Rigetto
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/08/2025, n. 6948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6948 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06948/2025REG.PROV.COLL.
N. 04917/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4917 del 2022, proposto dai signori -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avvocato Massimiliano Strampelli con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione I bis , n.-OMISSIS-, resa inter partes , concernente un provvedimento di esclusione dalla partecipazione al concorso interno straordinario per il reclutamento di marescialli nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato Massimiliano Strampelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 2661 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, i signori -OMISSIS- avevano chiesto l’annullamento:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a ) dell’art. 2 del bando di concorso per l’ammissione al concorso interno straordinario per il reclutamento di marescialli nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica indetto con Decreto n. 31/1D del 14.12.2018 e pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa il giorno 20.12.2018, nella parte in cui esclude la partecipazione al concorso di tutto il personale transitato in servizio permanente attraverso un concorso successivo al terzo pur essendo transitati in servizio permanente, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 196 del 1995;
b ) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21/1/2020:
c) della graduatoria finale di merito dei candidati appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente idonei al concorso interno straordinario, per titoli ed esami, a 3.889 posti - di cui 2.100 riservati agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente - per il reclutamento di Marescialli dell’Esercito indetto con decreto n. 31/1D emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare di concerto con il Comando Generale del corpo delle capitanerie di porto il 14.12.2018 pubblicata in data 4.11.2019 con atto M_D GMIL REG2019 0570935 31.10.2019;
d ) della graduatoria finale di merito dei candidati idonei al concorso interno straordinario, per titoli ed esami, a 1.375 posti per il reclutamento di Marescialli della Marina indetto con decreto Interdirigenziale n. 25/1D emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare di concerto con il Comando Generale del corpo delle capitanerie di porto il 14.12.2018 pubblicata in data 4.11.2019 con atto M_D GMIL REG2019 0570935 31.10.2019;
e ) del Decreto n. 31/1D pubblicato in data 23.12.2019 e recante l’immissione in ruolo dei marescialli vincitori del concorso;
f ) dell’art. 2 del bando di concorso per l'ammissione al concorso interno straordinario per il reclutamento di marescialli nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica, indetto con decreto n. 31/D del 14.12.2018 e pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa il giorno 20.12.2018, nella parte in cui si esclude la partecipazione al concorso di tutto il personale transitato in servizio permanente attraverso un concorso successivo al terzo pur essendo transitati in servizio permanente ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 196 del 1995;
g) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
2. A sostegno del ricorso, a seguito dell’esclusione dalla partecipazione al concorso di tutto il personale transitato in servizio permanente attraverso un concorso successivo al terzo pur essendo transitati in servizio permanente ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 196 del 1995, i predetti ricorrenti avevano dedotto, attraverso un unico complesso motivo di gravame, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2197 ter C.o.m. e conseguentemente dell’art. 2 decreto 31/D nella parte in cui “ non prevede la possibilità per tutti gli arruolati ai sensi della l.958/1986 di partecipare al concorso straordinario ” nonché l’eccesso di potere per illogicità, incongruità, irrazionalità manifeste, disparità di trattamento, violazione del principio di uguaglianza, la violazione degli artt. 2, 3, 4 secondo comma, 51 primo comma, 97 Cost.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione I bis ) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha, preliminarmente, dato atto della rinuncia al gravame da parte di alcuni ricorrenti;
- ha respinto nel merito il gravame nei confronti dei rimanenti ricorrenti;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ Attraverso il richiamo alle disposizioni menzionate [artt. 35, comma 2, 36 e 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196] , pertanto, l’Amministrazione con l’art. 2 del bando impugnato ha voluto dare applicazione all’art. 2197-ter C.o.m. limitando la platea dei partecipanti alle tre categorie sopra emergenti e distinte dai citati articoli 35, 36 e 37 del d.lgs. 196/1995 (Riordino dei ruoli delle forze armate), i quali individuavano a suo tempo i soggetti legittimati a partecipare ai primi due concorsi (indetti successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n 196 cit.) per l’accesso ai ruoli dei sergenti in s.p. e ai primi tre concorsi (indetti subito dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n 196 cit.) per il transito nel ruolo dei volontari in s.p.e..
Pertanto, ai sensi dell’art. 2197 – ter C.o.m., l’essere diventati sergenti di ruolo mediante il superamento di uno dei due concorsi post riforma del 1996 ovvero l’essere entrati nei ruoli dei volontari in s.p.e. a seguito del superamento di uno dei tre concorsi post riforma, costituiscono requisiti di partecipazione al concorso straordinario per Marescialli 2018, per cui è causa.
La determinazione del Ministero della Difesa contenuta nell’art. 2, comma 1 del bando costituisce, pertanto, pedissequa applicazione dell’art. 2197-ter e delle disposizioni in esso richiamate che non consentivano la partecipazione al concorso straordinario di coloro che, come i ricorrenti, erano entrati in s.p.e. a seguito della partecipazione a procedure selettive successive a quelle puntualmente individuate dalle norme primarie sopra menzionate ”;
- “ Le categorie di soggetti considerate (artt. 35, 36 e 37 d.lgs. n. 196/95) riguardano quindi militari che erano già in servizio presso il Ministero della Difesa, sebbene non in s.p.e., prima del riordino delle carriere di cui al citato d.lgs. 196. E’ in tale elemento che deve individuarsi il legittimo e non arbitrario discrimine che il legislatore del 1996 ha considerato e che quello del 2017 (con l’introduzione dell’art. 2197-ter) ha recepito. Infatti le norme citate consideravano la modifica in senso peggiorativo delle aspettative di carriera delle predette categorie di militari non stabilizzati, nel momento in cui i loro rapporti di servizio erano già in corso mentre il d.lgs. n. 196/1995 entrava in vigore. E’ a tale elemento che deve essere riferita la differenziazione di trattamento di tali categorie soggettive rispetto ai partecipanti ai concorsi successivi ai primi tre e non certo al dato della distanza temporale più o meno ampia che può essersi verificata rispetto ai concorsi successivi (quarto, quinto ecc.). Così come è indubbio che i soggetti ammessi al concorso straordinario 2018 vantavano, ovviamente, una maggiore anzianità di servizio quali graduati o sergenti in s.p.e. rispetto ai ricorrenti, sicchè si è in presenza di molteplici profili differenzianti le rispettive situazioni che rendono la scelta limitativa compiuta del legislatore, con l’introduzione dell’art. 2197-ter, non irragionevole né affetta da ingiustificata disparità di trattamento alla luce del parametro di cui all’art. 3 Cost. che, com’è noto, ammette trattamenti diversi di fronte a situazioni fattuali diverse. Quindi, alla luce di tali considerazioni, non è meritevole di accoglimento neppure la denuncia di incostituzionalità dell’art. 2197-ter del c.o.m. per violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Carta Costituzionale, per non avere il legislatore militare previsto la possibilità per “tutti gli arruolati ai sensi della Legge 958 del 1986 di partecipare al concorso ”. Ciò è sufficiente ai fini del rigetto del ricorso in quanto la clausola impugnata del bando è meramente riproduttiva della norma di legge .”.
5. Avverso tale pronuncia i ricorrenti di primo grado hanno interposto l’appello in trattazione, notificato il 13/05/2022 e depositato il 09/06/2022, articolando n. 2 motivi di gravame (pagine 7-14) così rubricati:
I) Illegittimità costituzionale art. 2197 ter C.o.m. e conseguentemente dell’art. 2 decreto 31/D nella parte in cui “ non prevede la possibilità per tutti gli arruolati ai sensi della l.958/1986 di partecipare al concorso straordinario ”; error in iudicando del relativo capo della sentenza impugnata.
II) Eccesso di potere per illogicità, incongruità ed irrazionalità manifesta; disparità di trattamento; error in iudicando del relativo capo della sentenza.
5.1. Con il primo motivo, si contestano da parte appellante le disposizioni che non consentivano la partecipazione al concorso straordinario di coloro che, come i ricorrenti, erano entrati in s.p.e. a seguito della partecipazione a procedure selettive successive a quelle puntualmente individuate dalle norme primarie; tale disciplina, che peraltro ha inciso fortemente sul novero dei candidati, sarebbe non solo incostituzionale, ma anche in contrasto con i principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e pertanto si chiede che sia investita pregiudizialmente della questione la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE; inoltre l’avversato provvedimento avrebbe determinato contra rationem la promozione al grado di maresciallo di militari più giovani (in termini di anzianità di servizio) rispetto a coloro che, sebbene arruolati ai sensi della l. 958/1986, avevano maturato nel corso degli anni un’aspettativa alla progressione di carriera per l’esperienza maturata.
5.2. Con il secondo motivo parte appellante deduce che la stessa formulazione del bando sarebbe ambigua circa la modalità di computo della decorrenza dei “ tre concorsi utili ” e che, per l’omologo personale (diverso dall’Esercito) delle altre FF.AA. interessato dal bando, la nomina a Marescialli sia stata disposta dall’A.D. anche per coloro che fossero transitati in s.p.e. a norma del d.lgs. n.196/95 con concorsi successivi ai richiamati “ tre concorsi utili” dall’entrata in vigore del richiamato decreto. Sottolinea l’assenza di elementi fattuali tali da giustificare tale disparitario trattamento ad esempio per la minima distanza temporale tra il terzo ed il quarto concorso e per il fatto che colleghi più giovani di altre forze armate hanno potuto conseguire il grado di Maresciallo; tanto più che la IV Commissione parlamentare Difesa, nella seduta del 9 dicembre 2019, chiedeva al Governo che il personale fosse arruolato “ indipendentemente dalla data di transito in servizio permanente ”.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, previa sollevazione della questione di costituzionalità e di compatibilità con la disciplina dell’Unione Europea, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
7. In data 22 giugno 2022 il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio.
8. In data 12 luglio 2022 parte appellata ha depositato memoria concludendo per il rigetto dell’appello.
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 15 luglio 2025, è stata trattenuta in decisione.
Nel corso della discussione orale il difensore di parte appellante ha insistito per le proprie prospettazioni, evidenziando, tra l’altro, che la disciplina del 1996 valorizza coloro che, come gli odierni appellanti, erano già in servizio al momento della sua introduzione.
10. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
11. Come esposto in narrativa, il quadro censorio che connota il gravame in esame si sviluppa attraverso la enucleazione di due distinti motivi, il cui tenore impone di dare precedenza alla disamina del secondo.
11.1. Invero, con tale motivo, parte appellante ha riproposto le censure articolate in primo grado e reputate assorbite (ovvero “ implicitamente respinti ”) dal giudice di prime cure “ in ragione delle motivazioni circa la natura meramente “riproduttiva” del bando ” (cfr. appello, pagina 12).
In particolare, in tale contesto argomentativo parte appellante, nell’intento di minare la sentenza di prime cure, accede ad una interpretazione della disciplina di riferimento tale da postergare il computo dei tre concorsi utili ai fini dell’immissione al ruolo dei volontari in servizio permanente così da ricomprendere anche la fascia temporale nella quale si colloca la procedura concorsuale di suo interesse, tanto più che “ la differenza tra il 3° ed il 4° corso dei volontari in s.p.e. dell’Esercito è stata di soli 20 giorni ”. Ritiene, in particolare, l’appellante che il bando non avrebbe chiarito e quindi non avrebbe precluso una interpretazione della disciplina di cui agli artt. 35-37 del d.lgs. 196/95 ai fini dell’individuazione del dies a quo tale per cui i “ tre concorsi utili ” andrebbero individuati in quelli immediatamente successivi alla maturazione del requisito (soggettivo) del biennio di ferma, con la conseguenza che nella fascia temporale di interesse rientrerebbe anche il concorso al quale hanno preso parte gli odierni appellanti.
Il rilievo non può essere condiviso, in quanto, contrariamente a quanto dedotto, le norme anzidette tracciano una precisa soglia temporale decorrente dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 196/1995 cosicché non è dato ritenere che possa includere procedure concorsuali successive. Né emerge la denunciata ingiustificata disparità di trattamento, riflettendo tale previsione una precisa ed obiettiva esigenza che è quella di valorizzare la posizione di coloro i cui “ rapporti di servizio erano già in corso mentre il d.lgs. n. 196/1995 entrava in vigore ” (cfr. sentenza impugnata).
Parte appellante auspica una diversa lettura della disciplina di riferimento, tale da ricomprendere i concorsi successivi ai richiamati “ tre concorsi utili” dall’entrata in vigore del richiamato decreto, ma trattasi di una lettura che non risulta conforme col preciso tratto testuale della normativa di riferimento che, come detto, discorre dei “ primi tre concorsi utili” a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n.196/95 e che riflette una precisa esigenza di parità di trattamento.
Denota l’infondatezza di quanto dedotto la recente pronuncia dell’Adunanza di Sezione di questo Consiglio del 14 ottobre 2020, in relazione all’affare n. 01398/2019, che così si esprime proprio in ordine alla normativa di riferimento:
<< Il ricorso è infondato. La decisione di merito assorbe la pronuncia cautelare richiesta dai ricorrenti.
Il divisato concorso straordinario trova il proprio fondamento giuridico nell’art. 2197-ter del Codice dell’ordinamento militare (in prosieguo c.o.m.).
L’articolo 2197-ter è stato introdotto con l’art. 5 del D.Lgs n. 94 del 2017 e così recita: “1. In deroga a quanto previsto dall’art. 682, per il solo anno 2018 è bandito un concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare. 2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al solo personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in servizio permanente ai sensi degli articoli 35, comma 2 e 36 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di istruzione secondaria di primo grado; non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più’ gravi della consegna. …”.
In pedissequa applicazione della disposizione normativa, il bando ha previsto che può partecipare alla procedura selettiva il personale arruolato ai sensi della Legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni e transitato in servizio permanente nei primi due concorsi utili per l’immissione nel ruolo Sergenti dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, nonché nei primi tre concorsi utili per l’immissione in ruolo dei Volontari in s.p. dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, rispettivamente ai sensi dell’articolo 35, comma 2 e dell’articolo 36 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196 .
L’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 35, comma 2, riguarda il personale appartenente alle categorie dei sergenti di complemento in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 196 del 1995 da almeno 24 mesi con ferma triennale o quinquennale ai sensi della Legge n. 958 del 1986, nonché dei sergenti sia di complemento sia in ferma volontaria o rafferma che hanno terminato la ferma biennale, triennale o quinquennale da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 196 del 1995.
L’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 36 concerne, invece, il personale appartenente alla categoria dei sergenti di complemento in ferma triennale e quinquennale e ai graduati di truppa in ferma triennale e quinquennale in servizio o collocati in congedo da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 196 del 1995, con due anni di ferma e previa rinuncia al grado posseduto.
Senonché, il successivo art. 37 del decreto in esame prevede che anche i Sergenti e i graduati di truppa in ferma prolungata, ai sensi della legge n. 958/1986, o in ferma breve, ai sensi della legge n. 537/1993, in servizio da meno di due anni dalla data di entrata in vigore del cennato decreto legislativo, possono, nel termine di sei mesi da tale data, “fare domanda per chiedere l’applicazione dei loro confronti delle norme del Decreto stesso” e, in caso di accoglimento di tale domanda, avvalersi della facoltà di partecipare ai concorsi per il reclutamento d i volontari in servizio permanente.
Su questo scenario normativo si inserisce la decisione dell’amministrazione di consentire la partecipazione al bando di concorso straordinario anche al personale di cui all’art. 37.
Tale decisione è stata assunta in quanto i bandi di concorso per il transito in servizio permanente in questione, con riferimento ai requisiti di partecipazione, non facevano alcuna distinzione tra categorie di personale. Per evitare di operare una distinzione in sede di ammissione alle procedure concorsuali tra categorie di personale che erano state considerate in maniera unitaria nel momento del transito in servizio permanente, il Ministero ha ritenuto di dare preminente rilievo all’espressione “primi tre concorsi utili”, come criterio in base al quale individuare i beneficiari della previsione normativa e così da consentire l’ammissione alla procedura anche del personale di cui all’art. 37.
Parte ricorrente sospetta della irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia manifesta della suddetta decisione, che avrebbe immotivatamente e contra ius circoscritto il numero dei destinatari della procedura.
Le censure sono infondate.
L’individuazione dei partecipanti al concorso “de quo” sconta un preciso limite temporale e materiale ed è stata effettuata dal Legislatore con gli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 195 del 1996. In sede di riordino del settore, il Legislatore, con le menzionate norme, ha circoscritto la platea dei partecipanti ai cinque futuri concorsi al fine di recuperare un deficit di diseguaglianza sostanziale nei confronti delle categorie specifiche che sarebbero state maggiormente penalizzate dalla riforma del cennato decreto legislativo.
E invero, i concorsi in questione sono stati diretti a personale che già prestava attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Difesa, ma che vedeva, rispetto alla data di inizio della stessa, una modifica in senso peggiorativo della propria aspettativa di carriera.
Così stando le cose, il presunto vulnus, in termini di illegittimità costituzionale, si rivela inconferente e intempestivo, pertanto privo di rilevanza, poiché i ricorrenti avrebbero dovuto più correttamente rivolgere le loro doglianze agli artt. 35 e 36 del d.lgs n. 195 del 1996 e non (solo) all’art. 2197-ter del c.o.m., atteso che sono stati i suddetti articoli (35 e 36) a individuare “ab origine” la platea dei candidati da “sanare” con il riordino, per recuperare nei suoi confronti una situazione di diseguaglianza sostanziale consumatasi in sede di riforma dell’ordinamento di settore, ossia il personale transitato in servizio permanente nei primi due concorsi utili per l’immissione nel ruolo Sergenti, nonché nei primi tre concorsi utili per l’immissione in ruolo dei Volontari in s.p.
L’art. 2197-ter ha recepito pedissequamente, senza innovare la disciplina e per esigenze di unicità organica, il contenuto delle prefate disposizioni ribadendo la platea dei destinatari del concorso straordinario, sempre e al solo fine di consentire nei suoi riguardi la stabilizzazione.
La dedotta questione s’appalesa, altresì, non caratterizzata dal requisito della non manifesta infondatezza, poiché formulata in relazione a categorie di militari che versano, quanto a tempi di arruolamento, in condizione soggettiva differenziata, laddove l’individuazione della platea dei destinatari della procedura straordinaria di reclutamento rispecchia valutazioni di discrezionalità legislativa (v. ordinanza Cons. St., sez. IV, n. 01927/2019; ordinanza T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. 1^ bis, n. 1829/2019).
Sotto l’aspetto temporale, il Collegio osserva che le prefate considerazioni inducono a ritenere che l’ambito oggettivo delle norme in commento riguardi i primi due concorsi utili da intendersi come quelli banditi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 196 del 1995 e che, in ordine alla modalità di calcolo della decorrenza per la loro pubblicazione, la stessa non può che intendersi a far data dall’entrata in vigore del decreto n. 165 del 1996.
L’articolo 35 del citato decreto, infatti, così recita per quanto qui di interesse:
“1. Per un arco di quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'art. 10, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente.
2. Ai primi due concorsi utili per l'immissione nel ruolo dei sergenti, possono, inoltre, partecipare, a domanda, purché in possesso dell'idoneità psico-fisico-attitudinale al servizio permanente i sergenti di complemento in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 24 mesi con ferma triennale o quinquennale ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modifiche, nonché i sergenti sia di complemento sia in ferma volontaria o rafferma che abbiano terminato la ferma biennale, triennale o quinquennale da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
La lettura testuale, sistematica e coordinata del secondo comma non lascia dubbi laddove fa riferimento in incipit “ai primi due concorsi utili” e nella parte conclusiva alla “entrata in vigore del presente decreto.
I primi due concorsi utili non possono, dunque, che essere quelli banditi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 196 del 1995.
Con il ricorso in esame, è stato censurato il bando anche nella parte in cui escluderebbe, perché non in possesso dei requisiti, i dipendenti “riformati” parziale equiparati a vittima del dovere.
La censura, oltre che infondata per le stesse ragioni sopra esposte, è inammissibile in quanto formulata genericamente, senza alcuna allegazione di un pur minimo principio di prova in ordine alla sussistenza della dedotta condizione di stato in capo ai singoli ricorrenti.
Le argomentazioni che precedono militano per il rigetto del ricorso, e s’appalesano dirimenti in punto di diritto rendendo recessive le restanti doglianze, tenuto conto anche della infondatezza e irrilevanza della dedotta questione di costituzionalità sulla quale si è, peraltro, principalmente basato il gravame.
In conclusione, per quanto sin qui esposto, il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto con assorbimento della domanda cautelare.
In conclusione due elementi che denotano l’infondatezza delle doglianze di parte appellante:
1) le norme citate consideravano la modifica in senso peggiorativo delle aspettative di carriera delle predette categorie di militari non stabilizzati, nel momento in cui i loro rapporti di servizio erano già in corso mentre il d.lgs. n. 196/1995 entrava in vigore: gli odierni appellanti hanno preso servizio successivamente, come specificato nel secondo gruppo di ricorsi per quanto viene in evidenza una circostanza materiale oggettiva e autonomamente significativa che può giustificare la disparità di trattamento;
2) l’art. 2197-ter c.o.m. è in linea di continuità con il decreto legislativo n. 196 del 1995, disciplina mai censurata nemmeno per il tramite degli atti che ne sono conseguiti . >>.
Le considerazioni poste a fondamento della pronuncia testé ripercorsa nel suo tratto motivazionale, meritevoli di conferma in questa sede di giudizio, inducono a reputare del tutto infondato quanto dedotto col motivo in esame, venendo in considerazione una disciplina che, non solo sottende un principio equitativo che riguarda il personale già in servizio al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 196/1995, ma riflette un quadro normativo che si è ormai consolidato per effetto di tale disciplina rispetto alla quale l’art. 2197- ter c.o.m. si pone in perfetta sintonia. Le considerazioni di parte appellante, intese a ravvisare una indebita disparità di trattamento, non possono pertanto essere condivise.
Del resto, depone nel senso dell’infondatezza della censura la stessa esatta formulazione dell’art. 35 che apre il “Capo VII - Norme transitorie del citato decreto”, i cui primi due commi affermano: “ 1. Per un arco di quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'art. 10, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente. 2. Ai primi due concorsi utili per l'immissione nel ruolo dei sergenti, possono, inoltre, partecipare, a domanda, purché in possesso dell'idoneità psico-fisico-attitudinale al servizio permanente i sergenti di complemento in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 24 mesi con ferma triennale o quinquennale ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modifiche, nonché i sergenti sia di complemento sia in ferma volontaria o rafferma che abbiano terminato la ferma biennale, triennale o quinquennale da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ”. Invero la formula utilizzata - “ i primi due concorsi utili ” di cui al comma 2 – non può non essere raccordata a “ la data di entrata in vigore del presente decreto ” menzionata al precedente comma 1 e cioè il d.lgs. 196/1995.
11.2. Venendo quindi all’esame del primo motivo d’appello, deve reputarsi manifestamente infondata innanzitutto la questione di costituzionalità prospettata, peraltro formulata senza specificare le norme potenzialmente violate, proprio in considerazione delle esigenze sottese al predetto intervento normativo e che il Ministero ha adeguatamente illustrato in sede istruttoria, così come disposta nel corso del giudizio di prime cure, evidenziando quanto segue:
“ si ritiene non sia condivisibile neppure la denuncia di incostituzionalità dell’art. 2197-ter per violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Carta Costituzionale, per non avere il legislatore militare previsto la possibilità per “tutti gli arruolati ai sensi della Legge 958 del 1986 di partecipare al concorso”. Infatti, laddove si volesse esperire tale rimedio di tutela, la norma censurabile di vizio di incostituzionalità non è il novellato articolo del c.o.m., quanto gli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 196 che individuano ab origine il bacino dei candidati da stabilizzare con il riordino (id est solo il personale transitato in servizio permanente nei primi due concorsi utili per l’immissione nel ruolo Sergenti, nonché nei primi tre concorsi utili per l’immissione in ruolo dei Volontari in s.p.), dal momento che tale bacino è stato poi considerato, recependolo senza discrezionalità, dall’art. 2197-ter come destinatario del concorso straordinario al fine della sanatoria auspicata ” (vedi relazione di chiarimenti depositata in data 18 aprile 2019).
Tali considerazioni trovano, infatti, adeguato conforto negli atti di causa, dovendosi così ribadire quanto evidenziato con riguardo all’infondatezza del primo motivo, non potendosi configurare alcun indebito trattamento disparitario ai danni di dipendenti che, per le ragioni anzidette, hanno iniziato a prestare servizio in epoca successiva rispetto a coloro che hanno goduto di un trattamento giuridico più favorevole. Il tutto alla luce proprio dell’art. 3 della Costituzione valorizzato dal giudice di prime cure a sostegno della statuizione reiettiva della relativa eccezione.
11.3. Per le medesime ragioni del tutto infondata risulta la questione di compatibilità con la disciplina eurounitaria parimenti sollevata con il motivo in esame, in relazione alla quale vale il principio sancito dalla Corte di Giustizia laddove ha chiarito che, in presenza di una richiesta di rinvio “obbligatorio”, è configurabile, in capo al giudice, non un “ obbligo di rinvio automatico ” tout court , ma un “ obbligo di pronunciare sulla richiesta di rinvio e di motivare ” sulle circostanze che lo escludono, secondo la consolidata giurisprudenza europea su acte clair , acte éclairé e rilevanza della questione indicata dalle parti come pregiudiziale (sentenza C-561/19 “Consorzio Italian Management” ).
Gli elementi rassegnati da parte appellante non sono tali da suffragare la necessità di procedere al rinvio alla Corte di Giustizia – segnatamente riconnessi alla lamentata violazione dei principi di “ pari opportunità e non discriminazione ” di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 – proprio in considerazione delle evidenziate oggettive ragioni a sostegno degli atti impugnati in prime cure, connesse alla scansione temporale delle procedure di reclutamento.
12. Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto.
13. Le spese del presente grado di giudizio, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4917/2022), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli appellanti
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.