TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 6089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6089 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. RE LI LL,
lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. trasmesse (con modalità telematica) da Controparte_1
e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali;
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46215/2024 R.G. promossa da:
p.IVA ), in persona del legale rappresentante Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Gregorio Cannizzaro (c.f.
[...]
e LA LL (c.f. ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata agli indirizzi PEC: o Email_1
(FAX: 0270101669); Email_2
- opponente – contro (c.f. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge P.IVA_2 dall'Avvocatura dello Stato (c.f. ), presso la quale è domiciliato per legge, in P.IVA_3
Milano, via Freguglia n. 1 (PEC: ; Email_3
- opposto -
con ricorso trasmesso telematicamente il 20.12.2024, iscritto a ruolo generale il 27.12.2024;
avente a oggetto: opposizione a provvedimento sanzionatorio del Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 14 novembre 2024, n. 711 del Registro provvedimenti, notificato il
22.11.2024;
Conclusioni dell'opponente:
<
- in via preliminare, dichiarare l'illegittimità del provvedimento no. 711 del 14 novembre
2024, notificato a mezzo PEC in data 22 novembre 2024, e conseguentemente annullarlo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- sempre in via preliminare, confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione contenuta nel provvedimento no. 711 del 14 novembre 2024 pronunciata inaudita altera parte in data 28 febbraio 2025 sino alla pronuncia definitiva emessa a conclusione del presente procedimento;
- in via incidentale, si chiede di accertare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 137 e 139 d. lgs. 196/2003 poiché in violazione degli articoli 3, 11, 21, 117 co.1 Cost. in relazione all'art. 85 Regolamento
2016/679 e, per l'effetto, rimettere la questione alla Corte Costituzionale;
- in via principale e nel merito, accogliere la domanda proposta e procedere all'annullamento del Provvedimento no. 711 del 14 novembre 2024 emesso dall'Autorità con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 15.000,00 e per l'effetto ordinare all'Autorità la cancellazione della relativa annotazione sul registro interno dell'Autorità;
- Con vittoria di spese e onorari del giudizio.>>
2 Conclusioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali:
< respingere le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e di competenze di lite>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La ricorrente che ha assunto le conclusioni riportate in epigrafe, ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il provvedimento n. 711 adottato in data 14 novembre 2024 dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (PD), con cui è stato a essa ingiunto, ai sensi degli artt.
166 co. 7 del Codice (in materia di protezione dei dati personali) e 18 della legge n. 689/1981, di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto degli artt. 2-quater, 166 co. 2 del Codice cit. e 83, parr. 3 e 5, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per le violazioni degli artt. 5, par. 1, lett.
a) e c) GDPR, 137 co. 3 Codice e 6 delle "Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell´attività giornalistica" adottate con Regolamento del Garante per la
Protezione dei Dati Personali (in GU n. 3 del 4.1.2019), ravvisate nella pubblicazione in data
18.8.2023, sulla testata giornalistica online www.palermotoday.it edita dalla ricorrente di articolo intitolato “La confessione dello stupro di gruppo via Whatsapp: 'Mi sono CP_1 schifiato, eravamo 100 cani su una gatta'”, nel quale si riportavano numerosi messaggi tratti da chat tra gli autori di episodio di violenza sessuale di gruppo su una ragazza diciannovenne, avvenuto al Foro Italico di Palermo.
L'opponente sostiene, in primo luogo, che vi sarebbe stato un “ritardo abnorme nell'emanazione del provvedimento da parte del Garante”, con superamento del termine perentorio di 120 giorni stabilito per la conclusione del procedimento sanzionatorio dal
Regolamento n. 2/2019 adottato dall'Autorità Garante con delibera 4.4.2019, nonché in violazione del “legittimo affidamento” di circa la positiva conclusione del CP_1
3 procedimento avviato dal PD (comunicazione di avvio pervenuta in data 11.1.2024 e controdeduzioni difensive di inviate al Garante il 5.2.2024). CP_1
Con riguardo al merito della pretesa sanzionatoria del PD, l'editore opponente lamenta che:
- il provvedimento impugnato manchi del tutto dell'indicazione dei passaggi dell'articolo del
18.8.2023 che sarebbero “eccessivamente specifici”;
- in ogni caso tali passaggi non sarebbero riferibili “a un preciso soggetto”, atteso che l'articolo non menziona il nome della vittima;
- con la pubblicazione del 18.8.2023 non è stata posta in essere alcuna delle violazioni rilevate dal Garante;
- la notizia era di particolare interesse pubblico e l'articolo intendeva contrastare la
“colpevolizzazione della giovane donna”;
- quanto riferito dalla giornalista autrice dell'articolo era assolutamente fedele alle risultanze delle indagini, come tratte dalle ordinanze di custodia cautelare adottate il 28.7 e l'11.8.2023 dal GIP presso il Tribunale di Palermo;
- il legislatore italiano non ha adempiuto l'obbligo di dare attuazione all'art. 85 del GDPR, per il quale avrebbe dovuto disciplinare il bilanciamento tra le libertà di espressione e di informazione e le esigenze di tutela della riservatezza;
- ciò renderebbe costituzionalmente illegittimi gli artt. 137 e 139 del Codice (d.lgs. 196/2003)
“per contrasto con l'art. 85 GDPR, quale norma interposta, in relazione agli artt. 3, 11, 21e
117 comma 1 Cost.”;
- dal giorno del provvedimento del Garante, l'articolo è stato inserito in una sezione del sito web alla quale gli utenti non hanno accesso.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali si è costituito nel presente giudizio con comparsa di risposta depositata il 4.7.2025. Ha chiesto il rigetto delle domande proposte da di cui ha sostenuto l'infondatezza. Controparte_1
Con decreto 28.2.2025, questo giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento oggetto di opposizione, fino al termine assegnato per il deposito di note scritte.
*
4 1.- Osserva il giudice che, se è vero che il provvedimento impugnato non enuncia specificatamente i passaggi dell'articolo sanzionato ritenuti dall'Autorità Garante violativi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, che dispone il contemperamento del diritto alla riservatezza con la libertà di stampa, è però altresì vero che detto provvedimento si riferisce espressamente all'articolo del 18.8.2023 e che di questo censura il contenuto nella sua interezza.
Del resto, come si ricava dalla lettura delle difese dell'opponente, ha ben compreso CP_1 quanto era oggetto di contestazione, articolando argomentazioni pertinenti, in base alle quali ha potuto sostenere che “nessuna delle violazioni evidenziate dal Garante” è stata posta in essere da con la pubblicazione dell'articolo del 18 agosto 2023 (ricorso, pag. 11). CP_1
In ogni caso, come osserva la difesa dell'opposto richiamando Cass. 11.10.2023 ord. n. CP_4
28417, “in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione sulla base di un apprezzamento discrezionale (e multis, Cass. 15 giugno 2020, n. 11481; Cass. 27 dicembre 2018, n. 33373, non mass.; Cass.
10 aprile 2018, n. 8792, non mass.; Cass. 9 gennaio 2017, n. 192; Cass. 17 agosto 2016, n.
17143; Cass. 2 aprile 2015, n. 6778, in relazione all'art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689; e già
Cass. 17 aprile 2013, n. 9255; Cass. 24 marzo 2004, n. 5877; Cass. 10 dicembre 1996, n.
10976)”.
In altre parole, come afferma Cass. 28417/23 cit. proprio con riguardo alle impugnative di sanzioni irrogate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, “il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà e dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente
5 non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass., sez. un., 28 gennaio 2010, n. 1786)”.
2.- Ciò detto, ad avviso di questo giudice la pubblicazione dell'articolo di cui trattasi (All. C di parte opponente, doc. 3 merita la del tutto congrua pena pecuniaria di € 15.000,00, CP_4 inflitta dal Garante all'editore CP_1
2.1.- Invero l'opponente ha eccepito l'illegittimità, per tardività, del provvedimento del PD,
a dire di assunto oltre il termine, di cui afferma la perentorietà, stabilito dal CP_1
Regolamento n. 2/2019 della stessa Autorità Garante. Occorre, cioè, chiedersi se il potere di applicare una sanzione all'editore responsabile della pubblicazione si sia estinto, per effetto del superamento di un termine perentorio previsto dalla normativa.
In proposito deve innanzitutto osservarsi che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, i termini indicati nella Tabella B dell'Allegato 1 al Regolamento
n. 2/2019, adottato con delibera del 4.4.2019, concernente l'individuazione dei termini (e delle unità organizzative responsabili) dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali, sono meramente ordinatori.
Peraltro, quand'anche si aderisse al diverso orientamento, espresso da Cons. Stato 19.1.2021
n. 584, secondo cui detti termini sarebbero invece perentori, deve affermarsi che nel caso in esame non sono stati superati né il termine di diciotto mesi dall'avvio del procedimento a seguito di segnalazione ex art. 144 del Codice (in data 21.8.2023: doc. 2 PD) per l'adozione del provvedimento correttivo (23 e 29 agosto 2023), né il termine di cinque anni dalla commessa violazione previsto per l'adozione di ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzione ex art. 166 co. 7 Codice.
2.2- Escluso, dunque, che nel caso in esame il potere/dovere di applicazione della sanzione sia perento per il trascorrere del tempo, occorre tenere conto che l'art. 137 co. 3 del Codice in
6 materia di riservatezza1 afferma che, in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per finalità giornalistiche, restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali, e, in particolare, tra tali limiti, quello che impone l'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Devono inoltre considerarsi le Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, adottate dal Garante per la Protezione dei Dati
Personali in ottemperanza al disposto dell'art. 139 del Codice (in Gazzetta Ufficiale n. 3 del
4.1.2019), volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all´informazione e con la libertà di stampa (art. 1 co. 1 Reg. deontologiche e art. 85 co. 1
GDPR2).
Tali Regole, all'art. 6, rubricato “Essenzialità dell´informazione”, dispongono che “La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”.
Il successivo art. 8 (anch'esso richiamato dal provvedimento sanzionatorio impugnato), rubricato “Tutela della dignità delle persone”, soggiunge che, “Salva l´essenzialità dell´informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia”.
In tale quadro normativo la giurisprudenza non può che affermare (come Cass. 24.12.2020 ord. n. 29584) che “In tema di diritto alla riservatezza, il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato, ma pur sempre nel rispetto, tra l'altro, del codice deontologico, richiamato dall'art. 139 del d.lgs. n.
196 del 2003”.
7 2.3.- Con riguardo alla fattispecie sottoposta al vaglio di questo giudice, deve osservarsi che l'articolo pubblicato il 18.8.2023 sulla testata giornalistica online www.palermotoday.it (All.
C di parte opponente e doc. 3 di parte opposta, alla cui lettura si rinvia, anche al fine di evitare di trascrivere e di rinnovare l'eco delle scellerate affermazioni dei sospetti rei), riportando il contenuto di messaggi che gli indagati quali autori della violenza avevano inviato via whatsapp, nonché il contenuto di comunicazioni intercettate dai Carabinieri, fornisce dettagli osceni, del tutto inessenziali alla descrizione dell'accaduto, facendo emergere un ritratto della vittima delineato esclusivamente dai racconti autocompiaciuti di coloro che si affermavano protagonisti della violenza, e dai commenti da questi brutalmente espressi.
In tal modo l'articolo di cui trattasi ha certamente travalicato, non di poco, quanto necessario a fini di informazione in ordine al fatto di cronaca. Per il suo contenuto oggettivo, esso ha indubitabilmente conseguito il solo risultato (forse – come sostiene la ricorrente - aldilà dell'intenzione della redattrice dell'articolo) di ledere la dignità della persona che aveva patito la violenza (in violazione della regola di cui all'art. 8 sopra citato).
Quanto il lettore può trarre dal pezzo giornalistico non aggiunge nulla ai termini essenziali della notizia già pubblicata dalla stampa nazionale nei giorni precedenti. Esso, scevro di un vero approfondimento di tipo antropo-socio-psicologico, risulta – secondo questo giudice – idoneo esclusivamente a solleticare pensieri e sentimenti perversamente pruriginosi, o pruderie, o, nel migliore dei casi, un sentimento di pietà per la sciagurata vittima. Nell'un caso o nell'altro, la finalità informativa appare ridotta a ben poca cosa, mentre assai maggiore risulta la lesione pubblicamente e oggettivamente arrecata alla dignità della persona che dovette subire l'assalto del gruppo di violentatori (autodefinitisi “cani”), dileggiata dagli stessi stupratori ed esposta al pubblico ludibrio dall'articolo de quo.
2.4.- Invero l'opponente si difende dall'incolpazione sottolineando che il pezzo giornalistico, che non contiene il nome della vittima né altro dato personale, non la renderebbe identificabile.
8 La difesa è però infondata: come osservato dal Garante, infatti, la persona cui si faceva riferimento nell'articolo era, nell'immediatezza dei fatti, certamente identificabile quantomeno da parte della cerchia dei suoi parenti, amici e conoscenti, oltre che da parte delle cerchie dei numerosi indagati per quel reato, che aveva avuto notevole eco sugli organi di stampa nazionale.
2.5.- Quanto alla circostanza allegata da che, tempo dopo la pubblicazione CP_1 dell'articolo di cui trattasi, la giovanissima vittima abbia ritenuto di esporsi pubblicamente sui social network e si sia palesata rilasciando alcune interviste televisive, essa, non solo per considerazione attinente al piano diacronico, non elide né diminuisce in alcun modo l'illiceità del trattamento del dato, effettuato dall'opponente per finalità giornalistica ma oltrepassando i limiti dell'essenzialità dell'informazione e del rispetto della dignità della persona.
3.- Infine, l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme violate da (artt. 137 CP_1
e 139 del Codice) appare a questo giudice manifestamente infondata, non essendo ravvisabile alcun contrasto della normativa, integrata dal summenzionato regolamento deontologico (in
G.U. n. 3 del 4.1.2019), con gli artt. 3, 11, 21 e 117 co. 1 Cost.
4.- Poiché, per le considerazioni che precedono, deve ritenersi sussistente la violazione degli artt. 5 par. 1 lett. c) del GDPR, 137 co. 3 del Codice, 6 e 8 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, l'opposizione proposta da deve essere respinta. Controparte_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
9 rigetta l'opposizione proposta da avverso il provvedimento del Garante per Controparte_1
la Protezione dei Dati Personali n. 711 del 14 novembre 2024;
condanna a rifondere al le Controparte_1 Controparte_3
spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in € 5.000,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e oneri di legge).
Milano, 21.7.2025.
Il giudice
RE LI LL
Manda la Cancelleria a darne comunicazione alle parti costituite.
Milano, 21.7.2025.
Il giudice
RE LI LL
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 d.lgs. 196/2003; 2 Regolamento UE 2016/679;
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. RE LI LL,
lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. trasmesse (con modalità telematica) da Controparte_1
e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali;
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46215/2024 R.G. promossa da:
p.IVA ), in persona del legale rappresentante Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Gregorio Cannizzaro (c.f.
[...]
e LA LL (c.f. ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata agli indirizzi PEC: o Email_1
(FAX: 0270101669); Email_2
- opponente – contro (c.f. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge P.IVA_2 dall'Avvocatura dello Stato (c.f. ), presso la quale è domiciliato per legge, in P.IVA_3
Milano, via Freguglia n. 1 (PEC: ; Email_3
- opposto -
con ricorso trasmesso telematicamente il 20.12.2024, iscritto a ruolo generale il 27.12.2024;
avente a oggetto: opposizione a provvedimento sanzionatorio del Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 14 novembre 2024, n. 711 del Registro provvedimenti, notificato il
22.11.2024;
Conclusioni dell'opponente:
<
- in via preliminare, dichiarare l'illegittimità del provvedimento no. 711 del 14 novembre
2024, notificato a mezzo PEC in data 22 novembre 2024, e conseguentemente annullarlo, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- sempre in via preliminare, confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione contenuta nel provvedimento no. 711 del 14 novembre 2024 pronunciata inaudita altera parte in data 28 febbraio 2025 sino alla pronuncia definitiva emessa a conclusione del presente procedimento;
- in via incidentale, si chiede di accertare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 137 e 139 d. lgs. 196/2003 poiché in violazione degli articoli 3, 11, 21, 117 co.1 Cost. in relazione all'art. 85 Regolamento
2016/679 e, per l'effetto, rimettere la questione alla Corte Costituzionale;
- in via principale e nel merito, accogliere la domanda proposta e procedere all'annullamento del Provvedimento no. 711 del 14 novembre 2024 emesso dall'Autorità con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 15.000,00 e per l'effetto ordinare all'Autorità la cancellazione della relativa annotazione sul registro interno dell'Autorità;
- Con vittoria di spese e onorari del giudizio.>>
2 Conclusioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali:
< respingere le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e di competenze di lite>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La ricorrente che ha assunto le conclusioni riportate in epigrafe, ha proposto Controparte_1 opposizione avverso il provvedimento n. 711 adottato in data 14 novembre 2024 dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (PD), con cui è stato a essa ingiunto, ai sensi degli artt.
166 co. 7 del Codice (in materia di protezione dei dati personali) e 18 della legge n. 689/1981, di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal combinato disposto degli artt. 2-quater, 166 co. 2 del Codice cit. e 83, parr. 3 e 5, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per le violazioni degli artt. 5, par. 1, lett.
a) e c) GDPR, 137 co. 3 Codice e 6 delle "Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell´attività giornalistica" adottate con Regolamento del Garante per la
Protezione dei Dati Personali (in GU n. 3 del 4.1.2019), ravvisate nella pubblicazione in data
18.8.2023, sulla testata giornalistica online www.palermotoday.it edita dalla ricorrente di articolo intitolato “La confessione dello stupro di gruppo via Whatsapp: 'Mi sono CP_1 schifiato, eravamo 100 cani su una gatta'”, nel quale si riportavano numerosi messaggi tratti da chat tra gli autori di episodio di violenza sessuale di gruppo su una ragazza diciannovenne, avvenuto al Foro Italico di Palermo.
L'opponente sostiene, in primo luogo, che vi sarebbe stato un “ritardo abnorme nell'emanazione del provvedimento da parte del Garante”, con superamento del termine perentorio di 120 giorni stabilito per la conclusione del procedimento sanzionatorio dal
Regolamento n. 2/2019 adottato dall'Autorità Garante con delibera 4.4.2019, nonché in violazione del “legittimo affidamento” di circa la positiva conclusione del CP_1
3 procedimento avviato dal PD (comunicazione di avvio pervenuta in data 11.1.2024 e controdeduzioni difensive di inviate al Garante il 5.2.2024). CP_1
Con riguardo al merito della pretesa sanzionatoria del PD, l'editore opponente lamenta che:
- il provvedimento impugnato manchi del tutto dell'indicazione dei passaggi dell'articolo del
18.8.2023 che sarebbero “eccessivamente specifici”;
- in ogni caso tali passaggi non sarebbero riferibili “a un preciso soggetto”, atteso che l'articolo non menziona il nome della vittima;
- con la pubblicazione del 18.8.2023 non è stata posta in essere alcuna delle violazioni rilevate dal Garante;
- la notizia era di particolare interesse pubblico e l'articolo intendeva contrastare la
“colpevolizzazione della giovane donna”;
- quanto riferito dalla giornalista autrice dell'articolo era assolutamente fedele alle risultanze delle indagini, come tratte dalle ordinanze di custodia cautelare adottate il 28.7 e l'11.8.2023 dal GIP presso il Tribunale di Palermo;
- il legislatore italiano non ha adempiuto l'obbligo di dare attuazione all'art. 85 del GDPR, per il quale avrebbe dovuto disciplinare il bilanciamento tra le libertà di espressione e di informazione e le esigenze di tutela della riservatezza;
- ciò renderebbe costituzionalmente illegittimi gli artt. 137 e 139 del Codice (d.lgs. 196/2003)
“per contrasto con l'art. 85 GDPR, quale norma interposta, in relazione agli artt. 3, 11, 21e
117 comma 1 Cost.”;
- dal giorno del provvedimento del Garante, l'articolo è stato inserito in una sezione del sito web alla quale gli utenti non hanno accesso.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali si è costituito nel presente giudizio con comparsa di risposta depositata il 4.7.2025. Ha chiesto il rigetto delle domande proposte da di cui ha sostenuto l'infondatezza. Controparte_1
Con decreto 28.2.2025, questo giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento oggetto di opposizione, fino al termine assegnato per il deposito di note scritte.
*
4 1.- Osserva il giudice che, se è vero che il provvedimento impugnato non enuncia specificatamente i passaggi dell'articolo sanzionato ritenuti dall'Autorità Garante violativi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, che dispone il contemperamento del diritto alla riservatezza con la libertà di stampa, è però altresì vero che detto provvedimento si riferisce espressamente all'articolo del 18.8.2023 e che di questo censura il contenuto nella sua interezza.
Del resto, come si ricava dalla lettura delle difese dell'opponente, ha ben compreso CP_1 quanto era oggetto di contestazione, articolando argomentazioni pertinenti, in base alle quali ha potuto sostenere che “nessuna delle violazioni evidenziate dal Garante” è stata posta in essere da con la pubblicazione dell'articolo del 18 agosto 2023 (ricorso, pag. 11). CP_1
In ogni caso, come osserva la difesa dell'opposto richiamando Cass. 11.10.2023 ord. n. CP_4
28417, “in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione sulla base di un apprezzamento discrezionale (e multis, Cass. 15 giugno 2020, n. 11481; Cass. 27 dicembre 2018, n. 33373, non mass.; Cass.
10 aprile 2018, n. 8792, non mass.; Cass. 9 gennaio 2017, n. 192; Cass. 17 agosto 2016, n.
17143; Cass. 2 aprile 2015, n. 6778, in relazione all'art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689; e già
Cass. 17 aprile 2013, n. 9255; Cass. 24 marzo 2004, n. 5877; Cass. 10 dicembre 1996, n.
10976)”.
In altre parole, come afferma Cass. 28417/23 cit. proprio con riguardo alle impugnative di sanzioni irrogate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, “il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà e dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente
5 non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass., sez. un., 28 gennaio 2010, n. 1786)”.
2.- Ciò detto, ad avviso di questo giudice la pubblicazione dell'articolo di cui trattasi (All. C di parte opponente, doc. 3 merita la del tutto congrua pena pecuniaria di € 15.000,00, CP_4 inflitta dal Garante all'editore CP_1
2.1.- Invero l'opponente ha eccepito l'illegittimità, per tardività, del provvedimento del PD,
a dire di assunto oltre il termine, di cui afferma la perentorietà, stabilito dal CP_1
Regolamento n. 2/2019 della stessa Autorità Garante. Occorre, cioè, chiedersi se il potere di applicare una sanzione all'editore responsabile della pubblicazione si sia estinto, per effetto del superamento di un termine perentorio previsto dalla normativa.
In proposito deve innanzitutto osservarsi che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, i termini indicati nella Tabella B dell'Allegato 1 al Regolamento
n. 2/2019, adottato con delibera del 4.4.2019, concernente l'individuazione dei termini (e delle unità organizzative responsabili) dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali, sono meramente ordinatori.
Peraltro, quand'anche si aderisse al diverso orientamento, espresso da Cons. Stato 19.1.2021
n. 584, secondo cui detti termini sarebbero invece perentori, deve affermarsi che nel caso in esame non sono stati superati né il termine di diciotto mesi dall'avvio del procedimento a seguito di segnalazione ex art. 144 del Codice (in data 21.8.2023: doc. 2 PD) per l'adozione del provvedimento correttivo (23 e 29 agosto 2023), né il termine di cinque anni dalla commessa violazione previsto per l'adozione di ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzione ex art. 166 co. 7 Codice.
2.2- Escluso, dunque, che nel caso in esame il potere/dovere di applicazione della sanzione sia perento per il trascorrere del tempo, occorre tenere conto che l'art. 137 co. 3 del Codice in
6 materia di riservatezza1 afferma che, in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per finalità giornalistiche, restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali, e, in particolare, tra tali limiti, quello che impone l'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Devono inoltre considerarsi le Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, adottate dal Garante per la Protezione dei Dati
Personali in ottemperanza al disposto dell'art. 139 del Codice (in Gazzetta Ufficiale n. 3 del
4.1.2019), volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all´informazione e con la libertà di stampa (art. 1 co. 1 Reg. deontologiche e art. 85 co. 1
GDPR2).
Tali Regole, all'art. 6, rubricato “Essenzialità dell´informazione”, dispongono che “La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”.
Il successivo art. 8 (anch'esso richiamato dal provvedimento sanzionatorio impugnato), rubricato “Tutela della dignità delle persone”, soggiunge che, “Salva l´essenzialità dell´informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia”.
In tale quadro normativo la giurisprudenza non può che affermare (come Cass. 24.12.2020 ord. n. 29584) che “In tema di diritto alla riservatezza, il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato, ma pur sempre nel rispetto, tra l'altro, del codice deontologico, richiamato dall'art. 139 del d.lgs. n.
196 del 2003”.
7 2.3.- Con riguardo alla fattispecie sottoposta al vaglio di questo giudice, deve osservarsi che l'articolo pubblicato il 18.8.2023 sulla testata giornalistica online www.palermotoday.it (All.
C di parte opponente e doc. 3 di parte opposta, alla cui lettura si rinvia, anche al fine di evitare di trascrivere e di rinnovare l'eco delle scellerate affermazioni dei sospetti rei), riportando il contenuto di messaggi che gli indagati quali autori della violenza avevano inviato via whatsapp, nonché il contenuto di comunicazioni intercettate dai Carabinieri, fornisce dettagli osceni, del tutto inessenziali alla descrizione dell'accaduto, facendo emergere un ritratto della vittima delineato esclusivamente dai racconti autocompiaciuti di coloro che si affermavano protagonisti della violenza, e dai commenti da questi brutalmente espressi.
In tal modo l'articolo di cui trattasi ha certamente travalicato, non di poco, quanto necessario a fini di informazione in ordine al fatto di cronaca. Per il suo contenuto oggettivo, esso ha indubitabilmente conseguito il solo risultato (forse – come sostiene la ricorrente - aldilà dell'intenzione della redattrice dell'articolo) di ledere la dignità della persona che aveva patito la violenza (in violazione della regola di cui all'art. 8 sopra citato).
Quanto il lettore può trarre dal pezzo giornalistico non aggiunge nulla ai termini essenziali della notizia già pubblicata dalla stampa nazionale nei giorni precedenti. Esso, scevro di un vero approfondimento di tipo antropo-socio-psicologico, risulta – secondo questo giudice – idoneo esclusivamente a solleticare pensieri e sentimenti perversamente pruriginosi, o pruderie, o, nel migliore dei casi, un sentimento di pietà per la sciagurata vittima. Nell'un caso o nell'altro, la finalità informativa appare ridotta a ben poca cosa, mentre assai maggiore risulta la lesione pubblicamente e oggettivamente arrecata alla dignità della persona che dovette subire l'assalto del gruppo di violentatori (autodefinitisi “cani”), dileggiata dagli stessi stupratori ed esposta al pubblico ludibrio dall'articolo de quo.
2.4.- Invero l'opponente si difende dall'incolpazione sottolineando che il pezzo giornalistico, che non contiene il nome della vittima né altro dato personale, non la renderebbe identificabile.
8 La difesa è però infondata: come osservato dal Garante, infatti, la persona cui si faceva riferimento nell'articolo era, nell'immediatezza dei fatti, certamente identificabile quantomeno da parte della cerchia dei suoi parenti, amici e conoscenti, oltre che da parte delle cerchie dei numerosi indagati per quel reato, che aveva avuto notevole eco sugli organi di stampa nazionale.
2.5.- Quanto alla circostanza allegata da che, tempo dopo la pubblicazione CP_1 dell'articolo di cui trattasi, la giovanissima vittima abbia ritenuto di esporsi pubblicamente sui social network e si sia palesata rilasciando alcune interviste televisive, essa, non solo per considerazione attinente al piano diacronico, non elide né diminuisce in alcun modo l'illiceità del trattamento del dato, effettuato dall'opponente per finalità giornalistica ma oltrepassando i limiti dell'essenzialità dell'informazione e del rispetto della dignità della persona.
3.- Infine, l'eccezione di illegittimità costituzionale delle norme violate da (artt. 137 CP_1
e 139 del Codice) appare a questo giudice manifestamente infondata, non essendo ravvisabile alcun contrasto della normativa, integrata dal summenzionato regolamento deontologico (in
G.U. n. 3 del 4.1.2019), con gli artt. 3, 11, 21 e 117 co. 1 Cost.
4.- Poiché, per le considerazioni che precedono, deve ritenersi sussistente la violazione degli artt. 5 par. 1 lett. c) del GDPR, 137 co. 3 del Codice, 6 e 8 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, l'opposizione proposta da deve essere respinta. Controparte_1
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
9 rigetta l'opposizione proposta da avverso il provvedimento del Garante per Controparte_1
la Protezione dei Dati Personali n. 711 del 14 novembre 2024;
condanna a rifondere al le Controparte_1 Controparte_3
spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in € 5.000,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e oneri di legge).
Milano, 21.7.2025.
Il giudice
RE LI LL
Manda la Cancelleria a darne comunicazione alle parti costituite.
Milano, 21.7.2025.
Il giudice
RE LI LL
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 d.lgs. 196/2003; 2 Regolamento UE 2016/679;