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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9804 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
CAPUOZZO ROSA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
CAPUOZZO ROSA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/05/2025 e Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 11/07/2005 dalla cui unione nasceva la figlia ( nata a [...] il [...]) rappresentavano la volontà di separarsi in Persona_1 quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “- autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
- con conseguente pronuncia di separazione personale dei già menzionati coniugi per il venir meno dell'affectio coniugalis, con ordine di trascrizione all'ufficio di competenza nel registro di stato civile, secondo gli accordi depositati e che per brevità di seguito si trascrivono a) - affidamento condiviso • I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
• La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido condiviso con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso la residenza materna;
•
Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità le inclinazioni e le aspirazioni della minore. b) - aspetti economici • La IG.ra è casalinga;
il Sig. Parte_1 [...]
svolge la professione di impiegato su uno studio notarile, percependo uno stipendio CP_1 mensile pari ad euro 1.800,00;• Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 euro 50,00 di mantenimento in suo favore;
il IG. corrisponderà alla IG.ra Controparte_1 euro 400,00 a titolo di mantenimento per la minore, importo soggetto a Parte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere da gennaio del prossimo anno;
L'assegno unico pari ad euro 200,00 circa sarà percepito nella misura del 50 per cento da entrambi i genitori;
Le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate come da protocollo del Tribunale di Napoli numero 003180 del 2018. • I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni pendenza economica e pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. d) - incontri genitoriali e festività • Il Sig. vedrà CP_1 compatibilmente con i propri impegni di lavoro la figlia tre pomeriggi a settimana nello Per_1 specifico nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dal momento dell'uscita di scuola fino alle ore 21:00 nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà concordato di volta in volta dai coniugi anche via sms. • Compatibilmente con le eIGenze della minore e gli impegni di entrambi i genitori, a settimane alternate il padre potrà tenere con sé due fine settimana Per_1 al mese dal venerdì dal momento dell'uscita di scuola fino alle ore 20:00 della domenica;
• Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con la figlia minore. Precisando che nell'anno
2 corrente: Il periodo Natalizio le giornate 24-25-26-27 dicembre i minori le trascorreranno con la madre;
le giornate 28-29-30-31 dicembre le trascorreranno con il padre;
1-2 gennaio con la madre;
Il periodo Pasquale: la giornata di Pasqua i minori la trascorreranno con la madre;
il lunedì “in Albis” con il padre. - il giorno del compleanno del IG. , la minore resterà con il CP_1 padre;
- il giorno del compleanno della IG.ra , la minore resterà con la madre;
- i Pt_1 giorni del compleanno della minore, verrà festeggiato sia dalla mamma che dal papà anche in un giorno diverso. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori. • le vacanze estive: i genitori potranno tenere con sé la minore 15 giorni cadauno, da comunicarsi entro il mese di giugno di ogni anno. e) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che per l'effetto accettano con la sottoscrizione del presente accordo.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.140 ,parte II , S. A , Ufficio 25, reg. Atti Matrimonio anno 2005) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 18/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
3 Dott.ssa Rosaria Gatti
Dott. Raffaele Sdino
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