Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 4157 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Giovanna Volpiana
e
, C.F. , nata a [...]-Guarulhos-sp Controparte_1 C.F._2
(Brasile) il 16/01/1975, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Giraldi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Pertanto le parti, come in epigrafe rappresentate e difese per il tramite delle presenti note scritte, chiedono che il Giudice istruttore, preso atto della volontà espressa dai coniugi di
1
rimettere la causa in decisione affinchè l'On.Tribunale adito Voglia con sentenza:
1- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti Comune di Asiago (VI) in data 10.12.2018, annotato nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune,
Anno 2018, Atto n. 44, Parte II Serie C ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze.
2- Darsi atto che nelle more della fissazione dell'udienza, la figlia è diventata Per_1
maggiorenne avendo compiuto 18 anni 04.01.2025 pertanto le questioni riguardanti l'affidamento della medesima devono intendersi superate rimanendo in vigori gli accordi economici tra i due per il mantenimento della ragazza ad oggi non economicamente autosufficiente per cui:
3- Il IG. verserà mensilmente la somma di €. 600,00=(quattrocento) quale Parte_1
contributo al suo mantenimento annualmente rivalutabile ai sensi degli indici ISTAT e sarà
corrisposta entro il 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI . CP_1
4- Il IG. si onererà sia dell'integrale pagamento delle sia spese ordinarie che Pt_1
straordinarie di Gioia così come individuate e regolamentate dal Protocollo in uso presso Il
Tribunale di Vicenza. Il IG. inoltre fino al compimento del 25 esimo anno di età Pt_1
della figlia si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al pagamento dell'affitto della casa dove madre e figlia vivono attualmente, la somma mensile di € 1.000,00 a mezzo bonifico bancario intestato alla IG.ra . CP_1
5- I coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento dando atto di aver definito ogni questione economica in sede di separazione, pertanto, nulla è richiesto o dovuto tra i coniugi.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe
2 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Asiago (VI) in data 10.12.2018.
All'esito dell'udienza del 30.01.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
DeIGnato del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di separazione n. 611/2024 pubblicata il 19.03.2024 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-si dà atto che nelle more del procedimento la figlia è diventata maggiorenne avendo Per_1
compiuto 18 anni 04.01.2025 pertanto nulla si dispone sull'affidamento della medesima;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere ad , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Controparte_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro Per_1
600,00, nonché il IG. si onererà sia dell'integrale pagamento delle sia spese ordinarie Pt_1
che straordinarie di così come individuate e regolamentate dal Protocollo in uso presso Per_1
Il Tribunale di Vicenza. Il IG. inoltre fino al compimento del 25 esimo anno di età Pt_1
3 della figlia si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al pagamento dell'affitto della casa dove madre e figlia vivono attualmente, la somma mensile di € 1.000,00 a mezzo bonifico bancario intestato alla IG.ra ; CP_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Asiago (VI) il 10.12.2018 alle condizioni in epigrafe riportate;
Controparte_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Asiago (VI) al n. 44, parte II, serie C, Ufficio 1, anno 2018;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio del 25.03.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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