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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/10/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 100/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. AN ER - Presidente dott. Paolo Gilotta - giudice dott. IS GN - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 66 e 268 e ss. CCII promosso da
(CF: e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti a [...], con il patrocinio dell'avv. C.F._2
IP FF
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC Dr.ssa Yannick Tazzari
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore
Osserva
Sul piano processuale, la presentazione in proprio dell'istanza in disamina assorbe ed esaurisce il diritto di difesa dei ricorrenti, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII.
Il ricorso è proposto ai sensi dell'art. 66 CCII da e coniugi Parte_1 Parte_2
conviventi, residenti a [...]. La condizione di sovraindebitamento di origine comune deriva, in particolare, dal mutuo contratto da entrambi per l'acquisto della casa di abitazione a Bitonto (BA), dove i coniugi risiedevano fino al 2015, anno in cui, a fronte della crisi che stava attraversando il datore di lavoro di (l'unico percettore di reddito), quest'ultimo accettava un'offerta lavorativa del Parte_1 pagina 1 di 4 gruppo MA e la famiglia (all'epoca composta dai ricorrenti e dai figli e ) si CP_1 CP_2
trasferiva a Ravenna.
I coniugi non sono più riusciti a far fronte al pagamento della rata del mutuo, dei canoni, delle spese di trasferimento e familiari, considerata anche la nascita, nel 2020, della terzogenita Nel corso Per_1
dell'anno 2022, a causa del mancato pagamento delle rate del mutuo, l'immobile di Bitonto è stato sottoposto a procedura esecutiva immobiliare e la somma ricavata ha soddisfatto in modo parziale il credito vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. Il credito residuo è stato ceduto a Controparte_3
che nel dicembre 2023 ha pignorato il quinto dello stipendio di Pt_1
Sussiste senz'altro una condizione di insolvenza, rilevabile dal raffronto numerico tra l'importo complessivo della debitoria riscontrata (€ 125.104,71) e l'attivo disponibile nell'arco di durata presumibile della liquidazione, integralmente derivato dal reddito da lavoro dipendente di e Pt_1
dalla vendita di un'autovettura (€ ca 11.800,00).
I debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza. La ricorrente non percepisce redditi da lavoro dipendente Parte_2
né è titolare di beni utilmente liquidabili, ma a mente dell'art. 66 CCII, come novellato dal D.L.vo n.
136/2024, la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'art. 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'art. 268 co. 3.
A tal proposito, la relazione dell'OCC contiene esplicita attestazione ex art. 268 c. 3 ultimo periodo
CCII, sì come riformato ad esito del D.lgs. 136/2024, oltre al giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione.
Infine, deve precisarsi che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere sostanzialmente aperte due distinte procedure liquidatorie, una per ciascuno dei ricorrenti.
Il nominando liquidatore dovrà, in particolare, procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCII, curando che le masse attive e passive relative ai due debitori siano tenute rigorosamente distinte, senza alcuna commistione patrimoniale.
Rilevato, infine, che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel
Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
Precisato che la determinazione della quota di reddito da lasciarsi nella disponibilità dei debitori per il mantenimento proprio e della famiglia, spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione
(arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012)
pagina 2 di 4
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di Parte_1
( e (CF: C.F._1 Parte_2 C.F._2
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott. IS GN;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, la dott. Yannick Tazzari;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
pagina 3 di 4 14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, 01/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
IS GN AN ER
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. AN ER - Presidente dott. Paolo Gilotta - giudice dott. IS GN - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 66 e 268 e ss. CCII promosso da
(CF: e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti a [...], con il patrocinio dell'avv. C.F._2
IP FF
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC Dr.ssa Yannick Tazzari
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore
Osserva
Sul piano processuale, la presentazione in proprio dell'istanza in disamina assorbe ed esaurisce il diritto di difesa dei ricorrenti, rendendo ultronea la sua convocazione in udienza ex art. 41 CCII, da ritenersi invero applicabile con il limite della compatibilità ex art. 270 c. 5 CCII.
Il ricorso è proposto ai sensi dell'art. 66 CCII da e coniugi Parte_1 Parte_2
conviventi, residenti a [...]. La condizione di sovraindebitamento di origine comune deriva, in particolare, dal mutuo contratto da entrambi per l'acquisto della casa di abitazione a Bitonto (BA), dove i coniugi risiedevano fino al 2015, anno in cui, a fronte della crisi che stava attraversando il datore di lavoro di (l'unico percettore di reddito), quest'ultimo accettava un'offerta lavorativa del Parte_1 pagina 1 di 4 gruppo MA e la famiglia (all'epoca composta dai ricorrenti e dai figli e ) si CP_1 CP_2
trasferiva a Ravenna.
I coniugi non sono più riusciti a far fronte al pagamento della rata del mutuo, dei canoni, delle spese di trasferimento e familiari, considerata anche la nascita, nel 2020, della terzogenita Nel corso Per_1
dell'anno 2022, a causa del mancato pagamento delle rate del mutuo, l'immobile di Bitonto è stato sottoposto a procedura esecutiva immobiliare e la somma ricavata ha soddisfatto in modo parziale il credito vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. Il credito residuo è stato ceduto a Controparte_3
che nel dicembre 2023 ha pignorato il quinto dello stipendio di Pt_1
Sussiste senz'altro una condizione di insolvenza, rilevabile dal raffronto numerico tra l'importo complessivo della debitoria riscontrata (€ 125.104,71) e l'attivo disponibile nell'arco di durata presumibile della liquidazione, integralmente derivato dal reddito da lavoro dipendente di e Pt_1
dalla vendita di un'autovettura (€ ca 11.800,00).
I debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza. La ricorrente non percepisce redditi da lavoro dipendente Parte_2
né è titolare di beni utilmente liquidabili, ma a mente dell'art. 66 CCII, come novellato dal D.L.vo n.
136/2024, la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'art. 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'art. 268 co. 3.
A tal proposito, la relazione dell'OCC contiene esplicita attestazione ex art. 268 c. 3 ultimo periodo
CCII, sì come riformato ad esito del D.lgs. 136/2024, oltre al giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione.
Infine, deve precisarsi che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCII, con il presente provvedimento dovranno essere sostanzialmente aperte due distinte procedure liquidatorie, una per ciascuno dei ricorrenti.
Il nominando liquidatore dovrà, in particolare, procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCII, curando che le masse attive e passive relative ai due debitori siano tenute rigorosamente distinte, senza alcuna commistione patrimoniale.
Rilevato, infine, che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel
Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
Precisato che la determinazione della quota di reddito da lasciarsi nella disponibilità dei debitori per il mantenimento proprio e della famiglia, spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione
(arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012)
pagina 2 di 4
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di Parte_1
( e (CF: C.F._1 Parte_2 C.F._2
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott. IS GN;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, la dott. Yannick Tazzari;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
pagina 3 di 4 14. dispone che il Liquidatore, decorsi 2 anni e 11 mesi dall'apertura della presente procedura, depositi motivato parere sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione c.d. di diritto ex art. 282 CCI.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, 01/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
IS GN AN ER
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