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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/07/2025, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE 1ᵃ CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Giudici: Dr.ssa Rosella Nocera Presidente Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore Dr. Emanuele Pinto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 186/2022 R.G.A.C. pendente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Losito Giuseppe e dall'avv. De Giosa Parte_1
Leonardo, in virtù di procura in atti;
– Ricorrente – e
, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Minunno e dall'avv. Controparte_1
Giuseppe Minunno, giusta procura in atti;
– Resistente – nonché
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
– Intervenuto –
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: in data 5.3.2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni declinate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. ha concluso con propria nota 12.3.2025.
FATT O E D IR ITT O Con ricorso depositato in cancelleria il 07.01.2022 , premesso che: Parte_1
- in data 14.02.1980 aveva contratto matrimonio concordatario con la sig.ra
[...]
, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Modugno Controparte_1
(BA) con atto n.8, parte II, serie A;
- dall'unione coniugale erano nati i figli (n. il 24.12.1980) e (n. il Per_1 Per_2
25.11.1988);
- la convivenza tra i coniugi cessava nel 2003;
- avviato il giudizio di separazione, le parti consensualizzavano la lite e il Tribunale omologava la convenzione intercorsa tra i coniugi con decreto emesso in Camera di Consiglio il 20.07.2009;
- la convenzione, oltre alla divisione degli immobili tra le parti, prevedeva un contributo paterno in favore di di €350,00 mensili (essendo Per_2 Per_1
1 economicamente autosufficiente) e un assegno divorzile in favore della di CP_1
€1.950,00 mensili;
- egli era titolare di una ditta individuale (SAMA) e socio di una srl (CASH SYSTEM s. r . l)
- la moglie non aveva mai lavorato per dedicarsi alla famiglia;
- nelle more, aveva lasciato la casa familiare;
Per_2
- le condizioni economiche della moglie erano migliorate atteso che:
1. la stessa conviveva con il padre, percettore di redditi da pensione, 2. era divenuta comproprietaria di un immobile a seguito del decesso della madre, fatto oggetto di compravendita, 3. avrebbe nel tempo ereditato i beni relitti dal padre;
- la sua situazione reddituale era peggiorata in conseguenza dell'emergenza Covid, come evincibile dai diversi finanziamenti e mutui contratti;
tutto ciò premesso chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'obbligo di versamento della somma di €350,00 direttamente in favore del figlio , attese le sue problematiche di salute che non gli consentivano di Per_2 lavorare stabilmente, e con riduzione dell'assegno in favore del coniuge ad €950,00 mensili. Con decreto del 19.01.2022 il Presidente fissava la comparizione personale delle parti, assegnando i termini di legge. Con comparsa del 25.2.2022 si costituiva la sig.ra che chiedeva Controparte_1 la conferma dell'assegno stabilito in sede di separazione ammontante ad €2.200,00 in ragione della rivalutazione istat. Con ordinanza resa il 20.3.2022 all'esito della comparizione delle parti, il Giudice delegato in funzione presidenziale confermava le condizioni regolanti lo stato di separazione. Con sentenza non definitiva n. 4215/2022 del 17.11.2022, il Tribunale adito pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo con separata ordinanza per il prosieguo della causa. Nelle more (in base a quanto allegato dalle parti) la Corte d'Appello adita in sede di reclamo respingeva la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dal . Pt_1
Concessi, quindi, i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa era istruita a mezzo della documentazione depositata dalle parti. All'udienza del 5.3.2025, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa era riservata per la decisione sulla base delle conclusioni declinate dai procuratori delle parti mediante il deposito di note scritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Il P.M. concludeva con nota del 12.3.2025. Le parti depositavano le memorie conclusionali come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Pronunciata sentenza sullo status, il Collegio deve esaminare le questioni ancora pendenti e relative, principalmente, alla determinazione dell'assegno divorzile. È opportuno precisare che il ricorrente, sin dal ricorso introduttivo della lite, ha chiesto di corrispondere a titolo di assegno divorzile alla l'importo mensile di CP_1
€950,00, in misura, quindi, inferiore rispetto all'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in €1.950,00 mensili, e non anche la sua elisione. Ebbene, in punto di diritto va premesso che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile sono totalmente diversi da quelli che presiedono all'attribuzione dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione con il quale deve assicurarsi al
2 coniuge più debole la conservazione, almeno tendenziale, del pregresso tenore di vita, richiedendosi in questa sede, in primo luogo, la prova non soltanto della mancanza in capo al richiedente di mezzi adeguati per vivere dignitosamente, ma altresì dell'oggettiva impossibilità da parte sua a procurarseli. Invero, a norma dell'art. 5, co. 6 della l. n. 898/1970, la parte che richiede la corresponsione in proprio favore di un assegno divorzile ha l'onere di provare di non avere mezzi adeguati o, comunque, di non poterseli procurare per ragioni oggettive. La S.C. ha osservato sul punto che “La determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 l. 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11.09.2001, n. 11575). Anche a seguito degli approdi interpretativi delineati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, l'adeguatezza dei mezzi deve essere apprezzata tramite i criteri indicati dalla prima parte della disposizione normativa citata (condizioni dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione dei patrimoni, reddito di entrambi, tutti elementi da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio) ed avendo riguardo alla funzione dell'assegno di divorzio che è, per un verso, assistenziale (e, dunque, fondata sui principi di solidarietà, libertà, auto-responsabilità e pari dignità) e, per altro verso, compensativa e perequativa. La S.C. ha al riguardo ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (…). Si impone, in particolare, una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno dei coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. Civ. n. 3852/2021). Poste tali coordinate ermeneutiche, necessita ora valutare il materiale istruttorio al fine di determinare la misura dell'assegno dovuto dal , non essendo qui in discussione Pt_1
– alla luce delle allegazioni e delle difese svolte dalle parti – il diritto della resistente a percepire il contributo di cui si discute. Ebbene, non è contestato in atti, oltre che documentalmente provato, che parte resistente ha quale unica fonte reddituale quella derivante dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del marito (oggi di circa €2.200,00 in ragione della rivalutazione istat); la inoltre, è proprietaria di due unità immobiliari, tra cui la ex casa coniugale CP_1 in cui risiede. A nulla rileva in questa sede, per contro, il reddito da pensione percepito dal padre della resistente (non essendo neppure provata la coabitazione) o futuri incrementi patrimoniali conseguenti a successione ereditaria, dovendo il contributo in parole essere
3 determinato in base alle attuali condizioni delle parti ed essendo lo stesso rivedibile in caso di circostanze sopravvenute. Neppure può aversi riguardo alle divisioni dei beni immobili operata con la convenzione di separazione, assumendo tali determinazioni rilievo al sol fine di valutare le attuali condizioni economiche degli ex coniugi. Per quanto attiene, invece, alla condizione economico-reddituale del ricorrente
[...]
, non può dirsi provato un peggioramento dei redditi percepiti dall'attività dallo Parte_1 stesso esercitata rispetto al momento della separazione: la documentazione in atti comprova la percezione di redditi lordi pari a €43.560,00 per l'anno 2017, €66.377,00 per l'anno 2018;
€87.824,00 per l'anno 2019, €16.066,00 per l'anno 2020 e €32.504,00 per l'anno 2021 e
€55.454,00 per l'anno 2022 a fronte di un reddito documentato – antecedente la separazione
– di €3.303,00 per l'anno 2006 e di €20.233,00 per l'anno 2008. È evidente, pertanto, che la media dei redditi percepiti dal nelle ultime tre annualità Pt_1 per le quali vi è documentazione in atti (dal 2020 al 2022) è pari a €34.854,00 ed è dunque superiore al reddito percepito nel 2008, momento di redazione della convenzione di separazione con la quale il ricorrente si obbligava a corrispondere al coniuge un mantenimento di €1.950,00 mensili (si osserva, inoltre, che, sulla base dei richiamati redditi, con l'ordinanza presidenziale emessa in sede di separazione era posto in capo al Pt_1
l'obbligo di corrispondere la somma di €1.000,00 mensili per il mantenimento del coniuge (oltre al contributo per il figlio ), avendo riguardo alla circostanza per cui il Per_2 Pt_1 provvedeva al pagamento delle utenze domestiche relative alla casa coniugale – cfr. ordinanza presidenziale resa in sede di separazione). Deve soggiungersi che, nonostante la documentazione allegata in atti, volta a comprovare la contrazione di diversi finanziamenti e/o mutui inerenti all'attività esercitata dal ricorrente, dall'ultima dichiarazione dei redditi del 2023 emerge un totale passività di €1.083.914,00, inferiore a quello evincibile dalla dichiarazione del 2009 pari a €1.389.588,00. Il risulta essere, inoltre, proprietario di un immobile. Pt_1
È utile ancora qui rilevare, a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente in ordine all'inerzia mantenuta dalla resistente sin dalla pronuncia di separazione rispetto al reperimento di un'attività di lavoro, che è circostanza non contestata in atti quella per cui la nel corso del matrimonio, non abbia mai lavorato, dedicandosi alle esigenze del CP_1 nucleo familiare: deve ritenersi, quindi, che al momento della pronuncia di separazione la di anni 53, non possedesse concrete possibilità di inserimento nel mondo lavorativo. CP_1
Ebbene, così ricostruite le condizioni economiche-patrimoniali delle parti, deve ritenersi sussistente il diritto della – neppure contestato dal ricorrente – alla CP_1 percezione dell'assegno divorzile, attesa altresì l'età della stessa (69 anni) che rende inverosimile un suo inserimento all'attualità nel mondo del lavoro. Venendo, quindi, alla determinazione dell'assegno divorzile deve aversi riguardo alla lunga durata del matrimonio (28 anni), allietata dalla nascita di due figli, che ha sicuramente permesso al ricorrente di investire le proprie energie e le proprie attenzioni nel lavoro e consolidare i propri affari nonché la indubbia sproporzione tra le posizioni reddituali e patrimoniali delle parti in causa. Non può non considerarsi, tuttavia, che, a seguito del trasferimento del figlio Per_2 presso altra abitazione, la resistente non è più gravata dal contributo per il mantenimento di questi, così vedendo un miglioramento delle sue condizioni economiche.
4 Il Collegio, alla luce di quanto sopra evidenziato e valutata la differente funzione dell'assegno divorzile rispetto al contributo al mantenimento del coniuge previsto in sede di separazione, ritiene, quindi, congruo determinare l'assegno divorzile dovuto dal in Pt_1 favore della nella misura di €1.600,00 mensili, oltre adeguamento annuale istat: CP_1 all'uopo deve evidenziarsi che i gravosi impegni economici assunti dal in relazione Pt_1 all'attività d'impresa esercitata (che comportano l'esborso di circa €20.000,00 mensili per rate di mutuo/finanziamento) devono ritenersi, alla luce anche del rilevante volume di affari evincibile nella documentazione reddituale, indice di una capacità di spesa e di investimento di gran lunga superiore rispetto ai redditi dichiarati. Attesa la richiesta avanzata dalla parte ricorrente, va confermato l'obbligo di corrispondere direttamente in favore del figlio la somma di €350,00 mensili a titolo Per_2 di contributo al suo mantenimento.
Le spese del giudizio, avuto riguardo all'esito complessivo della lite (entrambe le parti sono soccombenti in relazione al quantum dell'assegno divorzile;
inoltre, pur avendo il ricorrente dedotto di aver proposto reclamo avverso l'ordinanza presidenziale e pur avendo la resistente sostenuto il rigetto del detto reclamo, alcuna documentazione è stata allegata dalla resistente in ordine a detto procedimento, anche al fine di valutare l'attività professionale in concreto esperita e/o la sua costituzione in giudizio) devono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 186/2022 R.G. pendente tra e , fermo restando Parte_1 Controparte_1 quanto statuito con sentenza non definitiva n. 4215/2022 del 17.11.2022, con l'intervento del P.M. in sede, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
− pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
, entro il dieci di ciascun mese, l'assegno divorzile pari ad €1.600,00 Controparte_1 mensili, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'Istat;
− conferma l'obbligo del di corrispondere direttamente al figlio , entro il Pt_1 Per_2
10 di ciascun mese, la somma mensile di €350,00, oltre adeguamento annuale istat, a titolo di contributo al suo mantenimento;
− spese di lite compensate tra le parti;
− dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 24 luglio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosella Nocera
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