Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/01/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.Giuseppe Minervini, all'esito di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 222 dell'anno 2022 R.G.
TRA
avv. G VINCENTI Parte_1
-Ricorrente-
Contro
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
, C CP_5 CP_6
-Resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2022 la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto: di accertare l'illegittimità della graduatoria finale relativa al bando pubblicato in data 28 ottobre 2020; di ordinare la rideterminazione di tale graduatoria con l'assegnazione in suo favore di 19 giorni di anzianità detratta con collocazione consequenziale al 28 posto della graduatoria definitiva e con pagamento delle spese di causa. Costituitisi in giudizio, la Pa convenuta ha contestato anche nel merito le avverse pretese ed ha richiesto il rigetto del ricorso. Integrato il contraddittorio con le contro interessate ed istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia delle controinteressate e Controparte_7
che sebbene ritualmente evocate non si sono costituite in giudizio. Controparte_8
2. Va disattesa l'eccezione di nullità della notifica sul rilievo che il ricorso non è stato notificato all'Avvocatura dello Stato ma direttamente alla Pa convenuta ove si consideri che essa si è ritualmente costituita e non ha lamento alcun vulnus nella pretese difensive sicchè deve ritenersi che tale costituzione abbia avuto valenza sanante del vizio de quo.
3. Tanto chiarito e passando al merito, l'istante assume : di essere dipendente in ruolo presso l' convenuto, quale ispettore del lavoro inquadrato nell'area funzionale III fascia economica F2; CP_1 in data 28 ottobre 2020 veniva pubblicato bando in relazione ad un procedura per l'attribuzione di n.29 posti nella fascia retributiva superiore;
nella graduatoria definitiva venivano decurtati 19 giorni
tale decurtazione le ha impedito di collocarsi nel 28 posto della graduatoria.
4. Va premesso che, secondo condivisibile giurisprudenza, "la lex specialis di gara deve essere interpretata in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in essa contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima" (Consiglio di Stato , sez. V , 8 agosto 2022 ,
n. 7022). Più specificamente, si è ritenuto anche che "l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dall' art. 1362 c.c. e seguenti per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata alla interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l'intento dell'amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell'atto (interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. , gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative" ( Consiglio di
Stato , sez. V , 29 luglio 2022 , n. 6699).
5.1. Tanto chiarito va subito rilevato che secondo l'art.4 del bando nella procedura de qua il punteggio viene assegnato sulla base di due criteri: esperienza professionale ed i titoli di studio.
5.2. In particolare, secondo l'art. 5 comma 4 del bando: “ nel computo dell'anzianità di servizio maturata non sono considerati i periodi di aspettativa e/o istituti analoghi che interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio”
5.3. Costituisce circostanza pacifica che in relazione ai 19 giorni in contestazione l'istante ha goduto di un periodo di aspettativa nel periodo temporale 5 - 23 maggio 2014 per esigenze personali o di famiglia ex art. 40 CCNL Funzioni centrali secondo cui per il periodo di relativo godimento non si fa luogo a retribuzione né esso è computabile ai fini dell'anzianità.
5.4. In considerazione della disciplina peculiare del congedo goduto dall'istante testè richiamata e della previsione letterale del cit. art. 5 comma 4 del bando, non pare dubbio che il periodo di 19 giorni in contestazione non possano computarsi ai fini dell'anzianità dell'istante ai fini della procedura di che trattasi e per conseguenza la pretesa di collocamento al 28 posto della graduatoria definitiva de qua è senza fondamento normativo.
6. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276
2 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 17/05/2018) 08-06-
2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-
06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015
n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
7. Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, la novità e complessità delle questioni affrontate costituiscono giusti motivi per disporne la compensazione integrale fra le parti costituite. Nulla si dispone sulle spese in favore delle parti contumaci.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra domanda istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la contumacia di e e nulla si dispone sulle spese;
Controparte_7 Controparte_8 rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Bari, 23.1.2025
Il Giudice del Lavoro dott.Giuseppe Minervini
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