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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rivello dott. Roberto Consigliere
Firrao dott.ssa Francesca Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 755/2024 Cont promossa da:
, cod. fisc. residente in [...] C.F._1
11, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Moncalieri (TO), Via V. Alfieri, 25 presso lo studio dell'avv. Grazia Porta , C.F. che lo rappresenta e difende;
C.F._2
APPELLANTE
(cod. fisc. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, dott. , elettivamente domiciliato in via Alberto Nota 14, Controparte_2
, presso e nello studio dell'avv. Christian Riggi ( che CP_1 Email_1
lo rappresenta e difende;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello, rigettate tutte le eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto e diritto, riformare in punto liquidazione delle spese processuali la sentenza impugnata accogliendo la domanda di ricalcolo di dette spese sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 147/2022
sul valore fra 26.001 e 52.000, in considerazione della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la quale ritiene che le cause di impugnazione delle delibere assembleari, anche se la quota relativa al condomino impugnante sia modesta, devono essere considerate di valore pari a quello totale del bilancio impugnato, essendo lo stesso interamente annullato in caso di accoglimento dell'impugnazione.
Con vittoria di spese e onorari tutti del presente giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvedere:
In via preliminare - dichiarare inammissibile/nullo ex art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n 2908/2024 del Tribunale di Torino e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
In via principale e nel merito - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto in via preliminare, rigettare perché infondato in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, l'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n 2908/2024 del Tribunale di Torino e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
- Condannare l'appellante, ex art. 96, comma 3, c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria”
cagionati al appellato, danni che si richiede vengano quantificati in via equitativa;
In CP_1
ogni caso: rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'appellato in quanto inammissibili,
irrituali e comunque infondate in fatto e in diritto, dichiarando l'appellato di non accettare il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni formulate ex adverso. Con vittoria delle spese e competenze di causa del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE -I MOTIVI DI APPELLO
L'unico motivo di appello proposto dal signor è costituito dall'asserito erroneità dello Pt_1
scaglione di riferimento di cui al d. m. n. 147/2022 utilizzato dal giudice di primo grado per la liquidazione delle spese legali.
Infatti la sentenza di primo grado prende come parametro lo scaglione fino a 5200 euro mentre avrebbe dovuto, secondo il signor , prendere come parametro lo scaglione fra 26.001 e 52.000. Pt_1
Ciò in quanto, secondo lo stesso, l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che le cause di impugnazione delle delibere condominiali, anche se la quota relativa al condomino impugnante sia modesta, devono essere considerate di valore pari a quello totale del bilancio impugnato, essendo lo stesso interamente annullato in caso di accoglimento dell'impugnazione, come nel caso presente (Cass.
n. 36013/2023).
Nella fattispecie i bilanci annullati sono stati due, relativi agli anni 2020 e 2021, il cui valore complessivo era di circa 48.000 euro.
Pertanto lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese a carico del soccombente avrebbe dovuto essere, secondo il signor , quello sopra indicato e la liquidazione, secondo la decisione Pt_1
del Tribunale (valori medi ed esclusione della fase istruttoria), avrebbe dovuto essere di euro 5.810.
L'appellante ha altresì evidenziato che, con la sentenza n. 2396/2024 del 22/04/2024, il Tribunale di
Torino, in analoga causa fra le stesse parti, relativa all'impugnazione delle delibere assembleari del 2022,
essendo l'attuale appellante risultato soccombente, lo condannava al pagamento della somma di euro
5.260,00 oltre accessori a favore del . Ciò sulla base del fatto che la causa, se pur dichiarata CP_1
ai fini fiscali di valore fra i fra 1.100 e 5.200 euro, veniva ritenuta di valore indeterminabile.
Dopo pochi giorni, in data 15/05/2024 veniva pubblicata la sentenza appellata, che riconosceva l'appellante interamente vittorioso e condannava il condominio a pagare le spese di lite, quantificate in euro 1.701 sulla base della dichiarazione di valore ai fini fiscali.
La differenza fra le due quantificazioni era assai rilevante ed è per questo motivo che l'attuale appellante
è stato indotto a proporre il presente appello. In risposta alla relativa eccezione di parte appellante, che afferma che sarebbe intervenuta acquiescenza alla decisione sulle spese di primo grado per il solo fatto che l'appellante ne ha richiesto il pagamento,
sostiene che tale comportamento non costituisce acquiescenza tacita alla sentenza ex art. 329 c.p.c..
-LA POSIZIONE DI PARTE APPELLATA
Il ha chiesto il rigetto dell'appello affermando che, quand'anche si dovesse avallare la tesi CP_1
secondo cui il valore del giudizio di primo grado rientrerebbe nello scaglione fra € 26.000,00 - €
52.000,00, ciò che rileva ai fini del decidere è che il presunto errore, commesso dal giudice di prime cure nel liquidare le spese di lite applicando i parametri inerenti lo scaglione fino a € 5.200,00, è da imputarsi esclusivamente a fatto e colpa dell'odierno appellante.
Già con l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, prodromica al giudizio ordinario, il
Sig. aveva dichiarato come scaglione di riferimento sempre quello fra €. 1000,01 - €. 5.200,00 Pt_1
(doc. n. 2 – fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Con l'instaurazione della causa ordinaria RG n. 1305/2023, poi, è stato lo stesso sig. , nel proprio Pt_1
atto di citazione, ad aver radicato il giudizio di primo grado individuando il valore della controversia nello scaglione € 1.100,00 - € 5.200,00, e ad aver provveduto al pagamento, in sede di iscrizione a ruolo del suddetto procedimento, di un contributo unificato di €. 98,00 (corrispondente infatti allo scaglione €
1.100,00 - € 5.200,00) anziché quello di €. 237,00, inerente lo scaglione successivo, reclamato ex adverso soltanto in questa sede.
A comprova di ciò, nella sentenza di primo grado, quivi appellata, in punto liquidazione spese di lite, il
è stato infatti condannato a rimborsare all'attore, a titolo di esposti, la somma di €. 125,00, CP_1
composta dal consueto esborso di €. 27,00 per i diritti di cancelleria, e l'importo di €. 98,00, a titolo di contributo unificato effettivamente versato dall'attore.
Inoltre, sempre secondo il , il comportamento assunto dal Sig. risulta pacificamente CP_1 Pt_1
riconducibile all'istituto disciplinato dall'art. 329 c.p.c..
Ciò in quanto il Sig. , subito dopo essere venuto a conoscenza della sentenza di primo grado, Pt_1
quivi impugnata, ha inviato al difensore del il deconto delle spese legali così come liquidate CP_1
dal giudice di primo grado, senza fare alcuna specifica riserva di gravame sul punto, diffidando il al pagamento di tali somme “entro e non oltre 10 giorni” e con l'avvertimento che, decorso CP_1
inutilmente tale termine, avrebbe agito giudizialmente per il recupero coattivo (doc. n. 4 prodotto).
Il non ha potuto far altro che provvedere all'immediato pagamento di quanto richiesto in CP_1
data 20/05/2024 (doc. n. 5 prodotto).
Secondo il Condominio, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'acquiescenza può
ritenersi sussistente quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè
comportamenti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (ex multis:
Cass. Civ. n. 1265/2017; Cass. Civ. n. 3934/2016); tale è l'atto di richiesta di pagamento sopra indicato.
L'appellato ha altresì chiesto la condanna di parte appellante ex art. 96 c. 3 c.p.c..
-MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Deve in primis escludersi che il comportamento del signor di richiedere il pagamento delle Parte_2
spese legali liquidate nella sentenza di primo grado costituisca acquiescenza alla stessa.
Afferma infatti la Cass. civ. n. 21491/2014 (fonte ) che “gli atti incompatibili con la volontà CP_3
di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che, perciò, implicano una tacita acquiescenza alla
sentenza ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo
supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando,
oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere. Ne
consegue che la richiesta di pagamento e l'effettiva riscossione, ad opera della parte vittoriosa nel
giudizio, di quanto alla stessa ivi riconosciuto, non comportano acquiescenza in quanto condotte
suscettibili di essere ricondotte alla volontà di conseguire quanto già riconosciuto nella sentenza, che, di
per sé, non è incompatibile con l'intento di impugnarla per ottenere quanto negato o, comunque, dovuto.”
I casi citati dal appellante hanno un contenuto ben diverso da quello di richiedere il mero CP_1
pagamento di quanto statuito nella sentenza di primo grado e pertanto il principio ivi previsto non può
essere applicato al caso de quo;
si veda ad es. Cass. N. 3934/2016 (fonte ) che ha ritenuto che CP_3
la parte avesse prestato acquiescenza ad una sentenza di divisione, alla quale, sebbene priva di efficacia immediatamente esecutiva, aveva dato spontanea attuazione, ricevendo le somme dovute a titolo di conguaglio e provvedendo alla riconsegna dell'immobile all'altro condividente.
Nel caso oggetto di causa, l'appellante si è limitato a chiedere dell'importo per spese legali contenuto nella sentenza di primo grado, senza alcuna dichiarazione di rinuncia alla proposizione dell'appello; si tratta di un comportamento che non presuppone alcuna volontà di rinuncia all'impugnazione e compatibile con la volontà di proporre appello.
Ritiene il Collegio di condividere altresì quanto affermato dall'appellante che rileva che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la dichiarazione ai fini della determinazione del contributo unificato non ha alcun rilievo nel determinare quale sia effettivamente il valore della causa, così come affermato dalla seguente sentenza:” in ordine alla natura giuridica della dichiarazione di valore, questa
Corte è univoca nel ritenerla unicamente finalizzata a permettere al personale dell'ufficio giudiziario, presso
cui è incardinata la causa, di controllare che il contributo unificato sia calcolato in misura corretta (Cass.
n. 4994 del 2008; Cass. n. 5714 del 2007). Inoltre, secondo l'indirizzo condiviso sostenuto dalla
giurisprudenza di legittimità, l'indicazione del valore della causa riportata in calce all'atto introduttivo della
lite, ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto per legge, ha finalità esclusivamente fiscale,
con la conseguenza che tale dichiarazione non può spiegare alcun effetto su un momento strettamente
inerente al processo, quale la determinazione del valore della controversia al conseguente fine di
individuazione del giudice competente (Cass. n. 18732 del 2015; v. anche Cass. n. 26988 del 2007, Cass. n.
15714 del 2007, Cass. n. 26578 del 2007)” (Cass. n. 16282/2021).”
Il valore della causa ai fini della determinazione della liquidazione delle spese legali a favore dell'avvocato deve essere determinato a norma dell' art. 5 del dm 55 del 2014 che prevede che: “1. Nella
liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente
disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile”.
Ora la giurisprudenza costante della Suprema Corte afferma, quanto alle cause di impugnazione delle delibere assembleari dei condomini, che esse devono essere considerate di valore pari all'intero bilancio impugnato, in quanto è tutto il bilancio che viene annullato e non solo la voce di spesa relativa al condomino opponente. Afferma in fatti la Cassazione che: “Secondo la più recente e consolidata giurisprudenza di questa Corte,
alla quale il collegio intende dare continuità, ai fini della determinazione della competenza per valore, la
domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo , anche ai fini della CP_1
stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto
parziale che lega l'attore al e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente CP_1
alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto
caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la
quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non
abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro (Cass. Sez. 2, 7 luglio
2021, n. 19250; Cass. Sez. 6 - 2, 20 luglio 2020, n. 15434)” (Cass. n. 36013/2023).”
Pur trattandosi di pronuncia sulla competenza, essa determina anche il parametro di liquidazione delle spese legali ai sensi del citato art. 5.
Le spese legali sono integralmente a carico dell'appellato soccombente.
Per quanto riguarda le spese del primo grado di giudizio, esse debbono essere rideterminate, secondo quanto richiesto da parte appellante, secondo il valore della causa, sulla base dei parametri previsti dalla Suprema
Corte, applicando lo scaglione fra 26.001,00 e 52.000,00, valore medio, tenuto conto della media difficoltà
della causa e delle pluralità delle questioni affrontate (fermo quanto statuito per rimborso per esposti e mediazione).
Per quanto riguarda invece le spese legali di appello, occorre considerare che l'impugnazione ha riguardato solo la liquidazione delle spese legali, ciò comportando che la causa debba essere considerata di minima difficoltà.
Si ritiene pertanto di applicare al presente grado di giudizio l'ultimo comma dell'art. 5 che afferma che: “In
ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti
dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile
o alla legislazione speciale.”
In applicazione di tale principio, proprio in ragione della minima difficoltà della causa, che ha richiesto la mera applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte in materia, si determina a favore dell'appellante, vittorioso, a titolo di rimborso di spese legali, l'importo corrispondente a quello previsto per la causa di valore indeterminato, complessità bassa, valore minimo.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 2908/24 Parte_1
emessa dal Tribunale di Torino,
dichiara tenuto e condanna il a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1
spese legali per i due gradi di giudizio, che liquida:
-per il primo grado in euro 5.810,00, oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa;
-per il grado di appello in euro 3.473,00, oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa.
Torino, 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rivello dott. Roberto Consigliere
Firrao dott.ssa Francesca Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 755/2024 Cont promossa da:
, cod. fisc. residente in [...] C.F._1
11, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Moncalieri (TO), Via V. Alfieri, 25 presso lo studio dell'avv. Grazia Porta , C.F. che lo rappresenta e difende;
C.F._2
APPELLANTE
(cod. fisc. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, dott. , elettivamente domiciliato in via Alberto Nota 14, Controparte_2
, presso e nello studio dell'avv. Christian Riggi ( che CP_1 Email_1
lo rappresenta e difende;
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello, rigettate tutte le eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto e diritto, riformare in punto liquidazione delle spese processuali la sentenza impugnata accogliendo la domanda di ricalcolo di dette spese sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 147/2022
sul valore fra 26.001 e 52.000, in considerazione della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la quale ritiene che le cause di impugnazione delle delibere assembleari, anche se la quota relativa al condomino impugnante sia modesta, devono essere considerate di valore pari a quello totale del bilancio impugnato, essendo lo stesso interamente annullato in caso di accoglimento dell'impugnazione.
Con vittoria di spese e onorari tutti del presente giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvedere:
In via preliminare - dichiarare inammissibile/nullo ex art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n 2908/2024 del Tribunale di Torino e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
In via principale e nel merito - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto in via preliminare, rigettare perché infondato in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, l'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n 2908/2024 del Tribunale di Torino e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte;
- Condannare l'appellante, ex art. 96, comma 3, c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria”
cagionati al appellato, danni che si richiede vengano quantificati in via equitativa;
In CP_1
ogni caso: rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'appellato in quanto inammissibili,
irrituali e comunque infondate in fatto e in diritto, dichiarando l'appellato di non accettare il contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni formulate ex adverso. Con vittoria delle spese e competenze di causa del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE -I MOTIVI DI APPELLO
L'unico motivo di appello proposto dal signor è costituito dall'asserito erroneità dello Pt_1
scaglione di riferimento di cui al d. m. n. 147/2022 utilizzato dal giudice di primo grado per la liquidazione delle spese legali.
Infatti la sentenza di primo grado prende come parametro lo scaglione fino a 5200 euro mentre avrebbe dovuto, secondo il signor , prendere come parametro lo scaglione fra 26.001 e 52.000. Pt_1
Ciò in quanto, secondo lo stesso, l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che le cause di impugnazione delle delibere condominiali, anche se la quota relativa al condomino impugnante sia modesta, devono essere considerate di valore pari a quello totale del bilancio impugnato, essendo lo stesso interamente annullato in caso di accoglimento dell'impugnazione, come nel caso presente (Cass.
n. 36013/2023).
Nella fattispecie i bilanci annullati sono stati due, relativi agli anni 2020 e 2021, il cui valore complessivo era di circa 48.000 euro.
Pertanto lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese a carico del soccombente avrebbe dovuto essere, secondo il signor , quello sopra indicato e la liquidazione, secondo la decisione Pt_1
del Tribunale (valori medi ed esclusione della fase istruttoria), avrebbe dovuto essere di euro 5.810.
L'appellante ha altresì evidenziato che, con la sentenza n. 2396/2024 del 22/04/2024, il Tribunale di
Torino, in analoga causa fra le stesse parti, relativa all'impugnazione delle delibere assembleari del 2022,
essendo l'attuale appellante risultato soccombente, lo condannava al pagamento della somma di euro
5.260,00 oltre accessori a favore del . Ciò sulla base del fatto che la causa, se pur dichiarata CP_1
ai fini fiscali di valore fra i fra 1.100 e 5.200 euro, veniva ritenuta di valore indeterminabile.
Dopo pochi giorni, in data 15/05/2024 veniva pubblicata la sentenza appellata, che riconosceva l'appellante interamente vittorioso e condannava il condominio a pagare le spese di lite, quantificate in euro 1.701 sulla base della dichiarazione di valore ai fini fiscali.
La differenza fra le due quantificazioni era assai rilevante ed è per questo motivo che l'attuale appellante
è stato indotto a proporre il presente appello. In risposta alla relativa eccezione di parte appellante, che afferma che sarebbe intervenuta acquiescenza alla decisione sulle spese di primo grado per il solo fatto che l'appellante ne ha richiesto il pagamento,
sostiene che tale comportamento non costituisce acquiescenza tacita alla sentenza ex art. 329 c.p.c..
-LA POSIZIONE DI PARTE APPELLATA
Il ha chiesto il rigetto dell'appello affermando che, quand'anche si dovesse avallare la tesi CP_1
secondo cui il valore del giudizio di primo grado rientrerebbe nello scaglione fra € 26.000,00 - €
52.000,00, ciò che rileva ai fini del decidere è che il presunto errore, commesso dal giudice di prime cure nel liquidare le spese di lite applicando i parametri inerenti lo scaglione fino a € 5.200,00, è da imputarsi esclusivamente a fatto e colpa dell'odierno appellante.
Già con l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, prodromica al giudizio ordinario, il
Sig. aveva dichiarato come scaglione di riferimento sempre quello fra €. 1000,01 - €. 5.200,00 Pt_1
(doc. n. 2 – fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Con l'instaurazione della causa ordinaria RG n. 1305/2023, poi, è stato lo stesso sig. , nel proprio Pt_1
atto di citazione, ad aver radicato il giudizio di primo grado individuando il valore della controversia nello scaglione € 1.100,00 - € 5.200,00, e ad aver provveduto al pagamento, in sede di iscrizione a ruolo del suddetto procedimento, di un contributo unificato di €. 98,00 (corrispondente infatti allo scaglione €
1.100,00 - € 5.200,00) anziché quello di €. 237,00, inerente lo scaglione successivo, reclamato ex adverso soltanto in questa sede.
A comprova di ciò, nella sentenza di primo grado, quivi appellata, in punto liquidazione spese di lite, il
è stato infatti condannato a rimborsare all'attore, a titolo di esposti, la somma di €. 125,00, CP_1
composta dal consueto esborso di €. 27,00 per i diritti di cancelleria, e l'importo di €. 98,00, a titolo di contributo unificato effettivamente versato dall'attore.
Inoltre, sempre secondo il , il comportamento assunto dal Sig. risulta pacificamente CP_1 Pt_1
riconducibile all'istituto disciplinato dall'art. 329 c.p.c..
Ciò in quanto il Sig. , subito dopo essere venuto a conoscenza della sentenza di primo grado, Pt_1
quivi impugnata, ha inviato al difensore del il deconto delle spese legali così come liquidate CP_1
dal giudice di primo grado, senza fare alcuna specifica riserva di gravame sul punto, diffidando il al pagamento di tali somme “entro e non oltre 10 giorni” e con l'avvertimento che, decorso CP_1
inutilmente tale termine, avrebbe agito giudizialmente per il recupero coattivo (doc. n. 4 prodotto).
Il non ha potuto far altro che provvedere all'immediato pagamento di quanto richiesto in CP_1
data 20/05/2024 (doc. n. 5 prodotto).
Secondo il Condominio, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'acquiescenza può
ritenersi sussistente quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè
comportamenti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (ex multis:
Cass. Civ. n. 1265/2017; Cass. Civ. n. 3934/2016); tale è l'atto di richiesta di pagamento sopra indicato.
L'appellato ha altresì chiesto la condanna di parte appellante ex art. 96 c. 3 c.p.c..
-MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Deve in primis escludersi che il comportamento del signor di richiedere il pagamento delle Parte_2
spese legali liquidate nella sentenza di primo grado costituisca acquiescenza alla stessa.
Afferma infatti la Cass. civ. n. 21491/2014 (fonte ) che “gli atti incompatibili con la volontà CP_3
di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che, perciò, implicano una tacita acquiescenza alla
sentenza ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo
supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando,
oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere. Ne
consegue che la richiesta di pagamento e l'effettiva riscossione, ad opera della parte vittoriosa nel
giudizio, di quanto alla stessa ivi riconosciuto, non comportano acquiescenza in quanto condotte
suscettibili di essere ricondotte alla volontà di conseguire quanto già riconosciuto nella sentenza, che, di
per sé, non è incompatibile con l'intento di impugnarla per ottenere quanto negato o, comunque, dovuto.”
I casi citati dal appellante hanno un contenuto ben diverso da quello di richiedere il mero CP_1
pagamento di quanto statuito nella sentenza di primo grado e pertanto il principio ivi previsto non può
essere applicato al caso de quo;
si veda ad es. Cass. N. 3934/2016 (fonte ) che ha ritenuto che CP_3
la parte avesse prestato acquiescenza ad una sentenza di divisione, alla quale, sebbene priva di efficacia immediatamente esecutiva, aveva dato spontanea attuazione, ricevendo le somme dovute a titolo di conguaglio e provvedendo alla riconsegna dell'immobile all'altro condividente.
Nel caso oggetto di causa, l'appellante si è limitato a chiedere dell'importo per spese legali contenuto nella sentenza di primo grado, senza alcuna dichiarazione di rinuncia alla proposizione dell'appello; si tratta di un comportamento che non presuppone alcuna volontà di rinuncia all'impugnazione e compatibile con la volontà di proporre appello.
Ritiene il Collegio di condividere altresì quanto affermato dall'appellante che rileva che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la dichiarazione ai fini della determinazione del contributo unificato non ha alcun rilievo nel determinare quale sia effettivamente il valore della causa, così come affermato dalla seguente sentenza:” in ordine alla natura giuridica della dichiarazione di valore, questa
Corte è univoca nel ritenerla unicamente finalizzata a permettere al personale dell'ufficio giudiziario, presso
cui è incardinata la causa, di controllare che il contributo unificato sia calcolato in misura corretta (Cass.
n. 4994 del 2008; Cass. n. 5714 del 2007). Inoltre, secondo l'indirizzo condiviso sostenuto dalla
giurisprudenza di legittimità, l'indicazione del valore della causa riportata in calce all'atto introduttivo della
lite, ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto per legge, ha finalità esclusivamente fiscale,
con la conseguenza che tale dichiarazione non può spiegare alcun effetto su un momento strettamente
inerente al processo, quale la determinazione del valore della controversia al conseguente fine di
individuazione del giudice competente (Cass. n. 18732 del 2015; v. anche Cass. n. 26988 del 2007, Cass. n.
15714 del 2007, Cass. n. 26578 del 2007)” (Cass. n. 16282/2021).”
Il valore della causa ai fini della determinazione della liquidazione delle spese legali a favore dell'avvocato deve essere determinato a norma dell' art. 5 del dm 55 del 2014 che prevede che: “1. Nella
liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente
disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile”.
Ora la giurisprudenza costante della Suprema Corte afferma, quanto alle cause di impugnazione delle delibere assembleari dei condomini, che esse devono essere considerate di valore pari all'intero bilancio impugnato, in quanto è tutto il bilancio che viene annullato e non solo la voce di spesa relativa al condomino opponente. Afferma in fatti la Cassazione che: “Secondo la più recente e consolidata giurisprudenza di questa Corte,
alla quale il collegio intende dare continuità, ai fini della determinazione della competenza per valore, la
domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo , anche ai fini della CP_1
stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto
parziale che lega l'attore al e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente CP_1
alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto
caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la
quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non
abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro (Cass. Sez. 2, 7 luglio
2021, n. 19250; Cass. Sez. 6 - 2, 20 luglio 2020, n. 15434)” (Cass. n. 36013/2023).”
Pur trattandosi di pronuncia sulla competenza, essa determina anche il parametro di liquidazione delle spese legali ai sensi del citato art. 5.
Le spese legali sono integralmente a carico dell'appellato soccombente.
Per quanto riguarda le spese del primo grado di giudizio, esse debbono essere rideterminate, secondo quanto richiesto da parte appellante, secondo il valore della causa, sulla base dei parametri previsti dalla Suprema
Corte, applicando lo scaglione fra 26.001,00 e 52.000,00, valore medio, tenuto conto della media difficoltà
della causa e delle pluralità delle questioni affrontate (fermo quanto statuito per rimborso per esposti e mediazione).
Per quanto riguarda invece le spese legali di appello, occorre considerare che l'impugnazione ha riguardato solo la liquidazione delle spese legali, ciò comportando che la causa debba essere considerata di minima difficoltà.
Si ritiene pertanto di applicare al presente grado di giudizio l'ultimo comma dell'art. 5 che afferma che: “In
ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti
dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile
o alla legislazione speciale.”
In applicazione di tale principio, proprio in ragione della minima difficoltà della causa, che ha richiesto la mera applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte in materia, si determina a favore dell'appellante, vittorioso, a titolo di rimborso di spese legali, l'importo corrispondente a quello previsto per la causa di valore indeterminato, complessità bassa, valore minimo.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 2908/24 Parte_1
emessa dal Tribunale di Torino,
dichiara tenuto e condanna il a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1
spese legali per i due gradi di giudizio, che liquida:
-per il primo grado in euro 5.810,00, oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa;
-per il grado di appello in euro 3.473,00, oltre rimb. Forf. 15%, iva e cpa.
Torino, 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino