Ordinanza cautelare 7 marzo 2024
Sentenza 14 gennaio 2025
Decreto cautelare 31 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 25 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 5 marzo 2025
Parere definitivo 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 14/01/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00616/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01673/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2024, proposto da
OH AD, rappresentato e difeso dall'avvocato Mohammed Suleiman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento e/o la nullità, previa adozione di misure cautelari,
-del provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato, prot. n. 3254, emesso dal Consolato d’Italia in Pakistan il 28 agosto 2023, notificato al ricorrente in data 31 agosto 2023;
- nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati consequenziali e comunque connessi al relativo provvedimento e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - In data 22 dicembre 2021 lo Sportello Unico Immigrazione di Verona aveva rilasciato ad un’azienda agricola veronese il richiesto nulla osta al lavoro subordinato stagionale in favore del ricorrente; succesivamente il ricorrente aveva presentato al Consolato italiano ad Islamabad relativa domanda di visto d’ingresso.
2 – In data 21 luglio 2022, senza previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10- bis l. 241/1990, il Consolato aveva notificato al sig. OH AD un primo provvedimento di rigetto della domanda di visto d’ingresso per lavoro stagionale.
3 – Proposta impugnazione avverso detto diniego, codesta Sezione accoglieva il ricorso con sentenza n. 11642/2023 (pub. il 12 luglio 2023), annullando il provvedimento e facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, ritenendo fondato il primo motivo di doglianza con il quale il ricorrente aveva lamentato la mancata comunicazione del c.d. preavviso di rigetto.
4 – Ottemperando alla predetta pronuncia, con la comunicazione dei motivi ostativi del 10 agosto 2023 l’Ambasciata rendeva nota al ricorrente la volontà di rigettare la domanda, in quanto dall’intervista rilasciata erano emersi “ dubbi sulle motivazioni, una conoscenza approssimativa della situazione che lo attende in Italia, e sembrerebbe un caso di ricongiungimento familiare ”.
5 - A fronte della comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 10- bis , il legale del ricorrente chiedeva con pec del 16 agosto 2023 una sospensione dei termini del procedimento, riferendo di essere all’Estero, assente dal proprio studio sino alla fine del mese di agosto 2023.
6 – In data 31 agosto 2023, l’Ambasciata ha comunicato il definitivo diniego ribadendo le ragioni già illustrate con la comunicazione ex art. 10- bis , legge n. 241/90 (“ Durante l’intervista sono emersi seri dubbi circa le intenzioni del richiedente di impiegarsi dove indicato nel nulla Osta, egli desidera raggiungere il fratello che abita a AT . Inoltre sono emersi ragionevoli dubbi sulla intenzione di lasciare il territorio prima della scadenza del visto ”).
7- Avverso tale provvedimento è stato presentato il presente ricorso, affidato a due motivi di doglianza.
7.1 – Con il primo motivo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, violazione di legge per omessa attesa delle osservazioni di cui all’avvio del procedimento, per violazione del diritto alla difesa, per difetto di motivazione, violazione di legge per insufficienza ed illogicità della motivazioni, eccesso di potere travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria ”), il ricorrente sostiene che l’Amministrazione, non accogliendo la richiesta di sospensione dei termini processuali presentata dal proprio difensore con pec del 16 agosto 2023, non gli avrebbe dato possibilità di tutelare i propri diritti già in seno al procedimento amministrativo poi conclusosi con il provvedimento di rigetto in contestazione.
7.2 – Con il secondo motivo (rubricato: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 10, e 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, difetto di motivazione, violazione di legge per insufficienza ed illogicità della motivazioni, eccesso di potere travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria ”), parte ricorrente sostiene che il provvedimento finale di diniego soffrirebbe un difetto di motivazione in quanto dallo stesso non potrebbero evincersi le ragioni per le quali il ricorrente non conoscerebbe informazioni adeguate sul lavoro da svolgere in Italia, tenuto conto dell’intervista precedentemente rilasciata in occasione del primo diniego (verbale del 27 giugno 2022).
8 - Si è costituita l’Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto dall’intervista rilasciata dal ricorrente in data 8 agosto 2023 erano emersi seri dubbi sulle reali motivazioni della richiesta di visto, avendo il ricorrente una conoscenza approssimativa della situazione lavorativa che lo avrebbe atteso in Italia e stante la presenza stabile in Italia del fratello, sig. AA OH, il quale, tuttavia, non risiedeva nella stessa zona di svolgimento dell’attività lavorativa, sebbene egli ne fosse il referente principale. Il caso è dunque apparso un tentativo di ricongiungimento familiare, con volontà del richiedente di rimanere in Italia dopo la scadenza del visto.
9 - All’udienza pubblica del 18 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10 - Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
11- Risulta dagli atti che l’Ambasciata si è determinata nel senso del rigetto dell’istanza dopo averne comunicato i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10- bis , L. 241/1990 (secondo quanto disposto dalla sentenza della Sezione n. 11642/2023 che aveva pronunciato l’annullamento del primo diniego sulla medesima istanza di visto, proprio in ragione di tale omissione procedimentale) in considerazione delle risultanze dell’intervista effettuata dal ricorrente in data 8 agosto 2023, dalla quale sono emerse una conoscenza approssimativa della situazione lavorativa che lo avrebbe atteso in Italia e la concreta possibilità che il motivo della richiesta fosse, in realtà, il ricongiungimento familiare con il fratello, sig. AA OH, già stabilito sul Territorio nazionale ma non nella stessa zona di svolgimento dell’attività lavorativa indicata nella domanda, sebbene egli ne fosse il referente principale. E’ emersa, quindi, la volontà del richiedente di permanere nel territorio italiano anche dopo la scadenza del visto.
12 - Nell’atto introduttivo parte ricorrente ha contestato:
- di non essersi potuto difendere nel procedimento, non avendo l’Amministrazione accolto la richiesta di sospensione dei termini processuali presentata dal proprio difensore con pec del 16 agosto 2023 per presentare osservazioni/documenti ai sensi dell’art. 10- bis, L. 241/1990;
- la valutazione espressa dall’Amministrazione in ordine alla non ritenuta conoscenza di informazioni adeguate da parte del ricorrente sul lavoro da svolgere in Italia e della finalizzazione del viaggio ad altro scopo (ricongiungimento familiare) quali profili giustificativi del diniego espresso nel provvedimento finale impugnato.
13 – Orbene, quanto alla prima censura, essa si appalesa priva di fondamento in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, ove il preavviso di rigetto non sia stato pretermesso, in virtù del principio per cui non può essere aggravato un procedimento cadenzato dal rispetto di tappe ben precise, l’Amministrazione non può ritenersi gravata né da un obbligo di specifica confutazione delle analitiche deduzioni dell'interessato, né “ da obblighi ulteriori oltre quelli "minimi" necessari ad assicurare al privato anticipatamente la conoscenza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento finale e di poter interloquire in contraddittorio e collaborare all'istruttoria ” (Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 45; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 23225/2024). Ciò significa che, nel caso di specie, alcun obbligo sussisteva in capo all’Amministrazione di sospendere i tempi procedimentali in quanto il ricorrente, destinatario del c.d. preavviso di rigetto, avrebbe potuto presentare osservazioni o documentazione relative al procedimento, non essendo ostativa a tale facoltà la mera lontananza del difensore dal proprio studio.
14 – Quanto alla seconda delle censure prospettate, anch’essa è infondata.
Vale infatti rammentare che i visti d’ingresso per lavoro subordinato sono disciplinati dagli articoli 22 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e 31 del D.P.R. n. 394 del 1999.
In particolare l’art. 31 del D.P.R. n. 394 del 1999, nell’indicare i requisiti necessari all’ottenimento del visto in analisi, al comma 8, fa salva la facoltà da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari della verifica dei presupposti di cui all’art. 5 dello stesso Decreto (luogo nel quale il richiedente è diretto, motivo e durata del soggiorno).
Quindi i richiedenti il visto devono fornire alle Rappresentanze diplomatico-consolari prova delle condizioni che giustificano le finalità del viaggio e, qualora si tratti di un visto caratterizzato da necessaria temporaneità, dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l’interesse a far rientro nel Paese di origine.
15 - Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato durante l’intervista dell’8 agosto 2023 di conoscere adeguatamente il luogo dove si svolgerà la propria attività lavorativa (“Tu in quale città lavorerai? Dove in Italia?” “Nord Italia”), le mansioni di impiego (“Quale sarà il tuo ruolo?” “Farò quello che mi dicono di fare”) e le condizioni generali di lavoro e dell’Azienda di destinazione, con ciò fornendo delle risposte non compatibili con le condizioni necessarie per la concessione del visto previste dal richiamato art. 5 cit. e con la necessaria temporaneità del soggiorno caratterizzante la natura del visto richiesto. D’altro canto, anche in seno al ricorso, parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la contestazione mossa dall’Amministrazione in ordine alla sussistenza del pericolo di c.d. “rischio migratorio” nei termini indicati, né specificamente argomentato in ordine alla contestazione della intenzione del ricorrente di permanere nel Territorio degli Stati membri dopo la scadenza del visto.
16 - Infine, va sottolineato che nel valutare le circostanze che hanno determinato il diniego, non si può trascurare che dall’ingresso per motivi di lavoro discende il diritto, non soltanto ad entrare e soggiornare sul territorio nazionale, ma anche a circolare liberamente nello Spazio Schengen.
Appare, dunque, applicabile l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, che evidenzia gli obblighi internazionali assunti dall’Italia, e la relativa responsabilità che il nostro Paese si è assunto a livello internazionale, in particolare nei confronti degli altri Stati che formano lo Spazio Schengen, in merito al fatto che l’esame delle domande di visto avvenga in maniera rigorosa e che anche la minima mancanza dei requisiti previsti in capo al richiedente il visto giustifichi l’adozione di un provvedimento di diniego.
17 - Il ricorso va, pertanto, rigettato in quanto infondato.
18 - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Ministero resistente delle spese di lite liquidate nella misura di euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Benedetta Bazuro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta Bazuro | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO