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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/11/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2670/2024
Verbale di udienza del 07/11/2025
L'Avv. Vincenzo DEl'Oste si riporta integralmente alle note di trattazione depositate per l'udienza del 21/3/25 che qui per brevità si intendono integralmente richiamate e trascritte e ne chiede l'integrale accoglimento con ogni conseguenza di legge. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Chiede nei confronti dell' la compensazione delle spese CP_1 di lite.
Per è presente, quale sostituto d'udienza, l'avv Angela De Nisco per delega CP_1 dell'avvocato Silvio Garofalo, la quale si riporta alle memorie difensive in atti e ne chiede l'accoglimento. Chiede in ogni caso che la prossima udienza venga fissata ex art 127 ter cpc.
I procuratori presenti dichiarano in ogni caso di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori e chiedono di essere autorizzati ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, di ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
VE, 07/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
7.11.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2670/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. DELL'OSTE VINCENZO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo PEC indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona del l. r. p. t.; Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
( , C.F. con sede legale in Controparte_3 CP_1 P.IVA_2
Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo
( ), giusta procura generale alle liti per notar in C.F._2 Persona_1
Fiumicino (Rm) del 22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), ed elettivamente domiciliato in Benevento, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (PEC:
t) Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.8.2024 e ritualmente notificato, laparte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il l' e, Controparte_4 CP_1 premesso di essere docente attualmente in servizio presso I.T.T. “Guido Dorso” sito in
VE (AV), esponeva di avere svolto supplenze brevi negli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023 e di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7
CCNL del 15.3.2001, rilevando che tale voce stipendiale gli veniva riconosciuta nel cedolino di novembre 2022.
Lamentava la violazione del principio di non discriminazione tra personale docente in ruolo e quello precario e concludeva chiedendo “1. Accertare e dichiarare per tutte le motivazioni esposte in ricorso, il diritto dell'odierno ricorrente a ottenere la voce retributiva denominata “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD) in forza del contratto a tempo determinato relativo agli A.S. 2021/22 e 2022/2023 usufruire del beneficio economico, mensile, pari a € 139,93 rapportato a sedici mensilità (da febbraio 2021 a agosto 2022) per un importo complessivo lordo pari a € 2.238,88 oltre interessi e rivalutazione fino alla data di effettivo soddisfo in applicazione dell'art. 25 c. 5 segg. CCNI Comparto Scuola CCNI
31.8.1999 e dell'art. 7 del c.c.n.l. del 15.3.2001 (All. X) e al conseguente ricalcolo del T.F.R. ex art. 83 C.C.N.L. del 2006/07 e s.s. o altro maggiore o minore importo che risulterà di giustizia.
2. condannare gli odierni resistenti, in solido, al pagamento di spese e competenze di causa, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. applicando la maggiorazione del 30% ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/2014”.
2. Instauratosi il contraddittorio, il non si Controparte_4 costituiva sebbene ritualmente in giudizio.
L' si costituiva tempestivamente in giudizio contestando l'avverso dedotto e chiedendo: CP_1
“a) in via preliminare, dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso giudiziario ed assumere di conseguenza i provvedimenti di cui all'art. 443 c.p.c.;
b) accertare e dichiarare la prescrizione contributiva nei limiti di legge e il conseguente divieto di versare e ricevere contributi prescritti;
c) in caso di accertamento dell'obbligo contributivo datoriale nei confronti dell' conseguente a riconoscimento del rapporto CP_1 di lavoro subordinato assicurabile presso l'ente previdenziale o di differente inquadramento ovvero di differenze retributive anche connesse a maggior orario di lavoro o a diversa qualificazione giuridica del rapporto, accertare e dichiarare che il datore di lavoro è tenuto al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali ed CP_1 assicurativi obbligatori sulla base delle retribuzioni corrisposte ovvero sulle differenze contributive eventualmente dovute o quanto meno nei limiti del contratto collettivo di categoria ed in base all'imponibile determinato ex art. 12 L. 153/69 come successivamente modificato nonché al pagamento delle sanzioni civili per omissione/evasione contributiva, previste dalle vigenti disposizioni (L. n° 662/96 e L. n° 388/00); il tutto esclusivamente nei limiti della prescrizione ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta in causa;
d) condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell' di spese, diritti ed CP_1 onorari del giudizio”.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. il ricorrente precisava che la “Retribuzione professionale docenti prevista dal C.C.N.L. Scuola art. 87 del 29/11/2007 che ammonta a
€ 174,50 mensili fino al 31/12/2021 e a € 184,50 mensili dal 01/01/2022, come da cedolini in atti: - Con il presente ricorso intende richiedere tali importi, mai riscossi e non riportati nei cedolini paga quantificati come segue:
Mesi febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2021 = €
174,50*8 mensilità = € 1.396,00; Mesi da Gennaio ad agosto 2022 = € 184,50*8 mesi = €
1.476,00 Per un totale complessivo lordo di € 2.872,00”.
Con le dette note precisava altresì che “la voce retributiva contrattuale denominata
“retribuzione professionale docenti” per la quale si è proposto ricorso, non corrisposta per gli A.S. 2021/2022 e 2022/2023, va da influire sulla determinazione e versamento della
XIII mensilità e del T.F.R. all' e che nessuna pretesa creditoria è stata avanzata, CP_1 dall'odierno ricorrente, nei confronti dell' costituito, che è stato citato solo al fine di CP_1 poter essere messo a conoscenza della controversia e della sentenza che Codesto Tribunale emetterà al fine di farsi carico dell'eventuale recupero contributivo e previdenziale che ne deriverà a favore del ricorrente”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione orale in data odierna, la causa veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Preliminarmente in rito va dichiarata la contumacia del Controparte_4
, non costituitosi sebbene ritualmente convenuto in giudizio (notifica eseguita in
[...] data 4/9/2024).
4. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti dei quali appresso si dirà e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda formulata dal ricorrente ha ad oggetto il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docente per il periodo febbraio
2021-agosto 2022 (relativi agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022) e la conseguenziale Contr condanna del al pagamento delle somme indicate nei conteggi di cui alle note scritte depositate il 10/3/2025 e, pertanto la pronuncia resa in questa sede è circoscritta al suddetto periodo.
6. Limitato il campo d'indagine nei termini su indicati, occorre richiamare il disposto dell'art. 7 CCNL del Comparto scuola del 15.3.2001, rubricato “Retribuzione professionale docenti”, ai sensi del quale “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1
e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Il menzionato art. 25 CCNI del 31.8.1999, con riferimento al compenso individuale accessorio, così dispone: “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
[…] 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto…”.
In ordine al riconoscimento della retribuzione professionale docenti in favore dei docenti titolari di supplenze brevi e/o saltuarie ed ai limiti dell'estensione del richiamo effettuato dall'art. 7 CCNL all'art. 25 CCNI si è pronunciata, con arresto ormai consolidato e a cui si ritiene di aderire, la Suprema Corte di Cassazione, che ha affermato il principio di diritto secondo cui “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (Cass. civ., sez. lav., 27.7.2018, n.20015; cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2020, n.6293 e Cass. civ., sez. lav., 7.5.2024, n.12309).
La Suprema Corte ha evidenziato, in particolare, come, dalle disposizioni menzionate,
“emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione"
(DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)…”.
Ciò premesso ha concluso che “si deve, pertanto, ritenere… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese””.
Non si ravvisano, pertanto, ragioni obiettive che giustifichino una disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, e, tra questi ultimi, tra docenti con incarico per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e docenti incaricati di supplenze brevi o saltuarie, rendendo questi prestazioni equivalenti a quelle dei colleghi sostituiti e contribuendo, in maniera altrettanto equivalente, al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 7 CCNL.
7. Il ricorrente ha dunque diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per tutte le prestazioni rese nel periodo indicato in ricorso (febbraio 2021-agosto 2022), come risultanti dallo stato matricolare in atti.
8. Le spettanze dovute, da quantificarsi secondo i criteri stabiliti dal menzionato art. 25
CCNI, (secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"), stante la semplicità del calcolo matematico, rendono non necessaria la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, che aggraverebbe costi e tempi del giudizio.
Il ricorrente ha diritto, per il servizio svolto nell'anno 2021, ad € 174,50 mensili per ogni mese intero di servizio svolto ed 1/30 del superiore importo (€ 5,82) per ciascun giorno di servizio prestato nei periodi di servizio di durata inferiore al mese ed € 184,50 mensili per il servizio svolto successivamente al 1.1.2022 per ogni mese intero di servizio svolto ed 1/30 del superiore importo (€ 6,15) per ciascun giorno di servizio prestato nei periodi di servizio di durata inferiore al mese.
La retribuzione professionale docenti andrà, inoltre, calcolata in proporzione alle ore di servizio rispetto all'orario di cattedra completo (18 ore settimanali per i docenti delle scuole secondarie).
Il ricorrente ha svolto supplenze brevi nell'anno scolastico 2020/2021, presso l'Istituto
Superiore “G. De Gruttola” di AN RP e presso l'Istituto Superiore “Rinaldo D'Aquino di Montella, dal 24/2/2021 al 07/03/2021 con orario completo, dal 10/03/2021 al
30/04/2021 per 17 ore di servizio settimanali, dal 01/05/2021 al 12/06/2021 per 17 ore di servizio settimanali. Egli ha dunque svolto 3 mesi interi di servizio (da marzo 2021 a maggio
2021) ed ulteriori 17 giorni nei periodi di servizio inferiori al mese (17 giorni, di cui 5 dal 24 febbraio al 28 febbraio 2021 e 12 dal 01 giugno al 12 giugno 2021).
Ha poi svolto nell'anno scolastico 2021/2022 sette mesi interi di servizio (da novembre 2021
a maggio 2022 con orario di 12 ore settimanali) ed ulteriori complessivi 41 giorni (di cui 10 giorni dal 22 ottobre al 31 ottobre 2021; 29 giorni dal 1 giugno 2022 al 9 giugno 2022 e dall'11 giugno 2022 al 30 giugno 2022; 2 giorni dal 1 luglio al 2 luglio 2022 per 12 ore settimanali) nei periodi di servizio inferiori al mese.
Il ricorrente ha dunque diritto alla retribuzione professionale docenti per complessivi 3 mesi e 17 giorni per l'anno scolastico 2020/2021 e per complessivi 7 mesi e 41 giorni per l'anno scolastico 2021/2022, riparametrando gli importi dovuto al minor orario svolto come risultante dallo stato matricolare, per un importo pari ad €597,43 per l'a.s. 2020/2021 (così calcolato: anno 2021 € 164,90 x 2 mesi, € 172,65 per un mese+ € 5,82 x 7 gg. + € 5,49 x 12 gg) e ad € 1068,6 per l'anno 2021/2022 così calcolati: € 116,40 x 3 mesi + € 184,50 x 1 mese
+ € 123,00 x 3 mesi + € 3,88 x 10 gg gg + € 4,1 x 11 gg.). La somma dovuta va maggiorata di accessori nei limiti dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del
1994, e dunque con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione.
9. Null'altro il ricorrente può pretendere a tal titolo per gli anni scolastici in discorso in quanto per il mese di agosto 2022 non risulta aver prestato servizio (vedasi lo stato matricolare).
10. Sulla base delle considerazioni innanzi sviluppate, complessivamente considerate, la domanda deve quindi accogliersi con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per le supplenze brevi svolte come documentate in questa sede (periodo febbraio 2021 agosto 2022) ed il essere condannato al pagamento di quanto Controparte_4 dovuto a tale titolo.
11. In considerazione di quanto precede il convenuto deve, altresì, essere CP_4 condannato al versamento in favore dell' dei contributi correlati alla maggiorazione CP_1 retributiva accertata in questa sede.
12. Il limitato accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione di 1/3 delle spese di giudizio nei rapporti tra parte ricorrente e l'Amministrazione convenuta. La restante quota si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della serialità delle questioni giuridiche esaminate e della limitata attività processuale espletata. Di esse va concessa la chiesta distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, non ricorrendo le condizioni per la richiesta maggiorazione per i collegamenti ipertestuali (articolo 4 co.
1-bis del D.M.
n.55/2014) che nella fattispecie in esame non hanno concretamente agevolato lo studio della controversia (cfr Cass. n. 37692/2022 Cass 15572/2022). Devono essere compensate le spese relative ai rapporti con l' CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 28/8/2024 nei confronti del in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al riconoscimento Parte_1 della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per le supplenze brevi svolte nel periodo febbraio 2021-luglio 2022 e condanna, per l'effetto, il Controparte_4
al pagamento in favore del ricorrente, a tale titolo, dell'importo di € 1.666,03
[...]
(euromilleseicentosessantasei/03), oltre interessi dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento in favore dell' dei contributi correlati alla maggiorazione retributiva CP_1 accertata in questa sede;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna il convenuto alla rifusione di due terzi delle spese giudiziali in favore CP_4 di parte ricorrente che liquida –già al netto della compensazione- in € 248,00
(euroduecentoquarantotto/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. e i.v.a. ed oltre euro 49,00 (euroquarantanove/00) per C.U. con distrazione in favore del procuratore anticipatario compensando la restante quota. compensa le spese di lite relative ai rapporti con l' CP_1
Così deciso in VE, 07/11/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2670/2024
Verbale di udienza del 07/11/2025
L'Avv. Vincenzo DEl'Oste si riporta integralmente alle note di trattazione depositate per l'udienza del 21/3/25 che qui per brevità si intendono integralmente richiamate e trascritte e ne chiede l'integrale accoglimento con ogni conseguenza di legge. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Chiede nei confronti dell' la compensazione delle spese CP_1 di lite.
Per è presente, quale sostituto d'udienza, l'avv Angela De Nisco per delega CP_1 dell'avvocato Silvio Garofalo, la quale si riporta alle memorie difensive in atti e ne chiede l'accoglimento. Chiede in ogni caso che la prossima udienza venga fissata ex art 127 ter cpc.
I procuratori presenti dichiarano in ogni caso di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori e chiedono di essere autorizzati ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, di ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
VE, 07/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
7.11.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2670/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. DELL'OSTE VINCENZO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo PEC indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona del l. r. p. t.; Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE' CONTRO
( , C.F. con sede legale in Controparte_3 CP_1 P.IVA_2
Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo
( ), giusta procura generale alle liti per notar in C.F._2 Persona_1
Fiumicino (Rm) del 22.3.2024 (rep. n° 37875 – rogito 7313), ed elettivamente domiciliato in Benevento, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (PEC:
t) Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.8.2024 e ritualmente notificato, laparte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il l' e, Controparte_4 CP_1 premesso di essere docente attualmente in servizio presso I.T.T. “Guido Dorso” sito in
VE (AV), esponeva di avere svolto supplenze brevi negli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023 e di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7
CCNL del 15.3.2001, rilevando che tale voce stipendiale gli veniva riconosciuta nel cedolino di novembre 2022.
Lamentava la violazione del principio di non discriminazione tra personale docente in ruolo e quello precario e concludeva chiedendo “1. Accertare e dichiarare per tutte le motivazioni esposte in ricorso, il diritto dell'odierno ricorrente a ottenere la voce retributiva denominata “Retribuzione Professionale Docenti” (RPD) in forza del contratto a tempo determinato relativo agli A.S. 2021/22 e 2022/2023 usufruire del beneficio economico, mensile, pari a € 139,93 rapportato a sedici mensilità (da febbraio 2021 a agosto 2022) per un importo complessivo lordo pari a € 2.238,88 oltre interessi e rivalutazione fino alla data di effettivo soddisfo in applicazione dell'art. 25 c. 5 segg. CCNI Comparto Scuola CCNI
31.8.1999 e dell'art. 7 del c.c.n.l. del 15.3.2001 (All. X) e al conseguente ricalcolo del T.F.R. ex art. 83 C.C.N.L. del 2006/07 e s.s. o altro maggiore o minore importo che risulterà di giustizia.
2. condannare gli odierni resistenti, in solido, al pagamento di spese e competenze di causa, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. applicando la maggiorazione del 30% ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/2014”.
2. Instauratosi il contraddittorio, il non si Controparte_4 costituiva sebbene ritualmente in giudizio.
L' si costituiva tempestivamente in giudizio contestando l'avverso dedotto e chiedendo: CP_1
“a) in via preliminare, dichiarare l'improponibilità, inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso giudiziario ed assumere di conseguenza i provvedimenti di cui all'art. 443 c.p.c.;
b) accertare e dichiarare la prescrizione contributiva nei limiti di legge e il conseguente divieto di versare e ricevere contributi prescritti;
c) in caso di accertamento dell'obbligo contributivo datoriale nei confronti dell' conseguente a riconoscimento del rapporto CP_1 di lavoro subordinato assicurabile presso l'ente previdenziale o di differente inquadramento ovvero di differenze retributive anche connesse a maggior orario di lavoro o a diversa qualificazione giuridica del rapporto, accertare e dichiarare che il datore di lavoro è tenuto al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali ed CP_1 assicurativi obbligatori sulla base delle retribuzioni corrisposte ovvero sulle differenze contributive eventualmente dovute o quanto meno nei limiti del contratto collettivo di categoria ed in base all'imponibile determinato ex art. 12 L. 153/69 come successivamente modificato nonché al pagamento delle sanzioni civili per omissione/evasione contributiva, previste dalle vigenti disposizioni (L. n° 662/96 e L. n° 388/00); il tutto esclusivamente nei limiti della prescrizione ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta in causa;
d) condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell' di spese, diritti ed CP_1 onorari del giudizio”.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. il ricorrente precisava che la “Retribuzione professionale docenti prevista dal C.C.N.L. Scuola art. 87 del 29/11/2007 che ammonta a
€ 174,50 mensili fino al 31/12/2021 e a € 184,50 mensili dal 01/01/2022, come da cedolini in atti: - Con il presente ricorso intende richiedere tali importi, mai riscossi e non riportati nei cedolini paga quantificati come segue:
Mesi febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2021 = €
174,50*8 mensilità = € 1.396,00; Mesi da Gennaio ad agosto 2022 = € 184,50*8 mesi = €
1.476,00 Per un totale complessivo lordo di € 2.872,00”.
Con le dette note precisava altresì che “la voce retributiva contrattuale denominata
“retribuzione professionale docenti” per la quale si è proposto ricorso, non corrisposta per gli A.S. 2021/2022 e 2022/2023, va da influire sulla determinazione e versamento della
XIII mensilità e del T.F.R. all' e che nessuna pretesa creditoria è stata avanzata, CP_1 dall'odierno ricorrente, nei confronti dell' costituito, che è stato citato solo al fine di CP_1 poter essere messo a conoscenza della controversia e della sentenza che Codesto Tribunale emetterà al fine di farsi carico dell'eventuale recupero contributivo e previdenziale che ne deriverà a favore del ricorrente”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione orale in data odierna, la causa veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Preliminarmente in rito va dichiarata la contumacia del Controparte_4
, non costituitosi sebbene ritualmente convenuto in giudizio (notifica eseguita in
[...] data 4/9/2024).
4. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti dei quali appresso si dirà e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda formulata dal ricorrente ha ad oggetto il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docente per il periodo febbraio
2021-agosto 2022 (relativi agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022) e la conseguenziale Contr condanna del al pagamento delle somme indicate nei conteggi di cui alle note scritte depositate il 10/3/2025 e, pertanto la pronuncia resa in questa sede è circoscritta al suddetto periodo.
6. Limitato il campo d'indagine nei termini su indicati, occorre richiamare il disposto dell'art. 7 CCNL del Comparto scuola del 15.3.2001, rubricato “Retribuzione professionale docenti”, ai sensi del quale “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1
e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Il menzionato art. 25 CCNI del 31.8.1999, con riferimento al compenso individuale accessorio, così dispone: “1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
[…] 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto…”.
In ordine al riconoscimento della retribuzione professionale docenti in favore dei docenti titolari di supplenze brevi e/o saltuarie ed ai limiti dell'estensione del richiamo effettuato dall'art. 7 CCNL all'art. 25 CCNI si è pronunciata, con arresto ormai consolidato e a cui si ritiene di aderire, la Suprema Corte di Cassazione, che ha affermato il principio di diritto secondo cui “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (Cass. civ., sez. lav., 27.7.2018, n.20015; cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2020, n.6293 e Cass. civ., sez. lav., 7.5.2024, n.12309).
La Suprema Corte ha evidenziato, in particolare, come, dalle disposizioni menzionate,
“emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione"
(DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)…”.
Ciò premesso ha concluso che “si deve, pertanto, ritenere… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese””.
Non si ravvisano, pertanto, ragioni obiettive che giustifichino una disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, e, tra questi ultimi, tra docenti con incarico per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e docenti incaricati di supplenze brevi o saltuarie, rendendo questi prestazioni equivalenti a quelle dei colleghi sostituiti e contribuendo, in maniera altrettanto equivalente, al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 7 CCNL.
7. Il ricorrente ha dunque diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per tutte le prestazioni rese nel periodo indicato in ricorso (febbraio 2021-agosto 2022), come risultanti dallo stato matricolare in atti.
8. Le spettanze dovute, da quantificarsi secondo i criteri stabiliti dal menzionato art. 25
CCNI, (secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio"), stante la semplicità del calcolo matematico, rendono non necessaria la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, che aggraverebbe costi e tempi del giudizio.
Il ricorrente ha diritto, per il servizio svolto nell'anno 2021, ad € 174,50 mensili per ogni mese intero di servizio svolto ed 1/30 del superiore importo (€ 5,82) per ciascun giorno di servizio prestato nei periodi di servizio di durata inferiore al mese ed € 184,50 mensili per il servizio svolto successivamente al 1.1.2022 per ogni mese intero di servizio svolto ed 1/30 del superiore importo (€ 6,15) per ciascun giorno di servizio prestato nei periodi di servizio di durata inferiore al mese.
La retribuzione professionale docenti andrà, inoltre, calcolata in proporzione alle ore di servizio rispetto all'orario di cattedra completo (18 ore settimanali per i docenti delle scuole secondarie).
Il ricorrente ha svolto supplenze brevi nell'anno scolastico 2020/2021, presso l'Istituto
Superiore “G. De Gruttola” di AN RP e presso l'Istituto Superiore “Rinaldo D'Aquino di Montella, dal 24/2/2021 al 07/03/2021 con orario completo, dal 10/03/2021 al
30/04/2021 per 17 ore di servizio settimanali, dal 01/05/2021 al 12/06/2021 per 17 ore di servizio settimanali. Egli ha dunque svolto 3 mesi interi di servizio (da marzo 2021 a maggio
2021) ed ulteriori 17 giorni nei periodi di servizio inferiori al mese (17 giorni, di cui 5 dal 24 febbraio al 28 febbraio 2021 e 12 dal 01 giugno al 12 giugno 2021).
Ha poi svolto nell'anno scolastico 2021/2022 sette mesi interi di servizio (da novembre 2021
a maggio 2022 con orario di 12 ore settimanali) ed ulteriori complessivi 41 giorni (di cui 10 giorni dal 22 ottobre al 31 ottobre 2021; 29 giorni dal 1 giugno 2022 al 9 giugno 2022 e dall'11 giugno 2022 al 30 giugno 2022; 2 giorni dal 1 luglio al 2 luglio 2022 per 12 ore settimanali) nei periodi di servizio inferiori al mese.
Il ricorrente ha dunque diritto alla retribuzione professionale docenti per complessivi 3 mesi e 17 giorni per l'anno scolastico 2020/2021 e per complessivi 7 mesi e 41 giorni per l'anno scolastico 2021/2022, riparametrando gli importi dovuto al minor orario svolto come risultante dallo stato matricolare, per un importo pari ad €597,43 per l'a.s. 2020/2021 (così calcolato: anno 2021 € 164,90 x 2 mesi, € 172,65 per un mese+ € 5,82 x 7 gg. + € 5,49 x 12 gg) e ad € 1068,6 per l'anno 2021/2022 così calcolati: € 116,40 x 3 mesi + € 184,50 x 1 mese
+ € 123,00 x 3 mesi + € 3,88 x 10 gg gg + € 4,1 x 11 gg.). La somma dovuta va maggiorata di accessori nei limiti dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del
1994, e dunque con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione.
9. Null'altro il ricorrente può pretendere a tal titolo per gli anni scolastici in discorso in quanto per il mese di agosto 2022 non risulta aver prestato servizio (vedasi lo stato matricolare).
10. Sulla base delle considerazioni innanzi sviluppate, complessivamente considerate, la domanda deve quindi accogliersi con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per le supplenze brevi svolte come documentate in questa sede (periodo febbraio 2021 agosto 2022) ed il essere condannato al pagamento di quanto Controparte_4 dovuto a tale titolo.
11. In considerazione di quanto precede il convenuto deve, altresì, essere CP_4 condannato al versamento in favore dell' dei contributi correlati alla maggiorazione CP_1 retributiva accertata in questa sede.
12. Il limitato accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione di 1/3 delle spese di giudizio nei rapporti tra parte ricorrente e l'Amministrazione convenuta. La restante quota si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della serialità delle questioni giuridiche esaminate e della limitata attività processuale espletata. Di esse va concessa la chiesta distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, non ricorrendo le condizioni per la richiesta maggiorazione per i collegamenti ipertestuali (articolo 4 co.
1-bis del D.M.
n.55/2014) che nella fattispecie in esame non hanno concretamente agevolato lo studio della controversia (cfr Cass. n. 37692/2022 Cass 15572/2022). Devono essere compensate le spese relative ai rapporti con l' CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 28/8/2024 nei confronti del in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al riconoscimento Parte_1 della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per le supplenze brevi svolte nel periodo febbraio 2021-luglio 2022 e condanna, per l'effetto, il Controparte_4
al pagamento in favore del ricorrente, a tale titolo, dell'importo di € 1.666,03
[...]
(euromilleseicentosessantasei/03), oltre interessi dal dovuto al soddisfo, nonché al versamento in favore dell' dei contributi correlati alla maggiorazione retributiva CP_1 accertata in questa sede;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna il convenuto alla rifusione di due terzi delle spese giudiziali in favore CP_4 di parte ricorrente che liquida –già al netto della compensazione- in € 248,00
(euroduecentoquarantotto/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. e i.v.a. ed oltre euro 49,00 (euroquarantanove/00) per C.U. con distrazione in favore del procuratore anticipatario compensando la restante quota. compensa le spese di lite relative ai rapporti con l' CP_1
Così deciso in VE, 07/11/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)