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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4069 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2399/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2399 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 23-10-2025 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Teverola alla Via Roma Parte_1 C.F._1
IV trav., 14 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Buonpane che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Caivano alla via Manzoni, 11
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato in data 14 marzo 2025 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata ad [...] l'[...]) premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Carinaro in data 18-4-2009 con il resistente (nato a [...] il [...]) e che dalla loro unione è
1 R.G. n. 2399/2025
nato un figlio - (nato ad [...] il [...]), - ha chiesto che venisse pronunziata la Per_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
A fondamento della domanda esponeva che il rapporto coniugale era sfociato nella separazione giudiziale emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 29-3-2018; il non aveva mai CP_1 rispettato quanto statuito in sede di separazione, omettendo sistematicamente di versare la somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, disinteressandosi completamente del figlio anche dal punto di vista morale ed affettivo.
Evidenziata l'impossibilità di instaurare alcun rapporto con il resistente il quale, benché sollecitato, si mostrava indifferente agli interessi della prole, chiedeva all'intestato Tribunale la conferma dell'affido esclusivo del figlio minore;
porre a carico del un assegno di mantenimento di CP_1
€ 300,00 mensili per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 27-6-2025 soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa
Sequino) il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione (per assenza del resistente, benché ritualmente evocato in giudizio) sentita la ricorrente, fissava per l'ascolto del minore l'udienza del 23.10.2025.
In via provvisoria ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. così provvedeva: tenuto conto del disinteresse morale e materiale del resistente disponeva l'affidamento del figlio minore alla madre con residenza privilegiata presso la stessa;
prevedeva in capo alla ricorrente l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e salute ai sensi del novellato art. 337 quater c.c.; non prevedeva visite tenuto conto dell'assenza prolungata di rapporti, riservando all'esito dell'ascolto ogni diversa valutazione;
confermava, per il resto, la sentenza di separazione n. 930/2018 del Tribunale di Napoli
Nord; autorizzava il difensore a richiedere estratto contributivo del resistente. CP_2
All' udienza del 23 ottobre 2025, all'esito dell'ascolto del minore e depositato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il procuratore della ricorrente si riportava al ricorso;
ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma c.p.c..
Il P.M. chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica (cfr. notifica a mani della compagna convivente).
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici
2 R.G. n. 2399/2025
mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord (avvenuta il 30.3.2016) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 930/18
(pubblicata il 29-3-2018), passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affido del figlio minore (nato ad [...] il [...]). Per_1
Relativamente al regime di affido del minore deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione.
3 R.G. n. 2399/2025
Tanto premesso, nel caso di specie, la previsione di un affido monogenitoriale alla madre appare conforme agli interessi del minore, considerato il prolungato disinteresse morale, affettivo e materiale del resistente.
In particolare, l'assenza del padre dalla vita del minore;
l'assoluto disinteresse manifestato dal resistente nei confronti del figlio, omettendo di partecipare da anni in qualsivoglia maniera alla vita dello stesso, privandolo di ogni forma di mantenimento, così come dichiarato dalla ricorrente- e non contestato dal resistente rimasto contumace nel presente giudizio- suggeriscono un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo” (in questi termini cfr. Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza Trib. Napoli
Nord; sez. I;
del 12.7.2016; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza del 29.2.2016; Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014).
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, anche se le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Tuttavia, la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Nel caso di specie, l'affido c.d. (super) esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali inerenti, ad esempio, la salute del minore, vi sia un pregiudizio a causa del disinteresse del padre per il minore oltre che per la prolungata assenza dalla vita del minore.
Per quanto concerne, nello specifico, il rapporto con il padre, il minore , ascoltato Per_1 direttamente dal Giudice ha espresso la volontà di non incontrare il padre.
In sede di ascolto il minore ha dichiarato: “Papà non lo vedo e sento da molti anni. Qualche anno fa ho provato a cercarlo ma lui non era interessato. Non ho ricordi con lui e non so neanche dove vive.
L'unico ricordo che ho è quando ero piccolo e fui cacciato di casa dai nonni paterni perché mi chiamavo e non come il nonno paterno. Nella mia vita sto bene, non cambierei Per_1 Per_2 nulla.
In considerazione della totale assenza di rapporti tra il minore ed il padre, il Tribunale ritiene che, laddove il padre vorrà incontrare , potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e Per_1
4 R.G. n. 2399/2025
rafforzamento alla genitorialità e, qualora detto percorso abbia esito positivo, sempre nel rispetto della volontà e previo consenso del figlio.
Il Collegio suggerisce alla ricorrente di far proseguire e/o intraprendere al minore un percorso psicologico-clinico per elaborare le complesse dinamiche familiari.
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore (nato ad [...] il [...]). Per_1
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti del figlio, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro
- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito - circostanza non solo non dimostrata ma neppure allegata nel caso de quo stante peraltro la contumacia del resistente - l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 16), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass.
18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055;
Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
5 R.G. n. 2399/2025
Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti, la ricorrente vive a casa dei genitori con i figli di cui uno nato da un'altra relazione;
è disoccupata e percepisce l'assegno di inclusione di € 700,00 nonché l'assegno unico di € 400,00 euro per i minori;
il resistente, rimasto contumace, ha una compagna ed una figlia;
lavora in supermercato o forse nella logistica secondo le dichiarazioni della ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo confermare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile. di euro 300,00 - da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
L'assegno unico universale va disposto al 100% a favore della ricorrente stante l'affido esclusivo del minore in conformità al recente orientamento della Suprema Corte ( ordinanza Corte di cassazione
4672/2025).
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e di trattazione, senza alcuna dimidiazione ed in favore dell'Erario.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente, ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, giusta delibera del 12.2.2025 prot. n. 167/2025, sono liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla relativa documentazione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Carinaro il 18-4-2009 tra (nata ad [...] l'[...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]); Controparte_1
c) Dispone l'affidamento del figlio minore (nato ad [...] il [...]) alla madre;
Per_1
6 R.G. n. 2399/2025
d) la madre può esercitare della responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
e) nulla prevede in ordine al diritto di visita tra padre e minore;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) per il mantenimento del figlio minore (nato ad [...] il [...]), oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte Per_1 dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25.10.2019.
g) dispone che l'assegno unico universale sia versato al 100% in favore della ricorrente;
h) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARINARO per l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 3 parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
i) condanna a pagare le spese di lite in favore dell'Erario essendo la Controparte_1 ricorrente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato liquidandole complessivamente in euro 2.356,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Alessandra Tabarro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2399 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 23-10-2025 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Teverola alla Via Roma Parte_1 C.F._1
IV trav., 14 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Buonpane che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Caivano alla via Manzoni, 11
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato in data 14 marzo 2025 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata ad [...] l'[...]) premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Carinaro in data 18-4-2009 con il resistente (nato a [...] il [...]) e che dalla loro unione è
1 R.G. n. 2399/2025
nato un figlio - (nato ad [...] il [...]), - ha chiesto che venisse pronunziata la Per_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
A fondamento della domanda esponeva che il rapporto coniugale era sfociato nella separazione giudiziale emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 29-3-2018; il non aveva mai CP_1 rispettato quanto statuito in sede di separazione, omettendo sistematicamente di versare la somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, disinteressandosi completamente del figlio anche dal punto di vista morale ed affettivo.
Evidenziata l'impossibilità di instaurare alcun rapporto con il resistente il quale, benché sollecitato, si mostrava indifferente agli interessi della prole, chiedeva all'intestato Tribunale la conferma dell'affido esclusivo del figlio minore;
porre a carico del un assegno di mantenimento di CP_1
€ 300,00 mensili per il figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 27-6-2025 soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa
Sequino) il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione (per assenza del resistente, benché ritualmente evocato in giudizio) sentita la ricorrente, fissava per l'ascolto del minore l'udienza del 23.10.2025.
In via provvisoria ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. così provvedeva: tenuto conto del disinteresse morale e materiale del resistente disponeva l'affidamento del figlio minore alla madre con residenza privilegiata presso la stessa;
prevedeva in capo alla ricorrente l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e salute ai sensi del novellato art. 337 quater c.c.; non prevedeva visite tenuto conto dell'assenza prolungata di rapporti, riservando all'esito dell'ascolto ogni diversa valutazione;
confermava, per il resto, la sentenza di separazione n. 930/2018 del Tribunale di Napoli
Nord; autorizzava il difensore a richiedere estratto contributivo del resistente. CP_2
All' udienza del 23 ottobre 2025, all'esito dell'ascolto del minore e depositato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il procuratore della ricorrente si riportava al ricorso;
ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma c.p.c..
Il P.M. chiedeva la conferma dei provvedimenti provvisori.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica (cfr. notifica a mani della compagna convivente).
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici
2 R.G. n. 2399/2025
mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord (avvenuta il 30.3.2016) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 930/18
(pubblicata il 29-3-2018), passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affido del figlio minore (nato ad [...] il [...]). Per_1
Relativamente al regime di affido del minore deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione.
3 R.G. n. 2399/2025
Tanto premesso, nel caso di specie, la previsione di un affido monogenitoriale alla madre appare conforme agli interessi del minore, considerato il prolungato disinteresse morale, affettivo e materiale del resistente.
In particolare, l'assenza del padre dalla vita del minore;
l'assoluto disinteresse manifestato dal resistente nei confronti del figlio, omettendo di partecipare da anni in qualsivoglia maniera alla vita dello stesso, privandolo di ogni forma di mantenimento, così come dichiarato dalla ricorrente- e non contestato dal resistente rimasto contumace nel presente giudizio- suggeriscono un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo” (in questi termini cfr. Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza Trib. Napoli
Nord; sez. I;
del 12.7.2016; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza del 29.2.2016; Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014).
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, anche se le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Tuttavia, la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Nel caso di specie, l'affido c.d. (super) esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali inerenti, ad esempio, la salute del minore, vi sia un pregiudizio a causa del disinteresse del padre per il minore oltre che per la prolungata assenza dalla vita del minore.
Per quanto concerne, nello specifico, il rapporto con il padre, il minore , ascoltato Per_1 direttamente dal Giudice ha espresso la volontà di non incontrare il padre.
In sede di ascolto il minore ha dichiarato: “Papà non lo vedo e sento da molti anni. Qualche anno fa ho provato a cercarlo ma lui non era interessato. Non ho ricordi con lui e non so neanche dove vive.
L'unico ricordo che ho è quando ero piccolo e fui cacciato di casa dai nonni paterni perché mi chiamavo e non come il nonno paterno. Nella mia vita sto bene, non cambierei Per_1 Per_2 nulla.
In considerazione della totale assenza di rapporti tra il minore ed il padre, il Tribunale ritiene che, laddove il padre vorrà incontrare , potrà farlo solo all'esito di un percorso di sostegno e Per_1
4 R.G. n. 2399/2025
rafforzamento alla genitorialità e, qualora detto percorso abbia esito positivo, sempre nel rispetto della volontà e previo consenso del figlio.
Il Collegio suggerisce alla ricorrente di far proseguire e/o intraprendere al minore un percorso psicologico-clinico per elaborare le complesse dinamiche familiari.
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore (nato ad [...] il [...]). Per_1
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti del figlio, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro
- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc.).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito - circostanza non solo non dimostrata ma neppure allegata nel caso de quo stante peraltro la contumacia del resistente - l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 16), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass.
18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055;
Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
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Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti, la ricorrente vive a casa dei genitori con i figli di cui uno nato da un'altra relazione;
è disoccupata e percepisce l'assegno di inclusione di € 700,00 nonché l'assegno unico di € 400,00 euro per i minori;
il resistente, rimasto contumace, ha una compagna ed una figlia;
lavora in supermercato o forse nella logistica secondo le dichiarazioni della ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo confermare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile. di euro 300,00 - da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
L'assegno unico universale va disposto al 100% a favore della ricorrente stante l'affido esclusivo del minore in conformità al recente orientamento della Suprema Corte ( ordinanza Corte di cassazione
4672/2025).
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e di trattazione, senza alcuna dimidiazione ed in favore dell'Erario.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente, ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato, giusta delibera del 12.2.2025 prot. n. 167/2025, sono liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla relativa documentazione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Carinaro il 18-4-2009 tra (nata ad [...] l'[...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]); Controparte_1
c) Dispone l'affidamento del figlio minore (nato ad [...] il [...]) alla madre;
Per_1
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d) la madre può esercitare della responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
e) nulla prevede in ordine al diritto di visita tra padre e minore;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) per il mantenimento del figlio minore (nato ad [...] il [...]), oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte Per_1 dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25.10.2019.
g) dispone che l'assegno unico universale sia versato al 100% in favore della ricorrente;
h) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARINARO per l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 3 parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
i) condanna a pagare le spese di lite in favore dell'Erario essendo la Controparte_1 ricorrente ammessa in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello Stato liquidandole complessivamente in euro 2.356,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Alessandra Tabarro
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