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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 712 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel. Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 712 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. LOTTI GIOVANNI ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. LOTTI GIOVANNI (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 11/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24.02.1991, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate le figlie e , entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 30.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. disporre che la casa in Rimini (RN) Via San Salvador 162 sia abitata dalla Signora Parte_2
(che ne è proprietaria);
2. disporre che il Signor sia autorizzato e lasciare e lasci, come di fatto ha già lasciato, la Pt_1 casa coniugale autorizzando gli istanti a vivere separati;
condizioni aggiuntive e patti fra le parti:
3. I ricorrenti dichiarano di aver definito tutti i rapporti economici tra loro intercorrenti;
4. i ricorrenti dichiarano che il contenuto del presente atto corrisponde esattamente alla loro volontà;
5. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 31 Parte II Serie A Anno 1991);
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel. Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 712 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. LOTTI GIOVANNI ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. LOTTI GIOVANNI (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 11/04/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24.02.1991, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate le figlie e , entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 30.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. disporre che la casa in Rimini (RN) Via San Salvador 162 sia abitata dalla Signora Parte_2
(che ne è proprietaria);
2. disporre che il Signor sia autorizzato e lasciare e lasci, come di fatto ha già lasciato, la Pt_1 casa coniugale autorizzando gli istanti a vivere separati;
condizioni aggiuntive e patti fra le parti:
3. I ricorrenti dichiarano di aver definito tutti i rapporti economici tra loro intercorrenti;
4. i ricorrenti dichiarano che il contenuto del presente atto corrisponde esattamente alla loro volontà;
5. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 31 Parte II Serie A Anno 1991);
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi