Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 04/04/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 15/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 22 gennaio 2024 da in persona del legale rappresentante, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Michela Rizzi del Foro di Trento e dall'avv. Flavio Dalbosco del Foro di Rovereto
- ricorrente -
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio D'Amato del
Foro di Trento
- resistente - contro
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato
- resistente - contro
, in persona del Presidente Controparte_3
- resistente - contumace
Oggetto: espropriazione
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per il ricorrente:
“ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattese, contrariis reiectis, in via preliminare e/o pregiudiziale : ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 cpc, sospendere l'introdotto processo in attesa della decisione della causa attualmente pendente fra
[...]
/ avanti al Tribunale di Trento (sub R.G. Parte_1 CP_4
1039/2023) come riportato in narrativa, affinché il CTU incaricando possa rendere la propria consulenza tecnica avendo contezza e completezza di tutti gli elementi estimativi;
in via principale : determinare, per le ragioni sopra esposte, il giusto indennizzo dovuto all'odierna ricorrente per l'espropriazione totale della p.ed. 997 e parziale della p.f. 2564 in C.C. GO RO entrambe di sua proprietà nella misura maggiore che risulterà di giustizia e, conseguentemente, condannare il soggetto convenuto tenuto per legge a versare alla ricorrente
[...]
i corrispondenti importi indennitari tutti dovuti;
Parte_1 in via istruttoria: disporre consulenza tecnica d'ufficio, mediante tecnico abilitato non operante nell'ambito territoriale della Comunità Alta Valsugana - Bernstol, volta a determinare il valore venale della p.ed. 997 e della p.f. 2564 in C.C.
GO RO di proprietà dell'odierna ricorrente ai fini della determinazione degli indennizzi dovuti per la loro espropriazione ed occupazione d'urgenza; ammettere prova per testi sulle circostanze esposte in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte, precedute dalla locuzione “vero che”; testi riservati;
in punto spese: disporre la integrale liquidazione in favore della ricorrente di spese ed onorari del giudizio secondo le vigenti tariffe forensi dello scaglione di valore medio di riferimento, ivi compresa l'integrale rifusione del contributo unificato versato;
disporre la liquidazione in favore della ricorrente della maggiorazione del compenso, ex art. 4 comma 1 - bis D.M. 10/03/2014 n. 55, costituendo essa 3
un'istanza dotata di propria autonomia nell'ambito di liquidazione delle spese (Cass., Sez. II, Ord., 7 marzo 2023, n. 6702).” per il resistente Comune di : Controparte_2
“Contrariis reiectis, rigettare il ricorso siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto.
Con integrale rifusione delle spese e degli onorari di lite”. per il resistente : Controparte_1
“In via preliminare:
-rigettare l'istanza ex art 295 c.p.c. in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
-accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_4
;
[...]
-accertare la inammissibilità/improcedibilità/nullità del ricorso.
Nel merito: respingere il ricorso avversario in quanto inammissibile/improcedibile, in ogni caso in quanto infondato in fatto e diritto.
In via istruttoria:
Irrilevanti ed inammissibili, perché esplorative (non è stata prodotta alcuna stima di parte), le richieste istruttorie di parte ricorrente. Si contestano i documenti prodotti in quanto irrilevanti.
Inammissibili ed irrilevanti le prove orali come richieste e formulate e per mancata indicazione dei testi.
Con ogni riserva in caso di ammissione delle richieste istruttorie di controparte.
In ogni caso: con vittoria di spese, anche peritali di parte e d'ufficio, competenze del presente procedimento, oltre a spese generali 15%, CNPA ed
IVA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 22 gennaio 2024 proponeva opposizione ex art. 29 D.Lgs. 150/2011 e 9 Parte_1
L.P. 6/1993 alla stima dell'indennità di esproprio di alcune particelle di sua proprietà; in particolare, con riguardo all'espropriazione totale della p.ed.
997 di mq 645 ed all'espropriazione parziale di mq 218 della p.f. 2564. 4
La domanda veniva proposta nei confronti del Controparte_2
, quale ente promotore della procedura che aveva approvato il
[...] progetto dell'opera pubblica;
della quale Controparte_3 autorità espropriante;
di (nel seguito, Controparte_1
, quale concessionario realizzatore dell'opera pubblica. CP_4
Mentre la Provincia autonoma rimaneva contumace, si costituivano il confermando la correttezza della determinazione dell'indennità CP_2 operata dalla Provincia, e Quest'ultima, oltre a contestare la CP_4 fondatezza nel merito del ricorso, ne eccepiva l'improcedibilità in assenza di specifiche contestazioni alla stima, e negava di essere passivamente legittimata alla domanda, non essendo concessionaria dell'opera da realizzare o beneficiaria dell'espropriazione.
La causa veniva istruita con la nomina di un consulente tecnico ed infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. – Prendendo le mosse dalle eccezioni preliminari proposte da infondata è quella relativa all'inammissibilità del ricorso, per CP_4 non contenere lo stesso specifiche censure alla determinazione della stima operata dalla , semplicemente definita “non corretta e inadeguata”. CP_3
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio di opposizione alla stima non ha natura di impugnazione dell'atto amministrativo che lo ha determinato, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto, volto all'accertamento del quantum effettivamente dovuto, ed in esso il
Giudice compie la valutazione in piena autonomia, seppur nei limiti delle domande e delle eccezioni formulate dalle parti (Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
24355 del 05/08/2022 - Rv. 665706 – 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 25707 del
26/09/2024 - Rv. 672419 - 02); sicchè basta, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che il ricorrente lamenti l'inadeguatezza o l'erroneità della stima.
Fondata è invece l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
CP_4
Anche nelle note autorizzate la ricorrente insiste nell'individuare la suddetta quale “soggetto beneficiario dell'espropriazione”. CP_4 sarebbe poi “l'ente nel cui interesse l'espropriazione è disposta”, per essere 5
stata rilasciata in suo favore la concessione per la realizzazione dell'opera, con delega al concessionario a svolgere tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione dei provvedimenti di occupazione d'urgenza, di asservimento e di esproprio.
In realtà, dalla documentazione depositata dalla stessa ricorrente risulta che beneficiario dell'espropriazione è il , Controparte_2 CP_2 poiché quanto espropriato entrerà a far parte del suo patrimonio, e che nessuna delega di poteri è stata conferita ad dato che emerge CP_4 solo che l'opera “sarà realizzata a totale cura e spese dall'
[...]
”. In ogni caso, ad non è Parte_2 CP_4 stato affidato il pagamento dell'indennità, che è a carico del CP_2
Se ne deve concludere che non rientra in alcuno dei soggetti CP_4 destinatari della notifica del ricorso, come individuati dall'art. 29 D.Lgs. n.
150 del 2011 (“beneficiario dell'espropriazione”; “concessionario dell'opera pubblica, se a questi è affidato il pagamento dell'indennità”).
3. – Nel merito, alla determinazione dell'esatto valore della p.ed. 997 di mq
645 e dei mq 218 distaccati dalla p.f. 2564, e alla stima della diminuzione di valore dei residui mq 503 della p.f. 2564, questa Corte ha proceduto avvalendosi delle competenze di un C.T.U. L'elaborato, redatto all'esito del confronto con il consulente di parte di si caratterizza per un CP_4 elevato grado di completezza, coerenza logica e rigore metodologico, evidenziando un'approfondita analisi delle questioni trattate e della documentazione e dei dati disponibili;
dimostra un approccio rigoroso, privo di vizi logici o contraddizioni, con un'esposizione chiara e dettagliata delle questioni affrontate, e riporta conclusioni motivate e supportate da una solida argomentazione tecnica.
Il C.T.U. ha proceduto con metodo sintetico-comparativo, ovvero con quel metodo d'indagine che consente di determinare il valore di un bene deducendolo da quello di un altro bene che presenti caratteristiche simili a quello oggetto di accertamento, scambiato con valore certo in un periodo recente. Ha individuato a tal fine una compravendita risalente all'anno 2018
a GO RO, relativa ad un'area libera nella zona produttiva attigua ai fondi oggetto di stima, e una compravendita risalente all'anno 2020 avvenuta 6
nel limitrofo Comune di Baselga per questa introducendo un Pt_3 opportuno coefficiente, e ritenendo che i valori del periodo debbano considerarsi stabili, se non in decrescita.
Valutate quindi tutte le caratteristiche dei beni, ha stimato il valore della p.ed. 997 e dei mq 218 della p.f. 2564 espropriati in Euro 55.127,50; questo, sulla base di un valore medio unitario stimato in Euro 67,00 al metro quadrato, a fronte del valore stimato dalla Provincia di Euro 100,00 al metro quadro.
Ha poi ritenuto che la parte residua della p.f. 2564, per effetto di esproprio parziale, abbia subito un decremento di valore, in quanto ora priva di autonoma potenzialità edificatoria. Ha calcolato la perdita di valore nella differenza tra il valore del bene precedente all'esproprio e il valore quale area di pertinenza del vicino (anche se non confinante) edificio p.ed. 547, sempre di proprietà della ricorrente, considerando le penalità conseguenti. Ha quindi stimato la perdita di valore facendo riferimento ai valori unitari medi calcolati per la determinazione del valore dei beni espropriati in Euro
4.314,10, e facendo invece riferimento ai valori unitari medi utilizzati per il calcolo dell'indennità espropriativa in Euro 6.430,00.
4. – Le contestazioni della ricorrente investono la perdita di valore della parte residua della p.f. 2564 per mq 503, ritenendo che essa dovrebbe essere valutata quale area non edificabile, avendo perso ogni attitudine edificatoria,
e quindi in Euro 18.2000,00, rispetto al valore di Euro 44.700,00 ante esproprio, con una differenza quindi di Euro 26.500,00.
Non è dato comprendere da dove tali dati siano stati ricavati, dato che i calcoli sono privi di qualunque illustrazione.
Nessuna specifica contestazione però vi è con riguardo alla stima ante esproprio (pag. 28 della C.T.U.) della p.f. 2564. Essa ha attribuito un valore di Euro 6.960,00 alla parte non edificabile (mq 160 per Euro 43,50/mq) e di
Euro 22.941,00 alla parte edificabile (mq 343 per Euro 67,00/mq), per un totale di Euro 29.901,00.
Anche ammettendo, allora, che l'intero residuo della p.f. 2564 debba essere stimato quale non edificabile, così escludendone una qualsivoglia utilità per il vicino fabbricato identificato con la p.ed. 547, sempre di proprietà della 7
ricorrente, ne residuerebbe un valore di Euro 21.880,00 (mq 503 per Euro
43,50/mq).
La differenza di valore sarebbe pari ad Euro 8.021,00, che, sommata al valore delle particelle espropriate, compresi gli indennizzi, porta ad un totale di Euro 55.127,50, somma di gran lunga inferiore a quella di Euro
79.475,00 (oltre ad Euro 1.325,00 per indennizzi) riconosciuta nel provvedimento di Determinazione indennità di espropriazione del 7 dicembre
2023
Il ricorso, inteso ad ottenere un indennizzo “nella misura maggiore che risulterà di giustizia” rispetto a quella determinata, deve essere quindi rigettato;
e, non essendo stata proposta una domanda riconvenzionale intesa ad ottenere la restituzione della maggior somma attribuita rispetto a quella riconosciuta, a questo non può procedersi d'ufficio.
7. – Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente a rimborsare ai resistenti costituiti le spese del giudizio, alla cui liquidazione si provvede in dispositivo in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione fino ad Euro 260.000,00 e complessità media).
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, dichiara il difetto di legittimazione passiva di in relazione alla domanda proposta, e Controparte_1 rigetta nel merito il ricorso proposto da Parte_1 condanna a rifondere ai resistenti le spese del Parte_1 giudizio, che per ciascuno si liquidano in Euro 14.317,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge, ed oltre al rimborso delle spese per il consulente di parte di Controparte_1
liquidate in Euro 1.175,68 oltre accessori di legge, se e in
[...] quanto dovuti;
pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico del
[...]
Parte_1
Trento, 1 aprile 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo