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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 1972/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso depositato in data 26/04/2024 presentato da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata telematicamente al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Denis Graziotto (C.F. ) e Loretta Michielin C.F._2
(C.F. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._3
Castelfranco Veneto;
– RICORRENTE – contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
– RESISTENTE CONTUMACE –
Conclusioni delle parti costituite
Per parte ricorrente:
Nel Merito: a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la ricorrente e il resistente in data Parte_1 Controparte_1
28.08.2004 a Castello di Godego (TV), a tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) disporsi e
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1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1972/2024 confermarsi, in relazione alla prole, i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione n.
497/2010 del 27.02.2020 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 12.03.2020 (n. 3427/2019
R.G.), ossia: “4) dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla Per_1 Persona_2 madre, con attribuzione a quest'ultima dell'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli;
5) dispone che, ove torni a manifestare un interesse per i figli e sia presente sul territorio nazionale, il sig. possa vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità che verranno CP_1
elaborate dai Servizi Sociali competenti per territorio, con onere della relativa attivazione a carico del convenuto;
6) dispone che concorra nella misura del 50% alle Controparte_1
spese straordinarie per i figli minori, da intendersi regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso”.
Con ogni più ampia riserva, sia di merito, sia istruttoria, sia in ordine alle spese, in caso di costituzione del resistente, e/o, comunque, di opposizione da parte di quest'ultimo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 28/08/2004 Parte_1 contraeva matrimonio con;
che dall'unione nascevano due figli: in Controparte_1 Per_1
data 06/06/2004 e in data 19/01/2014; che il resistente lasciava la famiglia per recarsi Per_2
dapprima in Africa e poi in Francia;
che con sentenza del 27/02/2020, pubblicata il
12/03/2020, il Tribunale di Treviso dichiarava la separazione personale dei coniugi;
che erano decorsi quindi i termini previsti dalla legge per la pronuncia di divorzio.
Illustrata la propria situazione personale e patrimoniale, la ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza di comparizione delle parti del 26/09/2024 era presente la sola ricorrente con il proprio procuratore, il quale chiedeva un rinvio per rinnovare la notifica al resistente all'estero.
Concesso il rinvio, alla successiva udienza del 04/03/2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
1. Sulla pronuncia di divorzio
La domanda avanzata dalla ricorrente è fondata e deve quindi essere accolta.
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1972/2024 Si dà atto preliminarmente che tuttavia, trattandosi di matrimonio civile (come si evince dal certificato di matrimonio prodotto, registrato nella “Parte I”), la domanda viene riqualificata dal Collegio quale domanda di scioglimento del matrimonio.
Ricorrono i presupposti previsti dalla legge, in quanto la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3, co. 2, L. 1/12/1970 n. 898, a far data dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente avvenuta all'udienza del 24/10/2019; appare inoltre evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita – risiedendo il resistente dal 29/05/2021 in Francia (cfr. doc. 3) – e, infine, il
P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data
07/06/2024.
2. Sull'affidamento, sul diritto di visita e sul mantenimento dei figli Per_1 Per_2
2.1 Relativamente alla richiesta di affidamento esclusivo dei figli avanzata dalla ricorrente si stabilisce quanto segue, dandosi atto che medio tempore la figlia – nata l'[...] Per_1
– è diventata maggiorenne.
Nonostante le previsioni della legge n. 54/2006 che impongono di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano
i presupposti per l'affidamento esclusivo del minore alla madre. Per_2
Le ragioni di tale valutazione risiedono nel totale disinteresse materiale e morale del resistente – residente, come detto, nella città di Chaumes En Brie in Francia – il quale non ha mai concorso al mantenimento dei figli, risulta non aver fatto loro visita negli ultimi anni e non ha mai cercato alcun contatto con gli stessi.
In particolare, emergono quindi le comprensibili difficoltà riscontrabili dalla ricorrente nell'interloquire direttamente con il resistente circa le questioni importanti riguardanti i figli, con conseguente complessità a svolgere scelte anche importanti nell'interesse di e Per_1
Per_2
Tutto quanto premesso – considerata la limitata disponibilità del resistente in merito alle esigenze e necessità dei figli – suggerisce a questo Collegio di disporre il c.d. affidamento
“super esclusivo” ex art. 337 quater, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., in base al quale, a differenza dell'affidamento esclusivo “ordinario”, tutte le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, sono adottate dal solo genitore cui spetta
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1972/2024 l'affido esclusivo (nel presente caso, la madre) senza il preventivo accordo dell'altro genitore.
2.2 Per quanto attiene alle modalità di visita dei figli da parte del padre, atteso che lo stesso vive in Francia, è impossibile ipotizzare un qualche programma.
Si ritiene quindi che, ove il padre manifesti la propria volontà di vedere e di stare con i figli, ciò avvenga solo con il preventivo accordo della madre e alla presenza della stessa, compatibilmente con gli impegni e le esigenze di e della ricorrente. Per_1 Per_2
In particolare, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità che CP_1
verranno elaborate dai Servizi Sociali competenti per territorio, con onere della relativa attivazione a carico del resistente.
2.3 Infine, in merito ai provvedimenti di natura economica a favore dei figli, si evidenzia che la ricorrente non ha avanzato alcuna domanda in ordine al contributo di mantenimento ordinario per Per_1 Per_2
Deve quindi essere disposto, come richiesto dalla ricorrente, che il sig. Controparte_1
contribuisca alle spese straordinarie per i figli, da intendersi regolate secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale, nella misura del 50%.
3. Spese di lite
Attesi gli esiti del presente giudizio le spese processuali seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate nel dispositivo come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri previsti, tenuto conto delle varie fasi e dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 07/08/2004 da nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] - COSTA D'AVORIO il 07/07/1968 e CP_1
trascritto al n. 2, Parte I, Ufficio 1, Anno 2004, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di CASTELLO DI GODEGO alle seguenti condizioni:
1) affida in via esclusiva il figlio minore alla madre;
Persona_2
2) per l'effetto, dispone che tutte le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, educazione, salute, documenti anche validi per l'espatrio, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre;
3) dispone che, ove il padre manifesti la propria volontà di vedere e di stare con i figli, ciò
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1972/2024 avvenga solo con il preventivo accordo della madre e alla presenza della stessa, compatibilmente con gli impegni di e della ricorrente e secondo le modalità Per_1 Per_2
che verranno elaborate dai Servizi Sociali competenti per territorio, con onere della relativa attivazione a carico del padre;
4) pone le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, a carico di entrambi i genitori, ripartite nella percentuale del 50% ciascuno;
5) condanna il resistente , al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 ricorrente che liquida nella somma di € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e Parte_1
Cp.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 05/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1972/2024