Sentenza 25 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 25/11/2022, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2022
N. 01866/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00876/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2022, proposto da
Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Paletta e Angelo Paletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 44/2021 (R.G. 7512/2020) emesso in data 8 gennaio 2021 dal Tribunale Civile di Taranto.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 novembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to M. Merico, in sostituzione degli avv.ti A. Paletta e A. Paletta, e avv.to F. Tagliente, in sostituzione dell'avv.to M. Carulli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Banca ricorrente, con ricorso notificato il 22/07/2022 e depositato in giudizio in pari data, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 44/2021 (R.G. 7512/2020) dell’08.01.2021 reso dal Tribunale Civile di Taranto, notificato alla debitrice in data 08.01.2021 e, non opposto, munito di formula esecutiva in data 9.03.2022 e nuovamente notificato alla debitrice in data 9.03.2022, recante la condanna dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto a pagare alla odierna ricorrente la somma di € 485.015,19, oltre gli interessi come da domanda ( ex D. Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo), nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in € 4.185,00 per compenso professionale ed € 634,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali e gli accessori come per legge (iva, c.p.a.). Chiede, altresì, la nomina, ove occorra, di un Commissario “ad acta” che provveda in luogo dell’inadempiente Azienda Sanitaria Locale di Taranto.
In particolare, la Banca ricorrente chiede l’esatta ottemperanza del giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento della sorte capitale residua (ancora non saldata dalla A.S.L. di Taranto) indicata in € 97.214,54, oltre gli interessi dovuti ex D. Lgs. n. 231/2002 (quantificati in € 143.197,78) e le predette spese del procedimento monitorio.
Il 31/10/2022, si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, depositando un atto di costituzione e chiedendo di rigettare l’atto introduttivo del presente giudizio, perché infondato.
Il 02/11/2022, l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto ha depositato in giudizio un’istanza di rimessione in termini, chiedendo di essere rimessa in termini per il deposito documenti effettuato a mezzo p.e.c. in pari data, “ atteso che in data 31.10.2022 il servizio pec risultava “non disponibile” per motivi tecnici non imputabili ” alla medesima, allegando screenshots attestanti il predetto malfunzionamento.
Il 04/11/2022, l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, pur ammettendo di essere “ consapevole che in questa sede non sia possibile addurre fatti modificativi del credito preteso, poiché preesistenti al decreto ingiuntivo poi divenuto esecutivo ” ha evidenziato di essere “ ancora debitrice nei confronti di Banca Ifis della somma di €. 8.307,56 a titolo di sorte capitale e non di €. 97.214,54, come ex adverso preteso; infatti, dalla documentazione contabile versata in atti da questa difesa, si evince che la somma di €. 75.643,65 risulta stornata all'esito di note di credito e la somma di €. 10.472,23 è relativa a fatture mai pervenute, in ordine alle quali controparte non ha mai prodotto alcuna prova del contrario ” e, comunque, ha contestato “ i calcoli a titolo di interessi eseguiti dalla ricorrente poiché privi di riscontri oggettivi ”, chiedendo di rigettare il ricorso di ottemperanza.
Il 17/11/2022, l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto ha depositato in giudizio un’stanza di passaggio in decisione.
Il 21/11/2021, anche la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’stanza di passaggio in decisione della causa, facendo presente che l’Amministrazione resistente si è costituita tardivamente in giudizio e contestando la memoria di costituzione 31.10.2022 e la memoria difensiva 2.11.2022 dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto.
Nella Camera di Consiglio del 22/11/2022, il difensore di parte ricorrente ha insistito per il passaggio in decisione della causa con la nomina del commissario ad acta, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve, quindi, essere accolto, nei sensi di seguito indicati.
2. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientra anche il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, passato in giudicato per mancata opposizione.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva, poi, la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che il decreto ingiuntivo n. 44/2021 emesso dal Tribunale Civile di Taranto, di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, per mancata opposizione, come da documentazione versata in atti (si veda decreto di esecutorietà del 23/04/2021).
Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale è stato notificato (in forma esecutiva) all’Azienda Sanitaria Locale di Taranto presso la sede reale il 09/03/2022 (a mezzo p.e.c.), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
3. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto, non risultando l’esatto adempimento al giudicato formatosi sul predetto decreto ingiuntivo n. 44/2021 dell’08.01.2021 reso dal Tribunale Civile di Taranto da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto (sulla quale incombe, a norma dell'art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo/modificativo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato, nel mentre i rilievi formulati dalla stessa nella memoria difensiva del 04/11/2022 avverso il titolo esecutivo per la cui esecuzione è causa avrebbero dovuto essere tempestivamente formulati avanti all’A.G.O. in sede di opposizione al decreto ingiuntivo di cui trattasi, come, peraltro, riconosciuto dalla stessa parte resistente), ordinandosi, per l’effetto, all’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento in favore dell’odierna ricorrente delle somme di denaro ancora dovute liquidate nel decreto ingiuntivo n. 44/2021 dell’08.01.2021 reso dal Tribunale Civile di Taranto, come da titolo esecutivo/giudicato e, precisamente, il pagamento della sorte capitale residua (ancora non saldata dalla A.S.L. di Taranto) pari ad € 97.214,54, oltre gli interessi dovuti ex D. Lgs. n. 231/2002 e le predette spese del procedimento monitorio.
4. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto, nei sensi sopra indicati.
5. - Le spese del giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esatta esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 44/2021 del Tribunale di Taranto, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO