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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
LAURENZANA DOMENICA, Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 176/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Sas In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 649/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 24/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL302B100158 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL302B100158 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante - l'appellante , in via preliminare rileva l'assenza di qualsivoglia censura riguardante il merito della pretesa tributaria, pertanto, si deve ritenere, come non contestata. Per le considerazioni fatte cheide , previa assunzionedei provvedimenti del caso secondo quanto all'art. 112 c.p.c. stante la mancata contestazione in punto merito della pretesa tributaria, di accogliere l'appello dell'Ufficio riformando integralmente la sentenza impugnata. Con condanna alle spese di giudizio. Con riserva di ulteriormente dedurre e/o produrre. Insiste come in atti.
Appellato - parte contribuente assente non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito controllo della posizione fiscale della società Resistente_1 società in accomandita semplice in Liquidazione - svolgente l'attività di “Commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari nca (non classificabili altrimenti ” - anno di imposta 2016 - , la medesima veniva invitata ( a mezzo notifica Pec del 05/09/22 e Racc.AR del 21/09/22 al liqudatore Nominativo_1 ) a presentarsi e produrre documenti ( per chiarire i rapporti commerciali avuti anche con la società “Società_1 in liquidazione” , dedita al “Commercio al dettaglio di articoli di profumeria” - fatture passive emesse da Società_1 in liq.ne nei confronti di Resistente_1 SAS, per l'importo imponibile di € 195.651,00 ). Alla data del 28/09/2022 la parte, come in atti, non forniva la documentazione richiesta dall'Ufficio
L' Ufficio , con riferimento alle operazioni passive , non essendo stato possibile verificare la natura, effettività e congruità delle operazioni effettuate e rilevata la natura di evasore totale della Società_1 in liq.ne, riteneva ed individuava l'utilizzo, da parte di Resistente_1 sas, di fatture per operazioni che si presumevano “oggettivamente” inesistenti. Pertanto , procedeva ad accertare: -ai fini II.DD., ex artt. 39 c. 1 lett. d, 41, 41bis e 109 D.P.R. 917/1986 un reddito imponibile pari a 196.444,00 €, da imputare ai soci ai sensi dell'art. 5 stesso Decreto;
-ai fini IRAP, ex artt. 4,
5 e 11 del D. Lgs. 446/1997 un maggior valore della produzione netta pari a 196.444,00 € ; -ai fini IVA, ex artt. 19, 23, 51, 54 e 55 del DPR 633/72, l'importo di 43.043,00 € quale IVA indebitamente detratta, in violazione dell'art. 19 del D.P.R. 633/72, e relative sanzioni ed interessi.
L'avviso di accertamento , notificato il 16/03/2023, veniva preceduto dall'invito di cui all'art. 5ter, comma
1, D. Lgs. 218/1997, notificato il 07/02/2023, al fine di avviare il procedimento di accertamento con adesione con il quale la Società contribuente era stata invitata a comparire il 21/02/2023 per l'instaurazione del contraddittorio.
L' Ufficio, in assenza di documentazione probatoria da parte contribuente atta a confutare la pretesa erariale , procedeva alla notifica dell'avviso di accertamento. Ricevuto l'atto impositivo, la società Resistente_1 sas in liquidazione presentava ricorso lamentando la tardività della notifica ( termine di decadenza del 31/12/2022 - dichiarazione presentata 2017 - anni 5 -)
e chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado la nullità o in subordinel'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria delle spese di giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Genova, con sentenza 649/2024 pronunciata il 19/12/2023 e depositata il 24/07/2024, accoglieva il ricorso compensando le spese di giudizio.
L'Ufficio, appella ritenundo censurabile la sentenza di 1 grado per : Difetto di interpretazione e applicazione della normativa e della prassi esistente – Violazione e/o fraintendimento totale delle difese dell'Ufficio - L' Ufficio, a conferma del corretto e legittimo comportamento , richiama la recente
Ordinanza n. 960 del 15/01/ 2025 emessa dalla Corte di Cassazione in merito alla sospensione dei termini ( dal 08/3 al 31/05/2020) relativi alla liquidazione/controllo /accertamento/ riscossione / contenzioso /termini di prescrizione e decadenza ( l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 cd. Decreto “Cura Italia”)
e Corte di Cassazione n. 1630/2025 pubblicata 23/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visto gli atti e le ragioni esposte , ritiene di accogliere l'appello per i seguenti motivi , assorbenti delle questioni e ragioni dedotte ed eccezioni sollevate.
L'art. 67 D.L. 18/2020 – di portata generale per tutte le annualità fino al 2018 (ossia quelle per le quali i termini dell'attività di controllo corrono lungo l'arco temporale che va dall'8/3/ 2020 al 31/5/2020) - ha sospeso, i termini per lo svolgimento di una serie di attività da parte degli uffici, tra cui quelle di accertamento e, quindi, di notifica di eventuali atti impositivi.
Per effetto del combinato disposto dell'art. 67, comma 1 e 4, del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2015, i termini di prescrizione e decadenza dell'attività degli uffici degli enti impositori sono stati prorogati per una durata corrispondente al periodo di sospensione intercorrente dal 8/3/ 2020 al
31/5/ 2020, ossia pari a 85 giorni. Per effetto di tale sospensione, devono essere aggiunti 85 gg al naturale termine decadenziale per la notifica dell'avviso di accertamento previsto dall'art. 43 DPR 600/73.
Nella fattispecie, il termine naturale, fissato al 31/12/2022 , prorogato del numero di giorni 85 , ha portato il termine di decadenza al 26/03/2023; pertanto, la notifica dell'avviso di accertamento del 16/03/2023 , come in atti, risulta tempestiva.
La Corte , considerata la fatispecie e vista la recente evoluzione giurisprudenziale, ritiene di compesare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
LAURENZANA DOMENICA, Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 176/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Sas In Liquidazione - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 649/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 24/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL302B100158 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL302B100158 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante - l'appellante , in via preliminare rileva l'assenza di qualsivoglia censura riguardante il merito della pretesa tributaria, pertanto, si deve ritenere, come non contestata. Per le considerazioni fatte cheide , previa assunzionedei provvedimenti del caso secondo quanto all'art. 112 c.p.c. stante la mancata contestazione in punto merito della pretesa tributaria, di accogliere l'appello dell'Ufficio riformando integralmente la sentenza impugnata. Con condanna alle spese di giudizio. Con riserva di ulteriormente dedurre e/o produrre. Insiste come in atti.
Appellato - parte contribuente assente non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito controllo della posizione fiscale della società Resistente_1 società in accomandita semplice in Liquidazione - svolgente l'attività di “Commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari nca (non classificabili altrimenti ” - anno di imposta 2016 - , la medesima veniva invitata ( a mezzo notifica Pec del 05/09/22 e Racc.AR del 21/09/22 al liqudatore Nominativo_1 ) a presentarsi e produrre documenti ( per chiarire i rapporti commerciali avuti anche con la società “Società_1 in liquidazione” , dedita al “Commercio al dettaglio di articoli di profumeria” - fatture passive emesse da Società_1 in liq.ne nei confronti di Resistente_1 SAS, per l'importo imponibile di € 195.651,00 ). Alla data del 28/09/2022 la parte, come in atti, non forniva la documentazione richiesta dall'Ufficio
L' Ufficio , con riferimento alle operazioni passive , non essendo stato possibile verificare la natura, effettività e congruità delle operazioni effettuate e rilevata la natura di evasore totale della Società_1 in liq.ne, riteneva ed individuava l'utilizzo, da parte di Resistente_1 sas, di fatture per operazioni che si presumevano “oggettivamente” inesistenti. Pertanto , procedeva ad accertare: -ai fini II.DD., ex artt. 39 c. 1 lett. d, 41, 41bis e 109 D.P.R. 917/1986 un reddito imponibile pari a 196.444,00 €, da imputare ai soci ai sensi dell'art. 5 stesso Decreto;
-ai fini IRAP, ex artt. 4,
5 e 11 del D. Lgs. 446/1997 un maggior valore della produzione netta pari a 196.444,00 € ; -ai fini IVA, ex artt. 19, 23, 51, 54 e 55 del DPR 633/72, l'importo di 43.043,00 € quale IVA indebitamente detratta, in violazione dell'art. 19 del D.P.R. 633/72, e relative sanzioni ed interessi.
L'avviso di accertamento , notificato il 16/03/2023, veniva preceduto dall'invito di cui all'art. 5ter, comma
1, D. Lgs. 218/1997, notificato il 07/02/2023, al fine di avviare il procedimento di accertamento con adesione con il quale la Società contribuente era stata invitata a comparire il 21/02/2023 per l'instaurazione del contraddittorio.
L' Ufficio, in assenza di documentazione probatoria da parte contribuente atta a confutare la pretesa erariale , procedeva alla notifica dell'avviso di accertamento. Ricevuto l'atto impositivo, la società Resistente_1 sas in liquidazione presentava ricorso lamentando la tardività della notifica ( termine di decadenza del 31/12/2022 - dichiarazione presentata 2017 - anni 5 -)
e chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado la nullità o in subordinel'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria delle spese di giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Genova, con sentenza 649/2024 pronunciata il 19/12/2023 e depositata il 24/07/2024, accoglieva il ricorso compensando le spese di giudizio.
L'Ufficio, appella ritenundo censurabile la sentenza di 1 grado per : Difetto di interpretazione e applicazione della normativa e della prassi esistente – Violazione e/o fraintendimento totale delle difese dell'Ufficio - L' Ufficio, a conferma del corretto e legittimo comportamento , richiama la recente
Ordinanza n. 960 del 15/01/ 2025 emessa dalla Corte di Cassazione in merito alla sospensione dei termini ( dal 08/3 al 31/05/2020) relativi alla liquidazione/controllo /accertamento/ riscossione / contenzioso /termini di prescrizione e decadenza ( l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 cd. Decreto “Cura Italia”)
e Corte di Cassazione n. 1630/2025 pubblicata 23/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visto gli atti e le ragioni esposte , ritiene di accogliere l'appello per i seguenti motivi , assorbenti delle questioni e ragioni dedotte ed eccezioni sollevate.
L'art. 67 D.L. 18/2020 – di portata generale per tutte le annualità fino al 2018 (ossia quelle per le quali i termini dell'attività di controllo corrono lungo l'arco temporale che va dall'8/3/ 2020 al 31/5/2020) - ha sospeso, i termini per lo svolgimento di una serie di attività da parte degli uffici, tra cui quelle di accertamento e, quindi, di notifica di eventuali atti impositivi.
Per effetto del combinato disposto dell'art. 67, comma 1 e 4, del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2015, i termini di prescrizione e decadenza dell'attività degli uffici degli enti impositori sono stati prorogati per una durata corrispondente al periodo di sospensione intercorrente dal 8/3/ 2020 al
31/5/ 2020, ossia pari a 85 giorni. Per effetto di tale sospensione, devono essere aggiunti 85 gg al naturale termine decadenziale per la notifica dell'avviso di accertamento previsto dall'art. 43 DPR 600/73.
Nella fattispecie, il termine naturale, fissato al 31/12/2022 , prorogato del numero di giorni 85 , ha portato il termine di decadenza al 26/03/2023; pertanto, la notifica dell'avviso di accertamento del 16/03/2023 , come in atti, risulta tempestiva.
La Corte , considerata la fatispecie e vista la recente evoluzione giurisprudenziale, ritiene di compesare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; spese compensate.