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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28363/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria Carmela Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 28363/2024 promossa da:
nato in ROMANIA, il 02/02/1968 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. RAPONE FILOMENA;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente contumace -
OGGETTO: impugnazione provvedimento di allontanamento di cittadino UE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/07/2024 , cittadino romeno, ha impugnato Parte_1
il provvedimento di allontanamento emesso dal Prefetto di e notificato il CP_1
28/05/2024. Il ricorrente chiedeva preliminarmente la rimessione in termini per la proposizione del ricorso, in via cautelare la sospensione del provvedimento impugnato e nel merito l'annullamento dello stesso e di ogni provvedimento connesso o consequenziale.
Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, il ricorso non è stato depositato nei termini previsti dalla legge a pena di inammissibilità, ossia entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni se il ricorrente risiede all'estero, come stabilito dagli art. 22, comma 2, del D. Lgs. 30/2007 e art.17 comma 3 dlgs 150/11 e successive modificazioni.
Peraltro, non si rileva alcuna prova della sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini in ordine all'impugnazione. L'art. 153, comma 2, del c.p.c. stabilisce che la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa a lei non imputabile possa essere rimessa in termini.
Nel caso di specie le motivazioni allegate come cause impeditive consistono nella scarsa scolarizzazione del ricorrente e nell'inadeguatezza del termine previsto ex lege.
Al riguardo deve precisarsi che il ricorrente ha dedotto di vivere in Italia già dal 2002, per cui è integrato nel tessuto sociale e culturale italiano. Inoltre, il divieto di reingresso prima del decorso del termine era contenuto nel provvedimento di allontanamento, di cui l'interessato era tenuto ad avere precisa cognizione. Peraltro, dall'estratto contributivo emerge che il medesimo faceva reingresso immediato nel territorio CP_2
nazionale (risulta un'assunzione del dicembre 2017 a fronte dell'allontanamento del maggio 2017) e ivi si tratteneva (emergono svariate assunzioni nel 2022) in palese violazione delle prescrizioni del provvedimento.
Peraltro, la brevità del termine di impugnazione appare adeguata trattandosi di provvedimenti emessi per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.
Non può ritenersi, pertanto, che l'impugnazione tardiva del provvedimento di allontanamento sia stata determinata da causa non imputabile al ricorrente.
In mancanza di costituzione in giudizio di parte resistente le spese di lite restano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale: dichiara inammissibile il ricorso;
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, il 03/04/2025
La giudice d.ssa Maria Carmela Magarò
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria Carmela Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 28363/2024 promossa da:
nato in ROMANIA, il 02/02/1968 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. RAPONE FILOMENA;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente contumace -
OGGETTO: impugnazione provvedimento di allontanamento di cittadino UE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/07/2024 , cittadino romeno, ha impugnato Parte_1
il provvedimento di allontanamento emesso dal Prefetto di e notificato il CP_1
28/05/2024. Il ricorrente chiedeva preliminarmente la rimessione in termini per la proposizione del ricorso, in via cautelare la sospensione del provvedimento impugnato e nel merito l'annullamento dello stesso e di ogni provvedimento connesso o consequenziale.
Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, il ricorso non è stato depositato nei termini previsti dalla legge a pena di inammissibilità, ossia entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni se il ricorrente risiede all'estero, come stabilito dagli art. 22, comma 2, del D. Lgs. 30/2007 e art.17 comma 3 dlgs 150/11 e successive modificazioni.
Peraltro, non si rileva alcuna prova della sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini in ordine all'impugnazione. L'art. 153, comma 2, del c.p.c. stabilisce che la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa a lei non imputabile possa essere rimessa in termini.
Nel caso di specie le motivazioni allegate come cause impeditive consistono nella scarsa scolarizzazione del ricorrente e nell'inadeguatezza del termine previsto ex lege.
Al riguardo deve precisarsi che il ricorrente ha dedotto di vivere in Italia già dal 2002, per cui è integrato nel tessuto sociale e culturale italiano. Inoltre, il divieto di reingresso prima del decorso del termine era contenuto nel provvedimento di allontanamento, di cui l'interessato era tenuto ad avere precisa cognizione. Peraltro, dall'estratto contributivo emerge che il medesimo faceva reingresso immediato nel territorio CP_2
nazionale (risulta un'assunzione del dicembre 2017 a fronte dell'allontanamento del maggio 2017) e ivi si tratteneva (emergono svariate assunzioni nel 2022) in palese violazione delle prescrizioni del provvedimento.
Peraltro, la brevità del termine di impugnazione appare adeguata trattandosi di provvedimenti emessi per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.
Non può ritenersi, pertanto, che l'impugnazione tardiva del provvedimento di allontanamento sia stata determinata da causa non imputabile al ricorrente.
In mancanza di costituzione in giudizio di parte resistente le spese di lite restano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale: dichiara inammissibile il ricorso;
spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, il 03/04/2025
La giudice d.ssa Maria Carmela Magarò