Decreto cautelare 17 luglio 2021
Ordinanza cautelare 5 agosto 2021
Ordinanza collegiale 16 maggio 2024
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 22/01/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01214/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07207/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7207 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, nr. 1362559, del 4 maggio 2021 notificato in pari data, emanato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici- con il quale è stato comunicato la non idoneità al concorso avente ad oggetto l'assunzione di 1.350 allievi della Polizia di Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 15 maggio 2020 del Ministero dell'Interno; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto datato 17 maggio 2024, notificato e depositato in pari data (sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale, anche a rinunciare al ricorso), il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, insistendo per la compensazione delle spese;
Rilevato che l’amministrazione resistente con nota depositata in data 7 giugno 2024 ha aderito « all’atto di rinuncia a spese compensate ».
Osservato che – conseguentemente – questo Collegio non possa che dare atto dalla rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a., disponendo altresì l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agatino Giuseppe Lanzafame, Presidente FF, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.