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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 871/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
IB BA (CF: ) C.F._1
(c.f ) con il patrocinio dell'Avv. IB CP_1 C.F._2
BA (CF: ) C.F._1
) con il patrocinio dell'Avv. IB Parte_1 C.F._3
BA (CF: ) C.F._1
APPELLANTI nei confronti di
(CF: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
DA IN ( e dall'Avv. STEFANO MENGHINI (C.F. C.F._4
C.F._5
APPELLATA con l'intervento di pagina 1 di 26 (C.F. ) E CP_3 P.IVA_3 Controparte_4 esa d E C.F._4 dall'Avv. GIULIA GALATI;
C.F._6
INTERVENUTA avverso la sentenza n. 974/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
24/10/2023
CONCLUSIONI
In data 13.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze ogni contraria istanza e/o domanda disattesa e/o rigettata in via cautelare disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata anche fissando udienza ad hoc e concedendo termine per la notifica a controparte ovvero disporre la sospensione quanto meno ex art 295 cpc o la riunione con il procedimento 836/2022 rg pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze;
in via istruttoria revocare l'ordinanza di primo grado e ammettere le prove richieste come trascritte in parte motiva qui da intendersi integralmente riportate;
nel merito riformare la sentenza impugnata per le ragioni dedotte in parte motiva da intendersi qui come integralmente riportate. Con vittoria di spese competenze e anticipi. Salvis juribus”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, contrariis reiectis, e per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare in toto l'appello notificato e promosso dalla società e dai Sig.ri ed Controparte_1 CP_1
e con esso rigettare tutte le domande dai medesimi formulate, in Parte_1 quanto, appello e domande, inammissibili e/o infondati in fatto e/o in diritto, per l'effetto confermando la sentenza n. 974/2024 emessa dal Giudice del Tribunale di Arezzo Dott.ssa Leila Nadir Sersale in data 24/10/2023 e pubblicata in pari data nel giudizio di primo grado n. 2979/2018 R.G. del Tribunale di Arezzo e, quindi, il decreto ingiuntivo n. 718/2018 (R.G. n. 2025/2018) del Tribunale di
pagina 2 di 26 Arezzo. Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori in rivalsa per il presente grado di giudizio”.
Per l'intervenuta:
“Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, contrariis reiectis, e per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare in toto l'appello notificato e promosso dalla società
[...]
e dai Sig.ri ed e con esso Controparte_1 CP_1 Parte_1 rigettare tutte le domande dai medesimi formulate, in quanto, appello e domande, inammissibili e/o infondati in fatto e/o in diritto, per l'effetto confermando la sentenza n. 974/2024 emessa dal Giudice del Tribunale di Arezzo Dott.ssa Leila Nadir Sersale in data 24/10/2023 e pubblicata in pari data nel giudizio di primo grado n. 2979/2018 R.G. del Tribunale di Arezzo e, quindi, il decreto ingiuntivo n. 718/2018 (R.G. n. 2025/2018) del Tribunale di Arezzo, anche nei confronti dell'odierna comparente e cessionaria ex art. 111 c.p.c.
Controparte_3
In subordine, condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore in carica, ed i Sig.ri ed CP_1 Pt_1
in solido tra loro, al pagamento in favore di come
[...] Controparte_3 rappresentata da quale cessionaria ex art. 111 c.p.c. di Controparte_4
della diversa somma per capitale ed interessi ritenuta di Controparte_2 giustizia all'esito del presente giudizio e per i titoli dedotti in giudizio, il tutto oltre interessi come da domanda monitoria. Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori in rivalsa per il presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 974/2023 pubblicata il 24/10/2023, il Tribunale di Arezzo ha così deciso:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 781/2018 (R.G. n. 2025/2018), emesso dal Tribunale di Arezzo;
b) rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dagli opponenti CP_1
ed Controparte_1 CP_1 Parte_1
c) condanna gli opponenti ed CP_1 Controparte_1 CP_1 Pt_1 alla rifusione, in favore di delle spese di lite del
[...] Controparte_2 presente di giudizio, liquidate in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese
pagina 3 di 26 generali al 15%, iva e cpa come per legge;
d) pone definitivamente a carico degli opponenti Controparte_1 ed le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come CP_1 Parte_1 liquidate nel decreto del 24 marzo 2023.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione proposta dalla società
[...]
, dal socio accomandatario e fideiussore e Controparte_1 CP_1 dal fideiussore , avverso il D.I. n. 781/2018, con il quale il Parte_1
Tribunale di Arezzo aveva loro ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
(di seguito ora ), della Parte_2 Pt_3 Controparte_2 complessiva somma di € 197.519,15, di cui a) € 74.072,24 a titolo di saldo debitore del contratto di prestito d'uso in oro del 27 aprile 2006; b) € 39.863,95 a titolo di saldo debitore del contratto conto anticipi fatture n. 7499 del 28 gennaio
2009; c) € 83.582.96 a titolo di saldo debitore del contratto di conto anticipi su fatture export n. 7501 del 28 gennaio 2009, oltre interessi e spese.
L'originaria parte opponente aveva eccepito l'illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici, l'assenza di data certa dei contratti sopra indicati, nonché la violazione della buona fede, da parte della banca e la nullità delle fideiussioni, per violazione della normativa antitrust.
Si era costituita in giudizio (già contestando gli Controparte_2 Pt_3 assunti degli opponenti e concludendo per il rigetto dell'opposizione a D.I.
Il Tribunale ha sostanzialmente escluso l'esistenza di pattuizioni usurarie nei sopra indicati contratti nonché l'applicazione di interessi anatocistici e l'assenza di data certa dei medesimi. Quanto alle fideiussioni rilasciate da e CP_1
ne ha escluso la nullità per violazione della normativa antitrust, Parte_1 avendo ritenuto l'eccezione, da un lato, “comunque non sorretta dalla condizione dell'azione dell'interesse interesse ad agire, stante la validità dell'obbligazione garantita, l'insussistenza di obblighi di restituzione nei confronti della debitrice
pagina 4 di 26 principale e la mancata tempestiva proposizione dell'eccezione di decadenza” e dall'altro non provata, neppure documentalmente, “in assenza del provvedimento della Banca d'Italia e dello schema ABI, documentazione sottratta al principio iura novit curia e che rappresenta fatto costitutivo della dedotta nullità”.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la (di Controparte_1 seguito LTG o anche DEBITRICE PRINCIPALE) e CP_1 Parte_1
(di seguito anche (tutti anche APPELLANTI) hanno, quindi, Parte_4 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello (di Controparte_2 seguito solo o BANCA o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso CP_2 la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello, così rubricati:
1. Circa l'onere della prova ex art.2697 c.c.;
2. Circa la data certa dei contratti;
3. Circa il nesso di causalità tra la condotta della BANCA e la decisione del terzo ai fini del richiesto risarcimento de danni;
Controparte_5
4. Circa la nullità delle fideiussioni.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata da parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed ha contestato, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
E' intervenuta in giudizio (di seguito solo per il CP_3 CP_3 tramite di (di seguito solo o anche ) Controparte_4 CP_4 CP_6 concludendo in tesi, per il rigetto dell'appello, in quanto infondato ed in subordine, per la condanna degli APPELLANTI al pagamento, in solido tra loro, della somma ritenuta di giustizia.
pagina 5 di 26 Non avendo gli APPELLANTI nelle note scritte in vista della prima udienza di trattazione, insistito nelle istanze di inibitoria e di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in data 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IN VIA PRELIMINARE
L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. è infondata e va disattesa.
Il fatto che, nella fattispecie, gli APPELLANTI si siano limitati a chiedere nel merito
“di riformare la sentenza impugnata per le ragioni dedotte in parte motiva da intendersi qui come integralmente riportate” senza però riproporre le conclusioni del primo grado di giudizio non consente di ritenere, per ciò solo, l'appello inammissibile, posto che una cosa è il gravame altro sono le domande delle quali si chiede l'accoglimento, previa riforma della sentenza impugnata.
Nondimeno, anche se l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo consentito di cogliere la portata delle censure mosse alla pronuncia di prime cure onde ottenerne la riforma, esso, al contempo, non risulta strumentale all'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte in primo grado, ma in questa sede non riproposte, le quali devono intendersi, quindi, rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Per il resto, si rileva che, avendo nella fattispecie il Tribunale, in primo luogo, rigettato l'opposizione a D.I. proposta dagli odierni APPELLANTI, costoro, nel chiedere la riforma della sentenza impugnata che ha confermato il provvedimento monitorio opposto, hanno, sul punto, implicitamente inteso ottenere, in riforma di tale pronuncia, la revoca del medesimo provvedimento monitorio.
pagina 6 di 26 Essi, infatti, essendo convenuti in senso sostanziale, hanno comunque chiesto, nel merito, di riformare la sentenza impugnata “per le ragioni dedotte in parte motiva” dell'atto di appello, nel quale hanno contestato il credito della BANCA con le motivazioni addotte a sostegno dei motivi di censura articolati, volti a confutare l'esistenza o la fondatezza del credito vantato dal creditore opposto, in tal modo mettendo in discussione il fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Ne deriva che anche ciò è sufficiente a ritenere l'appello ammissibile, essendo stata implicitamente chiesta un'unica pronuncia in sostituzione di quella impugnata, rappresentata dalla revoca del provvedimento monitorio opposto (che era stato, invece, confermato nel primo grado del giudizio), pronuncia invocata, rispetto alla quale, le censure mosse alla sentenza impugnata sono strumentali.
NEL MERITO
L'appello va, dunque, valutato con esclusivo riguardo al credito azionato in sede monitoria ed oggetto del D.I. confermato con la sentenza di prime cure, a fronte della mancata riproposizione - da parte degli odierni APPELLANTI, originari opponenti - delle domande riconvenzionali, i cui fatti costituitivi nei termini in cui sono stati rievocati nei motivi di gravame, possono essere tuttavia valorizzati come posti a sostegno di eccezioni riconvenzionali di usura ed anatocismo.
Ebbene, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è in parte fondata.
Col primo motivo di gravame gli APPELLANTI criticano la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto assolto dalla BANCA l'onere della prova anche nel giudizio di opposizione a in quanto, a loro dire, in tale giudizio non sarebbe stata Pt_2 sufficiente la prova offerta in sede monitoria, non avendo potuto la convenuta pagina 7 di 26 opposta limitarsi a dar prova dell'esistenza del proprio credito, avendo dovuto, invece, a dare prova anche della sua consistenza.
In sostanza, a detta degli APPELLANTI, la convenuta opposta, quale attrice in senso sostanziale, nell'ordinario giudizio di opposizione a D.I., avrebbe dovuto provare sia l'an che il quantum della propria pretesa creditoria e ciò non avrebbe fatto in difetto di produzione di estratti conto relativamente al conto anticipi fatture n.7499 ed al conto anticipi export n. 7501, avendo la BANCA, su ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. prodotto solo gli estratti del solo conto corrente n.7498.
Il Tribunale sul punto si è così espresso: “In primo luogo, va ricordato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa
o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c., che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri
pagina 8 di 26 atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, per tutte, Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Va inoltre ricordato che, ove alla domanda principale proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga, in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento e di ripetizione dell'indebito, grava sul correntista medesimo l'onere di dimostrare le operazioni da cui si origina il saldo. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, il correntista che agisca in giudizio per (l'accertamento negativo e/o) la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (tra le tante, Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Nel primo grado del giudizio, con l'atto di opposizione a la Pt_2 CP_7
ed i avevano chiesto la revoca del decreto ingiuntivo
[...] Parte_4 opposto nonché - accertate la fattispecie di anatocismo applicata, la violazione dell'art. 1815 co. 2 c.c. (stante il superamento del tasso soglia di usura), la violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), L. n. 287/90 e la violazione del principio di buona fede contrattuale - la declaratoria di nullità, anche parziale, dei contratti azionati dalla BANCA, comprese le fideiussioni e la condanna della convenuta opposta al pagamento delle somme indebitamente versate ed al risarcimento del danno.
Tuttavia, in considerazione del fatto che le suddette domande riconvenzionali sono state tacitamente rinunciate, in quanto non riproposte e che, quindi, il thema decidendum va circoscritto solo al credito azionato dalla BANCA in sede monitoria, quest'ultima quale attrice in senso sostanziale, era tenuta alla prova pagina 9 di 26 del credito, originato dai contratti allegati, fornendone prova scritta in senso tecnico.
Ebbene, reputa il Collegio che l'onere di cui all'art. 2697 c.c. sia stato comunque assolto da , tramite la produzione, sin dalla fase monitoria, dei seguenti CP_2 documenti:
1. contratto di conto anticipi fatture n. 7499 del 28.01.2009;
2. contratto di conto anticipi su fatture export n. 7501 del 28.01.2009;
3. contratto di prestito d'uso di oro greggio del 27.04.2006;
4. fideiussioni omnibus di € 40.000, € 130.000, € 180.000 ed € 280.000;
5. estratti conto certificati ex art 50 TUB.
❖ Anche se i suddetti contratti di conto corrente anticipi, entrambi conclusi il
28/01/2009, risultano collegati ai corrispondenti conti correnti, sui quali avrebbero dovuto essere addebitati interessi, commissioni e gli altri oneri accessori, la mancata produzione da parte di di tali contratti di conto CP_2 corrente e dei relativi estratti conto, non è idonea a sorreggere il rilievo critico in argomento.
La BANCA, infatti, a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente n. 7498 ed i relativi estratti conto ed il
CTU ha rilevato sul punto “come nella prassi (ed è quindi presumibile che sia avvenuto anche nel caso di specie) esclusivamente sul c/c n. 7498 avveniva
l'addebito delle competenze. Sono infatti rilevabili sugli estratti del c/c. 7498 addebiti per “competenze provenienti per giroconto” e di “interessi Ant. Fatture”
/competenze di chiusura anticipi sbf” contabilizzati a fine trimestre e che presumibilmente provenivano dai rapporti collegati n. 7501 e n. 7499. Si presume quindi che la problematica del c.d. “anatocismo” non operasse infatti sui rapporti di conto corrente collegati (n. 7501 e n. 7499), in quanto le relative competenze
pagina 10 di 26 trimestrali - una volta calcolate - venivano addebitate sul predetto conto corrente ordinario n. 7498”.
Il Collegio condivide tale valutazione, posto che, pur essendo gli unici contratti di conto corrente espressamente indentificati come anticipi su fatture proprio quelli n. 7499 e n. 7501, risulta prodotto anche il contratto di anticipi commerciali relativo al c/c 7498 del 18.06.2008, che è un contratto di presentazione di appunti all'incasso salvo buon fine SBF RIBA - SBF RID COMMERCIALE - SBF Part TRADIZIONALE che ha permesso alla di ricevere liquidità immediata, scontando alla BANCA i propri crediti, relativi ad alcuni effetti (diversi però dalle fatture) prima della scadenza del pagamento.
In altri termini, anche se, come sopra evidenziato, i rispettivi interessi, le commissioni e gli altri oneri accessori avrebbero dovuto essere addebitati nei corrispondenti c/c di corrispondenza n. n. 7499 e n. 7501, come si evince dai contratti anticipi de quibus di cui si riportano le parti salienti:
pagina 11 di 26 in difetto di prova di ulteriori contratti di anticipazioni su fatture, l'esistenza negli estratti del c/c n. 7498 di addebiti per “interessi Ant. Fatture” /competenze di chiusura anticipi sbf” contabilizzati a fine trimestre consente di ritenere che presumibilmente tali addebiti provenissero proprio dai rapporti collegati n. 7501 e n. 7499.
Dal momento che i contratti anticipi sopra indicati contengono entrambi le condizioni economiche da applicare ai rispettivi rapporti, a fronte della produzione integrale degli estratti integrali di un c/c (il n. 7498) sul quale gli importi sono stati di fatto contabilizzati, è dato, quindi, riscontrare l'entità del credito vantato dalla BANCA in relazione a ciascuno di essi, credito che, secondo l'allegazione contenuta nel ricorso monitorio, dovrebbe essere pari a:
“B) euro 39.863,95, somma comprensiva degli interessi calcolati alla data del
30.05.2018, ed oltre interessi successivi al minor tasso convenzionale del 5,48% annuo, per il contratto di conto anticipi fatture n. 7499, che dal passaggio a sofferenza ha assunto il n. 00379/9522/1527”;
“C) euro 83.582,96, somma comprensiva degli interessi calcolati alla data del
30.05.2018, ed oltre interessi successivi al minor tasso convenzionale del 5,99% annuo, per il contratto di conto anticipi fatture n. 7501, che dal passaggio a sofferenza ha assunto il n. 00379/9507/1523 -1524-1525-1526”.
Tali importi trovano, dunque, conferma non solo nell'estratto conto certificato ex art 50 TUB, prodotto in sede monitoria e riprodotto nel giudizio di opposizione a
D.I. ma anche negli estratti del c/c n. 7498, secondo quanto accertato dal CTU.
A ciò si aggiunta che il presente convincimento trova conferma anche nella seguente intimazione di pagamento rivolta da alla CP_2 CP_7
ed ai
[...] Parte_4
pagina 12 di 26 Infatti, per operazioni commerciali autoliquidanti per € 140.000,00 devono ConCo intendersi non solo lo sconto di cambiali ed il pagamento di ma anche le anticipazioni su fatture ed i finanziamenti per import/export, sempre su anticipi di fatture emesse in relazione ad operazioni commerciali internazionali.
Inoltre, dette operazioni come indicato nella precitata missiva datata 1.02.2018 recano quale conto corrente di relativa regolamentazione, proprio quello n. 7498, senza alcuna successiva contestazione sul punto ad opera delle parti intimate.
E' inoltre il caso di rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare, sul punto, che “nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e
pagina 13 di 26 riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto.
Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 14321 del 05/05/2022).
Pertanto, poiché nella fattispecie sulla base dell'accertamento eseguito dal CTU i conti anticipi nn. 7499 e 7501 costituiscono meri conti tecnici, con autonome condizioni, ma normalmente non operativi, in quanto di fatto collegati al conto n.7498, che ha avuto la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei medesimi, mediante operazioni di giroconto, la Part prova dell'entità del credito bancario per le anticipazioni concesse alla rimaste insolute deve ritenersi fornita tramite l'esibizione in giudizio del predetto conto corrente n. 7498 e dei relativi estratti conto integrali, nonché della espletata CTU.
Non risulta neppure specificamente impugnata la parte della sentenza nella quale il primo Giudice ha affermato che “nel caso di specie, il consulente tecnico
d'ufficio – le cui conclusioni meritano di essere recepite nel contesto della presente statuizione in quanto immuni da vizi logici e frutto di un motivato iter argomentativo – ha esaminato il c/c anticipi n. 7501 del 28 gennaio 2009, il c/c anticipi n. 7499 del 28 gennaio 2009 posti alla base del ricorso monitorio,
pagina 14 di 26 procedendo al confronto tra i tassi e le commissioni pattuiti nei documenti contrattuali sopra indicati ed i tassi soglia e le commissioni soglia di cui ai decreti ministeriali, valevoli nei trimestri corrispondenti alle date indicate nei sopra menzionati contratti e per le apposite categorie di credito. L'analisi compiuta ha evidenziato che non c'è mai stato superamento dei limiti di cui alla legge 108/96 secondo il c.d “criterio del margine” (ex Cass. sez. un. 16303/2018) indicato come metodologia da seguire nei quesiti posti al ctu, per … tutti contratti analizzati ed in concreto nel trimestre di stipula del contratto. I contratti in questione non risultano dunque affetti da usura originaria”.
Ad ogni modo, rileva il Collegio – sempre con riguardo ai contratti di conto anticipi n. 7499 e n. 7501, entrambi del 28.01.2009 – che, effettivamente, i relativi rapporti bancari “oggetto di analisi non sono risultati affetti da “usura” nei trimestri di stipula dei documenti contrattuali, poiché la somma dei t.e.g. calcolati dallo scrivente e delle percentuali di c.m.s., non superano la somma dei “tassi- soglia” e delle “c.m.s soglia” di cui alla legge 108/1996, rilevati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e valevoli, nei trimestri corrispondenti alle date riportate nei contratti”.
Del pari non c'è specifica impugnazione per quanto concerne l'anatocismo, ritenuto legittimo dal giudice di prime cure, a fronte della legittima previsione nel contratto di “IOImpresa green” c/c n. 7498 del 9.01.2009, della pari periodicità degli interessi attivi e passivi.
Non osta a ciò la previsione nei contratti anticipi de quibus della sola capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, trattandosi di meri conti tecnici, nei quali era verosimilmente registrata in dare la somma anticipata che, al contempo, era poi accreditata nel contratto di conto corrente ordinario n. 7498 e quivi poi addebitata in caso di insoluto.
pagina 15 di 26 ❖ Per quanto concerne la pretesa creditoria correlata al contratto di prestito d'uso di oro greggio del 27.04.2006, osserva il Collegio che, col medesimo, le parti hanno convenuto la consegna dell'oro da investimento d'importazione "Good
London Delivery" con opzione di acquisto:
In particolare, le parti avevano convenuto l'utilizzo dell'oro greggio per tre mesi dalla consegna dei lingotti, salva proroga, con l'impegno alla scadenza, per l'utilizzatore di restituire l'oro per medesima quantità e qualità, ovvero di acquistarlo in tutto o in parte, al prezzo che sarebbe stato determinato a quel momento, alle seguenti condizioni:
Il giudice di prime cure, al riguardo, si è così pronunciato: “Il consulente tecnico
d'ufficio ha poi provveduto a verificare anche se i tassi di interesse riportati nel contratto di prestito d'uso in oro stipulato dalla Parte_6 in data 27 aprile 2006 con la Banca per grammi 2.985,00 e posto a fondamento del ricorso monitorio abbiano o meno superato i c.d. “tassi soglia” ex l. n. 108 del
1996. A tal fine, ha effettuato un confronto tra i tassi pattuiti nel contratto di prestito d'uso ed il tasso soglia del decreto ministeriale relativo al trimestre di stipula del contratto (II° trimestre 2006) e per la apposita categoria di credito
(“Anticipi e sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalla
Banche”). Le risultanze di detto confronto hanno evidenziato anche in tal caso il
pagina 16 di 26 mancato superamento del tasso soglia in materia di usura. Ed infatti, il tasso di interesse risulta pari al 3,75% e il tasso di mora pari all'8,40%, a fronte di un tasso soglia dell'8,69%. Il consulente ha poi calcolato il valore conseguito dal metallo prezioso nei vari trimestri di riferimento in cui sono avvenuti gli addebiti degli interessi in modo da poter risalire al tasso di interesse praticato in concreto ed al T.E.G. Per calcolare il T.E.G. relativo alle proroghe del contratto, trattandosi di un periodo post 2010 (gli addebiti sono avvenuti tra il 2013 ed il 2016) il ctu ha correttamente utilizzato i criteri contenuti nelle “nuove” “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” emanate nell'agosto 2009 ed in vigore a partire dal 1° gennaio 2010. Il ctu ha quindi calcolato i “tassi soglia” per la categoria di credito “Anticipi e sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalla Banche”, aumentando di un quarto
+ 4 punti percentuali (trattandosi di periodo post II° trimestre 2011) i tassi medi indicati nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, l. n. 108., ed è ha quindi effettuato il confronto tra il T.E.G. praticato e il tasso soglia. Ebbene, anche in tal caso i calcoli compiuti hanno escluso il superamento del tasso soglia in materia di usura. Sempre in base alle quotazioni assunte dal metallo prezioso nel periodo di riferimento (2013-2016), il ctu ha calcolato il tasso di interesse applicato alle proroghe del prestito d'uso in oro, non considerando negli addebiti trimestrali l'importo di euro 8,26 relativo alle spese di proroga indicate nel contratto del 27 aprile 2006 e i calcoli compiuti hanno escluso vi sia stato un superamento del tasso di interesse pari al 3,75% e dunque della soglia d'usura”.
Ciò posto, dal momento che il CTU ha accertato che gli addebiti relativi a interessi e spese del prestito d'uso in oro de quo risultano contabilizzati sul c/c n. 7498, seppure per il solo periodo 2013-2016, la documentazione a questo relativa è utilizzabile laddove connessa al predetto contratto del 27.04.2006.
pagina 17 di 26 In particolare, l'Ausiliario ha effettuato i seguenti conteggi, relativi agli addebiti relativi a interessi e spese, contabilizzati sul c/c n. 7498:
Lo stesso CTU ha precisato che l'importo di detti addebiti è stato contabilizzato sul c/c 7498 in maniera aggregata, con la dizione “addebito spese/interessi relativi alla proroga di prestito d'uso di metallo”.
In conclusione, il motivo è in parte fondato, avendo INTESA assolto dell'onere probatorio per quanto concerne il credito azionato in forza del contratto di conto anticipi su fatture n. 7499 del 28.01.2009 e del contratto di conto anticipi su fatture export n. 7501 del 28.01.2009, e nei termini di cui sopra, mentre per quanto riguarda il credito relativo al contratto di prestito d'uso di oro greggio del
27.04.2006, lo stesso va riconosciuto per il ridotto importo sopra riportato.
La sentenza impugnata va dunque in parte riformata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è in parte fondata.
Col secondo motivo di gravame la ed i Controparte_7 Parte_4 criticano la sentenza di prime cure, laddove ha ritenuto certa la data dei contratti e sul punto deducono che “seguendo il ragionamento del Giudice è la banca che
pagina 18 di 26 deve provare “l'esistenza del credito” reclamato ed allora i contratti allegati in sede al ricorso per ingiunzione risulterebbero privi del requisito della data certa.
Come noto, l'art. 116 c. 3 TUB e la delibera CICR n. 10 del 4.3.2003 prescrivono all'istituto di credito di operare secondo norme di trasparenza sia nella fase
[pre]contrattuale che in quella contrattuale e quindi di informare il cliente, di datare e firmare i contratti che vengono consegnati”.
La BANCA eccepisce l'inammissibilità del motivo, per avere gli APPELLANTI reiterato la doglianza de qua, “pure in una non meglio precisata ottica di rispetto della normativa sulla trasparenza, per vero senza indicare il capo o i capi della sentenza di prime cure all'uopo impugnati e senza nemmeno formulare una specifica censura alla statuizione del primo giudice sul punto, in evidente dispregio delle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis, di tal ché, prima ancora che (comunque) infondato, il motivo di gravame in oggetto si presenta come inammissibile”.
Il primo Giudice ha ritenuto infondate “le censure relative all'assenza di data certa, risultando la stessa puntualmente indicata in tutti i contratti”.
Il motivo è ammissibile, avendo consentito di cogliere il suo senso critico.
Nel merito, occorre osservare da un lato, che sia i contratti di conto anticipi n.
7499 e n. 7501, entrambi del 28.01.2009, che il contratto di prestito d'uso di oro Part greggio del 27.04.2006, risultano sottoscritti dalla e non sono stati disconosciuti ai sensi dell'art. 215 c.p.c. e dall'altro, che l'istituto della data certa rileva, ai sensi dell'art. 2704 c.c., ai fini della opponibilità di un determinato atto a terzi.
Inoltre, i contratti in questione hanno avuto regolare esecuzione, senza alcuna contestazione stragiudiziale in ordine alla data di insorgenza dei relativi rapporti.
Infatti, il CTU ha eseguito i conteggi relazione a tutti e tre i contratti, seppure per quello del 2006, soltanto per il solo periodo 2013 – 2016, in quanto gli addebiti pagina 19 di 26 effettuati per il periodo antecedente al 2013 e quelli successivi al terzo trimestre
2016, sono presumibilmente transitati su altri rapporti non documentati.
La sentenza impugnata merita dunque sul punto di essere confermata.
III. Con la terza censura alla sentenza impugnata gli APPELLANTI criticano la sentenza nella parte in cui si afferma: “Neppure è ravvisabile una violazione del principio di buona fede sotto il profilo della cessione di crediti derivanti dal contratto di anticipo fatture… non emerge peraltro alcun nesso di causalità tra la condotta della banca e la decisione di di interrompere i rapporti Controparte_5 lavorativi…” (cfr pag. 6 motivazione sentenza impugnata), deducendo, al riguardo, che la condotta della BANCA non si riduce, né si deve ridurre solo al profilo della cessione di crediti derivanti da fatture, come motivato dal primo
Giudice, poiché quella condotta avrebbe dovuto essere analizzata nel suo complesso ovvero partendo dalla revoca di ogni forma di affidamento, dall'illegittimo addebito di poste passive, derivanti dall'applicazione di interessi oltre soglia e dalla loro capitalizzazione.
Il Tribunale avrebbe dovuto, altresì, considerare che proprio a causa di tale Part condotta, non avrebbe potuto pagare il principale fornitore (onorando l'assegno di € 35.000,00) in un periodo particolare di ordini prenatalizi, a fronte del blocco della produzione che era stato causato dalla BANCA, con conseguente un calo evidente del fatturato. In particolare, a causa della condotta di la CP_10 società APPELLANTE avrebbe visto interrompere i rapporti con la - CP_11 perdendo così l'occasione di acquistare 1100 grammi di oro che sarebbero serviti per produrre i numerosi ordini ricevuti e da evadere in tempo per il periodo natalizio - e revocare gli ordinativi dal cliente principale Controparte_5 perdendo completamente la possibilità di proseguire ed incrementare i rapporti commerciali futuri.
pagina 20 di 26 Il Tribunale avrebbe, dunque, mal valutato nesso di causalità tra la condotta della
BANCA e la predetta decisione del terzo ai fini del richiesto Controparte_5
Part risarcimento de danni patiti da .
Ciò posto, rileva la Corte che in mancanza di riproposizione della domanda riconvenzionale di risarcimento danni la censura non risulta strumentale all'accoglimento di siffatta originaria domanda.
Anche se infatti, nessuna somma è dovuta alla BANCA in relazione ai conti anticipi per mancanza di prova dell'entità del credito, la sussistenza di una condotta illecita nell'applicazione di interessi usurari ed anatocistici da parte dell'APPELLATA avrebbe dovuto essere posta a fondamento della domanda riconvenzionale risarcitoria ritualmente riproposta.
Lo stesso dicasi quanto alla revoca degli affidamenti non essendo stata al riguardo formulata alcuna doglianza.
La sentenza impugnata va quindi confermata, anche sulla base della sopra estesa motivazione integrativa.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'ultimo motivo di gravame si critica la sentenza impugnata laddove il
Tribunale afferma: “L'eccezione deve essere disattesa, risultando innanzitutto puntualmente indicata la data, apposta con timbro postale e relativa marca.
Quanto alla violazione della normativa antitrust ... osserva il Tribunale che
l'eccezione, comunque non sorretta dalla condizione dell'azione dell'interesse ad agire, stante la validità dell'obbligazione garantita…non risulta nemmeno documentalmente provata in assenza del provvedimento della Banca d'Italia e dello schema ABI…” (cfr. pag. 7 motivazione sentenza).
Deducono sul punto gli APPELLANTI che lo schema ABI e il provvedimento della
Banca d'Italia sarebbero documenti ufficiali nella disponibilità delle parti e del
Giudice e che il principio dettato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
pagina 21 di 26 n.41994/2021 non può essere invocato per attribuire un onere probatorio al contraente debole di un rapporto fideiussorio.
La censura è priva di pregio.
Invero come ha avuto occasione di precisare la Corte regolatrice “la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025).
Occorre precisare al riguardo che, sempre secondo l'orientamento della Corte di legittimità recepito e fatto proprio da questa Corte di merito, “la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2,
c.p.c.” (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 863 del 13/01/2025) né “è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 416 del 08/01/2025).
A ciò si aggiunga che il fideiussore in tanto può opporsi alla pretesa della banca (o agire per la restituzione dell'indebito corrisposto) in quanto abbia tempestivamente eccepito e dimostrato: a) di aver rimborsato alla banca le pagina 22 di 26 somme da queste incassate in pagamento di obbligazioni garantite e poi dalla stessa restituite a seguito di annullamento, inefficacia, revoca dei pagamenti o per altri motivi (art. 2 dello schema ABI, cosiddetta “clausola di reviviscenza”); b) di aver corrisposto alla banca una somma a garanzia della restituzione di somme dalla stessa erogate al debitore, nei casi in cui le obbligazioni garantite sono state dichiarate invalide (art. 8, cosiddetta “clausola di sopravvivenza”); c) la mancata proposizione, da parte della banca, di istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o che non le ha con diligenza coltivate) ai sensi del primo comma dell'art. 1957 c.c. (art. 6, clausola di deroga all'art. 1957 c.c.).
Ebbene, non avendo, nella fattispecie, i fornito prova della pretesa Parte_4 nullità delle fideiussioni da essi rilasciate a garanzia delle obbligazioni contratte dalla LTG, il motivo in commento va respinto e la sentenza impugnata va, sul punto, confermata.
V. In via subordinata e l'intervenuta hanno chiesto di CP_2 CP_3 condannare la ed i in solido tra loro, al Controparte_7 Parte_4 pagamento in favore di (come rappresentata da ) quale CP_3 CP_4 cessionaria di , ex art. 111 c.p.c., della diversa somma per capitale ed CP_2 interessi ritenuta di giustizia e per i titoli dedotti in giudizio, il tutto oltre interessi come da domanda monitoria.
Dal momento che l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta in parte il D.I. deve essere revocato e la domanda monitoria va accolta per quanto di ragione e cioè limitatamente al saldo del contratto di prestito d'uso di oro greggio del
27.04.2006, che va accertato in misura pari ad € 13.342,85.
La prova del credito della BANCA per tale contratto può ritenersi raggiunta solo limitatamente alla somma dei singoli addebiti accertati dal CTU per complessivi €
13.342,85, ove si consideri che lo stesso Ausiliario ha accertato che i tassi pattuiti pagina 23 di 26 in tale medesimo contratto non superano i c.d. “tassi soglia” ex Legge 108/1996
e tale valutazione è stata correttamente recepita dal Tribunale.
Ne deriva la condanna della DEBITRICE PRINCIPALE e dei in solido Parte_4 tra loro al pagamento in favore di (come rappresentata da ) CP_3 CP_4 quale cessionaria di , ex art. 111 c.p.c., a fronte della concorde richiesta CP_2 in tal senso di quest'ultima e di , al pagamento della predetta somma di € CP_2
13.342,85, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
VI. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede la BANCA e l'INTERVENUTA, vittoriose in misura inferiore a quella ingiunta) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico degli APPELLANTI in solido tra loro, ed a favore di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, CP_2 in relazione al valore effettivo della controversia (decisum) ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Infatti, “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. Sez. 3
Sentenza n. 27606 del 29/10/2019).
Per contro, nel rapporto processuale tra gli APPELLANTI ed le spese del CP_3 presente grado di giudizio, pur seguendo ugualmente la soccombenza dei primi, vanno nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (decisum) ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di pagina 24 di 26 giudizio, a fronte della posizione processuale della INTERVENUTA similare a quella dell'APPELLATA.
Infatti, malgrado il riconoscimento di una somma notevolmente inferiore a quella oggetto del provvedimento monitorio opposto, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. S.U., 31/10/2022, n. 32061).
Poiché nella fattispecie, oltre a non essere ravvisabile l'ipotesi di soccombenza reciproca, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., ovvero assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, le spese devono seguire la soccombenza degli
APPELLANTI.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della BANCA, in quanto necessarie ad accertare l'effettivo suo credito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , , nei Controparte_1 CP_1 Parte_1 confronti di , con l'intervento di Controparte_2 CP_3 avverso la sentenza n.974/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
24/10/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 25 di 26 1. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto in riforma della impugnata sentenza:
• revoca il D.I. opposto;
• condanna gli appellanti al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'intervenuta quale cessionaria del credito derivante dal contratto di prestito d'uso di oro greggio del 27.04.2006, della minor somma di € 13.342,85, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
2. NA gli appellanti alla rifusione, in solido tra loro, in favore di delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in Controparte_2
€ 9.043,00 (€ 5.077,00 + € 3.966,00) per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. NA gli appellanti alla rifusione, in solido tra loro, in favore di delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € CP_3
1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
4. PONE spese di CTU in via definitiva a carico di . Controparte_2
Firenze, camera di consiglio del 05.12.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 871/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
IB BA (CF: ) C.F._1
(c.f ) con il patrocinio dell'Avv. IB CP_1 C.F._2
BA (CF: ) C.F._1
) con il patrocinio dell'Avv. IB Parte_1 C.F._3
BA (CF: ) C.F._1
APPELLANTI nei confronti di
(CF: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
DA IN ( e dall'Avv. STEFANO MENGHINI (C.F. C.F._4
C.F._5
APPELLATA con l'intervento di pagina 1 di 26 (C.F. ) E CP_3 P.IVA_3 Controparte_4 esa d E C.F._4 dall'Avv. GIULIA GALATI;
C.F._6
INTERVENUTA avverso la sentenza n. 974/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
24/10/2023
CONCLUSIONI
In data 13.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze ogni contraria istanza e/o domanda disattesa e/o rigettata in via cautelare disporre la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata anche fissando udienza ad hoc e concedendo termine per la notifica a controparte ovvero disporre la sospensione quanto meno ex art 295 cpc o la riunione con il procedimento 836/2022 rg pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze;
in via istruttoria revocare l'ordinanza di primo grado e ammettere le prove richieste come trascritte in parte motiva qui da intendersi integralmente riportate;
nel merito riformare la sentenza impugnata per le ragioni dedotte in parte motiva da intendersi qui come integralmente riportate. Con vittoria di spese competenze e anticipi. Salvis juribus”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, contrariis reiectis, e per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare in toto l'appello notificato e promosso dalla società e dai Sig.ri ed Controparte_1 CP_1
e con esso rigettare tutte le domande dai medesimi formulate, in Parte_1 quanto, appello e domande, inammissibili e/o infondati in fatto e/o in diritto, per l'effetto confermando la sentenza n. 974/2024 emessa dal Giudice del Tribunale di Arezzo Dott.ssa Leila Nadir Sersale in data 24/10/2023 e pubblicata in pari data nel giudizio di primo grado n. 2979/2018 R.G. del Tribunale di Arezzo e, quindi, il decreto ingiuntivo n. 718/2018 (R.G. n. 2025/2018) del Tribunale di
pagina 2 di 26 Arezzo. Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori in rivalsa per il presente grado di giudizio”.
Per l'intervenuta:
“Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, contrariis reiectis, e per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare in toto l'appello notificato e promosso dalla società
[...]
e dai Sig.ri ed e con esso Controparte_1 CP_1 Parte_1 rigettare tutte le domande dai medesimi formulate, in quanto, appello e domande, inammissibili e/o infondati in fatto e/o in diritto, per l'effetto confermando la sentenza n. 974/2024 emessa dal Giudice del Tribunale di Arezzo Dott.ssa Leila Nadir Sersale in data 24/10/2023 e pubblicata in pari data nel giudizio di primo grado n. 2979/2018 R.G. del Tribunale di Arezzo e, quindi, il decreto ingiuntivo n. 718/2018 (R.G. n. 2025/2018) del Tribunale di Arezzo, anche nei confronti dell'odierna comparente e cessionaria ex art. 111 c.p.c.
Controparte_3
In subordine, condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore in carica, ed i Sig.ri ed CP_1 Pt_1
in solido tra loro, al pagamento in favore di come
[...] Controparte_3 rappresentata da quale cessionaria ex art. 111 c.p.c. di Controparte_4
della diversa somma per capitale ed interessi ritenuta di Controparte_2 giustizia all'esito del presente giudizio e per i titoli dedotti in giudizio, il tutto oltre interessi come da domanda monitoria. Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori in rivalsa per il presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 974/2023 pubblicata il 24/10/2023, il Tribunale di Arezzo ha così deciso:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 781/2018 (R.G. n. 2025/2018), emesso dal Tribunale di Arezzo;
b) rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dagli opponenti CP_1
ed Controparte_1 CP_1 Parte_1
c) condanna gli opponenti ed CP_1 Controparte_1 CP_1 Pt_1 alla rifusione, in favore di delle spese di lite del
[...] Controparte_2 presente di giudizio, liquidate in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese
pagina 3 di 26 generali al 15%, iva e cpa come per legge;
d) pone definitivamente a carico degli opponenti Controparte_1 ed le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come CP_1 Parte_1 liquidate nel decreto del 24 marzo 2023.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione proposta dalla società
[...]
, dal socio accomandatario e fideiussore e Controparte_1 CP_1 dal fideiussore , avverso il D.I. n. 781/2018, con il quale il Parte_1
Tribunale di Arezzo aveva loro ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
(di seguito ora ), della Parte_2 Pt_3 Controparte_2 complessiva somma di € 197.519,15, di cui a) € 74.072,24 a titolo di saldo debitore del contratto di prestito d'uso in oro del 27 aprile 2006; b) € 39.863,95 a titolo di saldo debitore del contratto conto anticipi fatture n. 7499 del 28 gennaio
2009; c) € 83.582.96 a titolo di saldo debitore del contratto di conto anticipi su fatture export n. 7501 del 28 gennaio 2009, oltre interessi e spese.
L'originaria parte opponente aveva eccepito l'illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici, l'assenza di data certa dei contratti sopra indicati, nonché la violazione della buona fede, da parte della banca e la nullità delle fideiussioni, per violazione della normativa antitrust.
Si era costituita in giudizio (già contestando gli Controparte_2 Pt_3 assunti degli opponenti e concludendo per il rigetto dell'opposizione a D.I.
Il Tribunale ha sostanzialmente escluso l'esistenza di pattuizioni usurarie nei sopra indicati contratti nonché l'applicazione di interessi anatocistici e l'assenza di data certa dei medesimi. Quanto alle fideiussioni rilasciate da e CP_1
ne ha escluso la nullità per violazione della normativa antitrust, Parte_1 avendo ritenuto l'eccezione, da un lato, “comunque non sorretta dalla condizione dell'azione dell'interesse interesse ad agire, stante la validità dell'obbligazione garantita, l'insussistenza di obblighi di restituzione nei confronti della debitrice
pagina 4 di 26 principale e la mancata tempestiva proposizione dell'eccezione di decadenza” e dall'altro non provata, neppure documentalmente, “in assenza del provvedimento della Banca d'Italia e dello schema ABI, documentazione sottratta al principio iura novit curia e che rappresenta fatto costitutivo della dedotta nullità”.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la (di Controparte_1 seguito LTG o anche DEBITRICE PRINCIPALE) e CP_1 Parte_1
(di seguito anche (tutti anche APPELLANTI) hanno, quindi, Parte_4 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello (di Controparte_2 seguito solo o BANCA o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso CP_2 la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello, così rubricati:
1. Circa l'onere della prova ex art.2697 c.c.;
2. Circa la data certa dei contratti;
3. Circa il nesso di causalità tra la condotta della BANCA e la decisione del terzo ai fini del richiesto risarcimento de danni;
Controparte_5
4. Circa la nullità delle fideiussioni.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata da parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito, in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed ha contestato, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
E' intervenuta in giudizio (di seguito solo per il CP_3 CP_3 tramite di (di seguito solo o anche ) Controparte_4 CP_4 CP_6 concludendo in tesi, per il rigetto dell'appello, in quanto infondato ed in subordine, per la condanna degli APPELLANTI al pagamento, in solido tra loro, della somma ritenuta di giustizia.
pagina 5 di 26 Non avendo gli APPELLANTI nelle note scritte in vista della prima udienza di trattazione, insistito nelle istanze di inibitoria e di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in data 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IN VIA PRELIMINARE
L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. è infondata e va disattesa.
Il fatto che, nella fattispecie, gli APPELLANTI si siano limitati a chiedere nel merito
“di riformare la sentenza impugnata per le ragioni dedotte in parte motiva da intendersi qui come integralmente riportate” senza però riproporre le conclusioni del primo grado di giudizio non consente di ritenere, per ciò solo, l'appello inammissibile, posto che una cosa è il gravame altro sono le domande delle quali si chiede l'accoglimento, previa riforma della sentenza impugnata.
Nondimeno, anche se l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo consentito di cogliere la portata delle censure mosse alla pronuncia di prime cure onde ottenerne la riforma, esso, al contempo, non risulta strumentale all'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte in primo grado, ma in questa sede non riproposte, le quali devono intendersi, quindi, rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Per il resto, si rileva che, avendo nella fattispecie il Tribunale, in primo luogo, rigettato l'opposizione a D.I. proposta dagli odierni APPELLANTI, costoro, nel chiedere la riforma della sentenza impugnata che ha confermato il provvedimento monitorio opposto, hanno, sul punto, implicitamente inteso ottenere, in riforma di tale pronuncia, la revoca del medesimo provvedimento monitorio.
pagina 6 di 26 Essi, infatti, essendo convenuti in senso sostanziale, hanno comunque chiesto, nel merito, di riformare la sentenza impugnata “per le ragioni dedotte in parte motiva” dell'atto di appello, nel quale hanno contestato il credito della BANCA con le motivazioni addotte a sostegno dei motivi di censura articolati, volti a confutare l'esistenza o la fondatezza del credito vantato dal creditore opposto, in tal modo mettendo in discussione il fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Ne deriva che anche ciò è sufficiente a ritenere l'appello ammissibile, essendo stata implicitamente chiesta un'unica pronuncia in sostituzione di quella impugnata, rappresentata dalla revoca del provvedimento monitorio opposto (che era stato, invece, confermato nel primo grado del giudizio), pronuncia invocata, rispetto alla quale, le censure mosse alla sentenza impugnata sono strumentali.
NEL MERITO
L'appello va, dunque, valutato con esclusivo riguardo al credito azionato in sede monitoria ed oggetto del D.I. confermato con la sentenza di prime cure, a fronte della mancata riproposizione - da parte degli odierni APPELLANTI, originari opponenti - delle domande riconvenzionali, i cui fatti costituitivi nei termini in cui sono stati rievocati nei motivi di gravame, possono essere tuttavia valorizzati come posti a sostegno di eccezioni riconvenzionali di usura ed anatocismo.
Ebbene, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è in parte fondata.
Col primo motivo di gravame gli APPELLANTI criticano la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto assolto dalla BANCA l'onere della prova anche nel giudizio di opposizione a in quanto, a loro dire, in tale giudizio non sarebbe stata Pt_2 sufficiente la prova offerta in sede monitoria, non avendo potuto la convenuta pagina 7 di 26 opposta limitarsi a dar prova dell'esistenza del proprio credito, avendo dovuto, invece, a dare prova anche della sua consistenza.
In sostanza, a detta degli APPELLANTI, la convenuta opposta, quale attrice in senso sostanziale, nell'ordinario giudizio di opposizione a D.I., avrebbe dovuto provare sia l'an che il quantum della propria pretesa creditoria e ciò non avrebbe fatto in difetto di produzione di estratti conto relativamente al conto anticipi fatture n.7499 ed al conto anticipi export n. 7501, avendo la BANCA, su ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. prodotto solo gli estratti del solo conto corrente n.7498.
Il Tribunale sul punto si è così espresso: “In primo luogo, va ricordato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa
o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c., che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri
pagina 8 di 26 atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, per tutte, Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Va inoltre ricordato che, ove alla domanda principale proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga, in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento e di ripetizione dell'indebito, grava sul correntista medesimo l'onere di dimostrare le operazioni da cui si origina il saldo. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, infatti, il correntista che agisca in giudizio per (l'accertamento negativo e/o) la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (tra le tante, Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Nel primo grado del giudizio, con l'atto di opposizione a la Pt_2 CP_7
ed i avevano chiesto la revoca del decreto ingiuntivo
[...] Parte_4 opposto nonché - accertate la fattispecie di anatocismo applicata, la violazione dell'art. 1815 co. 2 c.c. (stante il superamento del tasso soglia di usura), la violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), L. n. 287/90 e la violazione del principio di buona fede contrattuale - la declaratoria di nullità, anche parziale, dei contratti azionati dalla BANCA, comprese le fideiussioni e la condanna della convenuta opposta al pagamento delle somme indebitamente versate ed al risarcimento del danno.
Tuttavia, in considerazione del fatto che le suddette domande riconvenzionali sono state tacitamente rinunciate, in quanto non riproposte e che, quindi, il thema decidendum va circoscritto solo al credito azionato dalla BANCA in sede monitoria, quest'ultima quale attrice in senso sostanziale, era tenuta alla prova pagina 9 di 26 del credito, originato dai contratti allegati, fornendone prova scritta in senso tecnico.
Ebbene, reputa il Collegio che l'onere di cui all'art. 2697 c.c. sia stato comunque assolto da , tramite la produzione, sin dalla fase monitoria, dei seguenti CP_2 documenti:
1. contratto di conto anticipi fatture n. 7499 del 28.01.2009;
2. contratto di conto anticipi su fatture export n. 7501 del 28.01.2009;
3. contratto di prestito d'uso di oro greggio del 27.04.2006;
4. fideiussioni omnibus di € 40.000, € 130.000, € 180.000 ed € 280.000;
5. estratti conto certificati ex art 50 TUB.
❖ Anche se i suddetti contratti di conto corrente anticipi, entrambi conclusi il
28/01/2009, risultano collegati ai corrispondenti conti correnti, sui quali avrebbero dovuto essere addebitati interessi, commissioni e gli altri oneri accessori, la mancata produzione da parte di di tali contratti di conto CP_2 corrente e dei relativi estratti conto, non è idonea a sorreggere il rilievo critico in argomento.
La BANCA, infatti, a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha prodotto in giudizio il contratto di conto corrente n. 7498 ed i relativi estratti conto ed il
CTU ha rilevato sul punto “come nella prassi (ed è quindi presumibile che sia avvenuto anche nel caso di specie) esclusivamente sul c/c n. 7498 avveniva
l'addebito delle competenze. Sono infatti rilevabili sugli estratti del c/c. 7498 addebiti per “competenze provenienti per giroconto” e di “interessi Ant. Fatture”
/competenze di chiusura anticipi sbf” contabilizzati a fine trimestre e che presumibilmente provenivano dai rapporti collegati n. 7501 e n. 7499. Si presume quindi che la problematica del c.d. “anatocismo” non operasse infatti sui rapporti di conto corrente collegati (n. 7501 e n. 7499), in quanto le relative competenze
pagina 10 di 26 trimestrali - una volta calcolate - venivano addebitate sul predetto conto corrente ordinario n. 7498”.
Il Collegio condivide tale valutazione, posto che, pur essendo gli unici contratti di conto corrente espressamente indentificati come anticipi su fatture proprio quelli n. 7499 e n. 7501, risulta prodotto anche il contratto di anticipi commerciali relativo al c/c 7498 del 18.06.2008, che è un contratto di presentazione di appunti all'incasso salvo buon fine SBF RIBA - SBF RID COMMERCIALE - SBF Part TRADIZIONALE che ha permesso alla di ricevere liquidità immediata, scontando alla BANCA i propri crediti, relativi ad alcuni effetti (diversi però dalle fatture) prima della scadenza del pagamento.
In altri termini, anche se, come sopra evidenziato, i rispettivi interessi, le commissioni e gli altri oneri accessori avrebbero dovuto essere addebitati nei corrispondenti c/c di corrispondenza n. n. 7499 e n. 7501, come si evince dai contratti anticipi de quibus di cui si riportano le parti salienti:
pagina 11 di 26 in difetto di prova di ulteriori contratti di anticipazioni su fatture, l'esistenza negli estratti del c/c n. 7498 di addebiti per “interessi Ant. Fatture” /competenze di chiusura anticipi sbf” contabilizzati a fine trimestre consente di ritenere che presumibilmente tali addebiti provenissero proprio dai rapporti collegati n. 7501 e n. 7499.
Dal momento che i contratti anticipi sopra indicati contengono entrambi le condizioni economiche da applicare ai rispettivi rapporti, a fronte della produzione integrale degli estratti integrali di un c/c (il n. 7498) sul quale gli importi sono stati di fatto contabilizzati, è dato, quindi, riscontrare l'entità del credito vantato dalla BANCA in relazione a ciascuno di essi, credito che, secondo l'allegazione contenuta nel ricorso monitorio, dovrebbe essere pari a:
“B) euro 39.863,95, somma comprensiva degli interessi calcolati alla data del
30.05.2018, ed oltre interessi successivi al minor tasso convenzionale del 5,48% annuo, per il contratto di conto anticipi fatture n. 7499, che dal passaggio a sofferenza ha assunto il n. 00379/9522/1527”;
“C) euro 83.582,96, somma comprensiva degli interessi calcolati alla data del
30.05.2018, ed oltre interessi successivi al minor tasso convenzionale del 5,99% annuo, per il contratto di conto anticipi fatture n. 7501, che dal passaggio a sofferenza ha assunto il n. 00379/9507/1523 -1524-1525-1526”.
Tali importi trovano, dunque, conferma non solo nell'estratto conto certificato ex art 50 TUB, prodotto in sede monitoria e riprodotto nel giudizio di opposizione a
D.I. ma anche negli estratti del c/c n. 7498, secondo quanto accertato dal CTU.
A ciò si aggiunta che il presente convincimento trova conferma anche nella seguente intimazione di pagamento rivolta da alla CP_2 CP_7
ed ai
[...] Parte_4
pagina 12 di 26 Infatti, per operazioni commerciali autoliquidanti per € 140.000,00 devono ConCo intendersi non solo lo sconto di cambiali ed il pagamento di ma anche le anticipazioni su fatture ed i finanziamenti per import/export, sempre su anticipi di fatture emesse in relazione ad operazioni commerciali internazionali.
Inoltre, dette operazioni come indicato nella precitata missiva datata 1.02.2018 recano quale conto corrente di relativa regolamentazione, proprio quello n. 7498, senza alcuna successiva contestazione sul punto ad opera delle parti intimate.
E' inoltre il caso di rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare, sul punto, che “nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e
pagina 13 di 26 riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto.
Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti” (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 14321 del 05/05/2022).
Pertanto, poiché nella fattispecie sulla base dell'accertamento eseguito dal CTU i conti anticipi nn. 7499 e 7501 costituiscono meri conti tecnici, con autonome condizioni, ma normalmente non operativi, in quanto di fatto collegati al conto n.7498, che ha avuto la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei medesimi, mediante operazioni di giroconto, la Part prova dell'entità del credito bancario per le anticipazioni concesse alla rimaste insolute deve ritenersi fornita tramite l'esibizione in giudizio del predetto conto corrente n. 7498 e dei relativi estratti conto integrali, nonché della espletata CTU.
Non risulta neppure specificamente impugnata la parte della sentenza nella quale il primo Giudice ha affermato che “nel caso di specie, il consulente tecnico
d'ufficio – le cui conclusioni meritano di essere recepite nel contesto della presente statuizione in quanto immuni da vizi logici e frutto di un motivato iter argomentativo – ha esaminato il c/c anticipi n. 7501 del 28 gennaio 2009, il c/c anticipi n. 7499 del 28 gennaio 2009 posti alla base del ricorso monitorio,
pagina 14 di 26 procedendo al confronto tra i tassi e le commissioni pattuiti nei documenti contrattuali sopra indicati ed i tassi soglia e le commissioni soglia di cui ai decreti ministeriali, valevoli nei trimestri corrispondenti alle date indicate nei sopra menzionati contratti e per le apposite categorie di credito. L'analisi compiuta ha evidenziato che non c'è mai stato superamento dei limiti di cui alla legge 108/96 secondo il c.d “criterio del margine” (ex Cass. sez. un. 16303/2018) indicato come metodologia da seguire nei quesiti posti al ctu, per … tutti contratti analizzati ed in concreto nel trimestre di stipula del contratto. I contratti in questione non risultano dunque affetti da usura originaria”.
Ad ogni modo, rileva il Collegio – sempre con riguardo ai contratti di conto anticipi n. 7499 e n. 7501, entrambi del 28.01.2009 – che, effettivamente, i relativi rapporti bancari “oggetto di analisi non sono risultati affetti da “usura” nei trimestri di stipula dei documenti contrattuali, poiché la somma dei t.e.g. calcolati dallo scrivente e delle percentuali di c.m.s., non superano la somma dei “tassi- soglia” e delle “c.m.s soglia” di cui alla legge 108/1996, rilevati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e valevoli, nei trimestri corrispondenti alle date riportate nei contratti”.
Del pari non c'è specifica impugnazione per quanto concerne l'anatocismo, ritenuto legittimo dal giudice di prime cure, a fronte della legittima previsione nel contratto di “IOImpresa green” c/c n. 7498 del 9.01.2009, della pari periodicità degli interessi attivi e passivi.
Non osta a ciò la previsione nei contratti anticipi de quibus della sola capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, trattandosi di meri conti tecnici, nei quali era verosimilmente registrata in dare la somma anticipata che, al contempo, era poi accreditata nel contratto di conto corrente ordinario n. 7498 e quivi poi addebitata in caso di insoluto.
pagina 15 di 26 ❖ Per quanto concerne la pretesa creditoria correlata al contratto di prestito d'uso di oro greggio del 27.04.2006, osserva il Collegio che, col medesimo, le parti hanno convenuto la consegna dell'oro da investimento d'importazione "Good
London Delivery" con opzione di acquisto:
In particolare, le parti avevano convenuto l'utilizzo dell'oro greggio per tre mesi dalla consegna dei lingotti, salva proroga, con l'impegno alla scadenza, per l'utilizzatore di restituire l'oro per medesima quantità e qualità, ovvero di acquistarlo in tutto o in parte, al prezzo che sarebbe stato determinato a quel momento, alle seguenti condizioni:
Il giudice di prime cure, al riguardo, si è così pronunciato: “Il consulente tecnico
d'ufficio ha poi provveduto a verificare anche se i tassi di interesse riportati nel contratto di prestito d'uso in oro stipulato dalla Parte_6 in data 27 aprile 2006 con la Banca per grammi 2.985,00 e posto a fondamento del ricorso monitorio abbiano o meno superato i c.d. “tassi soglia” ex l. n. 108 del
1996. A tal fine, ha effettuato un confronto tra i tassi pattuiti nel contratto di prestito d'uso ed il tasso soglia del decreto ministeriale relativo al trimestre di stipula del contratto (II° trimestre 2006) e per la apposita categoria di credito
(“Anticipi e sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalla
Banche”). Le risultanze di detto confronto hanno evidenziato anche in tal caso il
pagina 16 di 26 mancato superamento del tasso soglia in materia di usura. Ed infatti, il tasso di interesse risulta pari al 3,75% e il tasso di mora pari all'8,40%, a fronte di un tasso soglia dell'8,69%. Il consulente ha poi calcolato il valore conseguito dal metallo prezioso nei vari trimestri di riferimento in cui sono avvenuti gli addebiti degli interessi in modo da poter risalire al tasso di interesse praticato in concreto ed al T.E.G. Per calcolare il T.E.G. relativo alle proroghe del contratto, trattandosi di un periodo post 2010 (gli addebiti sono avvenuti tra il 2013 ed il 2016) il ctu ha correttamente utilizzato i criteri contenuti nelle “nuove” “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” emanate nell'agosto 2009 ed in vigore a partire dal 1° gennaio 2010. Il ctu ha quindi calcolato i “tassi soglia” per la categoria di credito “Anticipi e sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalla Banche”, aumentando di un quarto
+ 4 punti percentuali (trattandosi di periodo post II° trimestre 2011) i tassi medi indicati nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, l. n. 108., ed è ha quindi effettuato il confronto tra il T.E.G. praticato e il tasso soglia. Ebbene, anche in tal caso i calcoli compiuti hanno escluso il superamento del tasso soglia in materia di usura. Sempre in base alle quotazioni assunte dal metallo prezioso nel periodo di riferimento (2013-2016), il ctu ha calcolato il tasso di interesse applicato alle proroghe del prestito d'uso in oro, non considerando negli addebiti trimestrali l'importo di euro 8,26 relativo alle spese di proroga indicate nel contratto del 27 aprile 2006 e i calcoli compiuti hanno escluso vi sia stato un superamento del tasso di interesse pari al 3,75% e dunque della soglia d'usura”.
Ciò posto, dal momento che il CTU ha accertato che gli addebiti relativi a interessi e spese del prestito d'uso in oro de quo risultano contabilizzati sul c/c n. 7498, seppure per il solo periodo 2013-2016, la documentazione a questo relativa è utilizzabile laddove connessa al predetto contratto del 27.04.2006.
pagina 17 di 26 In particolare, l'Ausiliario ha effettuato i seguenti conteggi, relativi agli addebiti relativi a interessi e spese, contabilizzati sul c/c n. 7498:
Lo stesso CTU ha precisato che l'importo di detti addebiti è stato contabilizzato sul c/c 7498 in maniera aggregata, con la dizione “addebito spese/interessi relativi alla proroga di prestito d'uso di metallo”.
In conclusione, il motivo è in parte fondato, avendo INTESA assolto dell'onere probatorio per quanto concerne il credito azionato in forza del contratto di conto anticipi su fatture n. 7499 del 28.01.2009 e del contratto di conto anticipi su fatture export n. 7501 del 28.01.2009, e nei termini di cui sopra, mentre per quanto riguarda il credito relativo al contratto di prestito d'uso di oro greggio del
27.04.2006, lo stesso va riconosciuto per il ridotto importo sopra riportato.
La sentenza impugnata va dunque in parte riformata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è in parte fondata.
Col secondo motivo di gravame la ed i Controparte_7 Parte_4 criticano la sentenza di prime cure, laddove ha ritenuto certa la data dei contratti e sul punto deducono che “seguendo il ragionamento del Giudice è la banca che
pagina 18 di 26 deve provare “l'esistenza del credito” reclamato ed allora i contratti allegati in sede al ricorso per ingiunzione risulterebbero privi del requisito della data certa.
Come noto, l'art. 116 c. 3 TUB e la delibera CICR n. 10 del 4.3.2003 prescrivono all'istituto di credito di operare secondo norme di trasparenza sia nella fase
[pre]contrattuale che in quella contrattuale e quindi di informare il cliente, di datare e firmare i contratti che vengono consegnati”.
La BANCA eccepisce l'inammissibilità del motivo, per avere gli APPELLANTI reiterato la doglianza de qua, “pure in una non meglio precisata ottica di rispetto della normativa sulla trasparenza, per vero senza indicare il capo o i capi della sentenza di prime cure all'uopo impugnati e senza nemmeno formulare una specifica censura alla statuizione del primo giudice sul punto, in evidente dispregio delle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis, di tal ché, prima ancora che (comunque) infondato, il motivo di gravame in oggetto si presenta come inammissibile”.
Il primo Giudice ha ritenuto infondate “le censure relative all'assenza di data certa, risultando la stessa puntualmente indicata in tutti i contratti”.
Il motivo è ammissibile, avendo consentito di cogliere il suo senso critico.
Nel merito, occorre osservare da un lato, che sia i contratti di conto anticipi n.
7499 e n. 7501, entrambi del 28.01.2009, che il contratto di prestito d'uso di oro Part greggio del 27.04.2006, risultano sottoscritti dalla e non sono stati disconosciuti ai sensi dell'art. 215 c.p.c. e dall'altro, che l'istituto della data certa rileva, ai sensi dell'art. 2704 c.c., ai fini della opponibilità di un determinato atto a terzi.
Inoltre, i contratti in questione hanno avuto regolare esecuzione, senza alcuna contestazione stragiudiziale in ordine alla data di insorgenza dei relativi rapporti.
Infatti, il CTU ha eseguito i conteggi relazione a tutti e tre i contratti, seppure per quello del 2006, soltanto per il solo periodo 2013 – 2016, in quanto gli addebiti pagina 19 di 26 effettuati per il periodo antecedente al 2013 e quelli successivi al terzo trimestre
2016, sono presumibilmente transitati su altri rapporti non documentati.
La sentenza impugnata merita dunque sul punto di essere confermata.
III. Con la terza censura alla sentenza impugnata gli APPELLANTI criticano la sentenza nella parte in cui si afferma: “Neppure è ravvisabile una violazione del principio di buona fede sotto il profilo della cessione di crediti derivanti dal contratto di anticipo fatture… non emerge peraltro alcun nesso di causalità tra la condotta della banca e la decisione di di interrompere i rapporti Controparte_5 lavorativi…” (cfr pag. 6 motivazione sentenza impugnata), deducendo, al riguardo, che la condotta della BANCA non si riduce, né si deve ridurre solo al profilo della cessione di crediti derivanti da fatture, come motivato dal primo
Giudice, poiché quella condotta avrebbe dovuto essere analizzata nel suo complesso ovvero partendo dalla revoca di ogni forma di affidamento, dall'illegittimo addebito di poste passive, derivanti dall'applicazione di interessi oltre soglia e dalla loro capitalizzazione.
Il Tribunale avrebbe dovuto, altresì, considerare che proprio a causa di tale Part condotta, non avrebbe potuto pagare il principale fornitore (onorando l'assegno di € 35.000,00) in un periodo particolare di ordini prenatalizi, a fronte del blocco della produzione che era stato causato dalla BANCA, con conseguente un calo evidente del fatturato. In particolare, a causa della condotta di la CP_10 società APPELLANTE avrebbe visto interrompere i rapporti con la - CP_11 perdendo così l'occasione di acquistare 1100 grammi di oro che sarebbero serviti per produrre i numerosi ordini ricevuti e da evadere in tempo per il periodo natalizio - e revocare gli ordinativi dal cliente principale Controparte_5 perdendo completamente la possibilità di proseguire ed incrementare i rapporti commerciali futuri.
pagina 20 di 26 Il Tribunale avrebbe, dunque, mal valutato nesso di causalità tra la condotta della
BANCA e la predetta decisione del terzo ai fini del richiesto Controparte_5
Part risarcimento de danni patiti da .
Ciò posto, rileva la Corte che in mancanza di riproposizione della domanda riconvenzionale di risarcimento danni la censura non risulta strumentale all'accoglimento di siffatta originaria domanda.
Anche se infatti, nessuna somma è dovuta alla BANCA in relazione ai conti anticipi per mancanza di prova dell'entità del credito, la sussistenza di una condotta illecita nell'applicazione di interessi usurari ed anatocistici da parte dell'APPELLATA avrebbe dovuto essere posta a fondamento della domanda riconvenzionale risarcitoria ritualmente riproposta.
Lo stesso dicasi quanto alla revoca degli affidamenti non essendo stata al riguardo formulata alcuna doglianza.
La sentenza impugnata va quindi confermata, anche sulla base della sopra estesa motivazione integrativa.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'ultimo motivo di gravame si critica la sentenza impugnata laddove il
Tribunale afferma: “L'eccezione deve essere disattesa, risultando innanzitutto puntualmente indicata la data, apposta con timbro postale e relativa marca.
Quanto alla violazione della normativa antitrust ... osserva il Tribunale che
l'eccezione, comunque non sorretta dalla condizione dell'azione dell'interesse ad agire, stante la validità dell'obbligazione garantita…non risulta nemmeno documentalmente provata in assenza del provvedimento della Banca d'Italia e dello schema ABI…” (cfr. pag. 7 motivazione sentenza).
Deducono sul punto gli APPELLANTI che lo schema ABI e il provvedimento della
Banca d'Italia sarebbero documenti ufficiali nella disponibilità delle parti e del
Giudice e che il principio dettato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
pagina 21 di 26 n.41994/2021 non può essere invocato per attribuire un onere probatorio al contraente debole di un rapporto fideiussorio.
La censura è priva di pregio.
Invero come ha avuto occasione di precisare la Corte regolatrice “la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025).
Occorre precisare al riguardo che, sempre secondo l'orientamento della Corte di legittimità recepito e fatto proprio da questa Corte di merito, “la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2,
c.p.c.” (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 863 del 13/01/2025) né “è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 416 del 08/01/2025).
A ciò si aggiunga che il fideiussore in tanto può opporsi alla pretesa della banca (o agire per la restituzione dell'indebito corrisposto) in quanto abbia tempestivamente eccepito e dimostrato: a) di aver rimborsato alla banca le pagina 22 di 26 somme da queste incassate in pagamento di obbligazioni garantite e poi dalla stessa restituite a seguito di annullamento, inefficacia, revoca dei pagamenti o per altri motivi (art. 2 dello schema ABI, cosiddetta “clausola di reviviscenza”); b) di aver corrisposto alla banca una somma a garanzia della restituzione di somme dalla stessa erogate al debitore, nei casi in cui le obbligazioni garantite sono state dichiarate invalide (art. 8, cosiddetta “clausola di sopravvivenza”); c) la mancata proposizione, da parte della banca, di istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o che non le ha con diligenza coltivate) ai sensi del primo comma dell'art. 1957 c.c. (art. 6, clausola di deroga all'art. 1957 c.c.).
Ebbene, non avendo, nella fattispecie, i fornito prova della pretesa Parte_4 nullità delle fideiussioni da essi rilasciate a garanzia delle obbligazioni contratte dalla LTG, il motivo in commento va respinto e la sentenza impugnata va, sul punto, confermata.
V. In via subordinata e l'intervenuta hanno chiesto di CP_2 CP_3 condannare la ed i in solido tra loro, al Controparte_7 Parte_4 pagamento in favore di (come rappresentata da ) quale CP_3 CP_4 cessionaria di , ex art. 111 c.p.c., della diversa somma per capitale ed CP_2 interessi ritenuta di giustizia e per i titoli dedotti in giudizio, il tutto oltre interessi come da domanda monitoria.
Dal momento che l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta in parte il D.I. deve essere revocato e la domanda monitoria va accolta per quanto di ragione e cioè limitatamente al saldo del contratto di prestito d'uso di oro greggio del
27.04.2006, che va accertato in misura pari ad € 13.342,85.
La prova del credito della BANCA per tale contratto può ritenersi raggiunta solo limitatamente alla somma dei singoli addebiti accertati dal CTU per complessivi €
13.342,85, ove si consideri che lo stesso Ausiliario ha accertato che i tassi pattuiti pagina 23 di 26 in tale medesimo contratto non superano i c.d. “tassi soglia” ex Legge 108/1996
e tale valutazione è stata correttamente recepita dal Tribunale.
Ne deriva la condanna della DEBITRICE PRINCIPALE e dei in solido Parte_4 tra loro al pagamento in favore di (come rappresentata da ) CP_3 CP_4 quale cessionaria di , ex art. 111 c.p.c., a fronte della concorde richiesta CP_2 in tal senso di quest'ultima e di , al pagamento della predetta somma di € CP_2
13.342,85, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
VI. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede la BANCA e l'INTERVENUTA, vittoriose in misura inferiore a quella ingiunta) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico degli APPELLANTI in solido tra loro, ed a favore di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, CP_2 in relazione al valore effettivo della controversia (decisum) ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Infatti, “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. Sez. 3
Sentenza n. 27606 del 29/10/2019).
Per contro, nel rapporto processuale tra gli APPELLANTI ed le spese del CP_3 presente grado di giudizio, pur seguendo ugualmente la soccombenza dei primi, vanno nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (decisum) ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di pagina 24 di 26 giudizio, a fronte della posizione processuale della INTERVENUTA similare a quella dell'APPELLATA.
Infatti, malgrado il riconoscimento di una somma notevolmente inferiore a quella oggetto del provvedimento monitorio opposto, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. S.U., 31/10/2022, n. 32061).
Poiché nella fattispecie, oltre a non essere ravvisabile l'ipotesi di soccombenza reciproca, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., ovvero assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, le spese devono seguire la soccombenza degli
APPELLANTI.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico della BANCA, in quanto necessarie ad accertare l'effettivo suo credito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , , nei Controparte_1 CP_1 Parte_1 confronti di , con l'intervento di Controparte_2 CP_3 avverso la sentenza n.974/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
24/10/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 25 di 26 1. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto in riforma della impugnata sentenza:
• revoca il D.I. opposto;
• condanna gli appellanti al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'intervenuta quale cessionaria del credito derivante dal contratto di prestito d'uso di oro greggio del 27.04.2006, della minor somma di € 13.342,85, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
2. NA gli appellanti alla rifusione, in solido tra loro, in favore di delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in Controparte_2
€ 9.043,00 (€ 5.077,00 + € 3.966,00) per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. NA gli appellanti alla rifusione, in solido tra loro, in favore di delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € CP_3
1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
4. PONE spese di CTU in via definitiva a carico di . Controparte_2
Firenze, camera di consiglio del 05.12.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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