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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 8905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8905 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 2 dicembre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10832 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via T. Caravita, 29, presso lo studio legale degli avv.ti. Ulderico Nigro e Massimiliano Cicoria, da cui è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in atti RICORRENTE E
. In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1 Napoli alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'avv. Alessandra Maria Ingala, da cui è rapp.to e difeso, come da procura generale alle liti per notar di Roma del 22.3.2024 (rep. Per_1 37875) RESISTENTE FATTO E DIRITTO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver proposto opposizione avverso ordinanza di ingiunzione n. OI-001266219 relativa ad atti di accertamento CP_1 n°5105.28/08/2018.0262370 del 10/09/2018 e n. n° 5105.28/08/2018.0262371 del CP_1 10/09/2018, riferita all'anno 2018 e per un importo pari ad € 10.000,00, notificata in data 20 febbraio 2023. Chiede, pertanto, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'ordinanza attesa la circostanza, comprovata agli atti del ricorso, rispetto alla quale il ricorrente, al momento della notifica dell'ordinanza Ingiunzione, non risulta più essere legale rappresentante della società
che non risulta aver versato i contributi previdenziali di cui è oggetto Parte_2 l'ordinanza oppugnanda, e gradatamente chiede dichiararsi la nullità della suddetta ordinanza poiché non preceduta dalla regolare notificazione degli accertamenti. CP_
Si è costituito l , il quale eccepisce di aver provveduto ad annullare l'ordinanza di ingiunzione, evidenziando che al momento dell'emissione del provvedimento, il ricorrente aveva già cessato la carica di amministratore della società ingiungenda. Chiede, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese. All'esito dell'odierna di discussione, la causa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna. Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, l'emissione del provvedimento di annullamento dell'ordinanza CP_ ingiunzione, depositato nel fascicolo , fa venire meno l'interesse ad agire del ricorrente, atteso che il giudizio instaurato da quest'ultimo era stato promosso proprio allo scopo di far caducare gli effetti del provvedimento ingiuntivo nella propria sfera giuridica, per cui, alla luce di quanto detto sopra, si devono ritenere, in ultima istanza, soddisfatte le ragioni del ricorrente e conseguentemente, si ravvisa una evidente carenza di interesse da parte del ricorrente ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza c.d. virtuale, tenuto conto della verosimile fondatezza della pretesa attorea, alla stregua delle risultanze in atti nonché del fatto che l'annullamento in autotutela è avvenuto successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 43,00 per esborsi da contributo unificato e in euro 2000,00 per onorario oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 2/12/2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito di udienza del 2 dicembre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10832 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via T. Caravita, 29, presso lo studio legale degli avv.ti. Ulderico Nigro e Massimiliano Cicoria, da cui è rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in atti RICORRENTE E
. In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1 Napoli alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'avv. Alessandra Maria Ingala, da cui è rapp.to e difeso, come da procura generale alle liti per notar di Roma del 22.3.2024 (rep. Per_1 37875) RESISTENTE FATTO E DIRITTO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver proposto opposizione avverso ordinanza di ingiunzione n. OI-001266219 relativa ad atti di accertamento CP_1 n°5105.28/08/2018.0262370 del 10/09/2018 e n. n° 5105.28/08/2018.0262371 del CP_1 10/09/2018, riferita all'anno 2018 e per un importo pari ad € 10.000,00, notificata in data 20 febbraio 2023. Chiede, pertanto, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'ordinanza attesa la circostanza, comprovata agli atti del ricorso, rispetto alla quale il ricorrente, al momento della notifica dell'ordinanza Ingiunzione, non risulta più essere legale rappresentante della società
che non risulta aver versato i contributi previdenziali di cui è oggetto Parte_2 l'ordinanza oppugnanda, e gradatamente chiede dichiararsi la nullità della suddetta ordinanza poiché non preceduta dalla regolare notificazione degli accertamenti. CP_
Si è costituito l , il quale eccepisce di aver provveduto ad annullare l'ordinanza di ingiunzione, evidenziando che al momento dell'emissione del provvedimento, il ricorrente aveva già cessato la carica di amministratore della società ingiungenda. Chiede, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese. All'esito dell'odierna di discussione, la causa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna. Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, l'emissione del provvedimento di annullamento dell'ordinanza CP_ ingiunzione, depositato nel fascicolo , fa venire meno l'interesse ad agire del ricorrente, atteso che il giudizio instaurato da quest'ultimo era stato promosso proprio allo scopo di far caducare gli effetti del provvedimento ingiuntivo nella propria sfera giuridica, per cui, alla luce di quanto detto sopra, si devono ritenere, in ultima istanza, soddisfatte le ragioni del ricorrente e conseguentemente, si ravvisa una evidente carenza di interesse da parte del ricorrente ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza c.d. virtuale, tenuto conto della verosimile fondatezza della pretesa attorea, alla stregua delle risultanze in atti nonché del fatto che l'annullamento in autotutela è avvenuto successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 43,00 per esborsi da contributo unificato e in euro 2000,00 per onorario oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, Iva e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 2/12/2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo