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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8476 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62057/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in funzione di Giudice monocratico, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 62057/2018 promossa da:
, Parte_1
in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
MA De MO
- parte attrice -
e in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti,
- Accertare il diritto dell' Parte_1
ad ottenere il pagamento dell'importo di cui alle fatture dalla n. 2353/2010
[...]
alla n. 148/2019, nonché n. 185/2021 per il complessivo importo di € 248.947,26 da parte di in forza della Convenzioni con struttura educativa per posti offerti CP_1
ad utenza municipale a seguito di accreditamento, e per l'effetto, -Confermare l'ordinanza ex
Pag. 1 di 8 art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 13840/2019 del 4 novembre 2019 che ha imposto il pagamento di € 248.947,26, e - Condannare C.F. in persona del CP_1 P.IVA_1
Sindaco protempore, a versare alla Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'importo impagato di cui alle
[...]
fatture dalla n. 4443/2011 alla n. 148/2019 afferenti il periodo dal 2010 al 2019, nonché
n. 185/20211 (cfr. doc. 19) pari a € 94.711,26 oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio anche in considerazione della condotta processuale di ” CP_1
Parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
Accertare e dichiarare nulla è dovuto da all' CP_1 Parte_1
per le fatture azionate con l'odierno giudizio.
[...]
Con ogni conseguente condanna di competenze di lite, spese, anche generali, oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'
[...]
adiva il Tribunale di Roma rassegnando Parte_1
le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa, 1) condannare C.F. in persona CP_1 P.IVA_1
del Sindaco pro-tempore, a versare alla Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la somma di € 311.362,86
[...]
maturata fino a maggio 2018, o la diversa somma che ci si riserva di precisare, oltre quanto, eventualmente, medio tempore ulteriormente maturato, interessi e rivalutazione dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo. 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
1.1.In particolare, parte attrice esponeva che, in qualità di titolare di una struttura educativa privata autorizzata e accreditata con capienza di n. 37 posti,
Pag. 2 di 8 aveva stipulato con il Comune delle “Convenzioni con struttura educativa CP_2
per posti offerti ad utenza municipale a seguito di accreditamento” aventi ad oggetto n. 16 posti annuali offerti all'utenza municipale, per bambini compresi tra 3 e 36 mesi.
Tali accordi prevedevano, a favore del soggetto gestore, una retta mensile da riconoscere per ogni bambino iscritto proveniente dalle liste del Municipio competente.
1.2.L' deduceva di aver regolarmente adempiuto a quanto Parte_1
previsto nelle citate convenzioni, ma che il credito maturato era stato solo in parte soddisfatto senza che fossero state addotte particolari spiegazioni da parte di nonostante i diversi solleciti, a fronte dei quali CP_1
l'Amministrazione aveva indicato come ragioni impeditive, oltre varie ragioni istruttorie, l'irregolarità del Documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) del soggetto gestore.
1.3. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e CP_1
risposta nella quale deduceva che non agendo in veste di “pubblica amministrazione appaltante” l'istituto dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 che avrebbe consentito di estinguere i debiti di parte attrice non operava, e ribadiva che l'irregolarità registrata nel D.U.R.C.
a partire dal 2017, oltre a rappresentare un grave inadempimento, non consentiva al di procedere al pagamento. CP_3
1.4. La causa veniva istruita documentalmente e, su istanza di parte attrice, veniva pronunciata ordinanza di pagamento delle somme non contestate ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. per l'importo di 248.947,26 euro oltre interessi, trattandosi di somme relative alle fatture emesse non contestate dall'amministrazione convenuta relative al periodo precedente alla rilevata irregolarità del DURC.
2. La domanda di parte attrice nei limiti di seguito precisati è fondata e deve essere accolta.
Pag. 3 di 8 2.1. Relativamente agli importi maturati nel periodo antecedente alla riscontrata irregolarità del DURC, già oggetto dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., rispetto all'effettiva sussistenza dei quali la convenuta non ha sollevato specifiche contestazioni, il credito deve ritenersi accertato.
2.2.Venendo agli ulteriori importi richiesti si precisa quanto segue.
Pur prendendo atto che in corso di causa è stata attestata la regolarità contributiva dell' come risulta Parte_2
dai documenti versati in atti (in particolare, quietanza di pagamento del 19 aprile
2019 relativa a quanto dovuto all'Agenzia delle Entrate e DURC del 31 ottobre
2019), va comunque rilevato che parte convenuta sin dalle relative scadenze avrebbe dovuto corrispondere gli importi dovuti.
2.3.Invero, la previsione di cui all'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 subordina al possesso della regolarità contributiva, non qualsiasi pagamento, ma i “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”, disposizione la cui evidente ratio è quella di non concedere i predetti benefici a soggetti che non versino in una situazione di regolarità contributiva.
La regolarità del DURC costituisce, inoltre, un presupposto indefettibile per il pagamento dei corrispettivi in materia di contratti di appalto.
2.4.Tuttavia nel caso di specie non si tratta né di “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale” né di contratto di appalto, come emerge espressamente dalla Delibera del prot. CP_3
n. 18349/2007 (doc. 1 dell'atto introduttivo), laddove si legge: “…Volendo con ciò contribuire alla maggiore spesa che le famiglie romane dovrebbero sostenere in proprio per fruire del servizio nelle strutture private ed in considerazione del fatto che, tali spese, sarebbero comunque sostenute dal Comune nel caso di gestione diretta del servizio. Tale contributo alle famiglie, per economicità dell'azione amministrativa, viene erogato direttamente a favore della struttura educativa privata, solo ed esclusivamente per i posti acquisiti, risultanti effettivamente coperti da utenti inseriti nelle graduatorie municipali e per il periodo complessivo di 11 mesi
(1° settembre . 31 luglio di ciascun anno educativo)”.
Pag. 4 di 8 2.4. Appare chiaro che l'Amministrazione al fine di garantire i servizi educativi per la prima infanzia all'utenza a pari condizioni, anziché corrispondere un contributo alle famiglie che fruiscono dei servizi all'infanzia offerti dal privato nei limiti dei posti disponibili in convenzione, per economicità dell'azione amministrativa, provvedeva alle necessarie erogazioni direttamente in favore della struttura educativa. Tale erogazione avviene ad ogni modo in nome e per conto delle famiglie che sono le effettive beneficiarie del contributo.
2.5.D'altra parte lo stesso “intervento sostitutivo” ex art. 4 del DPR n. 207/2010
- che sul piano sistematico giustifica la prevista mancata corresponsione degli emolumenti in caso di irregolarità del DURC – deve ricondursi per esplicita previsione normativa ai contratti di appalto, non potendo pertanto trovare applicazione nel caso di specie ove, come già detto, l'erogazione non ha natura di corrispettivo, ma di specifico contributo alle famiglie che solo per ragioni di economicità dell'azione amministrativa viene effettuata dall'Amministrazione comunale direttamente alla struttura educativa.
2.6.Nel caso degli appalti, l'irregolarità contributiva giustifica la sospensione dei pagamenti, infatti, proprio per la necessità di garantire l'eliminazione delle inadempienze accertate nel DURC mediante l'attribuzione all'Amministrazione appaltante del potere di trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente (e comunque solo quello corrispondente) al proprio debito contributivo versando poi l'importo trattenuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
2.7. Tale meccanismo non opera nel caso di specie, dove pertanto la sospensione dei pagamenti, se non altrimenti giustificata, diviene illegittima.
2.8.Anche il residuo credito indicato nell'atto di citazione di € 62.415,60 relativo agli importi maturati successivamente all'agosto 2017 e fino a maggio 2018 per il complessivo importo di € 311.362,86, peraltro estinto in corso di causa, deve ritenersi pertanto dovuto.
Pag. 5 di 8 3. Quanto agli importi ulteriori richiesti in sede di precisazione delle conclusioni va precisato quanto segue.
3.1. Con riferimento agli importi relativi a periodi antecedenti l'instaurazione del presente giudizio, parte attrice deve ritenersi incorsa in decadenza.
Trattandosi di crediti di valuta, infatti, avrebbe potuto senz'altro sin dall'inizio indicarne la loro determinazione nell'esatto ammontare, senza che possa riconoscersi un particolare effetto alla “riserva” di una più precisa quantificazione in seguito, non rientrando i termini processuali e le relative decadenze nella disponibilità delle parti.
3.2.Rispetto ai crediti asseritamente maturati in corso di causa la domanda è stata avanzata tardivamente in un momento successivo al verificarsi delle relative preclusioni. Inoltre, ciò che appare assorbente è che rispetto agli ulteriori importi indicati non è stato nemmeno allegato uno specifico interesse ad agire, non risultando adeguatamente asseverato che vi fosse contrasto sulla sussistenza degli stessi (e dunque quantomeno un interesse all'accertamento giudiziale), tenuto conto altresì che l'irregolarità del DURC che secondo la prospettazione di parte convenuta costituiva un impedimento al pagamento
(benché non ritenuto tale da questo Tribunale) è venuto meno in corso di giudizio.
4. Deve, infine, precisarsi che nel caso di specie ove in sede di CP_1
precisazione delle conclusioni, nonostante desse atto di aver già corrisposto non solo l'importo complessivo di € 311.362,86 per cui la causa è stata azionata
(come già rilevato differente rispetto all'importo indicato in sede di precisazione delle conclusioni), ma anche le ulteriori fatture, ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale di “Accertare e dichiarare nulla è dovuto da CP_1
all' per le fatture azionate con Pt_1 Parte_1 Parte_1
l'odierno giudizio. Con ogni conseguente condanna di competenze di lite, spese, anche generali, oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA”. Nonostante l'avvenuto pagamento in corso di causa dell'importo complessivamente dovuto, non può dunque
Pag. 6 di 8 pronunciarsi la cessata materia del contendere che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice (inter alia, Cass. sez. lav. n. 12632/2022), circostanza che non si verifica, ove come nel caso di specie, l'obbligato non abbia rinunciato alla domanda di accertamento dell'inesistenza del debito o comunque non abbia rinunciato a resistere alla domanda di parte attrice.
4.1.Nonostante, infatti, nel caso di specie, la condanna di parte convenuta stante l'avvenuta estinzione del credito, non può questo Giudice esimersi dall'accogliere la domanda di accertamento dei crediti vantati da parte attrice nei limiti dell'importo di € 311.362,86.
4.2. Vale solo la pena precisare che trattandosi di debito di valuta in quanto tale soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., difettando del tutto la prova di un eventuale maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c., non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione ma solo gli interessi al saggio legale dalle scadenze al saldo. Parte convenuta dovrà corrispondere anche le somme relative ai soli interessi legali così calcolati, detratte le eventuali somme nelle more corrisposte per il medesimo titolo.
4.3 Sul punto deve precisarsi per completezza espositiva che la sussistenza di pignoramenti rispetto a mandati pur emessi in corso di causa come da documentazione depositata non ha mutato la posizione iniziale assunta in comparsa di costituzione e mai espressamente abbandonata, ove la convenuta così deduceva “Come si può notare, in presenza di DURC (ir)regolare rilasciato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale “per irregolarità nel versamento dei contributi
e accessori”, non poteva e non può a tutt'oggi procedere al pagamento delle CP_1
fatture liquidate.
In altri termini, il possesso del DURC regolare rappresenta conditio sine qua non affinchè
l'Amministrazione Capitolina possa procedere al pagamento delle fatture per cui è causa” né può avere dei riflessi in punto di calcolo degli interessi, dovendosi ritenere imputabile a parte convenuta il complessivo ritardo nel pagamento.
Pag. 7 di 8 5.1 Le spese di lite, da calcolarsi secondo pacifica giurisprudenza sul disputatum, seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo, tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività difensiva prestata in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda di parte attrice nei limiti di ammissibilità di cui in parte motiva e per l'effetto accertato il credito di parte attrice nei confronti di parte convenuta per l'importo complessivo di € 311.362,86, già corrisposto in corso di causa, condanna, secondo le modalità indicate in parte motiva, parte convenuta al pagamento degli interessi al saggio legale dalle singole scadenze al saldo;
condanna la parte convenuta a rimborsare all'altra parte le spese di lite da liquidarsi in € 12.046, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
Così è deciso in data 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Multari
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in funzione di Giudice monocratico, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 62057/2018 promossa da:
, Parte_1
in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
MA De MO
- parte attrice -
e in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti,
- Accertare il diritto dell' Parte_1
ad ottenere il pagamento dell'importo di cui alle fatture dalla n. 2353/2010
[...]
alla n. 148/2019, nonché n. 185/2021 per il complessivo importo di € 248.947,26 da parte di in forza della Convenzioni con struttura educativa per posti offerti CP_1
ad utenza municipale a seguito di accreditamento, e per l'effetto, -Confermare l'ordinanza ex
Pag. 1 di 8 art. 186 bis c.p.c. n. cronol. 13840/2019 del 4 novembre 2019 che ha imposto il pagamento di € 248.947,26, e - Condannare C.F. in persona del CP_1 P.IVA_1
Sindaco protempore, a versare alla Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'importo impagato di cui alle
[...]
fatture dalla n. 4443/2011 alla n. 148/2019 afferenti il periodo dal 2010 al 2019, nonché
n. 185/20211 (cfr. doc. 19) pari a € 94.711,26 oltre interessi legali e rivalutazione dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio anche in considerazione della condotta processuale di ” CP_1
Parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
Accertare e dichiarare nulla è dovuto da all' CP_1 Parte_1
per le fatture azionate con l'odierno giudizio.
[...]
Con ogni conseguente condanna di competenze di lite, spese, anche generali, oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'
[...]
adiva il Tribunale di Roma rassegnando Parte_1
le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa, 1) condannare C.F. in persona CP_1 P.IVA_1
del Sindaco pro-tempore, a versare alla Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la somma di € 311.362,86
[...]
maturata fino a maggio 2018, o la diversa somma che ci si riserva di precisare, oltre quanto, eventualmente, medio tempore ulteriormente maturato, interessi e rivalutazione dalla scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo. 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
1.1.In particolare, parte attrice esponeva che, in qualità di titolare di una struttura educativa privata autorizzata e accreditata con capienza di n. 37 posti,
Pag. 2 di 8 aveva stipulato con il Comune delle “Convenzioni con struttura educativa CP_2
per posti offerti ad utenza municipale a seguito di accreditamento” aventi ad oggetto n. 16 posti annuali offerti all'utenza municipale, per bambini compresi tra 3 e 36 mesi.
Tali accordi prevedevano, a favore del soggetto gestore, una retta mensile da riconoscere per ogni bambino iscritto proveniente dalle liste del Municipio competente.
1.2.L' deduceva di aver regolarmente adempiuto a quanto Parte_1
previsto nelle citate convenzioni, ma che il credito maturato era stato solo in parte soddisfatto senza che fossero state addotte particolari spiegazioni da parte di nonostante i diversi solleciti, a fronte dei quali CP_1
l'Amministrazione aveva indicato come ragioni impeditive, oltre varie ragioni istruttorie, l'irregolarità del Documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) del soggetto gestore.
1.3. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e CP_1
risposta nella quale deduceva che non agendo in veste di “pubblica amministrazione appaltante” l'istituto dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 che avrebbe consentito di estinguere i debiti di parte attrice non operava, e ribadiva che l'irregolarità registrata nel D.U.R.C.
a partire dal 2017, oltre a rappresentare un grave inadempimento, non consentiva al di procedere al pagamento. CP_3
1.4. La causa veniva istruita documentalmente e, su istanza di parte attrice, veniva pronunciata ordinanza di pagamento delle somme non contestate ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. per l'importo di 248.947,26 euro oltre interessi, trattandosi di somme relative alle fatture emesse non contestate dall'amministrazione convenuta relative al periodo precedente alla rilevata irregolarità del DURC.
2. La domanda di parte attrice nei limiti di seguito precisati è fondata e deve essere accolta.
Pag. 3 di 8 2.1. Relativamente agli importi maturati nel periodo antecedente alla riscontrata irregolarità del DURC, già oggetto dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., rispetto all'effettiva sussistenza dei quali la convenuta non ha sollevato specifiche contestazioni, il credito deve ritenersi accertato.
2.2.Venendo agli ulteriori importi richiesti si precisa quanto segue.
Pur prendendo atto che in corso di causa è stata attestata la regolarità contributiva dell' come risulta Parte_2
dai documenti versati in atti (in particolare, quietanza di pagamento del 19 aprile
2019 relativa a quanto dovuto all'Agenzia delle Entrate e DURC del 31 ottobre
2019), va comunque rilevato che parte convenuta sin dalle relative scadenze avrebbe dovuto corrispondere gli importi dovuti.
2.3.Invero, la previsione di cui all'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 subordina al possesso della regolarità contributiva, non qualsiasi pagamento, ma i “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”, disposizione la cui evidente ratio è quella di non concedere i predetti benefici a soggetti che non versino in una situazione di regolarità contributiva.
La regolarità del DURC costituisce, inoltre, un presupposto indefettibile per il pagamento dei corrispettivi in materia di contratti di appalto.
2.4.Tuttavia nel caso di specie non si tratta né di “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale” né di contratto di appalto, come emerge espressamente dalla Delibera del prot. CP_3
n. 18349/2007 (doc. 1 dell'atto introduttivo), laddove si legge: “…Volendo con ciò contribuire alla maggiore spesa che le famiglie romane dovrebbero sostenere in proprio per fruire del servizio nelle strutture private ed in considerazione del fatto che, tali spese, sarebbero comunque sostenute dal Comune nel caso di gestione diretta del servizio. Tale contributo alle famiglie, per economicità dell'azione amministrativa, viene erogato direttamente a favore della struttura educativa privata, solo ed esclusivamente per i posti acquisiti, risultanti effettivamente coperti da utenti inseriti nelle graduatorie municipali e per il periodo complessivo di 11 mesi
(1° settembre . 31 luglio di ciascun anno educativo)”.
Pag. 4 di 8 2.4. Appare chiaro che l'Amministrazione al fine di garantire i servizi educativi per la prima infanzia all'utenza a pari condizioni, anziché corrispondere un contributo alle famiglie che fruiscono dei servizi all'infanzia offerti dal privato nei limiti dei posti disponibili in convenzione, per economicità dell'azione amministrativa, provvedeva alle necessarie erogazioni direttamente in favore della struttura educativa. Tale erogazione avviene ad ogni modo in nome e per conto delle famiglie che sono le effettive beneficiarie del contributo.
2.5.D'altra parte lo stesso “intervento sostitutivo” ex art. 4 del DPR n. 207/2010
- che sul piano sistematico giustifica la prevista mancata corresponsione degli emolumenti in caso di irregolarità del DURC – deve ricondursi per esplicita previsione normativa ai contratti di appalto, non potendo pertanto trovare applicazione nel caso di specie ove, come già detto, l'erogazione non ha natura di corrispettivo, ma di specifico contributo alle famiglie che solo per ragioni di economicità dell'azione amministrativa viene effettuata dall'Amministrazione comunale direttamente alla struttura educativa.
2.6.Nel caso degli appalti, l'irregolarità contributiva giustifica la sospensione dei pagamenti, infatti, proprio per la necessità di garantire l'eliminazione delle inadempienze accertate nel DURC mediante l'attribuzione all'Amministrazione appaltante del potere di trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente (e comunque solo quello corrispondente) al proprio debito contributivo versando poi l'importo trattenuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
2.7. Tale meccanismo non opera nel caso di specie, dove pertanto la sospensione dei pagamenti, se non altrimenti giustificata, diviene illegittima.
2.8.Anche il residuo credito indicato nell'atto di citazione di € 62.415,60 relativo agli importi maturati successivamente all'agosto 2017 e fino a maggio 2018 per il complessivo importo di € 311.362,86, peraltro estinto in corso di causa, deve ritenersi pertanto dovuto.
Pag. 5 di 8 3. Quanto agli importi ulteriori richiesti in sede di precisazione delle conclusioni va precisato quanto segue.
3.1. Con riferimento agli importi relativi a periodi antecedenti l'instaurazione del presente giudizio, parte attrice deve ritenersi incorsa in decadenza.
Trattandosi di crediti di valuta, infatti, avrebbe potuto senz'altro sin dall'inizio indicarne la loro determinazione nell'esatto ammontare, senza che possa riconoscersi un particolare effetto alla “riserva” di una più precisa quantificazione in seguito, non rientrando i termini processuali e le relative decadenze nella disponibilità delle parti.
3.2.Rispetto ai crediti asseritamente maturati in corso di causa la domanda è stata avanzata tardivamente in un momento successivo al verificarsi delle relative preclusioni. Inoltre, ciò che appare assorbente è che rispetto agli ulteriori importi indicati non è stato nemmeno allegato uno specifico interesse ad agire, non risultando adeguatamente asseverato che vi fosse contrasto sulla sussistenza degli stessi (e dunque quantomeno un interesse all'accertamento giudiziale), tenuto conto altresì che l'irregolarità del DURC che secondo la prospettazione di parte convenuta costituiva un impedimento al pagamento
(benché non ritenuto tale da questo Tribunale) è venuto meno in corso di giudizio.
4. Deve, infine, precisarsi che nel caso di specie ove in sede di CP_1
precisazione delle conclusioni, nonostante desse atto di aver già corrisposto non solo l'importo complessivo di € 311.362,86 per cui la causa è stata azionata
(come già rilevato differente rispetto all'importo indicato in sede di precisazione delle conclusioni), ma anche le ulteriori fatture, ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale di “Accertare e dichiarare nulla è dovuto da CP_1
all' per le fatture azionate con Pt_1 Parte_1 Parte_1
l'odierno giudizio. Con ogni conseguente condanna di competenze di lite, spese, anche generali, oltre oneri riflessi in luogo di IVA e CPA”. Nonostante l'avvenuto pagamento in corso di causa dell'importo complessivamente dovuto, non può dunque
Pag. 6 di 8 pronunciarsi la cessata materia del contendere che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice (inter alia, Cass. sez. lav. n. 12632/2022), circostanza che non si verifica, ove come nel caso di specie, l'obbligato non abbia rinunciato alla domanda di accertamento dell'inesistenza del debito o comunque non abbia rinunciato a resistere alla domanda di parte attrice.
4.1.Nonostante, infatti, nel caso di specie, la condanna di parte convenuta stante l'avvenuta estinzione del credito, non può questo Giudice esimersi dall'accogliere la domanda di accertamento dei crediti vantati da parte attrice nei limiti dell'importo di € 311.362,86.
4.2. Vale solo la pena precisare che trattandosi di debito di valuta in quanto tale soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., difettando del tutto la prova di un eventuale maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c., non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione ma solo gli interessi al saggio legale dalle scadenze al saldo. Parte convenuta dovrà corrispondere anche le somme relative ai soli interessi legali così calcolati, detratte le eventuali somme nelle more corrisposte per il medesimo titolo.
4.3 Sul punto deve precisarsi per completezza espositiva che la sussistenza di pignoramenti rispetto a mandati pur emessi in corso di causa come da documentazione depositata non ha mutato la posizione iniziale assunta in comparsa di costituzione e mai espressamente abbandonata, ove la convenuta così deduceva “Come si può notare, in presenza di DURC (ir)regolare rilasciato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale “per irregolarità nel versamento dei contributi
e accessori”, non poteva e non può a tutt'oggi procedere al pagamento delle CP_1
fatture liquidate.
In altri termini, il possesso del DURC regolare rappresenta conditio sine qua non affinchè
l'Amministrazione Capitolina possa procedere al pagamento delle fatture per cui è causa” né può avere dei riflessi in punto di calcolo degli interessi, dovendosi ritenere imputabile a parte convenuta il complessivo ritardo nel pagamento.
Pag. 7 di 8 5.1 Le spese di lite, da calcolarsi secondo pacifica giurisprudenza sul disputatum, seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo, tenuto conto della quantità e della qualità dell'attività difensiva prestata in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda di parte attrice nei limiti di ammissibilità di cui in parte motiva e per l'effetto accertato il credito di parte attrice nei confronti di parte convenuta per l'importo complessivo di € 311.362,86, già corrisposto in corso di causa, condanna, secondo le modalità indicate in parte motiva, parte convenuta al pagamento degli interessi al saggio legale dalle singole scadenze al saldo;
condanna la parte convenuta a rimborsare all'altra parte le spese di lite da liquidarsi in € 12.046, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
Così è deciso in data 4.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Multari
Pag. 8 di 8