TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4116/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio a domanda congiunta n. 4116/2025 R.G. promosso da
C.F. , con l'Avv. METELLI ELENA Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), con l'Avv. METELLI ELENA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“Punto c) a far data dall'omologazione del presente ricorso nessun importo a titolo di assegno di mantenimento sarà dovuto dal sig. al figlio in quanto lo stesso ha Parte_1 Persona_1 raggiunto l'indipendenza economica.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Coccaglio (BS) in data 4.4.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Coccaglio (BS) al n. 3, parte II, serie A, anno 1998.
Dall'unione è nato il figlio oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Il divorzio è stato pronunciato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 4247/2005, pubblicata in data
3.10.2005 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni del divorzio rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di modificare le condizioni del divorzio in conformità all'accordo sopra trascritto, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio a domanda congiunta n. 4116/2025 R.G. promosso da
C.F. , con l'Avv. METELLI ELENA Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), con l'Avv. METELLI ELENA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“Punto c) a far data dall'omologazione del presente ricorso nessun importo a titolo di assegno di mantenimento sarà dovuto dal sig. al figlio in quanto lo stesso ha Parte_1 Persona_1 raggiunto l'indipendenza economica.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Coccaglio (BS) in data 4.4.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Coccaglio (BS) al n. 3, parte II, serie A, anno 1998.
Dall'unione è nato il figlio oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Il divorzio è stato pronunciato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 4247/2005, pubblicata in data
3.10.2005 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni del divorzio rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di modificare le condizioni del divorzio in conformità all'accordo sopra trascritto, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
2