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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 224/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Serviz - 03341820276
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7392 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SpA impugna l'Avviso di accertamento 5187 della TARI 2019 emesso dalla società Società_1 SpA e notificato in data 23/12/2025.
Successivamente, in data 25/03/2025, Società_1 SpA comunicava alla Ricorrente società il provvedimento in autotutela (allegato 1) per l'annullamento dell'avviso di accertamento TARI 2019 impugnato con l'odierno ricorso, perché infondato per difetto del presupposto impositivo.
La Ricorrente conseguentemente in data 27/3/2025 depositava atto con cui, evidenziato che era venuto meno l'oggetto del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento TARI disposto dalla resistente Società_1 SPA, chiedeva alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ex art. 46 del D.lgs. n. 546/1992, con la compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, tenutasi con le modalità e le presenze come da verbale, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto sopra esposto, in accoglimento della richiesta della Ricorrente, questo Giudice ritiene di dichiarare la estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere, per intervenuto atto di autotutela da parte di Società_1 SpA, ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. 546/1992, a spese compensate, considerato che sussistono i presupposti.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per intervenuta autotutela di Società_1 SpA. Spese di lite compensate.
Venezia, 24 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
IA NT GR
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 224/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Serviz - 03341820276
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7392 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SpA impugna l'Avviso di accertamento 5187 della TARI 2019 emesso dalla società Società_1 SpA e notificato in data 23/12/2025.
Successivamente, in data 25/03/2025, Società_1 SpA comunicava alla Ricorrente società il provvedimento in autotutela (allegato 1) per l'annullamento dell'avviso di accertamento TARI 2019 impugnato con l'odierno ricorso, perché infondato per difetto del presupposto impositivo.
La Ricorrente conseguentemente in data 27/3/2025 depositava atto con cui, evidenziato che era venuto meno l'oggetto del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento TARI disposto dalla resistente Società_1 SPA, chiedeva alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ex art. 46 del D.lgs. n. 546/1992, con la compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, tenutasi con le modalità e le presenze come da verbale, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto sopra esposto, in accoglimento della richiesta della Ricorrente, questo Giudice ritiene di dichiarare la estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere, per intervenuto atto di autotutela da parte di Società_1 SpA, ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. 546/1992, a spese compensate, considerato che sussistono i presupposti.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per intervenuta autotutela di Società_1 SpA. Spese di lite compensate.
Venezia, 24 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
IA NT GR