavorare, nei mesi di settembre e ottobre “per diversi giorni”, o che avrebbero lavorato “a giorni alterni” (ciò che appare peraltro in contrasto con la contestualmente dichiarata impossibilità di lavorare per più giorni a causa di allagamenti) senza alcuna indicazione di data, in difetto di una specifica quantificazione e in assenza di qualsivoglia documentazione, anche aziendale, a supporto. Inoltre, si tratta comunque di una dichiarazione di un soggetto terzo non acquisita in ossequio alle modalità indicate dall’art. 63 c.p.a.
6. In definitiva il ricorso, siccome in toto destituito di fondamento, deve essere respinto.
7. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, considerata la peculiarità della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES CI, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
CI AP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI AP | ES CI |
IL SEGRETARIO