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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1077/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1077 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da:
, nato a MACERATA il 12/01/1965, rappresentato, difeso e Parte_1
domiciliato da/presso Avv. Giampaolo COSIMI, per delega in atti;
RICORRENTE
contro
, nata a [...] Controparte_1
DOMINICANA) il 15/09/1991;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO (rectius, SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO);
CONCLUSIONI: precisate, all'udienza del 7/05/2025, per il solo ricorrente, il quale ha dichiarato che “intende divorziare alle stesse condizioni della sentenza di separazione”;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28/02/2024, ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione giudiziale con cumulo di domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento del matrimonio) contratto con
[...]
nella Repubblica Domenicana in data 23/01/2018, Controparte_2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Camerano (AN) – anno 2018 - parte 2 – serie C, n. 5, matrimonio dal quale non sono nati figli.
2. La resistente non si è costituita.
3. In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito.
4. Con sentenza parziale n. 1216/2024, emessa in data 12/6/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. All'udienza del 7/5/2025, parte ricorrente ha confermato l'intenzione di voler divorziare alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
6. La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 1216 del 12/6/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento del matrimonio) contratto nella Repubblica Domenicana il 23/01/2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Camerano (AN) – anno 2018 - parte 2 – serie C, n. 5.
Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico;
deve, in conseguenza, essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
7. Le spese del giudizio sono compensate, in considerazione del carattere costitutivo delle pronunce qui richieste e del comportamento processuale della resistente che, non costituendosi in giudizio, non si è opposta all'accoglimento delle domande avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
nella Repubblica Domenicana in data 23/01/2018, trascritto Controparte_2
nei registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Camerano – anno 2018 - parte 2 – serie C, n. 5;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camerano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7/V/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1077 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da:
, nato a MACERATA il 12/01/1965, rappresentato, difeso e Parte_1
domiciliato da/presso Avv. Giampaolo COSIMI, per delega in atti;
RICORRENTE
contro
, nata a [...] Controparte_1
DOMINICANA) il 15/09/1991;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO (rectius, SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO);
CONCLUSIONI: precisate, all'udienza del 7/05/2025, per il solo ricorrente, il quale ha dichiarato che “intende divorziare alle stesse condizioni della sentenza di separazione”;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28/02/2024, ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione giudiziale con cumulo di domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento del matrimonio) contratto con
[...]
nella Repubblica Domenicana in data 23/01/2018, Controparte_2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Camerano (AN) – anno 2018 - parte 2 – serie C, n. 5, matrimonio dal quale non sono nati figli.
2. La resistente non si è costituita.
3. In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito.
4. Con sentenza parziale n. 1216/2024, emessa in data 12/6/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. All'udienza del 7/5/2025, parte ricorrente ha confermato l'intenzione di voler divorziare alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
6. La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 1216 del 12/6/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius, scioglimento del matrimonio) contratto nella Repubblica Domenicana il 23/01/2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
Camerano (AN) – anno 2018 - parte 2 – serie C, n. 5.
Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico;
deve, in conseguenza, essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
7. Le spese del giudizio sono compensate, in considerazione del carattere costitutivo delle pronunce qui richieste e del comportamento processuale della resistente che, non costituendosi in giudizio, non si è opposta all'accoglimento delle domande avversarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
nella Repubblica Domenicana in data 23/01/2018, trascritto Controparte_2
nei registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Camerano – anno 2018 - parte 2 – serie C, n. 5;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camerano (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7/V/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi