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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 589/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 326/2020 del Tribunale di Napoli
TRA
con sede in Torre del Greco al Corso Vittorio Parte_1
Emanuele, Palazzo Vallelonga, P.I in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1
Amministrazione, suo legale rappresentante, Dott. , elettivamente domiciliata Parte_2 in Napoli alla Via Giordano Bruno, n.135, presso lo studio dell'Avv. Barbara Boccia, dalla quale è rappresenta e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore - liquidatore , con sede legale in Sant'Antimo (NA) alla via CP_2
Unione Sovietica n. 29 (Part. IVA ) P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 CP_4
- C.F. con sede alla Via Lecce n.6 S.Antimo (Na)
[...] P.IVA_3
( ) Controparte_5 CodiceFiscale_1 tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via dei Greci n.36 presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Ursini ( , dal quale sono rappresentati Email_1
e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
CONCLUSIONI
Con le note ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2 febbraio 2010 la Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, ,
[...] CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3 CP_4 CP_5
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.333/2009 emesso dal
[...]
Tribunale di Napoli che ingiungeva loro al pagamento della somma di E.143.982,79 in favore della per saldo passivo del conto corrente n.2021 Parte_1
aperto dalla presso la filiale di Aversa della banca. CP_1
A fondamento dell'opposizione deducevano l'inesistenza del credito in quanto non provata dai documenti esibiti in fase monitoria;
nel merito contestavano il saldo passivo del conto in quanto frutto dell'applicazione di capitalizzazione degli interessi e di addebito di cms non dovute e chiedevano pertanto la revoca del decreto monitorio.
La banca opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
Nel corso del giudizio di opposizione veniva smarrito il fascicolo d'ufficio contenente i fascicoli di parte e il giudice all'udienza del 19 febbraio 2015 autorizzava le parti alla ricostruzione dei rispettivi fascicoli.
Indi, precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli con sentenza n.326/2020 pubblicata il 13 gennaio 2020 accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure rilevava che, nonostante fosse stata disposta la ricostruzione dei fascicoli di parte, smarriti unitamente al fascicolo di ufficio, solo gli opponenti avevano a ciò provveduto;
pertanto la Banca opposta, omettendo di ricostruire il proprio fascicolo, non aveva fornito prova del proprio credito, non avendo depositato il contratto di conto corrente e gli estratti conto dall'apertura del conto corrente alla proposizione della domanda monitoria.
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione notificato in data 10.2.2020, proponeva appello la , sostenendo l'erroneità della decisione impugnata per Parte_1 violazione del principio del contraddittorio, nonchè per omessa pronuncia in ordine alla eccezione di tardività dell'atto di opposizione, in ordine alla eccezione di difetto di legittimazione attiva della opponente e in ordine Controparte_6 alla eccezione di nullità dell'atto di opposizione;
quanto al merito ribadiva la legittimità delle condizioni contrattuali applicate e, di conseguenza, la corretta determinazione del saldo passivo.
Chiedeva dunque “riformare la impugnata sentenza ed accogliere l'atto di appello, essendo la sentenza, in via preliminare, affetta da nullità, e nel merito illegittima e infondata;
condannare le appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”
Si costituivano la in persona del legale Controparte_1
rappresentante-liquidatore pro tempore , e in qualità di fideiussori CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e , i Controparte_3 Controparte_5 quali contestavano l'appello e ne chiedevano il rigetto con vittoria delle spese del giudizio.
Precisate le conclusioni, la causa era riservata in decisione con i termini di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Va in primo luogo esaminato il secondo motivo di appello con il quale l'appellante articola diverse censure relative a questioni di rito in ordine alle quali il giudice di prime cure non si
è pronunciato e che sono logicamente antecedenti alle ulteriori doglianze formulate dalla
Pt_1
In particolare l'appellante lamenta la omessa motivazione sull'eccezione di tardività dell'opposizione e di difetto di legittimazione attiva della Controparte_6
lamenta altresì difetto di motivazione sull'eccezione avente ad oggetto la nullità
[...] dell'atto di citazione.
In particolare a sostegno dei profili di doglianza suindicati espone, rispettivamente, che, nonostante il decreto ingiuntivo fosse stato notificato in data 23 dicembre 2009, l'atto di opposizione fu notificato in data 2 febbraio 2010, oltre il termine di giorni quaranta dalla notificazione;
che la si era costituita in giudizio, in Controparte_1
persona del rappresentante pro tempore e non in persona del liquidatore, nonostante il decreto ingiuntivo opposto fosse stato notificato alla Controparte_7 ; che, quanto alla validità dell'atto di opposizione, anche se confusamene
[...] determinata la “causa petendi”, era del tutto indeterminato il “petitum”, per cui la domanda doveva considerarsi inammissibile.
Il motivo di appello in esame è infondato in quanto nessuna delle articolate censure ivi contenute appare meritevole di accoglimento.
In particolare, è infondata la censura di tardività dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sul punto va ricordato che, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n.477 del
2002, e nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, e in particolare, dell'affermarsi del principio di scissione tra il momento perfezionativo della notificazione per il notificante e per il destinatario dell'atto notificato, è ormai consolidato l'orientamento che interpreta le norme di cui agli artt.139 e 148 c.p.c nel senso che la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale va eseguita la notifica stessa.
Tale principio si fonda sul presupposto che appare del tutto irragionevole ed ingiustificato, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo del compimento di attività non riferibili al notificante, bensì a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e/o l'agente postale) e perciò del tutto estranee alla sua disponibilità.
Ora, nella vicenda in esame, in applicazione dei surriferiti principi, la notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n.333/09 deve intendersi perfezionata al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, consegna che è avvenuta in data 1 febbraio 2010, ultimo giorno utile, quindi nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notifica del provvedimento monitorio avvenuta in data 23 dicembre 2009.
Pertanto, la censura articolata è priva di pregio.
Parimenti non coglie nel segno l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
[...]
che si è costituita in persona del legale rappresentante Controparte_6
e non in persona del liquidatore, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo CP_2
fosse stata eseguita alla . Controparte_7
Va rilevato sul punto che è il liquidatore della società come da visura CP_2
camerale prodotta in giudizio, e che in tale veste e in rappresentanza della società ha rilasciato procura alle liti.
In proposito giova ricordare che come affermato dalla Suprema Corte è valida ed efficace la procura alle liti conferita dal liquidatore di una società, munito di potere rappresentativo, a nulla rilevando che egli abbia dichiarato di agire nella veste di "amministratore" della società, in quanto, ai fini di stabilire la legittimazione del soggetto che rappresenta la società, occorre fare riferimento non alla qualità dichiarata, ma a quella effettiva di colui il quale svolge funzioni di amministratore o di liquidatore (Cass.13.12.2010 n.25157; 30.9.2016
n.19385).
E' altresì destituita di ogni fondamento la doglianza relativa alla nullità dell'atto di in opposizione per violazione dell'art. 164 c.p.c..
, in quanto i fatti di causa sono ampiamente dedotti ed articolati.
Sul punto va ricordato che l'art. 164 comma 4 c.p.c. sancisce la nullità della citazione “se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal n. 3 dell'art. 163" ("petitum"), ovvero "se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo" ("causa petendi").
La sanzione di nullità, quindi, è prevista unicamente per l'ipotesi in cui manchi l'esposizione dei fatti a sostegno della domanda, così da non consentire al giudice di comprendere e qualificare correttamente la domanda stessa ed alle parti di assumere difese adeguate e pertinenti, ovvero solo quando il "petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il "petitum" sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo.
E' stato, altresì, precisato che la nullità della citazione, in riferimento alle modalità di indicazione del "petitum", sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza del "petitum" inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto,
e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, tenendo conto che l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, per produrre nullità, deve essere assoluta, come appunto stabilisce detta norma.
Relativamente alla "causa petendi", il giudice ha, invece, il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un "nomen iuris" diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti, essendo questi ultimi a dover essere puntualmente indicati. La parte può, dunque, anche non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda (Cass. 10/12/2008 n. 28986).
La Corte di Cassazione ha chiarito che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum, così come disciplinata dall'art.164 c.p.c., co.4, postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale: occorre che l'identificazione dell'oggetto della domanda vada operata tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, nonchè dai documenti ad esso allegati (Cass. 22371/2017).
La ratio della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda risiede nell'esigenza, in primis, di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese e, in secundis, di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum (Cass. n. 1681/2015).
Nel caso di specie i fatti di causa sono ampiamente dedotti ed articolati;
gli opponenti hanno sufficientemente indicato i presupposti giuridici e di fatto della opposizione proposta, illustrando adeguatamente la vicenda, sicchè deve ritenersi che siano stati adeguatamente specificati sia la causa petendi che il petitum della domanda proposta.
Non è meritevole di accoglimento nemmeno il primo motivo di appello con il quale la
[...]
chiede la dichiarazione di nullità della sentenza per violazione del Parte_1
principio del contraddittorio.
A sostegno del motivo deduce che il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo per mancata prova del credito vantato dalla non rendendo edotta Pt_1
la medesima dello smarrimento del proprio fascicolo e non esplicitando la Pt_1
necessarietà della documentazione ai fini della decisione;
in caso contrario avrebbe potuto fornire la documentazione richiesta, “sicuramente esistente in primo grado, potendo così auspicare in un esito diverso dell'opposizione”
Diversamente da quanto affermato dall'appellante, dai verbali di causa risulta che il giudice, constatato lo smarrimento del fascicolo, dopo le verifiche della cancelleria, disponeva la ricostruzione del fascicolo.
In particolare, all'udienza del 19 febbraio 2015, preso atto della mancanza del fascicolo d'ufficio, contenente le relative produzioni di parte, autorizzava gli opponenti e l'opposta alla ricostruzione dei rispettivi fascicoli;
all'udienza del 21 aprile 2016 le parti chiedevano rinvio in attesa dell'esito delle ricerche del fascicolo d'ufficio; all'udienza del 3 ottobre 2016 autorizzava nuovamente la parte opposta alla ricostruzione del proprio fascicolo, rinviando la causa all'udienza del 2 marzo 2017.
Provvedeva alla ricostruzione del fascicolo la parte opponente, mentre la nulla Pt_1
depositava. A ciò si aggiunga che con provvedimento del 26 maggio 2022 questa Corte disponeva l'acquisizione del fascicolo di ufficio primo grado, invitando al contempo le parti a depositare copia degli atti di causa ivi contenuti eventualmente in loro possesso.
L'appellante non ha dato seguito a quanto indicato, non depositando alcunché ad integrazione dei documenti depositati unitamente all'atto di appello (ricorso e decreto ingiuntivo).
Ciò posto, ritiene la Corte che tali carenze, imputabili appunto all'appellante, impongono dunque di decidere allo stato degli atti depositati.
Conformemente a quanto statuito dal giudice di prime cure, la Parte_1
, non ha ottemperato all'onere probatorio su di essa incombente, in quanto attrice
[...]
in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non fornendo prova dell'esistenza del credito vantato considerata l'omessa produzione in giudizio del contratto di conto corrente e gli estratti conto.
La domanda proposta con il ricorso alla procedura monitoria non poteva che essere rigettata.
Correttamente il giudice di prime cure revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Segue per rigore di soccombenza la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio sostenute dalla appellata.
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass.26.10.2018 n. 27233; 17.10.2019 n. 26297;
20.05.2020 n. 9263).
Le spese come liquidate vanno attribuite all' Avv. Giuseppe Ursini, procuratore anticipatario.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1
sentenza n. 326/2020 del Tribunale di Napoli nei confronti di Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore-liquidatore , di
[...] CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, , Controparte_3 CP_4
e di , così provvede: Controparte_5
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.9.991,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Ursini, procuratore anticipatario;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 20.3.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 589/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 326/2020 del Tribunale di Napoli
TRA
con sede in Torre del Greco al Corso Vittorio Parte_1
Emanuele, Palazzo Vallelonga, P.I in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1
Amministrazione, suo legale rappresentante, Dott. , elettivamente domiciliata Parte_2 in Napoli alla Via Giordano Bruno, n.135, presso lo studio dell'Avv. Barbara Boccia, dalla quale è rappresenta e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore - liquidatore , con sede legale in Sant'Antimo (NA) alla via CP_2
Unione Sovietica n. 29 (Part. IVA ) P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 CP_4
- C.F. con sede alla Via Lecce n.6 S.Antimo (Na)
[...] P.IVA_3
( ) Controparte_5 CodiceFiscale_1 tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via dei Greci n.36 presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Ursini ( , dal quale sono rappresentati Email_1
e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
CONCLUSIONI
Con le note ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2 febbraio 2010 la Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, ,
[...] CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3 CP_4 CP_5
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.333/2009 emesso dal
[...]
Tribunale di Napoli che ingiungeva loro al pagamento della somma di E.143.982,79 in favore della per saldo passivo del conto corrente n.2021 Parte_1
aperto dalla presso la filiale di Aversa della banca. CP_1
A fondamento dell'opposizione deducevano l'inesistenza del credito in quanto non provata dai documenti esibiti in fase monitoria;
nel merito contestavano il saldo passivo del conto in quanto frutto dell'applicazione di capitalizzazione degli interessi e di addebito di cms non dovute e chiedevano pertanto la revoca del decreto monitorio.
La banca opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
Nel corso del giudizio di opposizione veniva smarrito il fascicolo d'ufficio contenente i fascicoli di parte e il giudice all'udienza del 19 febbraio 2015 autorizzava le parti alla ricostruzione dei rispettivi fascicoli.
Indi, precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli con sentenza n.326/2020 pubblicata il 13 gennaio 2020 accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di prime cure rilevava che, nonostante fosse stata disposta la ricostruzione dei fascicoli di parte, smarriti unitamente al fascicolo di ufficio, solo gli opponenti avevano a ciò provveduto;
pertanto la Banca opposta, omettendo di ricostruire il proprio fascicolo, non aveva fornito prova del proprio credito, non avendo depositato il contratto di conto corrente e gli estratti conto dall'apertura del conto corrente alla proposizione della domanda monitoria.
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione notificato in data 10.2.2020, proponeva appello la , sostenendo l'erroneità della decisione impugnata per Parte_1 violazione del principio del contraddittorio, nonchè per omessa pronuncia in ordine alla eccezione di tardività dell'atto di opposizione, in ordine alla eccezione di difetto di legittimazione attiva della opponente e in ordine Controparte_6 alla eccezione di nullità dell'atto di opposizione;
quanto al merito ribadiva la legittimità delle condizioni contrattuali applicate e, di conseguenza, la corretta determinazione del saldo passivo.
Chiedeva dunque “riformare la impugnata sentenza ed accogliere l'atto di appello, essendo la sentenza, in via preliminare, affetta da nullità, e nel merito illegittima e infondata;
condannare le appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”
Si costituivano la in persona del legale Controparte_1
rappresentante-liquidatore pro tempore , e in qualità di fideiussori CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e , i Controparte_3 Controparte_5 quali contestavano l'appello e ne chiedevano il rigetto con vittoria delle spese del giudizio.
Precisate le conclusioni, la causa era riservata in decisione con i termini di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Va in primo luogo esaminato il secondo motivo di appello con il quale l'appellante articola diverse censure relative a questioni di rito in ordine alle quali il giudice di prime cure non si
è pronunciato e che sono logicamente antecedenti alle ulteriori doglianze formulate dalla
Pt_1
In particolare l'appellante lamenta la omessa motivazione sull'eccezione di tardività dell'opposizione e di difetto di legittimazione attiva della Controparte_6
lamenta altresì difetto di motivazione sull'eccezione avente ad oggetto la nullità
[...] dell'atto di citazione.
In particolare a sostegno dei profili di doglianza suindicati espone, rispettivamente, che, nonostante il decreto ingiuntivo fosse stato notificato in data 23 dicembre 2009, l'atto di opposizione fu notificato in data 2 febbraio 2010, oltre il termine di giorni quaranta dalla notificazione;
che la si era costituita in giudizio, in Controparte_1
persona del rappresentante pro tempore e non in persona del liquidatore, nonostante il decreto ingiuntivo opposto fosse stato notificato alla Controparte_7 ; che, quanto alla validità dell'atto di opposizione, anche se confusamene
[...] determinata la “causa petendi”, era del tutto indeterminato il “petitum”, per cui la domanda doveva considerarsi inammissibile.
Il motivo di appello in esame è infondato in quanto nessuna delle articolate censure ivi contenute appare meritevole di accoglimento.
In particolare, è infondata la censura di tardività dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Sul punto va ricordato che, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n.477 del
2002, e nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, e in particolare, dell'affermarsi del principio di scissione tra il momento perfezionativo della notificazione per il notificante e per il destinatario dell'atto notificato, è ormai consolidato l'orientamento che interpreta le norme di cui agli artt.139 e 148 c.p.c nel senso che la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale va eseguita la notifica stessa.
Tale principio si fonda sul presupposto che appare del tutto irragionevole ed ingiustificato, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo del compimento di attività non riferibili al notificante, bensì a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e/o l'agente postale) e perciò del tutto estranee alla sua disponibilità.
Ora, nella vicenda in esame, in applicazione dei surriferiti principi, la notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo n.333/09 deve intendersi perfezionata al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, consegna che è avvenuta in data 1 febbraio 2010, ultimo giorno utile, quindi nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notifica del provvedimento monitorio avvenuta in data 23 dicembre 2009.
Pertanto, la censura articolata è priva di pregio.
Parimenti non coglie nel segno l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
[...]
che si è costituita in persona del legale rappresentante Controparte_6
e non in persona del liquidatore, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo CP_2
fosse stata eseguita alla . Controparte_7
Va rilevato sul punto che è il liquidatore della società come da visura CP_2
camerale prodotta in giudizio, e che in tale veste e in rappresentanza della società ha rilasciato procura alle liti.
In proposito giova ricordare che come affermato dalla Suprema Corte è valida ed efficace la procura alle liti conferita dal liquidatore di una società, munito di potere rappresentativo, a nulla rilevando che egli abbia dichiarato di agire nella veste di "amministratore" della società, in quanto, ai fini di stabilire la legittimazione del soggetto che rappresenta la società, occorre fare riferimento non alla qualità dichiarata, ma a quella effettiva di colui il quale svolge funzioni di amministratore o di liquidatore (Cass.13.12.2010 n.25157; 30.9.2016
n.19385).
E' altresì destituita di ogni fondamento la doglianza relativa alla nullità dell'atto di in opposizione per violazione dell'art. 164 c.p.c..
, in quanto i fatti di causa sono ampiamente dedotti ed articolati.
Sul punto va ricordato che l'art. 164 comma 4 c.p.c. sancisce la nullità della citazione “se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal n. 3 dell'art. 163" ("petitum"), ovvero "se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo" ("causa petendi").
La sanzione di nullità, quindi, è prevista unicamente per l'ipotesi in cui manchi l'esposizione dei fatti a sostegno della domanda, così da non consentire al giudice di comprendere e qualificare correttamente la domanda stessa ed alle parti di assumere difese adeguate e pertinenti, ovvero solo quando il "petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il "petitum" sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo.
E' stato, altresì, precisato che la nullità della citazione, in riferimento alle modalità di indicazione del "petitum", sussiste solo nel caso di totale omissione o assoluta incertezza del "petitum" inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto,
e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, tenendo conto che l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, per produrre nullità, deve essere assoluta, come appunto stabilisce detta norma.
Relativamente alla "causa petendi", il giudice ha, invece, il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un "nomen iuris" diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti, essendo questi ultimi a dover essere puntualmente indicati. La parte può, dunque, anche non indicare, ovvero indicare erroneamente, la ragione giuridica che legittima la sua domanda (Cass. 10/12/2008 n. 28986).
La Corte di Cassazione ha chiarito che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum, così come disciplinata dall'art.164 c.p.c., co.4, postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale: occorre che l'identificazione dell'oggetto della domanda vada operata tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, nonchè dai documenti ad esso allegati (Cass. 22371/2017).
La ratio della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda risiede nell'esigenza, in primis, di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese e, in secundis, di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum (Cass. n. 1681/2015).
Nel caso di specie i fatti di causa sono ampiamente dedotti ed articolati;
gli opponenti hanno sufficientemente indicato i presupposti giuridici e di fatto della opposizione proposta, illustrando adeguatamente la vicenda, sicchè deve ritenersi che siano stati adeguatamente specificati sia la causa petendi che il petitum della domanda proposta.
Non è meritevole di accoglimento nemmeno il primo motivo di appello con il quale la
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chiede la dichiarazione di nullità della sentenza per violazione del Parte_1
principio del contraddittorio.
A sostegno del motivo deduce che il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo per mancata prova del credito vantato dalla non rendendo edotta Pt_1
la medesima dello smarrimento del proprio fascicolo e non esplicitando la Pt_1
necessarietà della documentazione ai fini della decisione;
in caso contrario avrebbe potuto fornire la documentazione richiesta, “sicuramente esistente in primo grado, potendo così auspicare in un esito diverso dell'opposizione”
Diversamente da quanto affermato dall'appellante, dai verbali di causa risulta che il giudice, constatato lo smarrimento del fascicolo, dopo le verifiche della cancelleria, disponeva la ricostruzione del fascicolo.
In particolare, all'udienza del 19 febbraio 2015, preso atto della mancanza del fascicolo d'ufficio, contenente le relative produzioni di parte, autorizzava gli opponenti e l'opposta alla ricostruzione dei rispettivi fascicoli;
all'udienza del 21 aprile 2016 le parti chiedevano rinvio in attesa dell'esito delle ricerche del fascicolo d'ufficio; all'udienza del 3 ottobre 2016 autorizzava nuovamente la parte opposta alla ricostruzione del proprio fascicolo, rinviando la causa all'udienza del 2 marzo 2017.
Provvedeva alla ricostruzione del fascicolo la parte opponente, mentre la nulla Pt_1
depositava. A ciò si aggiunga che con provvedimento del 26 maggio 2022 questa Corte disponeva l'acquisizione del fascicolo di ufficio primo grado, invitando al contempo le parti a depositare copia degli atti di causa ivi contenuti eventualmente in loro possesso.
L'appellante non ha dato seguito a quanto indicato, non depositando alcunché ad integrazione dei documenti depositati unitamente all'atto di appello (ricorso e decreto ingiuntivo).
Ciò posto, ritiene la Corte che tali carenze, imputabili appunto all'appellante, impongono dunque di decidere allo stato degli atti depositati.
Conformemente a quanto statuito dal giudice di prime cure, la Parte_1
, non ha ottemperato all'onere probatorio su di essa incombente, in quanto attrice
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in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non fornendo prova dell'esistenza del credito vantato considerata l'omessa produzione in giudizio del contratto di conto corrente e gli estratti conto.
La domanda proposta con il ricorso alla procedura monitoria non poteva che essere rigettata.
Correttamente il giudice di prime cure revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Segue per rigore di soccombenza la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio sostenute dalla appellata.
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass.26.10.2018 n. 27233; 17.10.2019 n. 26297;
20.05.2020 n. 9263).
Le spese come liquidate vanno attribuite all' Avv. Giuseppe Ursini, procuratore anticipatario.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1
sentenza n. 326/2020 del Tribunale di Napoli nei confronti di Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore-liquidatore , di
[...] CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, , Controparte_3 CP_4
e di , così provvede: Controparte_5
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.9.991,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Ursini, procuratore anticipatario;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 20.3.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio