Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02306/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03137/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3137 del 2025, proposto da
NE OR NI, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Fusari, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Cosseria n. 2;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi a seguito di sentenza n. 1628/2023 depositata in data 25/05/2023 del Tribunale di Milano-sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. RD SO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato in data 11 agosto 2025 e depositato il successivo 13 agosto, la signora NE OR NI agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1628/2023 del 25 maggio 2023 (R.G. n. 2591/2023) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a corrisponderle l’importo complessivo lordo di € 866,16, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di “retribuzione professionale docenti” ex art. 7, CCNL 2001, dovuta alla ricorrente in forza delle attività svolte alle dipendenze dell’amministrazione scolastica, sulla scorta di contratti di lavoro a tempo determinato, nell’anno scolastico 2021/2022.
Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore del difensore antistatario e non formano dunque oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
La ricorrente chiede, altresì, che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
All’udienza in camera di consiglio del 9 aprile 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Nei termini di seguito precisati, il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Sul piano formale, si rileva la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 27 agosto 2023, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, parte ricorrente dichiara, con la memoria finale, che la sentenza è stata parzialmente eseguita, essendo stata pagata la somma capitale e residuando tuttavia da pagare gli interessi legali; la parte resistente non ha fornito alcun chiarimento sul punto.
Per quanto attiene al pagamento degli accessori indicati nella sentenza da ottemperare, pertanto, il credito, non è contestato nell’ an e nel quantum . In tale contesto, a fronte del pagamento solo parziale, deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero dell’istruzione e del merito, con conseguente fondatezza del ricorso in parte qua .
In conseguenza, va assegnato all’Amministrazione il termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per il pagamento degli importi ancora dovuti alla ricorrente a titolo di interessi legali.
L’avvenuto pagamento della parte capitale del debito induce a soprassedere, allo stato, alla nomina di un Commissario ad acta .
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del contenuto valore della causa nonché dell’assenza di profili di complessità, sono equitativamente liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere, nel termine indicato in parte motiva, al pagamento degli interessi stabiliti dalla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1628/2023 del 25 maggio 2023.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell’importo complessivo di € 500,00 (cinquecento euro), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Marco Fusari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
RD SO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Laura Patelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RD SO |
IL SEGRETARIO