Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 06/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella DRAGOTTO Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2775/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MICHELA MUZIARELLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente e
, codice fiscale , nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MARZIA BONSIGNORE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente con l'intervento del Pubblico Ministero - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
oggetto: separazione e divorzio congiunti ex artt. 473bis 49 e 51 C.p.c..
Visto
pagina 1 di 9
151, 1° comma, cod. civ.; ordinare al Comune di Alessandria (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. figlia minore è affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso e resterà Per_1
collocata in via prevalente presso la madre, GNa nell'abitazione ove vive la Parte_1
madre ad Alessandria, anche ai fini della residenza anagrafica. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della figlia minore tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni con Per_1
impegno da parte di entrambi di monitorare costantemente lo stato di benessere della figlia minore al fine di preservarne la serenità e l'integrità psico-fisica, tenendo conto delle sue esigenze;
Per_1
2. il padre, GN potrà tenere con sé la figlia minore con i seguenti CP_1 Per_1
tempi di cura:
c) in caso di accordo: ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la GNa e preavviso alla Pt_1
medesima di almeno 24 ore, nel rispetto degli impegni scolastici sportivi e sociali della minore;
d) in mancanza di accordo, con le seguenti modalità:
- durante la settimana di giorno, senza pernottamento, nella settimana con week end di pertinenza paterna, per due pomeriggi - individuati d'accordo con la madre - dal termine delle lezioni scolastiche e sino alle ore 20.30 dopo cena riportandola dalla madre;
nella settimana che termina con week end di pertinenza materna, per tre pomeriggi - individuati d'accordo con la madre - alla settimana dal termine delle lezioni scolastiche e sino alle ore 20.30 dopo cena riportandola dalla madre. Tale regime di visite dovrà tenere conto degli impegni scolastici ed extrascolastici (ad esempio non esaustivo: impegni sportivi, catechismo, impegni formativi e ricreativi, impegni sociali come cene/feste di compleanno) della figlia ai quali il padre la accompagnerà, sempre con impegno a ricondurla presso l'abitazione della madre entro le ore 20.30;
- a fine settimana alternati sempre durante il giorno, il sabato dal pomeriggio alle ore 16.30 sino alle ore 20.30 e la domenica dalle ore 9.30 sino alle ore 13.00 riportando la figlia dalla madre per il pagina 2 di 9 pranzo;
- durante le vacanze scolastiche estive, il GN potrà trascorrere un periodo di CP_1
quindici giorni con la figlia continuando a recarsi in Sicilia in Terme Vigliatore (ME), Via Per_1
Nazionale 21, presso l'abitazione dei familiari della GNa prendendo accordi con Parte_1
la stessa riguardo all'individuazione del periodo, entro il 31 maggio di ogni anno. Durante i mesi di giugno e luglio 2025, la GNa - compatibilmente ai propri impegni professionali – Pt_1
accompagnerà la figlia a Sanremo presso l'abitazione del nonno paterno, in uso al GN Per_1
per due o tre giorni nei fine settimana;
la madre trascorrerà tale periodo in altra abitazione CP_1
a Sanremo. A decorrere dall'estate dell'anno 2026 nei mesi di giugno, luglio (in periodo precedente rispetto alla partenza della madre con la figlia per la Sicilia) ed a inizio settembre (in epoca Per_1
posteriore rispetto al rientro della madre con la figlia dalla Sicilia e prima dell'inizio dell'anno scolastico), la figlia minore potrà trascorrere una settimana con il padre ed altro familiare Per_1
paterno convivente per tutto il periodo, presso l'abitazione di Sanremo;
il periodo verrà individuato secondo accordi che i genitori prenderanno entro il mese di aprile dell'anno. Il GN CP_1
presta sin d'ora il consenso a che la figlia minore possa trascorrere - presso la
[...] Per_1
precitata abitazione de familiari della GNa in Sicilia - ogni anno, un periodo che Parte_1
diparte dagli ultimi giorni di luglio sino ai primi giorni di settembre;
- durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali e per il compleanno della figlia verrà Per_1
adottato il principio dell'alternanza annuale presso ciascun genitore, con la precisazione che il pernottamento sarà sempre presso la madre, con rientro della figlia minore presso l'abitazione Per_1
familiare materna entro le ore 20.30;
- per i giorni della Vigilia di Natale e di Natale e per il giorno di Pasqua e Pasquetta oltre che per il compleanno, i genitori concordano di trascorrere metà giornata ciascuno con la figlia Per Per_1 quanto riguarda le giornate di festività, valgono le regole dell'alternanza annuale tra i genitori;
- ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno;
Per_1
3. il signor contribuirà al mantenimento indiretto della figlia corrispondendo CP_1 Per_1 alla madre, GNa una somma mensile di € 300,00= a decorrere dal mese di ottobre Parte_1
2024, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mesi, sul conto corrente di titolarità della GNa avente il seguente IBAN [...]. Tale somma verrà rivalutata Pt_1
annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2025 tenendo come base di calcolo il mese di ottobre 2024;
4. allorquando il signor reperirà un'attività lavorativa, la somma relativa al CP_1
contributo al mantenimento della figlia minore sarà incrementata secondo i criteri che Per_1
pagina 3 di 9 seguono: ad uno stipendio da € 1.200,00= ad € 1.400,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad € 400,00 mensili;
ad uno stipendio di e 1.500,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad
€ 500,00= mensili;
ad uno stipendio di € 2.000,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad
€ 660,00 mensili;
ad uno stipendio di € 2.500,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad
€ 830,00 mensili.
Il GN si impegna ad esibire alla GNa il contratto di lavoro e le buste paga, ogni CP_1 Pt_1
sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e sino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia Ovvero, in caso di attività professionale svolta con partita Per_1
IVA, il GN si impegna ad esibire mandato professionale eventualmente esistente e le CP_1
fatture emesse, ogni sei mesi e sino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia Il Per_1
GN si impegna, in ogni caso ad informare tempestivamente (comunque non CP_1
oltre 15 giorni dalla modifica) la GNa delle eventuali modifiche della propria Parte_1
attività professionale. Le parti concordano che la cadenza di esibizione, come sopra indicata, diparta dalla data di informazione della intervenuta modifica, da parte del GN e sino CP_1
al compimento del diciottesimo anno di età della figlia Per_1
5. l'assegno unico verrà percepito dalla madre la quale continuerà a depositarlo sul conto corrente bancario intestato alla figlia minore Per_1
6. i genitori provvederanno a sostenere il costo del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia minore individuate secondo il protocollo in data 20.07.2016 per i procedimenti di Per_1
separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate vigente presso il Tribunale di
Alessandria, protocollo che verrà sottoscritto dalle parti e allegato al presente ricorso del quale farà parte integrante (doc. 12-protocollo spese straordinarie Tribunale di Alessandria);
7. la signora e il GN concordano che la figlia minore Parte_1 CP_1 Per_1
continui a svolgere attività sportiva di nuoto, di equitazione e di sci (lezioni e noleggio attrezzatura)
e contribuiranno a sostenerne i costi al 50% ciascuno. I genitori continueranno a sostenere al 50% i costi ortodontici per la figlia, in particolare continueranno a pagare al 50% ciascuno le rate per l'apparecchio della figlia In ogni caso, i genitori si consulteranno in ordine alle attività Per_1
extrascolastiche da far svolgere alla figlia minore tenendo conto delle esigenze della figlia e Per_1
delle sue inclinazioni naturali.
pagina 4 di 9 8. il GN entro il termine del 31.12.2025, verserà la somma di € 2.500,00= oltre CP_1
interessi maturati, su un libretto di risparmio destinato alla figlia minore o sul conto corrente Per_1
intestato alla figlia;
9. i genitori rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e della figlia minore Per_1
10. la GNa e il GN dichiarano di non richiedere Parte_1 CP_1
reciprocamente contributi al mantenimento avendo la possibilità di essere autonomi economicamente;
11. spese compensate tra le parti.
rilevato che i ricorrenti, con note scritte in sostituzione dell'udienza 28/01/2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare:
1. che i ricorrenti si sposarono con rito concordatario in Alessandria il 12/12/2015;
2.
ritenuto che
, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione;
3. rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse della figlia minore né Per_1
con le norme imperative di legge;
in particolare la somma di euro 300,00 prevista quale contributo al mantenimento della minore appare adeguata alle attuali e concrete condizioni reddituali e patrimoniali del padre (attualmente senza reddito ed attività lavorativa); vengono previste – inoltre – modalità di frequentazioni della minore con i genitori idonee a garantire la bigenitorialità;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.;
viste le conclusioni del P.M. in data 10/12/2024;
atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti pagina 5 di 9 civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., formulando le condizioni relative a tale domanda, che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e ss. mm. ii., la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e ss. mm. ii., il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
la separazione personale dei coniugi , codice fiscale , nata Parte_1 C.F._1
ad Alessandria (AL) il 05.10.1981, e , codice fiscale , CP_1 C.F._2
nato in [...] il [...], celebrato ad Alessandria il 12/12/2015, e trascritto nei registri di
Stato Civile del Comune al n. 77, serie A, parte 2, anno 2015.
Dispone che
La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso e resterà Per_1
collocata in via prevalente presso la madre, GNa nell'abitazione ove vive la Parte_1
madre ad Alessandria, anche ai fini della residenza anagrafica. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della figlia minore tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni con Per_1
impegno da parte di entrambi di monitorare costantemente lo stato di benessere della figlia minore al fine di preservarne la serenità e l'integrità psico-fisica, tenendo conto delle sue esigenze;
Per_1
2. il padre, GN potrà tenere con sé la figlia minore con i seguenti CP_1 Per_1
tempi di cura:
c) in caso di accordo: ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la GNa e preavviso alla Pt_1
medesima di almeno 24 ore, nel rispetto degli impegni scolastici sportivi e sociali della minore;
d) in mancanza di accordo, con le seguenti modalità:
- durante la settimana di giorno, senza pernottamento, nella settimana con week end di pertinenza paterna, per due pomeriggi - individuati d'accordo con la madre - dal termine delle lezioni scolastiche e sino alle ore 20.30 dopo cena riportandola dalla madre;
nella settimana che termina con week end di pertinenza materna, per tre pomeriggi - individuati d'accordo con la madre - alla settimana dal termine delle lezioni scolastiche e sino alle ore 20.30 dopo cena riportandola dalla pagina 6 di 9 madre. Tale regime di visite dovrà tenere conto degli impegni scolastici ed extrascolastici (ad esempio non esaustivo: impegni sportivi, catechismo, impegni formativi e ricreativi, impegni sociali come cene/feste di compleanno) della figlia ai quali il padre la accompagnerà, sempre con impegno a ricondurla presso l'abitazione della madre entro le ore 20.30;
- a fine settimana alternati sempre durante il giorno, il sabato dal pomeriggio alle ore 16.30 sino alle ore 20.30 e la domenica dalle ore 9.30 sino alle ore 13.00 riportando la figlia dalla madre per il pranzo;
- durante le vacanze scolastiche estive, il GN potrà trascorrere un periodo di CP_1
quindici giorni con la figlia continuando a recarsi in Sicilia in Terme Vigliatore (ME), Via Per_1
Nazionale 21, presso l'abitazione dei familiari della GNa prendendo accordi con Parte_1
la stessa riguardo all'individuazione del periodo, entro il 31 maggio di ogni anno. Durante i mesi di giugno e luglio 2025, la GNa - compatibilmente ai propri impegni professionali – Pt_1
accompagnerà la figlia a Sanremo presso l'abitazione del nonno paterno, in uso al GN Per_1
per due o tre giorni nei fine settimana;
la madre trascorrerà tale periodo in altra abitazione CP_1
a Sanremo. A decorrere dall'estate dell'anno 2026 nei mesi di giugno, luglio (in periodo precedente rispetto alla partenza della madre con la figlia per la Sicilia) ed a inizio settembre (in epoca Per_1
posteriore rispetto al rientro della madre con la figlia dalla Sicilia e prima dell'inizio dell'anno scolastico), la figlia minore potrà trascorrere una settimana con il padre ed altro familiare Per_1
paterno convivente per tutto il periodo, presso l'abitazione di Sanremo;
il periodo verrà individuato secondo accordi che i genitori prenderanno entro il mese di aprile dell'anno. Il GN CP_1
presta sin d'ora il consenso a che la figlia minore possa trascorrere - presso la
[...] Per_1
precitata abitazione de familiari della GNa in Sicilia - ogni anno, un periodo che Parte_1
diparte dagli ultimi giorni di luglio sino ai primi giorni di settembre;
- durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali e per il compleanno della figlia verrà Per_1
adottato il principio dell'alternanza annuale presso ciascun genitore, con la precisazione che il pernottamento sarà sempre presso la madre, con rientro della figlia minore presso l'abitazione Per_1
familiare materna entro le ore 20.30;
- per i giorni della Vigilia di Natale e di Natale e per il giorno di Pasqua e Pasquetta oltre che per il compleanno, i genitori concordano di trascorrere metà giornata ciascuno con la figlia Per Per_1 quanto riguarda le giornate di festività, valgono le regole dell'alternanza annuale tra i genitori;
- ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno;
Per_1
dispone che il signor contribuirà al mantenimento indiretto della figlia corrispondendo CP_1 Per_1
pagina 7 di 9 alla madre, GNa una somma mensile di € 300,00= a decorrere dal mese di ottobre Parte_1
2024, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mesi, sul conto corrente di titolarità della GNa avente il seguente IBAN [...]. Tale somma verrà rivalutata Pt_1
annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2025 tenendo come base di calcolo il mese di ottobre 2024; prende atto dei seguenti accordi fra le parti: allorquando il signor reperirà un'attività lavorativa, la somma relativa al contributo CP_1
al mantenimento della figlia minore sarà incrementata secondo i criteri che seguono: Per_1 ad uno stipendio da € 1.200,00= ad € 1.400,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad € 400,00 mensili;
ad uno stipendio di e 1.500,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad
€ 500,00= mensili;
ad uno stipendio di € 2.000,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad
€ 660,00 mensili;
ad uno stipendio di € 2.500,00= mensili corrisponderà un incremento automatico del mantenimento ad
€ 830,00 mensili.
Prende atto che il GN si impegna ad esibire alla GNa il contratto di lavoro e le buste paga, ogni CP_1 Pt_1
sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e sino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia Ovvero, in caso di attività professionale svolta con partita Per_1
IVA, il GN si impegna ad esibire mandato professionale eventualmente esistente e le CP_1
fatture emesse, ogni sei mesi e sino al compimento del diciottesimo anno di età della figlia Il Per_1
GN si impegna, in ogni caso ad informare tempestivamente (comunque non CP_1
oltre 15 giorni dalla modifica) la GNa delle eventuali modifiche della propria Parte_1
attività professionale. Le parti concordano che la cadenza di esibizione, come sopra indicata, diparta dalla data di informazione della intervenuta modifica, da parte del GN e sino CP_1
al compimento del diciottesimo anno di età della figlia Per_1
Dispone che l'assegno unico venga percepito dalla madre la quale continuerà a depositarlo sul conto corrente bancario intestato alla figlia minore i genitori provvederanno a sostenere il costo del 50% Per_1
delle spese straordinarie relative alla figlia minore individuate secondo il protocollo in data Per_1
20.07.2016 per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate vigente presso il Tribunale di Alessandria, protocollo che verrà sottoscritto dalle parti e pagina 8 di 9 allegato al presente ricorso del quale farà parte integrante (doc. 12-protocollo spese straordinarie
Tribunale di Alessandria); prende atto che: la signora e il GN concordano che la figlia minore continui Parte_1 CP_1 Per_1
a svolgere attività sportiva di nuoto, di equitazione e di sci (lezioni e noleggio attrezzatura) e contribuiranno a sostenerne i costi al 50% ciascuno. I genitori continueranno a sostenere al 50% i costi ortodontici per la figlia, in particolare continueranno a pagare al 50% ciascuno le rate per l'apparecchio della figlia In ogni caso, i genitori si consulteranno in ordine alle attività Per_1
extrascolastiche da far svolgere alla figlia minore tenendo conto delle esigenze della figlia e Per_1
delle sue inclinazioni naturali.
il GN entro il termine del 31.12.2025, verserà la somma di € 2.500,00= oltre CP_1
interessi maturati, su un libretto di risparmio destinato alla figlia minore o sul conto corrente Per_1
intestato alla figlia;
i genitori rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e della figlia minore Per_1
la GNa e il GN dichiarano di non richiedere reciprocamente Parte_1 CP_1
contributi al mantenimento avendo la possibilità di essere autonomi economicamente;
Spese compensate tra le parti.
provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 77, serie A, parte 2, anno 2015).
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 29 gennaio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott.ssa Antonella DRAGOTTO
pagina 9 di 9