Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2299/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
e ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con l'Avv.to Giustina Angelillo, con domicilio eletto in Milano, Via Olmetto 5
RICORRENTI contro
), con l'Avv.to Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio eletto in Milano, Via CP_1 P.IVA_1
Savarè 1
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 24/02/2025,
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2956/24 emesso in data 11 dicembre
2024 dal Tribunale di Milano per l'importo complessivo di euro 1.415,92 per mancato versamento di contributi previdenziali;
spese rifuse al procuratore antistatario.
Si è ritualmente costituito in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_1 ricorso;
spese rifuse.
Per quanto di interesse nel presente giudizio il decreto ingiuntivo da cui trae origine il presente giudizio è relativo a crediti azionati nei confronti degli odierni opponenti quali soci della fallita
Nel presente giudizio i ricorrenti hanno eccepito l'inesigibilità del credito azionato atteso che, chiusa la procedura fallimentare dopa la ripartizione finale dell'attivo in data 21 dicembre 2023, il successivo 12 dicembre 2024 richiedevano l'accesso alla procedura di esdebitazione.
Ebbene, al fine del decidere deve rilevarsi che, come documentato dalla difesa di con CP_1 decreto Tribunale di Milano del 27 marzo 2025 l'istanza di esdebitazione presentata dai ricorrenti
è stata effettivamente accolta, con conseguente dichiarazione di inesigibilità dei crediti concorsuali rimasti parzialmente insoddisfatti, salvo le eccezioni di legge.
In forza di tale provvedimento il decreto ingiuntivo in questa sede opposto, per quanto correttamente emesso, deve essere revocato.
Quanto al regolamento delle spese di lite, deve evidenziarsi che solo dopo l'emissione del CP_ decreto ingiuntivo parte ricorrente notificava a l'istanza di esdebitazione, non essendovi quindi ragione alcuna di censura della condotta dell'ente previdenziale, che legittimamente ha agito depositando il ricorso per ingiunzione di pagamento.
Tanto basta per giustificare l'integrale compensazione tale parti delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 2956/24 emesso in data 11 dicembre 2024 dal Tribunale di Milano, dando atto della inesigibilità dei crediti concorsuali vantati da nei confronti dei ricorrenti in forza del provvedimento di esdebitazione del CP_1
Tribunale di Milano del 27/03/2025; compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Milano, 10/04/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
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