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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/08/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1933 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Carlotto con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso il suo studio in Alte di Montecchio Maggiore (VI), Via Madonnetta n. 223 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , entrambi rappresentati e diesi dagli Avv.ti Mauro Contin e Controparte_2 C.F._2
Federica Iannaci con domicilio eletto presso il loro studio in Vicenza, Corso Andrea Palladio n. 1 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Aleardo Ghirini con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Contra'
Porti n. 13 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Dal Dosso con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Dario
Bianchini con studio in Venezia, Via F. Grimani n. 1 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
1 PARTI APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI
I Controparte_5 Controparte_6
ALTRA PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 430/2022 pubblicata in data 15 marzo 2022 del Tribunale
Ordinario di Vicenza.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante principale:
“In accoglimento dell'appello, riformarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 430/2022, pubblicata in data 15.03.2022, e per l'effetto:
1) Rigettarsi la domanda riconvenzionale della OP e conseguentemente accertare e dichiarare che il Pt_1 nulla deve alla OP quale saldo del corrispettivo per la costruzione della casa sita in Montecchio Maggiore, via Callesella.
2) In subordine, nella denegata ipotesi che venisse accolta la domanda riconvenzionale della OP, calcolare il corrispettivo dell'appalto applicando lo sconto del 10% su spese generali ed utile d'impresa e, comunque, stabilire lo stesso corrispettivo dell'appalto nei limiti della somma di € 1.520.042,78 indicata dalla stessa
O.P.. Di conseguenza, tenuto conto degli acconti già versati dal , accertarsi quanto dallo stesso Pt_1 Pt_1 ancora dovuto alla OP in misura inferiore a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado.
Co 3) Accertarsi e condannarsi l'arch. e la a corrispondere al a titolo di risarcimenti danni la P_ Pt_1 somma di € 446.407,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso per
ATP al saldo.
4) In ogni caso e sempre nella denegata ipotesi che venisse accolta la domanda riconvenzionale della OP, CP_ pronunciare, stante la reciproca soccombenza della e del , la compensazione delle relative poste Pt_1 per le quantità corrispondenti.
Con 5) Oltre all'architetto e alla OP, condannare in solido anche la a pagare al i danni di € P_ Pt_1
173.857,07 derivati dalla violazione della normativa statica e della violazione della normativa sismica. Con interessi e rivalutazione monetaria dal deposito del ricorso per ATP al saldo.
Co Con 6) Condannare l'arch. , la e la a corrispondere al l'I.V.A. al 22% sui costi da sostenere P_ Pt_1 per rimuovere i vizi eliminabili e ciò con riferimento ai vizi dei quali ciascuno di essi è responsabile, anche in via solidale.
7) Condannare l'arch. a rifondere al le spese di lite, tanto del procedimento per accertamento P_ Pt_1 tecnico preventivo che del procedimento di merito di primo grado.
8) A seguito del rigetto della domanda riconvenzionale della OP e della conseguente riforma della sentenza CP_ Con di primo grado, condannare l'arch. , la e la a rimborsare al tutte le spese di difesa P_ Pt_1 relative al procedimento di istruzione preventiva (comprese le spese di CTP) e tutte le spese di difesa relative alla causa di merito, ponendo a carico delle stesse controparti il compenso del CTU con rimborso al di Pt_1 quanto già anticipato.
2 9) In ogni caso, spese anticipate e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi, con spese generali 15% ed accessori di legge.
Respingersi tutto quanto ex adverso chiesto e dedotto dalle controparti sia in primo che in secondo grado.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione e l'assunzione delle prove dedotte in primo grado.
Con i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica”.
Per le parti appellate – appellanti incidentali e Arch. : Controparte_1 Controparte_2
“Nel merito:
1. rigettarsi, nei limiti di quanto dedotto dai convenuti in comparsa di costituzione e risposta, l'appello promosso dal Sig. per tutte le enucleate ragioni in fatto ed in diritto, per l'effetto, confermare Parte_1 in parte qua la sentenza di prime cure;
2. in accoglimento dell'appello incidentale formulato, riformarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 430/2022, relativa al procedimento portante n. 572/2018 R.G., depositata in cancelleria in data
15/03/2022 e non notificata, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto, e per l'effetto:
i) in accoglimento del primo motivo d'appello, si chiede che l'intestata Corte, accerti e dichiari il (maggior) valore delle opere aggiuntive e varianti eseguite dalla in favore del sig. , tenuto conto CP_1 Pt_1 che il Consulente ha quantificato l'importo di euro 125.300,00 discostandosi dal criterio di calcolo del corrispettivo dovuto ad indicato nel quesito peritale, che distingueva le opere aggiuntive e CP_1 varianti, da computarsi secondo i parametri CCIAA, da quelle ricomprese nell'appalto originario e da computarsi secondo le pattuizioni contrattuali.
Conseguentemente si chiede che venga ammessa la rinnovazione della C.T.U. sul punto, come già richiesto in prime cure riportando di seguito il passaggio di interesse delle “conclusioni”: “In via istruttoria: Si insiste affinché venga disposta CTU tecnica diretta ad accertare il corrispettivo dell'appalto di cui è causa, secondo
i seguenti criteri, come previsti dal Giudice nel quesito formulato nel procedimento di ATP n. 4419/2013
R.G., riunito al procedimento n. 4283/2013 R.G. del Tribunale di Vicenza: per le opere previste in contratto e riconducibili al Permesso di costruire del 01.03.2009 in base al criterio pattuito contrattualmente, rappresentato dai costi sostenuti per il pagamento delle fatture delle ditte terze, maggiorato del 14% per le spese generali del 10% per l'utile, mentre per le opere di cui alla Variante del 05.03.2011 e alla DIA del
14.08.2012 in base ai prezzi fissati al momento della loro esecuzione dalle tariffe della CCIAA di Vicenza.”;
ii) in accoglimento del secondo motivo d'appello, accertarsi e dichiararsi che l'importo già accertato dal
Giudice a quo per euro 382.384,63 dovuto a titolo di corrispettivo dell'appalto dal sig. in favore Parte_1 della società andrà maggiorato di euro 84.124,61 a titolo di IVA al tasso Controparte_7 del 22% per un totale di euro 466.509,24, nonché dell'importo di euro 107.124,46 a titolo di differenza IVA già versata da , conseguentemente condannarsi il sig. a corrispondere in favore CP_1 Parte_1 di la complessiva somma di euro 573.633,70. Conseguentemente condannarsi il Sig. Controparte_1
al pagamento di tale importo da maggiorarsi per interessi legali dalla debenza al saldo;
in Parte_1 subordine, operarsi la dovuta compensazione tra quanto venisse accertato, ad esito del presente giudizio
d'appello, come dovuto dalla in favore del sig. a titolo Controparte_7 Parte_1 risarcitorio e quanto da quest'ultimo dovuto in favore della società a titolo di residuo corrispettivo contrattuale d'appalto,
3 iii) in accoglimento del terzo motivo d'appello, accertare e dichiarare che la voce di danno per spese tecniche di progettazione e direzione lavori delle opere di ripristino dell'immobile del sig. , Parte_1 quantificata in euro 26.500,00 e posta integralmente a carico dell'arch. e della P_ Controparte_7
, andrà ripartita anche tra gli altri soggetti coinvolti nella costruzione dell'edificio del sig.
[...]
e ciò in forza di quanto già rilevato in sede di accertamento tecnico preventivo dal C.T.U. ing. Pt_1 Per_1 conseguentemente condannarsi, in via solidale, alla corresponsione di tale posta risarcitoria in favore dell'odierno appellante tutti i soggetti danneggianti e così l'arch. , la P_ Controparte_7
, nonché le società ed il
[...] Controparte_3 Controparte_8
;
[...]
iv) in accoglimento del quarto motivo d'appello: accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del danno di carattere strutturale per violazione della normativa antisismica, addebitato alla ed all'arch. Controparte_1
in via solidale tra loro e quantificato per euro 159.961,02 quale deprezzamento dell'immobile ed P_ euro 13.611,05 per opere di rinforzo statico, tenuto conto delle conclusioni raggiunte dal C.T.U. ing. Per_1 in ordine all'inapplicabilità al caso di interesse della normativa antisismica ex DM 2008, conseguentemente accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'arch. e/o dalla a P_ Controparte_7 tale titolo in favore del sig. ; Pt_1
v) in mero subordine rispetto a quanto appena esposto al punto iv), si chiede che la voce di danno di euro
159.961,02 quantificata a titolo di deprezzamento dell'immobile sia posta a carico di tutti i soggetti interessati, in via solidale tra loro, pertanto non solo in capo al DL arch. ed alla società P_ [...]
, ma altresì in capo alla società ed alla CP_1 Controparte_3 Controparte_5 odiernamente fallita e ciò in forza di quanto già rilevato in sede di accertamento tecnico preventivo dal
C.T.U. ing. conseguentemente condannarsi, in via solidale, alla corresponsione di tale posta Per_1 risarcitoria in favore dell'odierno appellante tutti i soggetti danneggianti e così l'arch. , la P_ [...]
, nonché le società ed il Controparte_7 Controparte_3 [...]
; Controparte_8
vi) in accoglimento del quinto motivo d'appello: accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del danno di carattere Co energetico addebitato alla ed all'arch. in via solidale tra loro e quantificato per Controparte_7 P_ euro 199.674,88, tenuto conto delle conclusioni raggiunte dal C.T.U. ing. in ordine all'inapplicabilità Per_1 al caso di interesse della normativa energetica ex DPR 02/04/2009 n. 59, vigente al tempo di presentazione della variante del 02/03/2011, conseguentemente accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'arch.
e/o dalla a tale titolo in favore del sig. .- P_ Controparte_7 Pt_1
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali”.
Per la parte appellata – appellante incidentale Controparte_3
“ insiste per l'accoglimento delle già precisate conclusioni, ovvero voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_3 adita, respinta ogni contraria domanda ed eccezione formulata dalle controparti anche in sede di appello incidentale,
In via principale:
a) dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. Parte_1
430/2022 pubbl. il 15/03/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza il 14.3.22 in relazione al quinto, sesto e ottavo motivo d'appello;
4 a1) dichiararsi inammissibili/improponibili in quanto costituenti domande nuove mai svolte in primo grado nei confronti di e/o comunque rigettarsi le domande tutte proposte in sede di appello Controparte_3 incidentale da e arch. nei confronti di nonché le domande tutte CP_1 P_ Controparte_3 proposte in sede di appello incidentale da nei confronti di Controparte_4 Controparte_3
b) accogliere i motivi d'appello incidentale proposti dalla convenuta e quindi riformare Controparte_3 la sentenza nei seguenti termini:
-in via principale: rigettare tutte le domande formulate nei confronti di perché prive di Controparte_3 ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
-in via subordinata:
-nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate ex adverso, accertare e dichiarare le singole responsabilità in carico ad ogni soggetto coinvolto, quantificando per ognuno la relativa entità del risarcimento dovuto;
-nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande formulate ex adverso rivolte nei confronti di
condannare la terza chiamata , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, a tenere indenne la convenuta dal pagamento di ogni somma che quest'ultima fosse condannata a versare, per ogni fase e grado del giudizio e a qualunque titolo, in favore delle controparti;
-condannare il sig. a restituire in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante pro tempore, la complessiva somma di € 64.997,87 (o la diversa somma che risulterà eventualmente dovuta), somma da quest'ultima versata in esecuzione di quanto disposto dalla sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 430/2022 pubbl. il 15/03/2022, oltre ad interessi dai singoli versamenti al saldo;
-In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi sia al procedimento di accertamento tecnico preventivo, che ai giudizi di primo e secondo grado, oltre IVA e CPA come per legge.
-in via istruttoria, ammettere la prova per interpello e per testi sui capitoli già indicati con memoria 8.10.19
(con la relativa indicazione dei testi).
Il sottoscritto avv. Aleardo Ghirini, sotto la propria responsabilità dichiara infine che la dottoressa LA
RC ha partecipato attivamente alla predisposizione delle presenti note”.
Per le parte appellata – appellante incidentale Controparte_4
“ in via principale:
- respingersi il motivo V dell'appello principale confermandosi la sentenza di primo grado ove esclude la solidarietà di e ogni suo obbligo risarcitorio in relazione al deprezzamento e agli interventi Controparte_3 di rinforzo statico;
- dichiararsi inammissibili/improponibili i motivi d'appello III e IV proposti in via incidentale da
[...]
attenendo gli stessi a domande nuove mai svolte in primo grado nei confronti di Controparte_9 [...]
e quindi precluse ex art. 345 cpc;
respingersi comunque gli stessi perché infondati;
CP_3
- dichiararsi infondato il motivo sub E proposto con appello incidentale da attesa la non Controparte_3 operatività della garanzia con conseguente rigetto della domanda di manleva anche in relazione alle spese di ATP e alla rifusione delle spese di lite a favore di;
Pt_1
in via incidentale:
5 - riformarsi l'appellata sentenza e, per l'effetto:
dichiararsi esclusa dalla garanzia assicurativa la spesa di € 285,00 posta a carico di Controparte_3 perché relativa ad eventi non configurabili quali crollo-rovina o gravi difetti costruttivi;
dichiararsi non dovuti da gli importi di € 19.424,19 e € 10.389,69 (totale € 29.813,88) in Controparte_3 quanto mai richiesti e oggetto di una condanna ultrapetita;
dichiararsi non dovuto da l'importo di € 19.424,19 anche perché spesa posta dal CTU a Controparte_3 carico di Controparte_5
dichiararsi comunque la non operatività della garanzia assicurativa per i danni ascritti a responsabilità di
o nei confronti di questa da chiunque azionati, respingendosi la domanda di manleva nei Controparte_3 confronti di e condannarsi a restituire a Controparte_4 Controparte_3 Controparte_4
l'importo corrisposto in esecuzione della sentenza appellata pari a € 48.597,87 per capitale e interessi e a €
14.124,76 per rifusione spese di giudizio;
in denegata e non creduta ipotesi di condanna di alla richiesta manleva, ridursi Controparte_4 comunque l'eventuale indennizzo applicandosi lo scoperto del 10% con il minimo di € 10.000,00;
in ogni caso:
- spese di causa, di 1° e 2° grado, interamente rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, deducendo di aver appaltato alla impresa l'edificazione della Parte_1 Controparte_1 propria abitazione sita in Montecchio Maggiore (VI), Via Callesella, contestualmente affidandone l'incarico di progettazione e direzione dei lavori all'Arch. l'impresa Controparte_10 Parte_2 appaltatrice aveva subappaltato l'esecuzione delle opere murarie alla il Controparte_11 rivestimento esterno dell'edificio alla i e ad CP_8 CP_5 Controparte_8
a realizzazione degli impianti del gas, dell'acqua, del riscaldamento e del Parte_3 condizionamento, li conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Vicenza al fine di ivi sentirli condannare, in via solidale, al risarcimento di pretesi danni ex art. 1669 c.c. per i gravi vizi e difetti che assumeva essersi manifestati sull'immobile.
A fondamento della domanda riferiva, più specificatamente, di aver provveduto ad intraprendere un giudizio di accertamento tecnico preventivo essendo rimaste inesitate le sollecitazioni inviate a dette parti convenute a seguito della acquisita relazione tecnica di parte che ebbe appunto ad evidenziare le specifiche problematiche afferenti ad infiltrazioni d'acqua manifestatesi al piano interrato, estendendo quindi l'indagine anche alla verifica di problemi strutturali ed alla quantificazione dei relativi costi per la loro emendazione.
L'Arch. e la promuovevano, per altro verso, autonomo giudizio per P_ Controparte_1 accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la quantificazione dei loro compensi.
Riuniti i rispetti procedimenti di istruzione preventiva veniva depositata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio che rinveniva la presenza di difetti strutturali dell'opera, nello specifico per violazione della normativa antisismica di cui al D.M. 14.01.2008, nonché vizi e difetti di carattere energetico e residuali vizi e difetti di carattere esecutivo e normativo, individuandone le rispettive responsabilità e dunque quantificando i costi di ripristino e gli interventi da porre in essere.
6 Ritualmente costituitosi l'Arch. n proprio e quale legale rappresentante p.t. della Controparte_10
declinava i profili di responsabilità al medesimo ed a quest'ultima a vario titolo Controparte_1 imputati, in particolare eccependo il difetto di prova dei pretesi danni ed in ogni caso l'esorbitanza degli stessi;
in via di riconvenzione dette parti rivendicavano il pagamento del maggior corrispettivo che assumevano dovutogli, come quantificato dal CTU, eventualmente da portare in compensazione con quanto in ipotesi riconosciuto a parte attrice.
Si costituiva in giudizio anche che eccepiva in primo luogo il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva non sussistendo alcun vincolo negoziale con l'attore ed in ogni caso la decadenza e prescrizione dall'azione promossa. Nel merito contestava i profili di responsabilità attribuitigli chiedendo in ogni caso di estendere il contraddittorio nei confronti della Compagnia assicuratrice
[...] per essere da quest'ultima manlevata in denegata ipotesi di accoglimento delle Controparte_4 domande attoree.
Costituitasi in giudizio altresì quest'ultima, in via preliminare eccepiva l'inoperatività della polizza ed i limiti di indennizzo escludendo, nel merito, profili di responsabilità della propria assicurata nella causazione dei danni lamentati.
Dichiarata la contumacia di RIVESTIMENTI di , la causa veniva istruita CP_8 Controparte_8 mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali e della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in via di istruzione preventiva, reietta ogni ulteriore istanza di prova.
Con sentenza n. 430/2022 il Tribunale di Vicenza così statuiva:
«1) dichiara tenuti e condanna arch. e in persona del l.r.p.t., a Controparte_2 Controparte_1 pagare, con vincolo di solidarietà tra loro, per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 414.342,05 in favore di , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso per Parte_1
ATP al saldo;
2) dichiara tenuta e condanna in persona del l.r.p.t., a pagare per i titoli di cui in Controparte_3 motivazione, la somma di € 30.098,83 in favore di , oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria dalla data di deposito del ricorso per ATP al saldo;
3) dichiara tenuta e condanna per le ragioni di cui in motivazione, a tenere Controparte_4 indenne di quanto dallo stesso dovuto a per i titoli di cui sopra;
Controparte_3 Parte_1
4) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta dichiara Controparte_7 tenuto e condanna a pagare, per i titoli di cui in parte motiva, la somma di € 397.680,00 in Parte_1 favore di Controparte_1
5) compensa integralmente le spese di lite, sia del presente giudizio che del procedimento di istruzione preventiva, tra parte attrice e parte convenuta arch. e Parte_1 Controparte_2 Controparte_7
[...]
6) condanna a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano in euro Controparte_3 Parte_1
3.645,00 quanto al procedimento per accertamento tecnico preventivo, e in euro 11.810,00 quanto al presente giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
7) condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, Controparte_4 Controparte_3 che si liquidano in euro 11.810,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
7 8) pone definitivamente a carico di , arch. Parte_1 P_ P_ Controparte_12 [...]
con vincolo di solidarietà tra loro, gli oneri di ATP e quindi il compenso del CTU come già Controparte_3 liquidato».
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione , affidato ai seguenti motivi: Parte_1
• Erronea statuizione di condanna al pagamento del saldo del corrispettivo di appalto in favore di nella misura di € 397.680,00 in ritenuta violazione dell'art. 115 c.p.c. Controparte_1
(primo e secondo motivo);
• Erronea determinazione del danno liquidato a titolo di risarcimento posta a carico solidale di
[...]
e dell nella misura di € 414.342,05 in luogo di € 446.407,73 in Controparte_1 CP_13 ritenuta violazione dell'art. 112 c.p.c. (terzo motivo);
• Omessa compensazione delle contrapposte ragioni creditorie tra e Parte_1 [...] in ritenuta violazione dell'art. 112 c.p.c. (quarto motivo); Controparte_1
• Violazione dell'art. 2055 c.c. nella parte in cui non è stato esteso il capo condannatorio al risarcimento del danno posto a carico dell'Arch. e di anche a P_ Controparte_1
(quinto motivo); Controparte_3
• Omesso riconoscimento dell'IVA quale componente accessoria del danno risarcibile in ritenuta violazione degli artt. 1669 e 2043 c.c. (sesto motivo);
• Incoerente compensazione delle spese di lite in ritenuta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (settimo ed ottavo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio a sua volta Controparte_1 censurando in via di appello incidentale la statuizione di primo grado in punto di:
• Erronea determinazione del corrispettivo di appalto (primo motivo);
• Erronea determinazione dell'aliquota IVA sul corrispettivo dovuto (secondo motivo);
• Incoerente esclusione della imputazione anche a del danno liquidato in Controparte_3 favore di (terzo motivo); Parte_1
• Erronea liquidazione del danno di carattere strutturale per violazione della normativa antisismica in violazione della normativa applicabile (quarto motivo);
• Erronea liquidazione del danno derivante da vizi di carattere energetico ed impiantistico in violazione della normativa applicabile (quinto ed ultimo motivo).
Si è costituita altresì nel presente grado di giudizio nch'essa spiegando appello Controparte_3 incidentale al fine di censurare la statuizione di primo grado per i seguenti motivi:
• Violazione dell'art. 112 c.p.c. (primo motivo);
• Erroneo addebito di responsabilità (secondo motivo);
• Errata qualificazione dei vizi addebitati a in ritenuto malgoverno dell'art. Controparte_3
1669 c.c. (terzo motivo);
• Erronea regolamentazione delle spese di lite (quarto ed ultimo motivo):
8 Si è infine costituita anche per resistere per quanto di ragione agli avversi Controparte_4 gravami coinvolgenti gli interessi della propria assicurata spiegando appello incidentale al fine di censurare la statuizione di primo grado:
• Per aver condannato l'assicurata a risarcire danni asseritamente Controparte_3 imputabili a (primo motivo); CP_8 Controparte_14
• Per aver condannato l'assicurata al risarcimento di danni non oggetto di Controparte_3 espressa domanda (secondo motivo);
• Per aver condannato alla manleva di in Controparte_4 Controparte_3 ritenuta violazione delle condizioni contrattuali che escludono l'operatività della garanzia (terzo motivo);
• Per non aver applicato lo scoperto contrattuale del 10% con il minimo di € 10.000,00 (quarto ed ultimo motivo).
La causa, tenutasi in modalità cartolare, disposta la rinnovazione della notifica degli appelli incidentali a
, sopravvenutone il fallimento, all'udienza del 12 Controparte_15 luglio 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame principale proposto da è meritevole di un parziale accoglimento nei termini che Parte_1 seguono.
Infondati si rivelano i primi due motivi di impugnazione, declinabili congiuntamente in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, attinenti ad un preteso incoerente riconoscimento del corrispettivo dell'appalto avente ad oggetto l'edificazione dell'immobile di proprietà dell'odierno appellante.
A riguardo si osserva come ad una ripercorsa lettura degli atti di causa sia sullo specifico punto individuabile una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la pronuncia adottata.
In particolare immeritevole di accoglimento si manifesta il rilievo secondo il quale il Giudice di prime cure, nel sancire, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla appaltatrice, la condanna del committente al pagamento dell'importo di € 397.680,00 quale saldo del corrispettivo pattuito per Pt_1
l'appalto, avrebbe acriticamente recepito la CTU.
La motivazione adottata, al contrario di quanto argomentato, risulta radicata su di una appagante valutazione dell'elaborato tecnico, anche da questo Collegio pienamente condiviso in quanto coerente e logico, ossequioso dei rilievi dei rispettivi consulenti di parte e frutto di approfondite indagini ancorate allo stato dei luoghi analizzato così da apparire del tutto persuasivo.
Costituisce peraltro un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale contrario alle prospettate tesi difensive che il Giudice, qualora aderisca alle conclusioni formulate dal CTU che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (ex multis Cass. Ordinanza 17 aprile 2019 n. 10747), come è dato rilevare nella fattispecie.
9 Ciò premesso, la documentazione in atti sottoposta a vaglio tecnico dall'ausiliare del Giudice ha in effetti riscontrato il complessivo valore delle opere in € 1.563.646,34 quindi decurtando da esso l'acconto di €
1.181.261,71 versato ad qualificata quale General contractor nei riguardi di tutte le Controparte_1 ditte subappaltatrici, e dunque pervenendo alla criticata quantificazione di € 382.348,64 oltre iva al 4%, per il suddetto e definitivo importo di € 397.680,00.
Le lavorazioni da eseguire ed i costi da sostenere, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, così da potersi condividere la citata quantificazione, trovano riscontro nei titoli edilizi e nelle planimetrie inerenti alle varianti del 2011 e del 2012 (cfr. docc. 4,5, 11,12,13 del fascicolo di primo grado di parte appellata , nonché nei materiali esaminati, elementi di insieme che impongono di Controparte_1 apprezzare come la consistenza dell'opera originariamente pattuita non sia corrispondente con quanto effettivamente (in più) poi realizzato (cfr. pagg. 47-58 CTU).
La documentazione prodotta dall'appellante a sostegno del dedotto minor importo spettante alla appaltatrice, consistente in comunicazioni intercorse tra le parti contendenti asseritamente attestanti un minor corrispettivo a saldo (cfr. docc. 52, 53, 54 e 55), oltre a non poter assumere alcun valore confessorio nel senso dallo stesso agitato, non risulta in effetti tener conto (essendo per lo più di data antecedente alle stesse) delle opere aggiuntive e delle varianti intervenute successivamente che, come disciplinato nel contratto di appalto, avrebbero dovuto computarsi a parte.
Nondimeno privo di riscontri probatori si rivela l'assunto della difesa del secondo il quale sarebbe P_ stata pattuita tra le parti una scontistica che andrebbe quindi a ridurre, rispetto alla quantificazione operata dal CTU, il corrispettivo delle opere, laddove, inoltre, l'importo dell'appalto indicato dal difensore della
[...] in prime cure e valorizzato dal al fine di comprovare un diverso saldo da Controparte_1 Pt_1 corrispondere, risulta da questi essere stato puntualizzato come frutto di errore materiale.
L'assenza di un capitolato dei lavori, di un computo metrico estimativo non consente, a giudizio di questo
Collegio, di dissentire (sia pure con le eccezioni qui di seguito immediatamente specificate) dalle conclusioni raggiunte dal CTU dovendo osservarsi, peraltro, come non risulti essere stata posta in discussione l'applicabilità del criterio adottato da quest'ultimo né la qualifica da lui attribuita alla impresa appaltatrice quale General Contractor.
Con il terzo motivo di appello censura la quantificazione del risarcimento del danno posto Parte_1 dal Giudice di prime cure a carico solidale dell'Arch. e della nella misura P_ Controparte_1 di € 414.342,05 in luogo del maggior importo rivendicato di € 446.407,73 iva esclusa.
In proposito l'appellante lamenta l'erroneo scomputo di voci di danno che a suo dire sarebbero state imputate dal Tribunale, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, alla Controparte_3
10 L'assunto si rivela infondato, dovendo pienamente condividersi lo snodo motivazionale adottato nella sentenza gravata che in modo del tutto convincente ha in proposito espresso le condivisibili ragioni di dissenso dalle risultanze della indagine tecnica.
Trattasi a ben considerare di problematiche (incompleta posa in opera, errori di posa, ripristino finiture derivanti da carenze nella posa in opera) che in quanto connesse a fasi meramente esecutive demandate alla suddetta subappaltatrice, esulano dalla attività in concreto e pacificamente espletata dalla
[...]
e dall'ARCH. . Controparte_1 P_
Con il quarto motivo di appello si duole del contrasto che risulterebbe tra la parte motiva Parte_1 ed il dispositivo della sentenza appellata relativamente alla richiesta compensazione di quanto eventualmente dovuto in favore di a titolo di corrispettivo dell'appalto con quanto Controparte_1 invece al medesimo dovuto a titolo risarcitorio.
Tale compensazione, pur indicata in motivazione, non troverebbe poi riscontro nel dispositivo adottato.
L'appellata a sua volta, aderisce alla sollevata censura. Controparte_1
Osserva a riguardo il Collegio come a ben considerare trattasi di una mera svista percettiva del Tribunale, risultando ben chiara dalla lettura della sentenza (pagg. 18 e 19) l'attuata compensazione delle reciproche poste creditorie.
I Giudici di legittimità hanno più volte avuto modo di precisare che l'esatto contenuto della pronuncia debba essere individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del decidente.
Ne consegue che è da ritenere prevalente la parte del provvedimento che è da considerare come maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale.
Nel caso di specie non trattasi dunque di un contrasto tra motivazione e dispositivo quanto piuttosto di un emendabile errore materiale del quale verrà comunque dato atto in dispositivo tenuto conto di quanto altresì di seguito precisato nella valutazione del sesto motivo di appello.
Con il quinto motivo di appello censura la statuizione di primo grado per aver la stessa Parte_1 escluso dal capo di condanna solidale con l'Arch. e con la Controparte_3 P_ [...] al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme statiche e sismiche. Controparte_1
La doglianza, alla quale e l'ARCH. hanno aderito, non appare condivisibile, Controparte_1 P_ posto che il CTU ha ravvisato nella fattispecie difformità del fabbricato alle normative statiche e sismiche vigenti all'epoca della costruzione per le quali chiamato a risponderne non può che esserne il Direttore dei
Lavori Arch. , avendo egli assunto l'incarico di progettista della variante strutturale del 22.3.2011 e P_
Direttore dei Lavori delle opere strutturali rispetto all'appalto di cui trattasi, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure.
Con il sesto motivo di gravame l'appellante censura il mancato riconoscimento dell'IVA (22%) sulle opere di ripristino, quantificate in € 286.446,71, per un importo quantificabile quindi in aggiuntivi € 63.018,28, così per complessivi € 349.464,99.
11 In proposito si osserva come, per l'emendazione dei vizi, il Giudice di primo grado, sulla scorta della CTU in atti (cfr. pagg. da 158 a 164), abbia in effetti riconosciuto in favore di il complessivo importo Parte_1 di € 286.446,71 (di cui € 13.611,05 per interventi conseguenti ad errori di progettazione, € 285,00 per interventi conseguenti ad incompleta posa in opera, € 199.674,88 ed € 19.424,19 per l'eliminazione dei vizi di carattere energetico ed impiantistico, nonché ulteriori € 26.951,59 per l'eliminazione dei c.d. vizi secondari che ineriscono alla corretta esecuzione di varie opere ed al mancato rispetto di altre normative ed infine € 26.500,00 per le spese tecniche e direzione lavori).
La doglianza è meritevole di accoglimento.
Sul punto si richiama l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (in termini Ordinanza
n. 21739/2019) secondo il quale, poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, esso comprende l'iva pur se la riparazione non è avvenuta, a meno che, come non si rinviene però nel caso in disamina al di là di mere ed unilaterali allegazioni di parte appellata, il danneggiato per l'attività svolta abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'iva versata.
Risponde del resto anche ad un principio di logica comune il fatto che il danneggiante debba tenere indenne il danneggiato da ogni spesa conseguente all'illecito, e che questi dovrà sostenere in conseguenza di ciò, anche il pagamento dell'iva, che per il medesimo costituisce un costo che non può essere recuperato in alcun modo, dovendo così far carico su colui che versa il risarcimento.
L'iva è conseguentemente dovuta anche se il danneggiato non ha ancora affrontato la spesa e non produce una fattura.
La condanna per la suddetta causale in favore di deve quindi rideterminarsi in definitivi € Parte_1
349.464,99 iva inclusa (286.446,71+63.018,28), di cui complessivi € 311.442,86 (255.281,03+56.161,83), in quanto importi esclusivamente riferibili ad da portare, come da domanda, in Controparte_1 compensazione, unitamente alla ulteriore voce di danno pari ad € 159.961,02 (così per definitivi €
471.403,88) con il controcredito di quest'ultima pari ad € 397.680,00.
Residua per l'effetto a favore dell'appellante l'importo di € 73.723,88 (471.403,88-397.680,00), sul quale è dovuta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalla data di verificazione del fatto illecito, che si colloca al momento del deposito della CTU (19.02.2017) fino a quella della presente sentenza e gli interessi legali che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su riportato e, per gli anni successivi sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale;
sull'importo complessivo come rideterminato spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo
Risultano assorbiti i residui motivi di appello, attinenti alla ritenuta incoerente regolamentazione delle spese di lite dovendo procedersi, per effetto della riforma della sentenza appellata, ad una nuova determinazione che tenga conto dell'esito complessivo della lite.
Passando in rassegna l'appello incidentale proposto da e dall'Arch. vi è Controparte_1 P_ motivo per sancirne l'infondatezza.
Con il primo motivo di appello incidentale detta impresa appaltatrice si duole della quantificazione del corrispettivo riconosciutole a saldo dell'appalto, che assume quindi incongrua.
In proposito si condivide l'argomentazione decisoria che ha aderito, in quanto coerenti e logiche, alle conclusioni prospettate dal CTU non ravvisandosi la dedotta contraddittorietà sul punto.
12 Ed invero, posta l'assenza di utili e differenziali riferimenti in atti di causa, risulta corretta la quantificazione
(pari ad € 125.300,00) delle varianti per come operata dall'ausiliare del Giudice e da questi recepita assumendosi a base di calcolo gli stessi parametri contrattuali intercorsi tra le parti.
A nulla rileva pertanto il proposto diverso riferimento ad una quantificazione secondo i parametri CCIAA, che si assumono essere stati indicati nel quesito formulato al CTU in sede di ATP.
Indipendentemente da una mancata e tempestiva censura del criterio di calcolo adottato nei tempi e modi processualmente a ciò demandati, esso è risultato in ogni caso da prescegliere in quanto maggiormente aderente alle originarie volontà negoziali.
Infondato è altresì il secondo motivo di appello incidentale attinente ad un incongruo riconoscimento dell'aliquota IVA (al 4%) sul corrispettivo dovuto da ad Parte_1 Controparte_1
A riguardo quest'ultima deduce che la categoria A8 definitivamente attribuita all'immobile, in quanto incompatibile con l'agevolazione “prima casa”, avrebbe dovuto indurre il Giudice all'applicazione dell'IVA al
22% come risulterebbe dalle fatture delle ditte subappaltatrici intervenute presso il cantiere e dalla stessa portate quali costi da richiedere al committente, peraltro da maggiorare del 14% per le spese generali e del
10% per l'utile da riconoscersi alla stessa.
In primo luogo si rappresenta come risulti inconferente il richiamo all'applicazione di un diverso e mutuabile campo IVA che contraddistinguerebbe i rapporti tra la e le ulteriori Controparte_1 imprese subappaltatrici, dovendo nella fattispecie, per quanto di specifico interesse in punto di determinazione della aliquota applicabile, farsi esclusivo riferimento al rapporto negoziale intercorrente tra committente ed appaltatrice.
Tale rapporto prevedeva l'affidamento di lavori per l'edificazione di un immobile del committente da destinare a “prima casa” ed in relazione ad esso è stata quindi correttamente applicata dal Giudice di prime cure l'IVA sul corrispettivo di appalto.
Alcun rilievo assume dunque il riferimento dell'appellante incidentale ad una diversa classificazione catastale poi attribuibile all'immobile.
Dalla rilettura degli atti di causa, del resto, emergono fatture di acconto, come riconosciuto dalla stessa appellante incidentale a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, con aliquota al 4%.
Le fatture delle subappaltatrici, ad ogni buon conto, riportano contrastanti aliquote IVA ora al 4% ora al
10% laddove l'assunto secondo il quale la avrebbe diritto a vedersi riconoscere il Controparte_1 versamento della differenza IVA versata allo Stato rispetto a quella corrisposta dal committente nella misura del 4% è rimasta priva di riscontri probatori, come correttamente motivato nella decisione impugnata.
In ogni caso essa determinerebbe per la stessa appellante incidentale la possibilità di esperire eventuali rimedi fiscali.
Con il terzo motivo di gravame incidentale attinge da incoerenza la statuizione di Controparte_1 primo grado per aver escluso dalla condanna risarcitoria in via solidale con la Controparte_3 stessa quanto alla voce di danno riconosciuta in favore di rappresentata dalle spese Parte_1 tecniche di progettazione e direzione lavori per la progettazione termotecnica e strutturale.
La doglianza impinge in primo luogo nella inammissibilità essendo invero il , come di fatto espletato, Pt_1
l'unico legittimato a censurare il mancato riconoscimento di una condanna in via solidale anche di un
13 ulteriore soggetto potendo eventualmente lamentarsi del mancato accoglimento Controparte_1 di una sua domanda di regresso o di garanzia, nella fattispecie non esperita.
Si evidenzia comunque a riguardo che l'ausiliare del Giudice ha in effetti individuato tre categorie di vizi riscontrabili sul fabbricato, raggruppabili in vizi e difetti di carattere strutturale (cfr. pag. 59 CTU), vizi e difetti di carattere energetico ed impiantistico (cfr. pag. 77 CTU) ed altri vizi e difetti di carattere esecutivo o normativo (cfr. pag. 80 CTU).
La esposta critica non appare condivisibile condividendo la Corte l'iter motivazionale seguito dal Giudice di primo grado, non potendo individuarsi responsabilità della subappaltatrice delle opere edili
[...]
in relazione a spese tecniche (per complessivi € 26.500,00) derivanti da mancanze Controparte_3 relative alla fase di progettazione delle opere e gestione del cantiere rispettivamente imputabili, in ragione dei rispettivi ed incontroversi ruoli rivestiti, all'Arch. , quale Direttore dei Lavori e ad P_ [...]
quale General contractor, coordinatrice dell'appalto. Controparte_1
A nulla del resto rileva l'assunto secondo il quale i costi liquidati sarebbero inerenti alla riparazione di vizi anche riferibili a Controparte_3
Privo di pregio si manifesta altresì il quarto motivo di appello incidentale secondo il quale la statuizione impugnata avrebbe erroneamente escluso dal risarcimento del danno in favore di Controparte_11
conseguente alla accertata violazione della normativa antisismica. Parte_1
Quanto già detto in relazione allo speculare motivo di appello proposto da quest'ultimo costituisce valida ragione di rigetto della suddetta doglianza.
Si aggiunga, in ogni caso, quanto alla dedotta applicabilità alla fattispecie della normativa previgente (il
D.M. 16 gennaio 1996) di tenore meno restrittivo rispetto al D.M. 14 febbraio 2008 in ragione dell'avvenuto deposito del progetto strutturale nel giorno antecedente l'entrata in vigore di esso, come la statuizione impugnata abbia dato correttamente conto del regime normativo in concreto applicabile alla fattispecie.
Il certificato di collaudo statico depositato presso il competente Comune, appare significativo evidenziare, risulta citare, così da evidenziare la normativa assunta a riferimento, proprio il D.M. 14 febbraio 2008 apparendo in ogni caso dirimente la circostanza che il progetto strutturale è stato reso oggetto di aggiornamenti tanto che la pratica definitiva reca la data del 14 agosto 2012.
Risulta per l'effetto inequivoca la realizzazione ed il completamento dell'opera nel vigente regime della sopravvenuta normativa in materia antisismica.
Con il quinto ed ultimo motivo di appello incidentale si duole del riconoscimento Controparte_1 del danno in favore del committente derivante dai riscontrati vizi di carattere energetico ed impiantistico.
Anche tale assunto si rivela infondato.
Si osserva in proposito come la statuizione si conformi alle risultanze della CTU, che si ribadisce, anche a giudizio della Corte, essere esente da censure metodologiche ed aderente allo stato di fatto analizzato.
Alla stregua di tale indagine tecnica, pertanto, è dato riscontrare come il fabbricato oggetto di appalto non sia risultato conforme alla normativa vigente all'epoca delle variazioni essenziali apportate in corso d'opera, violando i limiti di dispersione termica ammessi ed in ogni caso non raggiungendo la classe energetica voluta.
Lo stesso ausiliare, accertando l'inadeguatezza dell'isolamento termico in più parti dell'immobile, ha del resto precisato che quest'ultimo (in particolare l'intero piano interrato) non risulti conforme né alla
14 normativa previgente né a quella attualmente in vigore, così da non potersi condividere i contrari assunti agitati dall'appellante incidentale secondo i quali i calcoli relativi alla conformità energetica nel progetto originario di cui al Permesso di Costruire avrebbero riguardato una classe energetica inferiore.
Ciò rilevato infondati si manifestano anche i motivi di appello proposti da da Controparte_3 potersi congiuntamente declinare in quanto tra loro interdipendenti poiché mirati, da una diversa angolazione giuridica, a censurare il capo condannatorio al risarcimento del danno, in via solidale, in favore di . Parte_1
In proposito si osserva come la condanna di detta subappaltatrice, si ricorda per la realizzazione delle opere murarie, trovi in effetti ragione nel già più volte menzionato ed apprezzato elaborato tecnico che, come diffusamente esposto nella valutazione del gravame principale, ha imputato a li Controparte_3 accertati vizi riferibili all'operato di posa in opera alla stessa demandati.
Non può invero riscontrarsi sul punto il dedotto vizio di ultrapetizione (rectius extrapetizione) rinvenibile a dire di detta appellante incidentale per essere stata richiesta da parte attrice la sua condanna per la sola supposta violazione della normativa antisismica e per gli interventi di consolidamento statico.
Ad una ripercorsa lettura degli atti di causa e degli argomenti oggetto di dibattito in prime cure non si rinviene alcuna alterazione degli elementi obiettivi dell'azione da parte del primo Giudice con consequenziale illegittima emissione di un provvedimento diverso da quello richiesto ovvero mediante attribuzione di un bene della vita diverso da quello conteso, così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori mediante l'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso.
Nella fattispecie, attinente ad un'azione ex art. 1669 c.c., non è invero dato riscontrare nella condanna risarcitoria per quanto di ragione imputata a nessun contrasto con gli elementi Controparte_3 acquisiti al processo ovvero l'estraneità della pronuncia adottata con l'oggetto del giudizio.
Il capo condannatorio risulta per l'effetto aderente e compatibile con il thema controversum, come definito con le rispettive tesi difensive dedotte in causa.
Ciò risultando, la ripartizione attuata, in effetti conforme al dettato di cui all'art. 2055 c.c. ovvero del principio del c.d. concorso di causa, presupponente, come nel caso di cui si giudica, un illecito frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro, di più agenti.
La solidarietà dei responsabili dell'illecito (art. 1292 ss. c.c.), nella fattispecie emergente da più azioni colpose costituenti fatti illeciti distinti ma comunque legati da un vincolo di interdipendenza e quindi concorrenti in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno, è dunque posta a maggior tutela della posizione del danneggiato nonché allo scopo di agevolarlo sul piano probatorio.
Quanto infine alla censurata regolamentazione delle spese di lite si osserva come la stessa sia rispettosa dei parametri di riferimento, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche trattate e della molteplicità delle parti coinvolte.
Ciò posto, infondato risulta anche essere l'ultimo motivo di appello incidentale con il quale
[...] si duole della mancata manleva di quanto la stessa è stata condannata a corrispondere Controparte_3
a titolo di spese legali.
La pronuncia soltanto apparentemente risulta distonica con i recenti pronunciamenti della Suprema Corte
(cfr. n. 4275/2024) che ha avuto modo di rilevare come l'assicurato che convenuto in giudizio dal terzo danneggiato chiami in causa l'assicuratore per essere tenuto indenne vanta nei confronti di quest'ultimo il
15 diritto al rimborso delle spese di lite, sostenute per la chiamata in causa, delle spese di resistenza per contrastare l'iniziativa del terzo e delle spese di soccombenza che eventualmente sia stato condannato a pagare al terzo vittorioso .
Ed invero, trattandosi di diritti eterodeterminati, tutti e tre i crediti, come però non si rinviene nella fattispecie, devono costituire oggetto di altrettante domande che l'assicurato ha l'onere di formulare in modo chiaro ed univoco, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi.
A ciò pertanto non soddisfa la mera richiesta, da parte della citata chiamante, di condanna della terza chiamata ad ogni somma che …. fosse condannata a versare ovvero la generica richiesta di condanna, non soggettivamente riferibile, alla rifusione delle spese di lite.
Declinando, da ultimo il gravame incidentale proposto anche dalla stessa compagnia assicuratrice chiamata in manleva da attinente alla riproposta inoperatività della polizza n. Controparte_3
2013/25/6066250 assicurazione postuma decennale conclusa in data 5 ottobre 2012 e con decorrenza fino al 5 ottobre 2022, il Collegio ad una attenta rilettura delle clausole contrattuali, eseguita non in modo atomistico come pretenderebbe la difesa di bensì di insieme, come Controparte_4 correttamente operato dal Giudice di prime cure, mediante richiamo ai generali criteri di ermeneutica negoziale, condivide la sancita sussistenza della copertura assicurativa.
Il richiamo ai “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c. rinvenibile nell'art.
1.1. e nello stesso glossario allegato alla scheda informativa assicurativa nonché tenuto conto delle esclusioni dalla copertura espressamente indicate nell'art. 2 delle condizioni generali di contratto, ben giustifica la manleva dell'assicurata nei limiti del segmento di responsabilità accertato a carico di quest'ultima e tenuto conto delle limitazioni contrattuali, con ciò dovendo quindi respingersi anche la doglianza manifestata sullo specifico punto.
La sentenza impugnata appare, alla stregua delle considerazioni che precedono, suscettibile di riforma esclusivamente in parziale accoglimento dell'appello principale come sopra puntualizzato, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese di primo grado quanto ai rapporti processuali intercorrenti tra , Parte_1 Controparte_1
e tenuto conto dell'esito complessivo della lite che attuata la compensazione
[...] Controparte_10 tra i rispettivi controcrediti ha visto il riconoscimento di una maggior posta creditoria in favore del primo vanno compensate per ¼ e poste a carico dei secondi in solido per i residui 3/4.
Esse vengono quindi liquidate, per l'intero, in favore di sulla scorta del D.M. Ministero Parte_4 della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al decisum (€ 73.723,88), applicati i parametri medi, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 fase di studio, € 1.628,00 fase introduttiva, €
5.670,00 istruttoria/trattazione, € 4.253,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge.
Analoga ripartizione si ritiene di dover osservare anche per il presente grado di giudizio, con compensazione di 1/3 e consequenziale condanna di e n Controparte_1 Controparte_10 solido al pagamento dei residui 2/3 delle spese di lite che si liquidano in favore di , per Parte_1
l'intero, nella misura di € 2.556,00 per esborsi, € 9.991,00 per compensi professionali (€ 2.977,00 fase di studio, € 1.911,00 fase introduttiva, € 5.103,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali
(15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Quanto ai rapporti processuali tra tutte le altre parti tenuto conto di una reciproca soccombenza e della sostanziale equivalenza delle questioni giuridiche ed economiche trattate, trova legittimazione una
16 integrale compensazione delle spese del grado, mentre si ritiene di dover porre a definitivo carico di
, e in ragione di Parte_1 Controparte_1 Controparte_10 Controparte_3 una reciproca soccombenza, le spese di CTU di primo grado con vincolo di solidarietà tra loro e con reciproca ed integrale compensazione delle spese per le rispettive consulenze di parte.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico degli appellanti incidentali - trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
1933/2022 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1 Controparte_1 [...]
appellanti incidentali, nonché CP_10 Controparte_3 Controparte_4 [...]
avverso la sentenza n. 430/2022 pubblicata in data 15 Controparte_15 marzo 2022 del Tribunale Ordinario di Vicenza, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA gli appelli incidentali proposti da Controparte_1 Controparte_10 [...]
e Controparte_3 Controparte_4
2. In parziale accoglimento dell'appello principale proposto da ed in riforma dei capi 1 Parte_1
e 4 della sentenza appellata, fermo il resto, per quanto specificato in parte motiva ridetermina il credito risarcitorio di quest'ultimo nei confronti di e di Controparte_1 CP_10 ella misura di € 471.403,88 iva inclusa e per l'effetto, attuata la compensazione con i
[...] riconosciuti e rispettivi controcrediti vantati e di cui alle spiegate domande riconvenzionali
CONDANNA in via solidale in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e lla corresponsione in favore di dell'importo di Controparte_10 Parte_1 definitivi € 73.723,88 oltre rivalutazione ed interessi secondo quanto puntualizzato in motivazione.
3. COMPENSA per 1/4 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, , con Controparte_10 Parte_1
CONDANNA degli stessi in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e lla rifusione dei residui 3/4 in favore di che Controparte_10 Parte_1 liquida, per l'intero, in € 14.103,00 per compenso professionale quanto al primo grado ed in €
2.556,00 per esborsi, € 9.991,00 per compensi professionali, per il presente grado di appello, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
4. PONE definitivamente a carico di , Parte_1 Controparte_1 Controparte_10
e con vincolo di solidarietà tra loro, le spese di CTU relative al Controparte_3 procedimento per accertamento tecnico preventivo, con integrale e reciproca compensazione delle spese per l'assistenza tecnica in detta fase.
5. COMPENSA integralmente tra tutte le ulteriori parti contendenti le spese del grado.
6. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché Controparte_1 Controparte_3
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_4 nonché iano obbligati, ciascuno, a versare un ulteriore importo a titolo di Controparte_10 contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
17 Così deciso in Venezia il 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore
(Dott. Pierluigi Galella)
Il Presidente
(Dott. Alessandro Rizzieri)
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1933 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Carlotto con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso il suo studio in Alte di Montecchio Maggiore (VI), Via Madonnetta n. 223 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , entrambi rappresentati e diesi dagli Avv.ti Mauro Contin e Controparte_2 C.F._2
Federica Iannaci con domicilio eletto presso il loro studio in Vicenza, Corso Andrea Palladio n. 1 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Aleardo Ghirini con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Contra'
Porti n. 13 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Dal Dosso con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Dario
Bianchini con studio in Venezia, Via F. Grimani n. 1 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
1 PARTI APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI
I Controparte_5 Controparte_6
ALTRA PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 430/2022 pubblicata in data 15 marzo 2022 del Tribunale
Ordinario di Vicenza.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante principale:
“In accoglimento dell'appello, riformarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 430/2022, pubblicata in data 15.03.2022, e per l'effetto:
1) Rigettarsi la domanda riconvenzionale della OP e conseguentemente accertare e dichiarare che il Pt_1 nulla deve alla OP quale saldo del corrispettivo per la costruzione della casa sita in Montecchio Maggiore, via Callesella.
2) In subordine, nella denegata ipotesi che venisse accolta la domanda riconvenzionale della OP, calcolare il corrispettivo dell'appalto applicando lo sconto del 10% su spese generali ed utile d'impresa e, comunque, stabilire lo stesso corrispettivo dell'appalto nei limiti della somma di € 1.520.042,78 indicata dalla stessa
O.P.. Di conseguenza, tenuto conto degli acconti già versati dal , accertarsi quanto dallo stesso Pt_1 Pt_1 ancora dovuto alla OP in misura inferiore a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado.
Co 3) Accertarsi e condannarsi l'arch. e la a corrispondere al a titolo di risarcimenti danni la P_ Pt_1 somma di € 446.407,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso per
ATP al saldo.
4) In ogni caso e sempre nella denegata ipotesi che venisse accolta la domanda riconvenzionale della OP, CP_ pronunciare, stante la reciproca soccombenza della e del , la compensazione delle relative poste Pt_1 per le quantità corrispondenti.
Con 5) Oltre all'architetto e alla OP, condannare in solido anche la a pagare al i danni di € P_ Pt_1
173.857,07 derivati dalla violazione della normativa statica e della violazione della normativa sismica. Con interessi e rivalutazione monetaria dal deposito del ricorso per ATP al saldo.
Co Con 6) Condannare l'arch. , la e la a corrispondere al l'I.V.A. al 22% sui costi da sostenere P_ Pt_1 per rimuovere i vizi eliminabili e ciò con riferimento ai vizi dei quali ciascuno di essi è responsabile, anche in via solidale.
7) Condannare l'arch. a rifondere al le spese di lite, tanto del procedimento per accertamento P_ Pt_1 tecnico preventivo che del procedimento di merito di primo grado.
8) A seguito del rigetto della domanda riconvenzionale della OP e della conseguente riforma della sentenza CP_ Con di primo grado, condannare l'arch. , la e la a rimborsare al tutte le spese di difesa P_ Pt_1 relative al procedimento di istruzione preventiva (comprese le spese di CTP) e tutte le spese di difesa relative alla causa di merito, ponendo a carico delle stesse controparti il compenso del CTU con rimborso al di Pt_1 quanto già anticipato.
2 9) In ogni caso, spese anticipate e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi, con spese generali 15% ed accessori di legge.
Respingersi tutto quanto ex adverso chiesto e dedotto dalle controparti sia in primo che in secondo grado.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione e l'assunzione delle prove dedotte in primo grado.
Con i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica”.
Per le parti appellate – appellanti incidentali e Arch. : Controparte_1 Controparte_2
“Nel merito:
1. rigettarsi, nei limiti di quanto dedotto dai convenuti in comparsa di costituzione e risposta, l'appello promosso dal Sig. per tutte le enucleate ragioni in fatto ed in diritto, per l'effetto, confermare Parte_1 in parte qua la sentenza di prime cure;
2. in accoglimento dell'appello incidentale formulato, riformarsi l'impugnata sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 430/2022, relativa al procedimento portante n. 572/2018 R.G., depositata in cancelleria in data
15/03/2022 e non notificata, per le motivazioni tutte esposte nel presente atto, e per l'effetto:
i) in accoglimento del primo motivo d'appello, si chiede che l'intestata Corte, accerti e dichiari il (maggior) valore delle opere aggiuntive e varianti eseguite dalla in favore del sig. , tenuto conto CP_1 Pt_1 che il Consulente ha quantificato l'importo di euro 125.300,00 discostandosi dal criterio di calcolo del corrispettivo dovuto ad indicato nel quesito peritale, che distingueva le opere aggiuntive e CP_1 varianti, da computarsi secondo i parametri CCIAA, da quelle ricomprese nell'appalto originario e da computarsi secondo le pattuizioni contrattuali.
Conseguentemente si chiede che venga ammessa la rinnovazione della C.T.U. sul punto, come già richiesto in prime cure riportando di seguito il passaggio di interesse delle “conclusioni”: “In via istruttoria: Si insiste affinché venga disposta CTU tecnica diretta ad accertare il corrispettivo dell'appalto di cui è causa, secondo
i seguenti criteri, come previsti dal Giudice nel quesito formulato nel procedimento di ATP n. 4419/2013
R.G., riunito al procedimento n. 4283/2013 R.G. del Tribunale di Vicenza: per le opere previste in contratto e riconducibili al Permesso di costruire del 01.03.2009 in base al criterio pattuito contrattualmente, rappresentato dai costi sostenuti per il pagamento delle fatture delle ditte terze, maggiorato del 14% per le spese generali del 10% per l'utile, mentre per le opere di cui alla Variante del 05.03.2011 e alla DIA del
14.08.2012 in base ai prezzi fissati al momento della loro esecuzione dalle tariffe della CCIAA di Vicenza.”;
ii) in accoglimento del secondo motivo d'appello, accertarsi e dichiararsi che l'importo già accertato dal
Giudice a quo per euro 382.384,63 dovuto a titolo di corrispettivo dell'appalto dal sig. in favore Parte_1 della società andrà maggiorato di euro 84.124,61 a titolo di IVA al tasso Controparte_7 del 22% per un totale di euro 466.509,24, nonché dell'importo di euro 107.124,46 a titolo di differenza IVA già versata da , conseguentemente condannarsi il sig. a corrispondere in favore CP_1 Parte_1 di la complessiva somma di euro 573.633,70. Conseguentemente condannarsi il Sig. Controparte_1
al pagamento di tale importo da maggiorarsi per interessi legali dalla debenza al saldo;
in Parte_1 subordine, operarsi la dovuta compensazione tra quanto venisse accertato, ad esito del presente giudizio
d'appello, come dovuto dalla in favore del sig. a titolo Controparte_7 Parte_1 risarcitorio e quanto da quest'ultimo dovuto in favore della società a titolo di residuo corrispettivo contrattuale d'appalto,
3 iii) in accoglimento del terzo motivo d'appello, accertare e dichiarare che la voce di danno per spese tecniche di progettazione e direzione lavori delle opere di ripristino dell'immobile del sig. , Parte_1 quantificata in euro 26.500,00 e posta integralmente a carico dell'arch. e della P_ Controparte_7
, andrà ripartita anche tra gli altri soggetti coinvolti nella costruzione dell'edificio del sig.
[...]
e ciò in forza di quanto già rilevato in sede di accertamento tecnico preventivo dal C.T.U. ing. Pt_1 Per_1 conseguentemente condannarsi, in via solidale, alla corresponsione di tale posta risarcitoria in favore dell'odierno appellante tutti i soggetti danneggianti e così l'arch. , la P_ Controparte_7
, nonché le società ed il
[...] Controparte_3 Controparte_8
;
[...]
iv) in accoglimento del quarto motivo d'appello: accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del danno di carattere strutturale per violazione della normativa antisismica, addebitato alla ed all'arch. Controparte_1
in via solidale tra loro e quantificato per euro 159.961,02 quale deprezzamento dell'immobile ed P_ euro 13.611,05 per opere di rinforzo statico, tenuto conto delle conclusioni raggiunte dal C.T.U. ing. Per_1 in ordine all'inapplicabilità al caso di interesse della normativa antisismica ex DM 2008, conseguentemente accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'arch. e/o dalla a P_ Controparte_7 tale titolo in favore del sig. ; Pt_1
v) in mero subordine rispetto a quanto appena esposto al punto iv), si chiede che la voce di danno di euro
159.961,02 quantificata a titolo di deprezzamento dell'immobile sia posta a carico di tutti i soggetti interessati, in via solidale tra loro, pertanto non solo in capo al DL arch. ed alla società P_ [...]
, ma altresì in capo alla società ed alla CP_1 Controparte_3 Controparte_5 odiernamente fallita e ciò in forza di quanto già rilevato in sede di accertamento tecnico preventivo dal
C.T.U. ing. conseguentemente condannarsi, in via solidale, alla corresponsione di tale posta Per_1 risarcitoria in favore dell'odierno appellante tutti i soggetti danneggianti e così l'arch. , la P_ [...]
, nonché le società ed il Controparte_7 Controparte_3 [...]
; Controparte_8
vi) in accoglimento del quinto motivo d'appello: accertarsi e dichiararsi l'inesistenza del danno di carattere Co energetico addebitato alla ed all'arch. in via solidale tra loro e quantificato per Controparte_7 P_ euro 199.674,88, tenuto conto delle conclusioni raggiunte dal C.T.U. ing. in ordine all'inapplicabilità Per_1 al caso di interesse della normativa energetica ex DPR 02/04/2009 n. 59, vigente al tempo di presentazione della variante del 02/03/2011, conseguentemente accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'arch.
e/o dalla a tale titolo in favore del sig. .- P_ Controparte_7 Pt_1
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali”.
Per la parte appellata – appellante incidentale Controparte_3
“ insiste per l'accoglimento delle già precisate conclusioni, ovvero voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_3 adita, respinta ogni contraria domanda ed eccezione formulata dalle controparti anche in sede di appello incidentale,
In via principale:
a) dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. Parte_1
430/2022 pubbl. il 15/03/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza il 14.3.22 in relazione al quinto, sesto e ottavo motivo d'appello;
4 a1) dichiararsi inammissibili/improponibili in quanto costituenti domande nuove mai svolte in primo grado nei confronti di e/o comunque rigettarsi le domande tutte proposte in sede di appello Controparte_3 incidentale da e arch. nei confronti di nonché le domande tutte CP_1 P_ Controparte_3 proposte in sede di appello incidentale da nei confronti di Controparte_4 Controparte_3
b) accogliere i motivi d'appello incidentale proposti dalla convenuta e quindi riformare Controparte_3 la sentenza nei seguenti termini:
-in via principale: rigettare tutte le domande formulate nei confronti di perché prive di Controparte_3 ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
-in via subordinata:
-nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate ex adverso, accertare e dichiarare le singole responsabilità in carico ad ogni soggetto coinvolto, quantificando per ognuno la relativa entità del risarcimento dovuto;
-nell'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande formulate ex adverso rivolte nei confronti di
condannare la terza chiamata , in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, a tenere indenne la convenuta dal pagamento di ogni somma che quest'ultima fosse condannata a versare, per ogni fase e grado del giudizio e a qualunque titolo, in favore delle controparti;
-condannare il sig. a restituire in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante pro tempore, la complessiva somma di € 64.997,87 (o la diversa somma che risulterà eventualmente dovuta), somma da quest'ultima versata in esecuzione di quanto disposto dalla sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 430/2022 pubbl. il 15/03/2022, oltre ad interessi dai singoli versamenti al saldo;
-In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi sia al procedimento di accertamento tecnico preventivo, che ai giudizi di primo e secondo grado, oltre IVA e CPA come per legge.
-in via istruttoria, ammettere la prova per interpello e per testi sui capitoli già indicati con memoria 8.10.19
(con la relativa indicazione dei testi).
Il sottoscritto avv. Aleardo Ghirini, sotto la propria responsabilità dichiara infine che la dottoressa LA
RC ha partecipato attivamente alla predisposizione delle presenti note”.
Per le parte appellata – appellante incidentale Controparte_4
“ in via principale:
- respingersi il motivo V dell'appello principale confermandosi la sentenza di primo grado ove esclude la solidarietà di e ogni suo obbligo risarcitorio in relazione al deprezzamento e agli interventi Controparte_3 di rinforzo statico;
- dichiararsi inammissibili/improponibili i motivi d'appello III e IV proposti in via incidentale da
[...]
attenendo gli stessi a domande nuove mai svolte in primo grado nei confronti di Controparte_9 [...]
e quindi precluse ex art. 345 cpc;
respingersi comunque gli stessi perché infondati;
CP_3
- dichiararsi infondato il motivo sub E proposto con appello incidentale da attesa la non Controparte_3 operatività della garanzia con conseguente rigetto della domanda di manleva anche in relazione alle spese di ATP e alla rifusione delle spese di lite a favore di;
Pt_1
in via incidentale:
5 - riformarsi l'appellata sentenza e, per l'effetto:
dichiararsi esclusa dalla garanzia assicurativa la spesa di € 285,00 posta a carico di Controparte_3 perché relativa ad eventi non configurabili quali crollo-rovina o gravi difetti costruttivi;
dichiararsi non dovuti da gli importi di € 19.424,19 e € 10.389,69 (totale € 29.813,88) in Controparte_3 quanto mai richiesti e oggetto di una condanna ultrapetita;
dichiararsi non dovuto da l'importo di € 19.424,19 anche perché spesa posta dal CTU a Controparte_3 carico di Controparte_5
dichiararsi comunque la non operatività della garanzia assicurativa per i danni ascritti a responsabilità di
o nei confronti di questa da chiunque azionati, respingendosi la domanda di manleva nei Controparte_3 confronti di e condannarsi a restituire a Controparte_4 Controparte_3 Controparte_4
l'importo corrisposto in esecuzione della sentenza appellata pari a € 48.597,87 per capitale e interessi e a €
14.124,76 per rifusione spese di giudizio;
in denegata e non creduta ipotesi di condanna di alla richiesta manleva, ridursi Controparte_4 comunque l'eventuale indennizzo applicandosi lo scoperto del 10% con il minimo di € 10.000,00;
in ogni caso:
- spese di causa, di 1° e 2° grado, interamente rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, deducendo di aver appaltato alla impresa l'edificazione della Parte_1 Controparte_1 propria abitazione sita in Montecchio Maggiore (VI), Via Callesella, contestualmente affidandone l'incarico di progettazione e direzione dei lavori all'Arch. l'impresa Controparte_10 Parte_2 appaltatrice aveva subappaltato l'esecuzione delle opere murarie alla il Controparte_11 rivestimento esterno dell'edificio alla i e ad CP_8 CP_5 Controparte_8
a realizzazione degli impianti del gas, dell'acqua, del riscaldamento e del Parte_3 condizionamento, li conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Vicenza al fine di ivi sentirli condannare, in via solidale, al risarcimento di pretesi danni ex art. 1669 c.c. per i gravi vizi e difetti che assumeva essersi manifestati sull'immobile.
A fondamento della domanda riferiva, più specificatamente, di aver provveduto ad intraprendere un giudizio di accertamento tecnico preventivo essendo rimaste inesitate le sollecitazioni inviate a dette parti convenute a seguito della acquisita relazione tecnica di parte che ebbe appunto ad evidenziare le specifiche problematiche afferenti ad infiltrazioni d'acqua manifestatesi al piano interrato, estendendo quindi l'indagine anche alla verifica di problemi strutturali ed alla quantificazione dei relativi costi per la loro emendazione.
L'Arch. e la promuovevano, per altro verso, autonomo giudizio per P_ Controparte_1 accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la quantificazione dei loro compensi.
Riuniti i rispetti procedimenti di istruzione preventiva veniva depositata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio che rinveniva la presenza di difetti strutturali dell'opera, nello specifico per violazione della normativa antisismica di cui al D.M. 14.01.2008, nonché vizi e difetti di carattere energetico e residuali vizi e difetti di carattere esecutivo e normativo, individuandone le rispettive responsabilità e dunque quantificando i costi di ripristino e gli interventi da porre in essere.
6 Ritualmente costituitosi l'Arch. n proprio e quale legale rappresentante p.t. della Controparte_10
declinava i profili di responsabilità al medesimo ed a quest'ultima a vario titolo Controparte_1 imputati, in particolare eccependo il difetto di prova dei pretesi danni ed in ogni caso l'esorbitanza degli stessi;
in via di riconvenzione dette parti rivendicavano il pagamento del maggior corrispettivo che assumevano dovutogli, come quantificato dal CTU, eventualmente da portare in compensazione con quanto in ipotesi riconosciuto a parte attrice.
Si costituiva in giudizio anche che eccepiva in primo luogo il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva non sussistendo alcun vincolo negoziale con l'attore ed in ogni caso la decadenza e prescrizione dall'azione promossa. Nel merito contestava i profili di responsabilità attribuitigli chiedendo in ogni caso di estendere il contraddittorio nei confronti della Compagnia assicuratrice
[...] per essere da quest'ultima manlevata in denegata ipotesi di accoglimento delle Controparte_4 domande attoree.
Costituitasi in giudizio altresì quest'ultima, in via preliminare eccepiva l'inoperatività della polizza ed i limiti di indennizzo escludendo, nel merito, profili di responsabilità della propria assicurata nella causazione dei danni lamentati.
Dichiarata la contumacia di RIVESTIMENTI di , la causa veniva istruita CP_8 Controparte_8 mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali e della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in via di istruzione preventiva, reietta ogni ulteriore istanza di prova.
Con sentenza n. 430/2022 il Tribunale di Vicenza così statuiva:
«1) dichiara tenuti e condanna arch. e in persona del l.r.p.t., a Controparte_2 Controparte_1 pagare, con vincolo di solidarietà tra loro, per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 414.342,05 in favore di , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso per Parte_1
ATP al saldo;
2) dichiara tenuta e condanna in persona del l.r.p.t., a pagare per i titoli di cui in Controparte_3 motivazione, la somma di € 30.098,83 in favore di , oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria dalla data di deposito del ricorso per ATP al saldo;
3) dichiara tenuta e condanna per le ragioni di cui in motivazione, a tenere Controparte_4 indenne di quanto dallo stesso dovuto a per i titoli di cui sopra;
Controparte_3 Parte_1
4) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta dichiara Controparte_7 tenuto e condanna a pagare, per i titoli di cui in parte motiva, la somma di € 397.680,00 in Parte_1 favore di Controparte_1
5) compensa integralmente le spese di lite, sia del presente giudizio che del procedimento di istruzione preventiva, tra parte attrice e parte convenuta arch. e Parte_1 Controparte_2 Controparte_7
[...]
6) condanna a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano in euro Controparte_3 Parte_1
3.645,00 quanto al procedimento per accertamento tecnico preventivo, e in euro 11.810,00 quanto al presente giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
7) condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, Controparte_4 Controparte_3 che si liquidano in euro 11.810,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
7 8) pone definitivamente a carico di , arch. Parte_1 P_ P_ Controparte_12 [...]
con vincolo di solidarietà tra loro, gli oneri di ATP e quindi il compenso del CTU come già Controparte_3 liquidato».
Ha interposto tempestivo gravame avverso detta statuizione , affidato ai seguenti motivi: Parte_1
• Erronea statuizione di condanna al pagamento del saldo del corrispettivo di appalto in favore di nella misura di € 397.680,00 in ritenuta violazione dell'art. 115 c.p.c. Controparte_1
(primo e secondo motivo);
• Erronea determinazione del danno liquidato a titolo di risarcimento posta a carico solidale di
[...]
e dell nella misura di € 414.342,05 in luogo di € 446.407,73 in Controparte_1 CP_13 ritenuta violazione dell'art. 112 c.p.c. (terzo motivo);
• Omessa compensazione delle contrapposte ragioni creditorie tra e Parte_1 [...] in ritenuta violazione dell'art. 112 c.p.c. (quarto motivo); Controparte_1
• Violazione dell'art. 2055 c.c. nella parte in cui non è stato esteso il capo condannatorio al risarcimento del danno posto a carico dell'Arch. e di anche a P_ Controparte_1
(quinto motivo); Controparte_3
• Omesso riconoscimento dell'IVA quale componente accessoria del danno risarcibile in ritenuta violazione degli artt. 1669 e 2043 c.c. (sesto motivo);
• Incoerente compensazione delle spese di lite in ritenuta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (settimo ed ottavo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio a sua volta Controparte_1 censurando in via di appello incidentale la statuizione di primo grado in punto di:
• Erronea determinazione del corrispettivo di appalto (primo motivo);
• Erronea determinazione dell'aliquota IVA sul corrispettivo dovuto (secondo motivo);
• Incoerente esclusione della imputazione anche a del danno liquidato in Controparte_3 favore di (terzo motivo); Parte_1
• Erronea liquidazione del danno di carattere strutturale per violazione della normativa antisismica in violazione della normativa applicabile (quarto motivo);
• Erronea liquidazione del danno derivante da vizi di carattere energetico ed impiantistico in violazione della normativa applicabile (quinto ed ultimo motivo).
Si è costituita altresì nel presente grado di giudizio nch'essa spiegando appello Controparte_3 incidentale al fine di censurare la statuizione di primo grado per i seguenti motivi:
• Violazione dell'art. 112 c.p.c. (primo motivo);
• Erroneo addebito di responsabilità (secondo motivo);
• Errata qualificazione dei vizi addebitati a in ritenuto malgoverno dell'art. Controparte_3
1669 c.c. (terzo motivo);
• Erronea regolamentazione delle spese di lite (quarto ed ultimo motivo):
8 Si è infine costituita anche per resistere per quanto di ragione agli avversi Controparte_4 gravami coinvolgenti gli interessi della propria assicurata spiegando appello incidentale al fine di censurare la statuizione di primo grado:
• Per aver condannato l'assicurata a risarcire danni asseritamente Controparte_3 imputabili a (primo motivo); CP_8 Controparte_14
• Per aver condannato l'assicurata al risarcimento di danni non oggetto di Controparte_3 espressa domanda (secondo motivo);
• Per aver condannato alla manleva di in Controparte_4 Controparte_3 ritenuta violazione delle condizioni contrattuali che escludono l'operatività della garanzia (terzo motivo);
• Per non aver applicato lo scoperto contrattuale del 10% con il minimo di € 10.000,00 (quarto ed ultimo motivo).
La causa, tenutasi in modalità cartolare, disposta la rinnovazione della notifica degli appelli incidentali a
, sopravvenutone il fallimento, all'udienza del 12 Controparte_15 luglio 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame principale proposto da è meritevole di un parziale accoglimento nei termini che Parte_1 seguono.
Infondati si rivelano i primi due motivi di impugnazione, declinabili congiuntamente in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, attinenti ad un preteso incoerente riconoscimento del corrispettivo dell'appalto avente ad oggetto l'edificazione dell'immobile di proprietà dell'odierno appellante.
A riguardo si osserva come ad una ripercorsa lettura degli atti di causa sia sullo specifico punto individuabile una ratio decidendi giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la pronuncia adottata.
In particolare immeritevole di accoglimento si manifesta il rilievo secondo il quale il Giudice di prime cure, nel sancire, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla appaltatrice, la condanna del committente al pagamento dell'importo di € 397.680,00 quale saldo del corrispettivo pattuito per Pt_1
l'appalto, avrebbe acriticamente recepito la CTU.
La motivazione adottata, al contrario di quanto argomentato, risulta radicata su di una appagante valutazione dell'elaborato tecnico, anche da questo Collegio pienamente condiviso in quanto coerente e logico, ossequioso dei rilievi dei rispettivi consulenti di parte e frutto di approfondite indagini ancorate allo stato dei luoghi analizzato così da apparire del tutto persuasivo.
Costituisce peraltro un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale contrario alle prospettate tesi difensive che il Giudice, qualora aderisca alle conclusioni formulate dal CTU che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (ex multis Cass. Ordinanza 17 aprile 2019 n. 10747), come è dato rilevare nella fattispecie.
9 Ciò premesso, la documentazione in atti sottoposta a vaglio tecnico dall'ausiliare del Giudice ha in effetti riscontrato il complessivo valore delle opere in € 1.563.646,34 quindi decurtando da esso l'acconto di €
1.181.261,71 versato ad qualificata quale General contractor nei riguardi di tutte le Controparte_1 ditte subappaltatrici, e dunque pervenendo alla criticata quantificazione di € 382.348,64 oltre iva al 4%, per il suddetto e definitivo importo di € 397.680,00.
Le lavorazioni da eseguire ed i costi da sostenere, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, così da potersi condividere la citata quantificazione, trovano riscontro nei titoli edilizi e nelle planimetrie inerenti alle varianti del 2011 e del 2012 (cfr. docc. 4,5, 11,12,13 del fascicolo di primo grado di parte appellata , nonché nei materiali esaminati, elementi di insieme che impongono di Controparte_1 apprezzare come la consistenza dell'opera originariamente pattuita non sia corrispondente con quanto effettivamente (in più) poi realizzato (cfr. pagg. 47-58 CTU).
La documentazione prodotta dall'appellante a sostegno del dedotto minor importo spettante alla appaltatrice, consistente in comunicazioni intercorse tra le parti contendenti asseritamente attestanti un minor corrispettivo a saldo (cfr. docc. 52, 53, 54 e 55), oltre a non poter assumere alcun valore confessorio nel senso dallo stesso agitato, non risulta in effetti tener conto (essendo per lo più di data antecedente alle stesse) delle opere aggiuntive e delle varianti intervenute successivamente che, come disciplinato nel contratto di appalto, avrebbero dovuto computarsi a parte.
Nondimeno privo di riscontri probatori si rivela l'assunto della difesa del secondo il quale sarebbe P_ stata pattuita tra le parti una scontistica che andrebbe quindi a ridurre, rispetto alla quantificazione operata dal CTU, il corrispettivo delle opere, laddove, inoltre, l'importo dell'appalto indicato dal difensore della
[...] in prime cure e valorizzato dal al fine di comprovare un diverso saldo da Controparte_1 Pt_1 corrispondere, risulta da questi essere stato puntualizzato come frutto di errore materiale.
L'assenza di un capitolato dei lavori, di un computo metrico estimativo non consente, a giudizio di questo
Collegio, di dissentire (sia pure con le eccezioni qui di seguito immediatamente specificate) dalle conclusioni raggiunte dal CTU dovendo osservarsi, peraltro, come non risulti essere stata posta in discussione l'applicabilità del criterio adottato da quest'ultimo né la qualifica da lui attribuita alla impresa appaltatrice quale General Contractor.
Con il terzo motivo di appello censura la quantificazione del risarcimento del danno posto Parte_1 dal Giudice di prime cure a carico solidale dell'Arch. e della nella misura P_ Controparte_1 di € 414.342,05 in luogo del maggior importo rivendicato di € 446.407,73 iva esclusa.
In proposito l'appellante lamenta l'erroneo scomputo di voci di danno che a suo dire sarebbero state imputate dal Tribunale, contrariamente a quanto rilevato dal CTU, alla Controparte_3
10 L'assunto si rivela infondato, dovendo pienamente condividersi lo snodo motivazionale adottato nella sentenza gravata che in modo del tutto convincente ha in proposito espresso le condivisibili ragioni di dissenso dalle risultanze della indagine tecnica.
Trattasi a ben considerare di problematiche (incompleta posa in opera, errori di posa, ripristino finiture derivanti da carenze nella posa in opera) che in quanto connesse a fasi meramente esecutive demandate alla suddetta subappaltatrice, esulano dalla attività in concreto e pacificamente espletata dalla
[...]
e dall'ARCH. . Controparte_1 P_
Con il quarto motivo di appello si duole del contrasto che risulterebbe tra la parte motiva Parte_1 ed il dispositivo della sentenza appellata relativamente alla richiesta compensazione di quanto eventualmente dovuto in favore di a titolo di corrispettivo dell'appalto con quanto Controparte_1 invece al medesimo dovuto a titolo risarcitorio.
Tale compensazione, pur indicata in motivazione, non troverebbe poi riscontro nel dispositivo adottato.
L'appellata a sua volta, aderisce alla sollevata censura. Controparte_1
Osserva a riguardo il Collegio come a ben considerare trattasi di una mera svista percettiva del Tribunale, risultando ben chiara dalla lettura della sentenza (pagg. 18 e 19) l'attuata compensazione delle reciproche poste creditorie.
I Giudici di legittimità hanno più volte avuto modo di precisare che l'esatto contenuto della pronuncia debba essere individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del decidente.
Ne consegue che è da ritenere prevalente la parte del provvedimento che è da considerare come maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale.
Nel caso di specie non trattasi dunque di un contrasto tra motivazione e dispositivo quanto piuttosto di un emendabile errore materiale del quale verrà comunque dato atto in dispositivo tenuto conto di quanto altresì di seguito precisato nella valutazione del sesto motivo di appello.
Con il quinto motivo di appello censura la statuizione di primo grado per aver la stessa Parte_1 escluso dal capo di condanna solidale con l'Arch. e con la Controparte_3 P_ [...] al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme statiche e sismiche. Controparte_1
La doglianza, alla quale e l'ARCH. hanno aderito, non appare condivisibile, Controparte_1 P_ posto che il CTU ha ravvisato nella fattispecie difformità del fabbricato alle normative statiche e sismiche vigenti all'epoca della costruzione per le quali chiamato a risponderne non può che esserne il Direttore dei
Lavori Arch. , avendo egli assunto l'incarico di progettista della variante strutturale del 22.3.2011 e P_
Direttore dei Lavori delle opere strutturali rispetto all'appalto di cui trattasi, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure.
Con il sesto motivo di gravame l'appellante censura il mancato riconoscimento dell'IVA (22%) sulle opere di ripristino, quantificate in € 286.446,71, per un importo quantificabile quindi in aggiuntivi € 63.018,28, così per complessivi € 349.464,99.
11 In proposito si osserva come, per l'emendazione dei vizi, il Giudice di primo grado, sulla scorta della CTU in atti (cfr. pagg. da 158 a 164), abbia in effetti riconosciuto in favore di il complessivo importo Parte_1 di € 286.446,71 (di cui € 13.611,05 per interventi conseguenti ad errori di progettazione, € 285,00 per interventi conseguenti ad incompleta posa in opera, € 199.674,88 ed € 19.424,19 per l'eliminazione dei vizi di carattere energetico ed impiantistico, nonché ulteriori € 26.951,59 per l'eliminazione dei c.d. vizi secondari che ineriscono alla corretta esecuzione di varie opere ed al mancato rispetto di altre normative ed infine € 26.500,00 per le spese tecniche e direzione lavori).
La doglianza è meritevole di accoglimento.
Sul punto si richiama l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (in termini Ordinanza
n. 21739/2019) secondo il quale, poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, esso comprende l'iva pur se la riparazione non è avvenuta, a meno che, come non si rinviene però nel caso in disamina al di là di mere ed unilaterali allegazioni di parte appellata, il danneggiato per l'attività svolta abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'iva versata.
Risponde del resto anche ad un principio di logica comune il fatto che il danneggiante debba tenere indenne il danneggiato da ogni spesa conseguente all'illecito, e che questi dovrà sostenere in conseguenza di ciò, anche il pagamento dell'iva, che per il medesimo costituisce un costo che non può essere recuperato in alcun modo, dovendo così far carico su colui che versa il risarcimento.
L'iva è conseguentemente dovuta anche se il danneggiato non ha ancora affrontato la spesa e non produce una fattura.
La condanna per la suddetta causale in favore di deve quindi rideterminarsi in definitivi € Parte_1
349.464,99 iva inclusa (286.446,71+63.018,28), di cui complessivi € 311.442,86 (255.281,03+56.161,83), in quanto importi esclusivamente riferibili ad da portare, come da domanda, in Controparte_1 compensazione, unitamente alla ulteriore voce di danno pari ad € 159.961,02 (così per definitivi €
471.403,88) con il controcredito di quest'ultima pari ad € 397.680,00.
Residua per l'effetto a favore dell'appellante l'importo di € 73.723,88 (471.403,88-397.680,00), sul quale è dovuta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalla data di verificazione del fatto illecito, che si colloca al momento del deposito della CTU (19.02.2017) fino a quella della presente sentenza e gli interessi legali che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su riportato e, per gli anni successivi sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale;
sull'importo complessivo come rideterminato spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo
Risultano assorbiti i residui motivi di appello, attinenti alla ritenuta incoerente regolamentazione delle spese di lite dovendo procedersi, per effetto della riforma della sentenza appellata, ad una nuova determinazione che tenga conto dell'esito complessivo della lite.
Passando in rassegna l'appello incidentale proposto da e dall'Arch. vi è Controparte_1 P_ motivo per sancirne l'infondatezza.
Con il primo motivo di appello incidentale detta impresa appaltatrice si duole della quantificazione del corrispettivo riconosciutole a saldo dell'appalto, che assume quindi incongrua.
In proposito si condivide l'argomentazione decisoria che ha aderito, in quanto coerenti e logiche, alle conclusioni prospettate dal CTU non ravvisandosi la dedotta contraddittorietà sul punto.
12 Ed invero, posta l'assenza di utili e differenziali riferimenti in atti di causa, risulta corretta la quantificazione
(pari ad € 125.300,00) delle varianti per come operata dall'ausiliare del Giudice e da questi recepita assumendosi a base di calcolo gli stessi parametri contrattuali intercorsi tra le parti.
A nulla rileva pertanto il proposto diverso riferimento ad una quantificazione secondo i parametri CCIAA, che si assumono essere stati indicati nel quesito formulato al CTU in sede di ATP.
Indipendentemente da una mancata e tempestiva censura del criterio di calcolo adottato nei tempi e modi processualmente a ciò demandati, esso è risultato in ogni caso da prescegliere in quanto maggiormente aderente alle originarie volontà negoziali.
Infondato è altresì il secondo motivo di appello incidentale attinente ad un incongruo riconoscimento dell'aliquota IVA (al 4%) sul corrispettivo dovuto da ad Parte_1 Controparte_1
A riguardo quest'ultima deduce che la categoria A8 definitivamente attribuita all'immobile, in quanto incompatibile con l'agevolazione “prima casa”, avrebbe dovuto indurre il Giudice all'applicazione dell'IVA al
22% come risulterebbe dalle fatture delle ditte subappaltatrici intervenute presso il cantiere e dalla stessa portate quali costi da richiedere al committente, peraltro da maggiorare del 14% per le spese generali e del
10% per l'utile da riconoscersi alla stessa.
In primo luogo si rappresenta come risulti inconferente il richiamo all'applicazione di un diverso e mutuabile campo IVA che contraddistinguerebbe i rapporti tra la e le ulteriori Controparte_1 imprese subappaltatrici, dovendo nella fattispecie, per quanto di specifico interesse in punto di determinazione della aliquota applicabile, farsi esclusivo riferimento al rapporto negoziale intercorrente tra committente ed appaltatrice.
Tale rapporto prevedeva l'affidamento di lavori per l'edificazione di un immobile del committente da destinare a “prima casa” ed in relazione ad esso è stata quindi correttamente applicata dal Giudice di prime cure l'IVA sul corrispettivo di appalto.
Alcun rilievo assume dunque il riferimento dell'appellante incidentale ad una diversa classificazione catastale poi attribuibile all'immobile.
Dalla rilettura degli atti di causa, del resto, emergono fatture di acconto, come riconosciuto dalla stessa appellante incidentale a pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, con aliquota al 4%.
Le fatture delle subappaltatrici, ad ogni buon conto, riportano contrastanti aliquote IVA ora al 4% ora al
10% laddove l'assunto secondo il quale la avrebbe diritto a vedersi riconoscere il Controparte_1 versamento della differenza IVA versata allo Stato rispetto a quella corrisposta dal committente nella misura del 4% è rimasta priva di riscontri probatori, come correttamente motivato nella decisione impugnata.
In ogni caso essa determinerebbe per la stessa appellante incidentale la possibilità di esperire eventuali rimedi fiscali.
Con il terzo motivo di gravame incidentale attinge da incoerenza la statuizione di Controparte_1 primo grado per aver escluso dalla condanna risarcitoria in via solidale con la Controparte_3 stessa quanto alla voce di danno riconosciuta in favore di rappresentata dalle spese Parte_1 tecniche di progettazione e direzione lavori per la progettazione termotecnica e strutturale.
La doglianza impinge in primo luogo nella inammissibilità essendo invero il , come di fatto espletato, Pt_1
l'unico legittimato a censurare il mancato riconoscimento di una condanna in via solidale anche di un
13 ulteriore soggetto potendo eventualmente lamentarsi del mancato accoglimento Controparte_1 di una sua domanda di regresso o di garanzia, nella fattispecie non esperita.
Si evidenzia comunque a riguardo che l'ausiliare del Giudice ha in effetti individuato tre categorie di vizi riscontrabili sul fabbricato, raggruppabili in vizi e difetti di carattere strutturale (cfr. pag. 59 CTU), vizi e difetti di carattere energetico ed impiantistico (cfr. pag. 77 CTU) ed altri vizi e difetti di carattere esecutivo o normativo (cfr. pag. 80 CTU).
La esposta critica non appare condivisibile condividendo la Corte l'iter motivazionale seguito dal Giudice di primo grado, non potendo individuarsi responsabilità della subappaltatrice delle opere edili
[...]
in relazione a spese tecniche (per complessivi € 26.500,00) derivanti da mancanze Controparte_3 relative alla fase di progettazione delle opere e gestione del cantiere rispettivamente imputabili, in ragione dei rispettivi ed incontroversi ruoli rivestiti, all'Arch. , quale Direttore dei Lavori e ad P_ [...]
quale General contractor, coordinatrice dell'appalto. Controparte_1
A nulla del resto rileva l'assunto secondo il quale i costi liquidati sarebbero inerenti alla riparazione di vizi anche riferibili a Controparte_3
Privo di pregio si manifesta altresì il quarto motivo di appello incidentale secondo il quale la statuizione impugnata avrebbe erroneamente escluso dal risarcimento del danno in favore di Controparte_11
conseguente alla accertata violazione della normativa antisismica. Parte_1
Quanto già detto in relazione allo speculare motivo di appello proposto da quest'ultimo costituisce valida ragione di rigetto della suddetta doglianza.
Si aggiunga, in ogni caso, quanto alla dedotta applicabilità alla fattispecie della normativa previgente (il
D.M. 16 gennaio 1996) di tenore meno restrittivo rispetto al D.M. 14 febbraio 2008 in ragione dell'avvenuto deposito del progetto strutturale nel giorno antecedente l'entrata in vigore di esso, come la statuizione impugnata abbia dato correttamente conto del regime normativo in concreto applicabile alla fattispecie.
Il certificato di collaudo statico depositato presso il competente Comune, appare significativo evidenziare, risulta citare, così da evidenziare la normativa assunta a riferimento, proprio il D.M. 14 febbraio 2008 apparendo in ogni caso dirimente la circostanza che il progetto strutturale è stato reso oggetto di aggiornamenti tanto che la pratica definitiva reca la data del 14 agosto 2012.
Risulta per l'effetto inequivoca la realizzazione ed il completamento dell'opera nel vigente regime della sopravvenuta normativa in materia antisismica.
Con il quinto ed ultimo motivo di appello incidentale si duole del riconoscimento Controparte_1 del danno in favore del committente derivante dai riscontrati vizi di carattere energetico ed impiantistico.
Anche tale assunto si rivela infondato.
Si osserva in proposito come la statuizione si conformi alle risultanze della CTU, che si ribadisce, anche a giudizio della Corte, essere esente da censure metodologiche ed aderente allo stato di fatto analizzato.
Alla stregua di tale indagine tecnica, pertanto, è dato riscontrare come il fabbricato oggetto di appalto non sia risultato conforme alla normativa vigente all'epoca delle variazioni essenziali apportate in corso d'opera, violando i limiti di dispersione termica ammessi ed in ogni caso non raggiungendo la classe energetica voluta.
Lo stesso ausiliare, accertando l'inadeguatezza dell'isolamento termico in più parti dell'immobile, ha del resto precisato che quest'ultimo (in particolare l'intero piano interrato) non risulti conforme né alla
14 normativa previgente né a quella attualmente in vigore, così da non potersi condividere i contrari assunti agitati dall'appellante incidentale secondo i quali i calcoli relativi alla conformità energetica nel progetto originario di cui al Permesso di Costruire avrebbero riguardato una classe energetica inferiore.
Ciò rilevato infondati si manifestano anche i motivi di appello proposti da da Controparte_3 potersi congiuntamente declinare in quanto tra loro interdipendenti poiché mirati, da una diversa angolazione giuridica, a censurare il capo condannatorio al risarcimento del danno, in via solidale, in favore di . Parte_1
In proposito si osserva come la condanna di detta subappaltatrice, si ricorda per la realizzazione delle opere murarie, trovi in effetti ragione nel già più volte menzionato ed apprezzato elaborato tecnico che, come diffusamente esposto nella valutazione del gravame principale, ha imputato a li Controparte_3 accertati vizi riferibili all'operato di posa in opera alla stessa demandati.
Non può invero riscontrarsi sul punto il dedotto vizio di ultrapetizione (rectius extrapetizione) rinvenibile a dire di detta appellante incidentale per essere stata richiesta da parte attrice la sua condanna per la sola supposta violazione della normativa antisismica e per gli interventi di consolidamento statico.
Ad una ripercorsa lettura degli atti di causa e degli argomenti oggetto di dibattito in prime cure non si rinviene alcuna alterazione degli elementi obiettivi dell'azione da parte del primo Giudice con consequenziale illegittima emissione di un provvedimento diverso da quello richiesto ovvero mediante attribuzione di un bene della vita diverso da quello conteso, così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori mediante l'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso.
Nella fattispecie, attinente ad un'azione ex art. 1669 c.c., non è invero dato riscontrare nella condanna risarcitoria per quanto di ragione imputata a nessun contrasto con gli elementi Controparte_3 acquisiti al processo ovvero l'estraneità della pronuncia adottata con l'oggetto del giudizio.
Il capo condannatorio risulta per l'effetto aderente e compatibile con il thema controversum, come definito con le rispettive tesi difensive dedotte in causa.
Ciò risultando, la ripartizione attuata, in effetti conforme al dettato di cui all'art. 2055 c.c. ovvero del principio del c.d. concorso di causa, presupponente, come nel caso di cui si giudica, un illecito frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro, di più agenti.
La solidarietà dei responsabili dell'illecito (art. 1292 ss. c.c.), nella fattispecie emergente da più azioni colpose costituenti fatti illeciti distinti ma comunque legati da un vincolo di interdipendenza e quindi concorrenti in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno, è dunque posta a maggior tutela della posizione del danneggiato nonché allo scopo di agevolarlo sul piano probatorio.
Quanto infine alla censurata regolamentazione delle spese di lite si osserva come la stessa sia rispettosa dei parametri di riferimento, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche trattate e della molteplicità delle parti coinvolte.
Ciò posto, infondato risulta anche essere l'ultimo motivo di appello incidentale con il quale
[...] si duole della mancata manleva di quanto la stessa è stata condannata a corrispondere Controparte_3
a titolo di spese legali.
La pronuncia soltanto apparentemente risulta distonica con i recenti pronunciamenti della Suprema Corte
(cfr. n. 4275/2024) che ha avuto modo di rilevare come l'assicurato che convenuto in giudizio dal terzo danneggiato chiami in causa l'assicuratore per essere tenuto indenne vanta nei confronti di quest'ultimo il
15 diritto al rimborso delle spese di lite, sostenute per la chiamata in causa, delle spese di resistenza per contrastare l'iniziativa del terzo e delle spese di soccombenza che eventualmente sia stato condannato a pagare al terzo vittorioso .
Ed invero, trattandosi di diritti eterodeterminati, tutti e tre i crediti, come però non si rinviene nella fattispecie, devono costituire oggetto di altrettante domande che l'assicurato ha l'onere di formulare in modo chiaro ed univoco, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi.
A ciò pertanto non soddisfa la mera richiesta, da parte della citata chiamante, di condanna della terza chiamata ad ogni somma che …. fosse condannata a versare ovvero la generica richiesta di condanna, non soggettivamente riferibile, alla rifusione delle spese di lite.
Declinando, da ultimo il gravame incidentale proposto anche dalla stessa compagnia assicuratrice chiamata in manleva da attinente alla riproposta inoperatività della polizza n. Controparte_3
2013/25/6066250 assicurazione postuma decennale conclusa in data 5 ottobre 2012 e con decorrenza fino al 5 ottobre 2022, il Collegio ad una attenta rilettura delle clausole contrattuali, eseguita non in modo atomistico come pretenderebbe la difesa di bensì di insieme, come Controparte_4 correttamente operato dal Giudice di prime cure, mediante richiamo ai generali criteri di ermeneutica negoziale, condivide la sancita sussistenza della copertura assicurativa.
Il richiamo ai “gravi difetti” di cui all'art. 1669 c.c. rinvenibile nell'art.
1.1. e nello stesso glossario allegato alla scheda informativa assicurativa nonché tenuto conto delle esclusioni dalla copertura espressamente indicate nell'art. 2 delle condizioni generali di contratto, ben giustifica la manleva dell'assicurata nei limiti del segmento di responsabilità accertato a carico di quest'ultima e tenuto conto delle limitazioni contrattuali, con ciò dovendo quindi respingersi anche la doglianza manifestata sullo specifico punto.
La sentenza impugnata appare, alla stregua delle considerazioni che precedono, suscettibile di riforma esclusivamente in parziale accoglimento dell'appello principale come sopra puntualizzato, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese di primo grado quanto ai rapporti processuali intercorrenti tra , Parte_1 Controparte_1
e tenuto conto dell'esito complessivo della lite che attuata la compensazione
[...] Controparte_10 tra i rispettivi controcrediti ha visto il riconoscimento di una maggior posta creditoria in favore del primo vanno compensate per ¼ e poste a carico dei secondi in solido per i residui 3/4.
Esse vengono quindi liquidate, per l'intero, in favore di sulla scorta del D.M. Ministero Parte_4 della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al decisum (€ 73.723,88), applicati i parametri medi, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 fase di studio, € 1.628,00 fase introduttiva, €
5.670,00 istruttoria/trattazione, € 4.253,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge.
Analoga ripartizione si ritiene di dover osservare anche per il presente grado di giudizio, con compensazione di 1/3 e consequenziale condanna di e n Controparte_1 Controparte_10 solido al pagamento dei residui 2/3 delle spese di lite che si liquidano in favore di , per Parte_1
l'intero, nella misura di € 2.556,00 per esborsi, € 9.991,00 per compensi professionali (€ 2.977,00 fase di studio, € 1.911,00 fase introduttiva, € 5.103,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali
(15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Quanto ai rapporti processuali tra tutte le altre parti tenuto conto di una reciproca soccombenza e della sostanziale equivalenza delle questioni giuridiche ed economiche trattate, trova legittimazione una
16 integrale compensazione delle spese del grado, mentre si ritiene di dover porre a definitivo carico di
, e in ragione di Parte_1 Controparte_1 Controparte_10 Controparte_3 una reciproca soccombenza, le spese di CTU di primo grado con vincolo di solidarietà tra loro e con reciproca ed integrale compensazione delle spese per le rispettive consulenze di parte.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico degli appellanti incidentali - trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
1933/2022 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1 Controparte_1 [...]
appellanti incidentali, nonché CP_10 Controparte_3 Controparte_4 [...]
avverso la sentenza n. 430/2022 pubblicata in data 15 Controparte_15 marzo 2022 del Tribunale Ordinario di Vicenza, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA gli appelli incidentali proposti da Controparte_1 Controparte_10 [...]
e Controparte_3 Controparte_4
2. In parziale accoglimento dell'appello principale proposto da ed in riforma dei capi 1 Parte_1
e 4 della sentenza appellata, fermo il resto, per quanto specificato in parte motiva ridetermina il credito risarcitorio di quest'ultimo nei confronti di e di Controparte_1 CP_10 ella misura di € 471.403,88 iva inclusa e per l'effetto, attuata la compensazione con i
[...] riconosciuti e rispettivi controcrediti vantati e di cui alle spiegate domande riconvenzionali
CONDANNA in via solidale in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e lla corresponsione in favore di dell'importo di Controparte_10 Parte_1 definitivi € 73.723,88 oltre rivalutazione ed interessi secondo quanto puntualizzato in motivazione.
3. COMPENSA per 1/4 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, , con Controparte_10 Parte_1
CONDANNA degli stessi in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e lla rifusione dei residui 3/4 in favore di che Controparte_10 Parte_1 liquida, per l'intero, in € 14.103,00 per compenso professionale quanto al primo grado ed in €
2.556,00 per esborsi, € 9.991,00 per compensi professionali, per il presente grado di appello, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
4. PONE definitivamente a carico di , Parte_1 Controparte_1 Controparte_10
e con vincolo di solidarietà tra loro, le spese di CTU relative al Controparte_3 procedimento per accertamento tecnico preventivo, con integrale e reciproca compensazione delle spese per l'assistenza tecnica in detta fase.
5. COMPENSA integralmente tra tutte le ulteriori parti contendenti le spese del grado.
6. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché Controparte_1 Controparte_3
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Controparte_4 nonché iano obbligati, ciascuno, a versare un ulteriore importo a titolo di Controparte_10 contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
17 Così deciso in Venezia il 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore
(Dott. Pierluigi Galella)
Il Presidente
(Dott. Alessandro Rizzieri)
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