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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4150/2023 R.G. TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. IO Cigna Presidente rel. dr.ssa Caterina Stasi Giudice dr. Gallucci Daniele Giudice
nella procedura iscritta al n. 4150/2023 promossa da
(cognome) (nome), codice fiscale Pt_1 Parte_2
n 15.1.1989, rappresentato e C.F._1 ZE Salvatore il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Controparte_1 CP_2 atura Distrettu Stato di CP_1
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 281 decies cpc. e 19 ter d.lgs n. 150/2011, 3 comma 1 lett d e d-bis d.l n.13/2017 conv. nella L.n.46/2017,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
PREMESSE IN FATTO
Con atto depositato il giorno 09.06.2023, il ricorrente ha proposto ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari emesso dalla Questura di in data 09.11.2022 e notificato in CP_1 data 13.04.2023 in ordine all'istanza di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari concludendo per il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione per motivi umanitari ex artt. 5 e 19 D.Lgs. 286/98.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
È intervenuto il Pubblico Ministero, il quale ha reso il parere di rito.
Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce;
dall'informativa pervenuta dalla Questura non si evincono precedenti di polizia a carico del ricorrente.
Con ordinanza del 13.12.2023 il Tribunale, su istanza del ricorrente, disponeva per il rilascio da parte della Questura competente di un premesso di soggiorno temporaneo al fine di poter formalizzare i rapporti di lavoro.
All'udienza del 17.05.2024 veniva escusso informatore indicato dal ricorrente sig. . Parte_3
Alla successiva udienza del 17.07.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con rimessione al Collegio.
Il Presidente dott. IO Cigna con provvedimento del 28.11.25, visto il proprio provvedimento 4.11.2025 di riorganizzazione della quarta sezione (protezione internazionale), delegava il Gop dott. Giovanni Solìto alla trattazione del procedimento.
Il Gop dott. Giovanni Solìto, in ottemperanza al citato provvedimento, fissava udienza per il giorno 11.12.25 mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
La causa, all'esito dell'udienza, veniva trattenuta per la decisione, con rimessione al Collegio.
Il ricorso può trovare accoglimento nei termini che seguono.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che il richiedente, in data 08.10.2016 ha presentato una domanda di protezione internazionale, presso la Questura di ed in relazione alla predetta istanza, la Commissione Territoriale CP_1 di si è pronunciata con un provvedimento di non accoglimento in data 30/01/2018. L'istante ha proposto impugnazione, nei termini di legge, avverso il provvedimento, ottenendo un decreto di rigetto del 23/07/2019 (R.G. 2899/2018) del Tribunale di Lecce - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea proponendo gravame avverso la suddetta pronuncia, innanzi alla Corte di Cassazione, la quale - con propria ordinanza n.25594 pubblicata il 12/11/2020 - ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal richiedente, confermando definitivamente la decisione adottata a suo tempo dalla Commissione. Conseguentemente il ricorrente ha presentato istanza reiterata di protezione internazionale, innanzi alla Questura di CP_1 in data 16/04/2021 e che, in relazione alla suddetta istanza di protezione, la Commissione Territoriale di Lecce si è pronunciata con un provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale in data 23/04/2021.
Successivamente, in data 01.09.2022, il ricorrente ha presentato domanda di concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 1.1 del D.Lgs 286/1998, presso la Questura di che chiedeva la valutazione della CP_1 Commissione Territoriale competente sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 286/98. La C.T. in data 07.09.2022, esprimeva parere contrario al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, a seguito del quale la Questura emanava il provvedimento di diniego, la cui legittimità è oggetto del presente giudizio.
2 * * * * *
In via pur sempre preliminare, deve rilevarsi che il ricorrente, evocando in giudizio il ha correttamente Controparte_1 convenuto iva, quale organo legittimato a resistere in giudizio, in quanto si controverte della legittimità del decreto del Questore di Lecce, reiettivo dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Alcun potere di stare in giudizio spetta, invece, alla Commissione Territoriale, la quale, ai sensi dell'art. 1 comma 8 del d.l. 113/18 convertito in L. n. 132/2018, è tenuta unicamente a valutare la sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 10 commi 1 e 1.1. del d. lgs. n. 286/1998.
Ciò detto, prima di addentrarsi nelle ragioni della decisone, è doveroso affrontare un breve excursus storico degli interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni.
Ed invero, in data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra l'altro, “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede:
“Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”. Occorre, quindi, riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (T.U. sull'immigrazione).
La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”. La lett. e) ha sostituito il comma 1.1. dell'art. 19 del predetto T.U. col seguente:
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani
o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche
3 dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione). Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:
“1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ancora, la lett.e) al comma 2 lettera d-bis: (3.1) al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie” e al secondo periodo (3.2) ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle “di cui al periodo precedente” con l'aggiunta, infine, “e convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L. n.113 /2018 (convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria, sono stati tipizzati (nell'espresso intento di conferire maggiore determinatezza al dato normativo) i “casi speciali” di permesso di soggiorno (per motivi di protezione sociale; per vittime di violenza domestica;
per
4 particolare sfruttamento lavorativo, rispettivamente ex art. 18, 18 bis e 22 comma 12 quater T.U. Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per cure mediche di particolare gravità (art 19 comma 2 lett. d.bis T.U.I.; “per contingente ed eccezionale calamità naturale” (nuovo art. 20 bis T.U.I.), “per atti di particolare valore civile” (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il “permesso di soggiorno per protezione speciale” (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi 1. e 1.1. del T.U.I. nel rispetto del principio di non refoulement per rischio di persecuzione e tortura.
Va però detto che nel sistema della previgente protezione umanitaria, riconducibile al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 e degli art. 5, comma 6 e 19 del D. lgs. n.286/1998, la cui disciplina è stata ritenuta applicabile ratione temporis (cfr. SS.UU n.29459/2019), a tutte le domande proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) del D.L.n.113/2018 - pur nell'assenza di una definizione legislativa dei "gravi motivi di carattere umanitario" - il riconoscimento della relativa forma di protezione è stata invariabilmente collegata al rispetto dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana (Cass. Sez. un., ord. n. 19393/2009), posti ad indefettibile presupposto.
In particolare, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine sono stati ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età,
o ancora rilevanti traumi subiti), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità (ad es. guerre civili, conflitti interni, rivolgimenti violenti di regime, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona).
Fondamentale in tal senso la sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 nella quale, si legge: “[…] I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit) alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. SS.UU. n. 19393/2009 e Cass. SS.UU. n.5059/2017) non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass.n.26566/2013). Con la precisazione che ai fini della relativa individuazione non deve necessariamente ricorrere il fumus persecutionis dovendosi ravvisare l'unico limite imposto, nella differenza della legittimazione rispetto alle altre forme di protezione maggiori con requisiti di accesso ben tipizzati (cfr. Cass. n.13079/2019; n.23604/2017; 21903/2015).
5 Sicché si è giunti alla conclusione della natura residuale ed atipica di tale forma di protezione: “Secondo il diritto vivente, la protezione umanitaria ha natura residuale e atipica nell'ambito del sistema pluralistico della protezione internazionale di derivazione europea” (cfr. Cass. n. 8571/2020, n. 21123/2019; n. 13079/2019, n. 13088/2019; n. 13079/2019) sottolineando come proprio “l'apertura e la residualità” di tale misura di protezione non risultino compatibili con “tipizzazioni” di alcun genere (cfr. Cass., n. 13079/2019, n.13096/2019).
Ed è stato, altresì, affermato il rilievo centrale che assume il c.d. giudizio di comparazione, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese di origine;
tanto, al fine di verificare se la
“compressione” della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del nucleo minimo dei diritti della persona il quale connota la condizione di vulnerabilità.
Con la precisazione che la condizione di vulnerabilità va verificata di volta in volta all'esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza alla stregua di “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti” nel senso che “quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”. (cfr. Cassaz., n. 8819/2020 che richiama il principio affermato in Cass., n.1104/2020).
Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 1998 dell'inciso: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano” e la sostituzione del comma 1.1. dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l'applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell'ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l'avallo della Suprema Corte.
6 Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest'ultima norma del “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica e grave di diritti umani” con l'indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'interprete:
a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) il suo effettivo inserimento sociale;
c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
d) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente avendo formalizzato la stessa in epoca antecedente all'entrata in vigore del cd “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'11.03.2023, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno con la nuova dicitura “per protezione speciale”, in base, appunto, alle novellate disposizioni, applicabili al presente giudizio ai sensi della chiara disposizione transitoria dell'art. 15 del D. l. n.130/2020.
NEL MERITO
Passando, quindi, ad esaminare il merito della controversia, non si ravvisano nel caso di specie particolari elementi di vulnerabilità oggettiva a carico del ricorrente e la situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass S.U. n. 29459/2019 in conformità a Cass. n. 4455/2018). In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n. 130 recante, tra l'altro, “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Nel caso di specie, richiamate tutte le superiori osservazioni, il ricorrente ha fatto istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del D. Lgs n. 286/1990, fondata esclusivamente nella sua integrazione socio-lavorativa sul territorio dello Stato, che assume rilevanza ai fini della protezione umanitaria qualora si rinvengano situazioni soggettive di particolare vulnerabilità, in considerazione della situazione personale del richiedente.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno con la nuova dicitura
“per protezione speciale”, in base, appunto, alle novellate disposizioni, applicabili al presente giudizio ai sensi della chiara disposizione transitoria dell'art. 15 del D. l. n.130/2020.
7 Ebbene, per quanto riguarda la vita trascorsa in Italia, si deve rilevare che il ricorrente, arrivato in Italia nel 2016, in giovane età, ha compiuto un apprezzabile sforzo per il suo inserimento socio-economico nella realtà territoriale, raggiungendo un sufficiente grado di integrazione suscettibile di trovare un ulteriore sviluppo, ancor più in comparazione con la situazione personale antecedente al suo arrivo in Italia, rilevandosi quella “effettiva e incolmabile sproporzione tra in due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa ( art. 2 cost.)” richiesta da Cass. n. 4455/2018.
Il ricorrente ha fornito la prova della sua sistemazione abitativa mediante produzione di un contratto di locazione del 24.10.2022 per la durata di 4 anni in Castrignano del Capo, nonché di regolari assunzioni lavorative (vds. contratti di lavoro e buste paga), a tempo determinato e con progressiva e crescente continuità, con le mansioni di inserviente dal 12.06.2018 alle dipendenze dell'azienda OR LE & C. sas di Castrignano del Capo, il cui legale rappresentante sig. , ha confermato, in qualità di Parte_3 testimone all'udienza del 17.05.2024, di aver assunto stabilmente il ricorrente.
Ed invero, il citato rapporto di lavoro, originariamente istaurato a tempo determinato, è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, con mansioni di inserviente di cucina, a far data dal 01.05.2023. (vds. modello unilav;
attestato di partecipazione corso per “ALIMENTARISTI”)
Deve quindi ritenersi che egli abbia raggiunto un buon livello di integrazione nella realtà locale ed una discreta capacità di inserimento nel mondo del lavoro.
Giova precisare – come da ultimo affermato dal Giudice di legittimità (cfr. Sez. 1, Sent., 04.11.2025, n. 29593) – che, in tema di integrazione sociale ai fini della protezione complementare, non è richiesto un percorso già pienamente compiuto o definitivamente consolidato: è invece necessario riscontrare segnali univoci, chiari, precisi e convergenti nella direzione di un radicamento effettivo, coerenti con la funzione stessa della protezione speciale, volta a garantire – in situazioni particolari – la salvaguardia della dignità personale contro condizioni di estrema vulnerabilità. Nel caso di specie, tali indicatori risultano pienamente presenti.
Pertanto, alla luce della situazione personale del richiedente - il quale si è allontanato dal suo Paese da molti anni, con conseguente sradicamento dalla situazione socioeconomica ivi esistente, certamente suscettibile di determinare, in caso di rientro, una difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo – può ritenersi che il medesimo versi in una condizione di vulnerabilità quantomeno temporanea, poiché in caso di rientro, è elevato il rischio che veda compromessi alcuni fondamentali diritti della persona, come quello alla dignità.
Siffatta condizione di vulnerabilità, nel caso specifico, unitamente alla valutazione complessiva, della situazione del richiedente (comportamento tenuto sul territorio nazionale, percorso integrativo intrapreso, svolgimento di attività lavorativa, sia pure a tempo determinato), fanno ritenere sussistenti, allo stato, concreti e rilevanti motivi che impediscono il ritorno nel Paese di origine, ove è peraltro privo di rapporti di rilievo, nel quale troverebbe serie difficoltà di ricollocamento sociale, al di sopra della soglia minima, dell'esplicazione dei diritti umani fondamentali.
8 Alla luce di quanto sopra esposto, valutata la situazione del richiedente e del Paese di origine unitamente al buon comportamento tenuto sul territorio nazionale in base alle risultanze in atti (non risultano precedenti penali né carichi pendenti), il ricorrente ha il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19 comma1.e 1.1, 5 comma 6 del D.lgs. n.286/1998 e art. 32 comma tre D.lgs. n. 25/2008.
SULLE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di lite, tenuto conto della complessità della materia e dei frequenti revirement giurisprudenziali, sono interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza dei motivi che, ex art. 5 comma 6 ed art. 19 commi 1. e 1.1. del D.lgs. n.286/1998, e 32, comma 3, del D.Lgs n.25/2008, impediscono il rientro del ricorrente, Sig. (cognome) (nome), codice fiscale Pt_1 Parte_2
na .1.1989, nel suo paese C.F._1 tto, accerta e dichiara il diritto dello stesso al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
• dispone la trasmissione del presente decreto al Questore ex art. 19 comma 1.2. del D.Lgs. n. 286/1998 per rilascio del permesso di cui innanzi;
• nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 19-12-2025
Il Presidente rel.
Dott. IO Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del dott. Giovanni Solìto, GOP nominato ai sensi del d.lgs n. 116/2017.
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TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. IO Cigna Presidente rel. dr.ssa Caterina Stasi Giudice dr. Gallucci Daniele Giudice
nella procedura iscritta al n. 4150/2023 promossa da
(cognome) (nome), codice fiscale Pt_1 Parte_2
n 15.1.1989, rappresentato e C.F._1 ZE Salvatore il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Controparte_1 CP_2 atura Distrettu Stato di CP_1
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 281 decies cpc. e 19 ter d.lgs n. 150/2011, 3 comma 1 lett d e d-bis d.l n.13/2017 conv. nella L.n.46/2017,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
PREMESSE IN FATTO
Con atto depositato il giorno 09.06.2023, il ricorrente ha proposto ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari emesso dalla Questura di in data 09.11.2022 e notificato in CP_1 data 13.04.2023 in ordine all'istanza di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari concludendo per il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione per motivi umanitari ex artt. 5 e 19 D.Lgs. 286/98.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
È intervenuto il Pubblico Ministero, il quale ha reso il parere di rito.
Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali;
non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce;
dall'informativa pervenuta dalla Questura non si evincono precedenti di polizia a carico del ricorrente.
Con ordinanza del 13.12.2023 il Tribunale, su istanza del ricorrente, disponeva per il rilascio da parte della Questura competente di un premesso di soggiorno temporaneo al fine di poter formalizzare i rapporti di lavoro.
All'udienza del 17.05.2024 veniva escusso informatore indicato dal ricorrente sig. . Parte_3
Alla successiva udienza del 17.07.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con rimessione al Collegio.
Il Presidente dott. IO Cigna con provvedimento del 28.11.25, visto il proprio provvedimento 4.11.2025 di riorganizzazione della quarta sezione (protezione internazionale), delegava il Gop dott. Giovanni Solìto alla trattazione del procedimento.
Il Gop dott. Giovanni Solìto, in ottemperanza al citato provvedimento, fissava udienza per il giorno 11.12.25 mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
La causa, all'esito dell'udienza, veniva trattenuta per la decisione, con rimessione al Collegio.
Il ricorso può trovare accoglimento nei termini che seguono.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che il richiedente, in data 08.10.2016 ha presentato una domanda di protezione internazionale, presso la Questura di ed in relazione alla predetta istanza, la Commissione Territoriale CP_1 di si è pronunciata con un provvedimento di non accoglimento in data 30/01/2018. L'istante ha proposto impugnazione, nei termini di legge, avverso il provvedimento, ottenendo un decreto di rigetto del 23/07/2019 (R.G. 2899/2018) del Tribunale di Lecce - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea proponendo gravame avverso la suddetta pronuncia, innanzi alla Corte di Cassazione, la quale - con propria ordinanza n.25594 pubblicata il 12/11/2020 - ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal richiedente, confermando definitivamente la decisione adottata a suo tempo dalla Commissione. Conseguentemente il ricorrente ha presentato istanza reiterata di protezione internazionale, innanzi alla Questura di CP_1 in data 16/04/2021 e che, in relazione alla suddetta istanza di protezione, la Commissione Territoriale di Lecce si è pronunciata con un provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale in data 23/04/2021.
Successivamente, in data 01.09.2022, il ricorrente ha presentato domanda di concessione della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1 e 1.1 del D.Lgs 286/1998, presso la Questura di che chiedeva la valutazione della CP_1 Commissione Territoriale competente sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 286/98. La C.T. in data 07.09.2022, esprimeva parere contrario al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, a seguito del quale la Questura emanava il provvedimento di diniego, la cui legittimità è oggetto del presente giudizio.
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In via pur sempre preliminare, deve rilevarsi che il ricorrente, evocando in giudizio il ha correttamente Controparte_1 convenuto iva, quale organo legittimato a resistere in giudizio, in quanto si controverte della legittimità del decreto del Questore di Lecce, reiettivo dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Alcun potere di stare in giudizio spetta, invece, alla Commissione Territoriale, la quale, ai sensi dell'art. 1 comma 8 del d.l. 113/18 convertito in L. n. 132/2018, è tenuta unicamente a valutare la sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 10 commi 1 e 1.1. del d. lgs. n. 286/1998.
Ciò detto, prima di addentrarsi nelle ragioni della decisone, è doveroso affrontare un breve excursus storico degli interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni.
Ed invero, in data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n.130 recante, tra l'altro, “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Con espressa disposizione transitoria l'art.15 comma 1 di detto decreto prevede:
“Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art 384, secondo comma del codice di procedura civile”. Occorre, quindi, riportare le aggiunte e modifiche, di cui alle lettere a) ed e) del predetto decreto come convertito nella legge di cui innanzi, apportate al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 (T.U. sull'immigrazione).
La lett. a) dell'art.1 comma 1 ha apportato al testo unico la seguente modifica:
“all'art. 5 al comma 6: dopo le parole “Stati contraenti” sono aggiunte le seguenti: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”. La lett. e) ha sostituito il comma 1.1. dell'art. 19 del predetto T.U. col seguente:
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani
o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche
3 dell'esistenza, in tale stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (le parti in grassetto sono le aggiunte e modifiche apportate al TUI dal D.L. n.130/2020 aggiornato con le modifiche apportate dalla legge di conversione). Sempre la lett. e) dopo il comma 1.1. del predetto art. 19 ha inserito il seguente:
“1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale. Ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ancora, la lett.e) al comma 2 lettera d-bis: (3.1) al primo periodo dell'art. 19, ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie” e al secondo periodo (3.2) ha sostituito le parole “condizioni di salute di particolare gravità” con quelle “di cui al periodo precedente” con l'aggiunta, infine, “e convertibile in premesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Il decreto in esame - occorre precisare - non ha abrogato le disposizioni del D. L. n.113 /2018 (convertito nella legge n.132/2018) con il quale, espungendo qualsiasi riferimento letterale all'istituto della protezione umanitaria, sono stati tipizzati (nell'espresso intento di conferire maggiore determinatezza al dato normativo) i “casi speciali” di permesso di soggiorno (per motivi di protezione sociale; per vittime di violenza domestica;
per
4 particolare sfruttamento lavorativo, rispettivamente ex art. 18, 18 bis e 22 comma 12 quater T.U. Immigrazione), nonché il permesso di soggiorno per cure mediche di particolare gravità (art 19 comma 2 lett. d.bis T.U.I.; “per contingente ed eccezionale calamità naturale” (nuovo art. 20 bis T.U.I.), “per atti di particolare valore civile” (nuovo art 42 bis T.U.I.) ed, infine, il “permesso di soggiorno per protezione speciale” (novellato art. 32 comma 3 e art.19, commi 1. e 1.1. del T.U.I. nel rispetto del principio di non refoulement per rischio di persecuzione e tortura.
Va però detto che nel sistema della previgente protezione umanitaria, riconducibile al combinato disposto dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 e degli art. 5, comma 6 e 19 del D. lgs. n.286/1998, la cui disciplina è stata ritenuta applicabile ratione temporis (cfr. SS.UU n.29459/2019), a tutte le domande proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) del D.L.n.113/2018 - pur nell'assenza di una definizione legislativa dei "gravi motivi di carattere umanitario" - il riconoscimento della relativa forma di protezione è stata invariabilmente collegata al rispetto dei diritti umani fondamentali riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla Costituzione italiana (Cass. Sez. un., ord. n. 19393/2009), posti ad indefettibile presupposto.
In particolare, i gravi motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali che impediscono il rientro del richiedente nel suo paese di origine sono stati ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età,
o ancora rilevanti traumi subiti), ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità (ad es. guerre civili, conflitti interni, rivolgimenti violenti di regime, catastrofi naturali, rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani subite dal richiedente che hanno lasciato traumi persistenti sulla sua persona).
Fondamentale in tal senso la sentenza della Suprema Corte n. 4455 del 2018 nella quale, si legge: “[…] I seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit) alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. SS.UU. n. 19393/2009 e Cass. SS.UU. n.5059/2017) non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto (Cass.n.26566/2013). Con la precisazione che ai fini della relativa individuazione non deve necessariamente ricorrere il fumus persecutionis dovendosi ravvisare l'unico limite imposto, nella differenza della legittimazione rispetto alle altre forme di protezione maggiori con requisiti di accesso ben tipizzati (cfr. Cass. n.13079/2019; n.23604/2017; 21903/2015).
5 Sicché si è giunti alla conclusione della natura residuale ed atipica di tale forma di protezione: “Secondo il diritto vivente, la protezione umanitaria ha natura residuale e atipica nell'ambito del sistema pluralistico della protezione internazionale di derivazione europea” (cfr. Cass. n. 8571/2020, n. 21123/2019; n. 13079/2019, n. 13088/2019; n. 13079/2019) sottolineando come proprio “l'apertura e la residualità” di tale misura di protezione non risultino compatibili con “tipizzazioni” di alcun genere (cfr. Cass., n. 13079/2019, n.13096/2019).
Ed è stato, altresì, affermato il rilievo centrale che assume il c.d. giudizio di comparazione, ossia la valutazione comparativa tra il grado di integrazione sociale effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel Paese di origine;
tanto, al fine di verificare se la
“compressione” della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani possa essere ritenuta al di sotto del nucleo minimo dei diritti della persona il quale connota la condizione di vulnerabilità.
Con la precisazione che la condizione di vulnerabilità va verificata di volta in volta all'esito di una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza alla stregua di “un più generale principio di comparazione attenuata, concettualmente caratterizzato da una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti” nel senso che “quanto più risulti accertata in giudizio (con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se scevra da vizi logico-giuridici che ne inficino la motivazione conducendola al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle stesse sezioni unite con la sentenza 8053/2014) una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis, costituito dalla situazione oggettiva del paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”. (cfr. Cassaz., n. 8819/2020 che richiama il principio affermato in Cass., n.1104/2020).
Quanto innanzi per porre in evidenza come la nuova disciplina, in particolare, con il ripristino nel comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 1998 dell'inciso: “fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano” e la sostituzione del comma 1.1. dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, abbia in sostanza operato una sorta di reviviscenza della vecchia protezione umanitaria, potenziandone l'applicazione e chiarendo i relativi presupposti, sulle orme del percorso tracciato dai principi affermati nel corso dell'ultimo decennio dalla gran parte dei giudici di merito con l'avallo della Suprema Corte.
6 Non altra lettura può esser data infatti alla esplicita codificazione in quest'ultima norma del “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” del richiedente ed alla valutazione dei fondati motivi, al vertice dei quali è posta “la violazione sistematica e grave di diritti umani” con l'indicazione specifica dei quattro criteri di valutazione ai quali deve attenersi l'interprete:
a) natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) il suo effettivo inserimento sociale;
c) la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
d) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente avendo formalizzato la stessa in epoca antecedente all'entrata in vigore del cd “Decreto Cutro”, D.L. n. 20/2023, convertito nella L. n. 50/2023, applicabile a tutte le istanze di protezione internazionale presentate a far data dall'11.03.2023, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno con la nuova dicitura “per protezione speciale”, in base, appunto, alle novellate disposizioni, applicabili al presente giudizio ai sensi della chiara disposizione transitoria dell'art. 15 del D. l. n.130/2020.
NEL MERITO
Passando, quindi, ad esaminare il merito della controversia, non si ravvisano nel caso di specie particolari elementi di vulnerabilità oggettiva a carico del ricorrente e la situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass S.U. n. 29459/2019 in conformità a Cass. n. 4455/2018). In data 22.10.2020 è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020 n. 130 recante, tra l'altro, “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare…” convertito con modificazioni (aventi efficacia dal 20.12.2020) nella L. n.173 del 18 dicembre 2020, pubblicata nella GU n.314 del 19.12.2020.
Nel caso di specie, richiamate tutte le superiori osservazioni, il ricorrente ha fatto istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del D. Lgs n. 286/1990, fondata esclusivamente nella sua integrazione socio-lavorativa sul territorio dello Stato, che assume rilevanza ai fini della protezione umanitaria qualora si rinvengano situazioni soggettive di particolare vulnerabilità, in considerazione della situazione personale del richiedente.
Alla stregua di tali principi va dunque esaminata la domanda del ricorrente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno con la nuova dicitura
“per protezione speciale”, in base, appunto, alle novellate disposizioni, applicabili al presente giudizio ai sensi della chiara disposizione transitoria dell'art. 15 del D. l. n.130/2020.
7 Ebbene, per quanto riguarda la vita trascorsa in Italia, si deve rilevare che il ricorrente, arrivato in Italia nel 2016, in giovane età, ha compiuto un apprezzabile sforzo per il suo inserimento socio-economico nella realtà territoriale, raggiungendo un sufficiente grado di integrazione suscettibile di trovare un ulteriore sviluppo, ancor più in comparazione con la situazione personale antecedente al suo arrivo in Italia, rilevandosi quella “effettiva e incolmabile sproporzione tra in due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa ( art. 2 cost.)” richiesta da Cass. n. 4455/2018.
Il ricorrente ha fornito la prova della sua sistemazione abitativa mediante produzione di un contratto di locazione del 24.10.2022 per la durata di 4 anni in Castrignano del Capo, nonché di regolari assunzioni lavorative (vds. contratti di lavoro e buste paga), a tempo determinato e con progressiva e crescente continuità, con le mansioni di inserviente dal 12.06.2018 alle dipendenze dell'azienda OR LE & C. sas di Castrignano del Capo, il cui legale rappresentante sig. , ha confermato, in qualità di Parte_3 testimone all'udienza del 17.05.2024, di aver assunto stabilmente il ricorrente.
Ed invero, il citato rapporto di lavoro, originariamente istaurato a tempo determinato, è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, con mansioni di inserviente di cucina, a far data dal 01.05.2023. (vds. modello unilav;
attestato di partecipazione corso per “ALIMENTARISTI”)
Deve quindi ritenersi che egli abbia raggiunto un buon livello di integrazione nella realtà locale ed una discreta capacità di inserimento nel mondo del lavoro.
Giova precisare – come da ultimo affermato dal Giudice di legittimità (cfr. Sez. 1, Sent., 04.11.2025, n. 29593) – che, in tema di integrazione sociale ai fini della protezione complementare, non è richiesto un percorso già pienamente compiuto o definitivamente consolidato: è invece necessario riscontrare segnali univoci, chiari, precisi e convergenti nella direzione di un radicamento effettivo, coerenti con la funzione stessa della protezione speciale, volta a garantire – in situazioni particolari – la salvaguardia della dignità personale contro condizioni di estrema vulnerabilità. Nel caso di specie, tali indicatori risultano pienamente presenti.
Pertanto, alla luce della situazione personale del richiedente - il quale si è allontanato dal suo Paese da molti anni, con conseguente sradicamento dalla situazione socioeconomica ivi esistente, certamente suscettibile di determinare, in caso di rientro, una difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo – può ritenersi che il medesimo versi in una condizione di vulnerabilità quantomeno temporanea, poiché in caso di rientro, è elevato il rischio che veda compromessi alcuni fondamentali diritti della persona, come quello alla dignità.
Siffatta condizione di vulnerabilità, nel caso specifico, unitamente alla valutazione complessiva, della situazione del richiedente (comportamento tenuto sul territorio nazionale, percorso integrativo intrapreso, svolgimento di attività lavorativa, sia pure a tempo determinato), fanno ritenere sussistenti, allo stato, concreti e rilevanti motivi che impediscono il ritorno nel Paese di origine, ove è peraltro privo di rapporti di rilievo, nel quale troverebbe serie difficoltà di ricollocamento sociale, al di sopra della soglia minima, dell'esplicazione dei diritti umani fondamentali.
8 Alla luce di quanto sopra esposto, valutata la situazione del richiedente e del Paese di origine unitamente al buon comportamento tenuto sul territorio nazionale in base alle risultanze in atti (non risultano precedenti penali né carichi pendenti), il ricorrente ha il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19 comma1.e 1.1, 5 comma 6 del D.lgs. n.286/1998 e art. 32 comma tre D.lgs. n. 25/2008.
SULLE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di lite, tenuto conto della complessità della materia e dei frequenti revirement giurisprudenziali, sono interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza dei motivi che, ex art. 5 comma 6 ed art. 19 commi 1. e 1.1. del D.lgs. n.286/1998, e 32, comma 3, del D.Lgs n.25/2008, impediscono il rientro del ricorrente, Sig. (cognome) (nome), codice fiscale Pt_1 Parte_2
na .1.1989, nel suo paese C.F._1 tto, accerta e dichiara il diritto dello stesso al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”;
• dispone la trasmissione del presente decreto al Questore ex art. 19 comma 1.2. del D.Lgs. n. 286/1998 per rilascio del permesso di cui innanzi;
• nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 19-12-2025
Il Presidente rel.
Dott. IO Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del dott. Giovanni Solìto, GOP nominato ai sensi del d.lgs n. 116/2017.
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