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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17144 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
(c.f. ) - rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 giusta procura agli atti, dall'avv. DI LAURO PASQUALE presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. – rappresentata e difesa, come da giusta CP_1 C.F._2 procura agli atti, dall'Avv. MASSIMO DI ROSA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/08/2024 il Sig. premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio, il 11 agosto 1990, in Portici (NA); che dal matrimonio erano nati due figli: il 10.05.1991 e il 10.02.1999; Per_1 Per_2
che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
03/12/2016, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 1196/2017 del 30/01/2017;
che nella sentenza di separazione era stato previsto l'affidamento condiviso del figlio minore e la sua residenza privilegiata presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare, posto a carico del Sig. un assegno mensile complessivo di € 700,00 di cui € 300,00 per il figlio Parte_1 minore, € 200,00 per il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente e € 200,00 per la moglie;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio,
l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra e il riconoscimento in favore della sig.ra CP_1
di un assegno di divorzio di € 200,00. CP_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
All'udienza del 10/12/2024 nonostante la ritualità della notifica non si costituiva la resistente e pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
In data 17/02/2025 si costituiva tardivamente la resistente, la quale non si opponeva sulla pronuncia di status e chiedeva la previsione di un assegno di divorzio a carico del marito pari a €
300,00.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 1196/2017 del 30/01/2017, previo passaggio in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Quanto alle statuizioni accessorie la resistente è incorsa nelle decadenze ex art. 473-bis.16 c.p.c.; tuttavia, il ricorrente non ha contestato l'an dell'assegno di divorzio e si è dichiarato disponibile a versare l'importo di € 200,00 al mese. D'altro canto, non ha neppure contestato il diritto all'assegnazione della casa familiare alla moglie.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a
Portici il 11/08/1990 (atto n. 107, parte II, S. B, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1990);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Ercolano per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente l'assegno periodico di €
200,00 rivalutabile secondo indici ISTAT;
• assegna la casa familiare alla resistente;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025.
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17144 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
[...]
(c.f. ) - rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 giusta procura agli atti, dall'avv. DI LAURO PASQUALE presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. – rappresentata e difesa, come da giusta CP_1 C.F._2 procura agli atti, dall'Avv. MASSIMO DI ROSA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/08/2024 il Sig. premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio, il 11 agosto 1990, in Portici (NA); che dal matrimonio erano nati due figli: il 10.05.1991 e il 10.02.1999; Per_1 Per_2
che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
03/12/2016, era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 1196/2017 del 30/01/2017;
che nella sentenza di separazione era stato previsto l'affidamento condiviso del figlio minore e la sua residenza privilegiata presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare, posto a carico del Sig. un assegno mensile complessivo di € 700,00 di cui € 300,00 per il figlio Parte_1 minore, € 200,00 per il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente e € 200,00 per la moglie;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio,
l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra e il riconoscimento in favore della sig.ra CP_1
di un assegno di divorzio di € 200,00. CP_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
All'udienza del 10/12/2024 nonostante la ritualità della notifica non si costituiva la resistente e pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
In data 17/02/2025 si costituiva tardivamente la resistente, la quale non si opponeva sulla pronuncia di status e chiedeva la previsione di un assegno di divorzio a carico del marito pari a €
300,00.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 1196/2017 del 30/01/2017, previo passaggio in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Quanto alle statuizioni accessorie la resistente è incorsa nelle decadenze ex art. 473-bis.16 c.p.c.; tuttavia, il ricorrente non ha contestato l'an dell'assegno di divorzio e si è dichiarato disponibile a versare l'importo di € 200,00 al mese. D'altro canto, non ha neppure contestato il diritto all'assegnazione della casa familiare alla moglie.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a
Portici il 11/08/1990 (atto n. 107, parte II, S. B, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1990);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Ercolano per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
• pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente l'assegno periodico di €
200,00 rivalutabile secondo indici ISTAT;
• assegna la casa familiare alla resistente;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025.
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino